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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/02/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 28/02/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 11417 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2019
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. DE PASCALI ANNA MARIA;
Ricorrente
E
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. NITTI SABINO;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/10/2019 , in quiescenza dall'1.01.2019, ha Parte_1 dedotto: di essere stato assunto della con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data CP_2
5.12.2005; che con delibera della Giunta Regionale n. 863 del 23.03.2010, ai sensi della art. 12, co. 2, let a) della l. reg. n. 3 del 2010, transitava alle dipendenze dell' Controparte_3 presso il centro lavorativo “Azienda Cavone – Spinazzola”, con la qualifica professionale di capo
[...] squadra ed inquadramento nella cat. "A", posizione economica A.5, profilo professionale di “operaio specializzato Super”; di avere svolto alle dipendenze dell' inizialmente presso il centro lavorativo CP_3
“ ” e, successivamente, presso “l'Azienda Cavone – Spinazzola”, le mansioni di “Responsabile Parte_2 dell'Ufficio Amministrativo” con le seguenti funzioni ed attività: gestione coordinamento e controllo del personale del centro lavorativo “Azienda Cavone – Spinazzola”; responsabile dei processi e delle attività svolte direttamente o dal personale coordinato;
gestione del Servizio Antincendio di tutta l'area interessata dal centro lavorativo “Azienda Cavone – Spinazzola” - provvedendo ad organizzare le squadre ed i turni degli operai addetti al Sevizio di Antincendio Boschivo;
referente amministrativo del settore “Demanio forestale di Bari” presso l' “Azienda Cavone – Spinazzola”, coordinando e gestendo <<…i processi gestionali o di staff sia interni che esterni all'ente ... >>.
1 Lamentava il che le mansioni di fatto svolte (e formalmente autorizzate da Parte_1 CP_3 rientravano a pieno titolo, alla stregua di quanto previsto dal CCNL 11.04.2008, Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali – Quadriennio normativo 2006-2009 e dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale del Comparto CP_2
del 31.07.2008, nella seguente categoria di appartenenza “- Livello spettante D3 – Area professionale
[...] gestione sviluppo risorse – Profilo Professionale di Esperto Amministrativo e di supporto”; che l'avere svolto mansioni di maggiore responsabilità rispetto al profilo di inquadramento attribuitogli dall'ente di appartenenza se, trattandosi di pubblico impiego, non gli attribuiva il diritto all'inquadramento superiore, pure, gli dava, comunque il diritto al trattamento retributivo corrispondente alle mansioni di fatto espletate rientranti nella superiore qualifica.
Tanto premesso, il ha chiesto: “A) In via principale accertare e dichiarare, per le ragioni Parte_1 esposte in narrativa, che il ricorrente ha svolto in via esclusiva e continuativa mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza corrispondenti al Livello D3 – Area Professionale: Gestione Sviluppo Risorse –
Profilo professionale : Esperto Amministrativo e di Supporto, alla stregua di quanto previsto dal CCNL
11.04.2008 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e
Autonomie Locali – Quadriennio normativo 2006-2009 e dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del
Personale del Comparto del 31.07.2008. B) In conseguenza condannare CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Controparte_3
Modugno (BA) alla via Delle Magnolie n. 6 al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive per: paga giornaliera;
tredicesima e tredicesima ratei, ferie non godute e ferie godute;
indennità per specifiche responsabilità; TFR, il tutto per un totale di € 42.588,41 (…) per il periodo che va dal 24.06.2015 al
31.12.2018”; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Resisteva l' con memoria depositata in data 21.01.2021 deducendo la infondatezza della domanda, CP_4 di cui chiedeva il rigetto. CP_ In particolare l' resistente contestava che il avesse mai assunto il ruolo di “Responsabile Parte_1 amministrativo”, affermando, invece, che le mansioni svolte dal ricorrente, anche quale referente amministrativo, diversamente da quanto dedotto dal proprio dipendente, si erano sempre limitate <<…ad una mera attività materiale, consistente: nel riordino e nella trasmissione dei fogli presenza all'ufficio di contabilità centrale…; nella concessione della legna, o, ancora, nella gestione (semplici attività di “carico e scarico”) del magazzino e dell'autoparco….>>; e, quindi, in <<… attività basilari per le quali lunedì chiesto alcuna qualifica tecnica e o professionale, né alcuna competenza o impegno intellettuale>>; precisava, poi,
