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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia n. 4656/2023 del RG lav. introdotta da
nato a [...] il [...] (C.F. ), , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 nato a [...] l'[...] (C.F. ) e , nata a [...] C.F._2 Parte_3
(CS) il 12.05.1987 (C.F. ) quali eredi legittimi della Sig.ra , C.F._3 Persona_1
nata ad [...] il 15/091961 (C.F. ) e deceduta a Corigliano Calabro (CS) in C.F._4 data 25.09.2021, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Rosanna Lanzillotta presso il cui studio sito in Cosenza, alla Via A. De Filippis n. 26 (87100) elettivamente domiciliano;
ricorrenti nei confronti di
(P.I. C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli e dall'Avv Silvia Cumino dell'U.O.C. Affari Legali e
Contenzioso, in virtù di procura apposta in calce alla memoria ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Cosenza, viale degli Alimena n. 8
Resistente
Nonché (C.F. – P. Controparte_3 P.IVA_2
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_3
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta Persona_2
n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_3
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I ricorrenti in epigrafe, premesso di agire nella qualità di eredi legittimi della signora Persona_1 hanno convenuto in giudizio l' e l' , esponendo che la de Controparte_1 CP_3 cuius, dopo aver lavorato alle dipendenze dell' sin dall'anno 1993 in forza di plurimi e CP_1
reiterati contratti a tempo determinato in qualità di puericultrice ed inquadramento nella categoria B, livello economico BS, in data 31.5.2018, con decorrenza dal successivo 1.6.2018 è stata assunta a tempo indeterminato nell'ambito delle procedure di stabilizzazione del personale precario di cui alla deliberazione del D.G. n. 818 dell'8.5.2018; che all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato è stata inquadrata nella categoria B, livello BS, con il profilo professionale di puericultrice, in continuità con i precedenti rapporti di lavoro a termine;
tanto premesso, lamentavano la violazione da parte dell' CP_1 dell'art. 18 del CCNL 2002-2005, siccome l'azienda non le ha mai consentito il passaggio
[...]
nella superiore categoria C, liv. Ec. 2, nonostante la sua partecipazione ad un bando di selezione interna per passaggi di categoria ai fini dell'inquadramento nei profili di nuova istituzione.
Stante il diritto della de cuius ad essere inquadrata nel profilo di Puericultrice esperta, categoria C, nella qualità di eredi si sono affermati creditori delle differenze retributive (tra quanto percepito in possesso del profilo di livello economico Bs e quanto avrebbe dovuto percepire con il livello CP_4
economico C2) nonché delle differenze sul TFR, rassegnando le conclusioni che qui di seguito si trascrivono: 1) Accertare e dichiarare il diritto della defunta Sig.ra all'inquadramento Persona_1 nel profilo di Puericultrice esperta, livello economico C2 dall'1.01.2007 ex art. 18 CCNL Sanità 2002-
2005; e per l'effetto 2) Condannare la p.a. resistente alla corresponsione in favore degli eredi legittimi delle differenze retributive accreditate pari complessivamente ad € 78.320,60 per come meglio specificati in narrativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo o nella diversa misura che si riterrà di giustizia;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito.
L ritualmente costituita, argomentava diffusamente in ordine all'infondatezza del CP_1 ricorso, eccependo in ogni caso la prescrizione quinquennale dei crediti azionati;
l' dichiarava – CP_3
nella memoria di costituzione – la disponibilità, in caso di accoglimento anche parziale del ricorso, a ricevere i contributi, le sanzioni e gli ulteriori accessori di legge, entro i limiti prescrizionali.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
In via preliminare, si rileva che i ricorrenti , e hanno dato prova della Pt_2 Pt_1 Parte_3
loro legittimazione ad agire nella spesa qualità di eredi della lavoratrice;
invero, è in atti certificato di morte della – rispettivamente – moglie e madre dei ricorrenti, nonché certificato di famiglia storica che comprova il rapporto di coniugio e di discendenza;
orbene, pur non essendovi prova documentale dell'accettazione dell'eredità, si osserva che è sufficiente – trattandosi di chiamati all'eredità a titolo di successione legittima – l'esercizio stesso dell'odierna azione con la quale hanno fatto valere un diritto patrimoniale della de cuius, siccome tale esercizio è atto idoneo ad integrare accettazione tacita di eredità (cfr. Cass. 22223/2014; conf. n. 6745/2018).
