Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 3145/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domande di separazione consensuale tra coniugi e scioglimento del matrimonio proposte da
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Francesca Dell'Anna Misurale;
e
), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv.ti Anna Sabato e Francesca Greco;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Cavallino in data 21/08/2012 e iscritto nei registri dello stato
civile del predetto Comune (atto n. 7, parte I, anno 2012). Hanno precisato che dalla loro unione sono nate (Lecce, Persona_1
15/06/2009) e (Lecce, 15/06/2009). Persona_2
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale e la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, con riferimento alle condizioni di separazione hanno concordato che:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) le figlie minori e di anni 15 sono affidate a Per_2 Per_1 entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo le regole dell'affidamento condiviso e sono prevalentemente collocate presso la madre;
3) l'abitazione familiare, ubicata nel Comune di Cavallino in
Contrada Spezzaferro, di proprietà della sig.ra
[...]
e del sig. , è assegnata Controparte_2 Parte_1 alla sig.ra con tutti i mobili, gli arredi e le CP_1 suppellettili di proprietà del sig. che resteranno in Parte_1 uso della casa perché possa restare integro l'habitat domestico a tutela delle figlie minori con lei conviventi. Nello specifico la parte dell'immobile assegnata alla sig.ra CP_1
è l'appartamento ove si è svolta la vita familiare unitamente a giardino antistante e piscina di pertinenza (che per l'anno
2024 le parti convengono non verrà messa in funzione), oltre a dependance di regola utilizzata dalla signora e dalle figlie prospicente il medesimo giardino che - anche nel rispetto della autonomia e della privacy del nucleo familiare - resterà in uso esclusivo alla sig.ra la quale non potrà CP_1 locarla. Quest'ultima si farà carico della manutenzione ordinaria degli immobili a lei assegnati con relative pertinenze. Altra unità immobiliare, retrostante rispetto alla porzione di immobile assegnata alla sig.ra resterà CP_1 nella disponibilità del sig. unitamente a giardino Parte_1
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retrostante (compresi n. 2 gazebi e parco giochi). Così come già avviene di fatto da alcuni mesi, quest'ultimo abiterà nell'appartamento facente parte dello stesso corpo di fabbrica ubicato in Cavallino alla Contrada Spezzaferro, cui si accede direttamente dalla strada senza dover attraversare il giardino prospicente la casa familiare. Resterà a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno (così come già avviene di fatto da alcuni mesi) la manutenzione ordinaria della siepe perimetrale dell'immobile assegnato alla sig.ra che CP_1 costeggia, allo stesso tempo, anche il viale di accesso alla porzione di immobile che resta in uso al sig. ; Parte_1
4) il padre terrà con sé le figlie ogni martedì a pranzo e ogni giovedì a cena, oltre a due finesettimana al mese dal venerdì alla domenica sera, concordando direttamente con le ragazze, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, i restanti incontri. Durante le festività le minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore un periodo continuativo dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio. Quanto alle festività pasquali le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo che va dal cd. sabato “Santo” al lunedì sera. Le ragazze potranno, inoltre, trascorrere nella stagione estiva con ciascun genitore un periodo di due settimane anche non consecutive da stabilirsi compatibilmente con il piano ferie dei genitori. La fruizione di detti periodi di permanenza esclusiva
(durante i quali resta sospeso il diritto di visita dell'altro genitore) dovrà essere comunicata direttamente all'altro genitore con preavviso di almeno 30 giorni. Ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie il giorno del proprio compleanno a prescindere dal calendario delle visite, mentre il giorno del compleanno delle ragazze i genitori faranno in modo di essere presenti entrambi, in alternativa accordandosi perché
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e possano essere festeggiate da entrambi i rami Per_2 Per_1 parentali;
resta inteso che le parti potranno derogare consensualmente a quanto sin qui indicato al fine di ottemperare nel migliore dei modi alle esigenze delle figlie;
allorquando i genitori dovessero allontanarsi per lavoro o anche per piacere avranno cura di comunicare la loro partenza l'uno all'altro con almeno una settimana di anticipo in modo da consentire l'organizzazione delle ragazze;
5) il sig. contribuirà al mantenimento ordinario delle Parte_1 figlie corrispondendo alla madre, entro il giorno 27 di ogni mese, a partire da luglio 2024 (per il mese in corso) la somma complessiva mensile di euro 850,00 (€ 425,00 per ciascuna) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat sino alla raggiunta indipendenza economica delle stesse;
6) in ogni caso i genitori concorreranno alle spese straordinarie
(spese mediche non coperte dal SSN, sportive comprensive di equipaggiamento iniziale, scolastiche straordinarie, abbigliamento per la montagna) e di un capo spalla (giacche, soprabiti, cappotti, piumini invernali) per ciascuna figlia nella misura di uno per ogni anno che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre attenendosi a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Lecce in materia;
7) l'assegno unico universale sarà percepito dalla sig.ra integralmente, rinunciando il sig. alla sua CP_1 Parte_1 quota parte con la sottoscrizione del ricorso;
8) le parti si danno reciproca autorizzazione ad ottenere il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione reciproca delle figlie solo per viaggi di piacere.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di
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note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 16/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
10/02/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la decisione in ordine alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3145/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 16/07/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra (Lecce Parte_1
(LE), 08/01/1975) e (Nardò (LE), 08/05/1980) Controparte_1 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cavallino per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 21/05/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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