l' a sostegno del proprio assunto, che la sede sita in agro di Spinazzola, ove lavorava il ricorrente, al pari CP_3 degli altri centri di lavoro periferici, rispondeva per tutti gli aspetti amministrativi gestionali ed attinenti all'attività lavorativa alla PO di , inquadrato nella categoria D5, mentre l'attività di contabilità Parte_3 del personale veniva svolta da inquadrato come responsabile amministrativo personale Persona_1 categoria B7, al quale il si limitava ad inviare, in particolare, i fogli di presenza ovvero i prospetti Parte_1 riepilogativi dei turni del personale;
infine l' contestava, pure, il quantum della pretesa. CP_3
2 Ammessa ed espletata la prova testimoniale mediante la escussione di testi indicati da entrambe le parti, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
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Innanzitutto le parti concordemente indicano, quali fonti di regolamentazione del rapporto di lavoro il CCNL
11.04.2008, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e
Autonomie Locali – Quadriennio normativo 2006-2009 ed il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del
Personale del Comparto del 31.07.2008 che, quindi, nella specie, costituiscono il parametro di CP_2 riferimento per il corretto inquadramento del ricorrente - come evidenziato da quest'ultimo ai soli fini economici - alla luce delle mansioni che dalle risultanze processuali sono risultate effettivamente svolte.
In linea generale, sul tema del diritto all'ottenimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte quello per cui, ai fini della determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi dall'applicazione del così detto procedimento trifasico secondo cui il procedimento logico giuridico diretto al suddetto inquadramento non può prescindere da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione della qualificazione o del grado previsti dalla normativa legale contrattuale applicabile e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (Cass. n. 33233/2022).
Con la precisazione che <<…l'osservanza di detto criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede peraltro, che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. n.27/9/2016 n. 18943)>> (Cass. n. 18660/2020).
Come pure altrettanto consolidato è l'orientamento della Cassazione secondo cui, al fine di riconoscere la rivendicata qualifica superiore al lavoratore che abbia svolto mansioni riconducibili ad un diverso livello di inquadramento, il giudice deve attenersi al criterio della prevalenza delle attività in concreto poste in essere dal dipendente.
In particolare, in caso di svolgimento da parte del lavoratore di mansioni appartenenti ad altra categoria, si ha l'attribuzione della categoria corrispondente alla mansione superiore, qualora l'attività diversamente inquadrabile sia caratterizzante l'intera prestazione ed abbia contenuto prevalente.
A tal fine è necessario, dunque, compiere una rigorosa e penetrante indagine quanto alla continuità, alla rilevanza ed all'impegno temporale giornaliero delle mansioni espletate dal dipendente e, nel caso in cui fosse impossibile comparare le diverse mansioni secondo il predetto criterio della prevalenza, entrano in gioco criteri diversi, ovvero: se il lavoratore svolge nella sua interezza la mansione il cui espletamento è attributivo della categoria superiore spetta tale categoria, nonostante il contemporaneo esercizio della funzione inferiore, qualunque ne sia la quantità; se, invece, la mansione, il cui espletamento è attributivo della categoria superiore non è svolta nella sua interezza, deve ritenersi caratterizzante la mansione che - anche se esercitata con scarsa
3 frequenza e continuità - richieda un alto grado di specializzazione e rilevante profusione di impegno intellettivo e materiale (cfr. Cass. ordinanza n. 32699/2019).
Infine va pure premesso che, come correttamente dedotto dal ricorrente, oggetto della odierna pretesa non può che essere il riconoscimento del trattamento economico, sotto il profilo stipendiale, delle differenze retributive fra quanto spettante in ragione delle superiori mansioni espletate e quanto effettivamente percepito.
Ed invero, l'art. 52 co. 5 del D. Lgs. 165/01 prevede che "al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 (vacanza di posti in organico o sostituzione di altro dipendente), è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore".
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che <In caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione, anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore>> (Cass. sez. lav. n.
11615/2010) e che comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 cod. civ.>> (Cass. sez. lav. n. 27887/2009).
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Può passarsi, quindi, delineata la cornice normativa di riferimento, all'esame del merito della domanda.
La domanda è infondata e come tale va rigettata per le ragioni che di seguito si riportano.
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La categoria di appartenenza, di cui ai CCNL citati, richiesta dal è la seguente: “Livello D3 Parte_1
– Area professionale gestione sviluppo risorse – Profilo Professionale di Esperto Amministrativo e di supporto”.
Precisamente, muovendo dalla lettura delle declaratorie contrattuali, appartengono alla suddetta categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: elevate conoscenze pluri-specialistiche (la cui base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi ed amministrativi;
elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionali;
relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
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Ebbene, dalla istruttoria orale non sono emerse, per le mansioni effettivamente espletate dal , Parte_1 le caratteristiche pregnanti della categoria D.
In particolare, ritiene questo giudice, che dalle risultanze processuali (prova orale e documentale) sia emersa la prevalenza dello svolgimento, da parte del ricorrente, di attività esecutive finalizzate, per lo più, alla organizzazione interna, sotto il profilo gestionale, della struttura lavorativa “Azienda Cavone – Spinazzola”.
Ed, invero, il teste indicato da parte resistente ed escusso alla udienza Testimone_1 dell'1.03.2023 - a conoscenza dei fatti di causa per avere, quale collega di lavoro del , ricoperto Parte_1
l'incarico di istruttore amministrativo presso la direzione generale - ufficio del personale dell' sino al CP_3 pensionamento - ha dichiarato, per quanto qui rileva, “…di aver dato unitamente a e le Pt_4 Pt_5
indicazioni secondo le rispettive competenze al sig. non posso dire se le eseguisse ovvero se si Parte_1
limitasse all'esecuzione delle sole comunicazioni dei turni, richieste della legna e passaggio delle consegne in
via continuativa e principale, ma posso dire che occasionalmente quando ero in missione sull'azienda Cavone
constatavo che faceva questo. Confermo di aver dato indicazioni anche telefoniche al sig. per Parte_1
attività diverse rispetto a quelle indicate nel capitolo precedente e riguardante la parte amministrativa del
personale. Il sig. si limitava a trasmettere i dati alla sede centrale”; il ricorrerne, dunque, come Parte_1 ha affermato il “non aveva autonomia decisionale che spettava a me, a e a ”. Persona_1 Pt_5 Pt_4
Il teste - indicato da parte resistente e responsabile dell'Ufficio attività forestali, in pensione Testimone_2 dal 29.12.2021 - ha precisato che se è vero che il “aveva una gestione diretta delle attività Parte_1 amministrative concernente l'organizzazione delle squadre degli operai sul territorio;
la rendicontazione del consumo dei carburanti e le concessioni della legna da ardere”, pur tuttavia l'attività del ricorrente era soggetta ad una serie di limitazioni e, soprattutto, sottoposta al potere di controllo dei dipendenti a lui sovraordinati;
ed invero, il ha affermato che “ … Io consegnavo le schede carburante al sig. Pt_4
il quale le assegnava ai vari automezzi e di seguito il provvedeva al rendiconto delle Parte_1 Parte_1 stesse in base ai km percorsi dalle autovetture. Il sig. mi consegnava nelle mie mani la Parte_1 rendicontazione delle schede carburante. Non vi era un database unico sul quale il poteva inviare Parte_1 dei documenti. La parte esecutiva dei lavori veniva seguita da altri soggetti, in caso di lavori vi era un
Direttore dei Lavori che controllava il lavoro”.
Né, a parere di questo giudice, emergono dalle dichiarazioni dei testi indicati da parte ricorrente elementi di segno diverso circa il contenuto dell'attività lavorativa del . Parte_1
In particolare il teste - collega di lavoro del ricorrente e succedutogli nel ruolo di referente Testimone_3 amministrativo dall'1.01.2019 presso l'Azienda Cavone- Spinazzola - ha dichiarato che il ricorrente effettuava il rilevamento dei fogli presenza giornalieri del personale in servizio, redigeva i prospetti di contabilità di ferie, del lavoro straordinario in recupero e li trasmetteva alla Direzione Amministrativa di che, inoltre, il CP_3 ricorrente effettuava “… il rendiconto mensile di buoni carburante con conteggio dei km effettuati dagli automezzi” e predisponeva “… la contabilità di materiali ed attrezzature come ad esempio motoseghe, olio,
5 miscela tenuti nel magazzino … la contabilità del materiale di risulta dei cantieri boschivi …” e i “… conteggi delle ore di reperibilità effettuate dal personale sulla scorta dei fogli firma e delle adesioni ai turni di reperibilità” .
Il poi, se è vero che talvolta sembrerebbe descrivere in maniera più ampia il contenuto dell'attività Tes_3 svolta dal , in realtà, ha evidenziato anche i limiti cui la prestazione del ricorrente era soggetta: Parte_1 specificando, ad esempio che se il in presenza di un problema elettrico provvedeva a Parte_1 richiedere dei preventivi scegliendo quello più basso qualora non fosse necessaria una gara, ciò poteva fare nei limiti della autorizzazione che gli era stata, anche verbalmente, conferita dal suo “ superiore” . Testimone_2
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Le su esposte testimonianze confermano che le attività espletate dal non rientrano nella Parte_1 invocata categoria D, la quale, diversamente, richiede l'adempimento di prestazioni contraddistinte da un più importante grado di complessità e da una assunzione di responsabilità sui risultati che, nella specie, non risulta essere stata né dedotta, né tantomeno provata, dal ricorrente.
D' altronde neppure è emerso che il volto alcuna attività di aggiornamento, necessaria Parte_6 qualora la sua prestazione avesse avuto un contenuto specialistico.
L'istruttoria in definitiva ha posto in luce una attività il cui contenuto - prettamente esecutivo- è sussumibile all'interno della categoria di inquadramento già riconosciuta al . Parte_1
Né a diverso convincimento portano le risultanze documentali, dal momento che l'intero complesso delle, seppure variegate, mansioni svolte dal ricorrente hanno avuto tutte un contenuto di tipo ausiliario rispetto ai più ampi processi produttivi amministrativi dell' CP_3
Ed, invero, dai documenti allegati dal al proprio fascicolo di parte, risulta confermato il Parte_1 rapporto di sovra-ordinazione del e del nei confronti del ricorrente;
in particolare, per Persona_1 Pt_4 tutti gli aspetti amministrativi gestionali attinenti all'attività lavorativa, questi faceva riferimento ad _2
, inquadrato nella categoria D5, mentre relativamente all'attività di contabilità del personale ad
[...] [...]
inquadrato come Responsabile amministrativo del personale, categoria B7 (il dato documentale Persona_1 trova riscontro, altresì, nella testimonianza del . Tes_3
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Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda va respinta.
Né in alcun in modo influiscono, sulla decisione di merito, i precedenti di sezione citati dal ricorrente posto che, l'accertamento delle mansioni superiori si atteggia diversamente a seconda della specificità della singola fattispecie e delle effettive emergenze processuali.
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Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, considerata la natura interpretativa delle questioni affrontate in uno alla complessità del contenuto delle declaratorie contrattuali, le stesse possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti della Parte_1
6 Controparte_1 provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese processuali.
Bari, il 28.02.2025
con ricorso depositato il 07/10/2019, così
Il g.d.l. dott.ssa Maria Procoli
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