Ulteriormente e sempre in via preliminare, in ordine alla chiamata in causa dell'istituto previdenziale si osserva quanto segue.
La SC ha affermato che nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste litisconsorzio necessario con l'Istituto previdenziale (Cass.8956 del
2020); tale principio è stato, da ultimo, ribadito da recente ord. n. 13982/2024.
Orbene, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio l' pur tuttavia senza proporre domanda di CP_3
Cont condanna dell' – datore di lavoro – al versamento di contribuzione sulle reclamate differenze retributive.
Cont Invero, i ricorrenti hanno proposto soltanto domanda di condanna dell' al pagamento di differenze sulla retribuzione e sul TFR, senza spiegare domanda volta al versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro ed in favore del pur convenuto;
pertanto, deve affermarsi la carenza di CP_3 legittimazione passiva dell' , chiamato in causa pur in assenza di domanda che Controparte_5 implichi la sua partecipazione al giudizio– quale litisconsorte necessario – destinatario di pagamento non oggetto di domanda alcuna.
Tanto ritenuto, nel merito il ricorso deve essere respinto siccome infondato per le seguenti ragioni.
Valga premettere che dalla allegata documentazione si evince che la signora ha lavorato alle Per_1
Cont dipendenze dell' di Cosenza – prima dell'assunzione a tempo indeterminato – sin dall'anno 1993 in forza di plurime e reiterate assunzioni a termine, circostanza non contestata oltre che documentata dal certificato di servizio allegato al ricorso;
peraltro, è in atti anche sentenza del Tribunale di
Cont Castrovillari che ha condannato l' al risarcimento del danno per abuso della contrattazione a termine.
Di poi, nell'ambito del piano di stabilizzazione del personale precario, per come evincibile dalla lettura del contratto sottoscritto il 31.5.2018, la signora e l' hanno instaurato rapporto Per_1 CP_1
di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.6.2018; la ricorrente è stata inquadrata nel ruolo sanitario, categoria B, livello economico B super, profilo professionale di puericultrice, in continuità con i precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato.
Tanto premesso, i ricorrenti rivendicano le differenze sulla retribuzione e sul trattamento di fine servizio – avuto riguardo all'affermato diritto della de cuius all'inquadramento nella superiore categoria C, pos. ec. 2 – per il periodo dal 1-1-2007 al 30.9.2021 (come da allegati conteggi) – quantificati in euro 53.678,46 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito in possesso del profilo di Puericultrice livello economico Bs e quanto avrebbe dovuto percepire con il livello economico C2 oltre ad € 24.642,22 quali differenze sul TFR dal livello Bs al Livello C2 e così complessivamente € 78.320,60.
Fondata è anzitutto – sia pure nei limiti che seguono- l'eccepita prescrizione dei crediti – ritualmente
Cont sollevata dall' tempestivamente costituita.
Sul punto, si premette che la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel senso che, per avvalersi del termine di prescrizione, non è necessario far ricorso a formule sacramentali, essendo sufficiente, oltre all'inerzia nell'attivazione del diritto, anche la volontà in qualunque modo espressa di avvalersi della prescrizione. Invero, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di individuare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, che costituisce una
"quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Nè rileva la genericità o l'errore della parte relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescrizione, nonché alla individuazione del termine iniziale, atteso il potere - dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte , determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte. (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16573/2004).
Nel caso di specie, l' nel costituirsi tempestivamente, ha puntualmente eccepito la CP_1
prescrizione dei crediti azionati, invocando il termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.p.c. ed allegando che il diritto è stato azionato intempestivamente, con ciò manifestando in maniera inequivoca la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo ed indicando peraltro, pur non essendo neppure necessario, la norma applicabile.
Trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze di una PA, il termine decorre in costanza di rapporto;
trovano, invero, applicazione i principi posti dalle Sez. U Sentenza n. 36197 del 28/12/2023:
La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
In tal senso anche l'arresto della SC n. 26246/2022 che ha affermato che indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro> ma, evidentemente, tale principio non risulta applicabile ai diritti retributivi nell'ambito del pubblico impiego, considerato che Le modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 all'art. 18 della l. n. 300 del 1970 non si applicano ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, sicché la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata l. n. 92, resta quella prevista dall'art. 18 st.lav. nel testo antecedente la riforma;
rilevano a tal fine il rinvio ad un intervento normativo successivo ad opera dell'art. 1, comma 8, della l. n. 92 del 2012,
l'inconciliabilità della nuova normativa, modulata sulle esigenze del lavoro privato, con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, neppure richiamate al comma 6 dell'art. 18 nuova formulazione, la natura fissa e non mobile del rinvio di cui all'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, incompatibile con un automatico recepimento di ogni modifica successiva che incida sulla natura della tutela del dipendente licenziato (cfr. Cass. n. 11868/2016 e succ. conf.).
A tali rilievi consegue che, decorrendo il termine in costanza di rapporto, in accoglimento parziale dell'eccezione in esame, considerato che il primo atto interruttivo di cui vi è prova è la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 29 maggio 2024, deve affermarsi la prescrizione dei crediti per differenze sulla retribuzione maturati anteriormente al 29 maggio 2019 e, pertanto, dal
1.1.2007 al 28 maggio 2019 (osservandosi che la domanda attiene ai crediti per il periodo 1 gennaio
2007/30 settembre 2021).
Alcuna prescrizione è maturata, al contrario, in relazione alle differenze sul tfs – stante la decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (25/9/2021, data del decesso della lavoratrice) e in relazione alle differenze sulla retribuzione dal 29 maggio 2019 al 25 settembre 2021 (data di cessazione del rapporto, stante il decesso della de cuius, pur essendo i conteggi delle spettanze retributive elaborati sino al 30 settembre 2021).
Orbene, avuto riguardo all'oggetto per cui è causa, si premette che il CCNL Comparto sanità del
7.4.1999 ha introdotto un sistema di classificazione del personale al fine di superare definitivamente il precedente sistema di inquadramento del personale del Servizio sanitario nazionale basato sulle posizioni funzionali di cui al DPR 761/1979 e del DPR 384/1990, attraverso l'introduzione di un nuovo
e diverso sistema tale da consentire un giusto contemperamento tra valorizzazione dell'autonomia organizzativa delle aziende ed enti, esigenze di sviluppo professionale dei dipendenti e rispetto dei vincoli di bilancio e risorse contrattualmente definite (cfr. art. 12); ai sensi dell'art. 18, Le posizioni funzionali già previste dalla tabella allegato 1 al DPR 20 dicembre 1979, n. 761, come modificata dalla tabella allegato 1 al DPR 28 novembre 1990, n. 384 sono disapplicate e sostituite dalle categorie e profili di cui alla tabella allegato 1 al presente contratto.
2. Il personale in servizio è inserito nel nuovo sistema di classificazione previsto dal presente contratto dall'1 gennaio 1998 con effetto automatico mediante l'attribuzione della categoria e del profilo secondo le indicazioni dell'allegato 1, senza incremento di spesa , fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
Il D.P.R. n. 384/90, art. 39 e allegata tabella, inquadrava la figura della puericultrice nella V posizione funzionale del ruolo sanitario e, conformemente alla tabella allegata al CCNL, tale posizione corrisponde al livello B super sul piano del trattamento retributivo;
sul piano dell'inquadramento nell'ambito del nuovo sistema, l' art. 13 del CCNL del Comparto sanità del 7.4.1999, dopo avere precisato che il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D, rimanda all'allegato 1 per l'individuazione delle categorie mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nella categoria stessa, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative, precisando che l'indicazione degli attuali profili contenuta nella declaratoria è esaustiva e che i profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie e, all'interno della stessa categoria, possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come “super”e che i profili ivi collocati assumono la denominazione di
"specializzato" o di "esperto".
Per quanto più interessa, ai sensi dell'allegato 1, la puericultrice è inquadrata nella categoria B, livello economico super Bs;
donde l'inquadramento della de cuius è avvenuto in conformità alle previsioni del
CCNL.
Cont Orbene, i ricorrenti lamentano che l' violando l'art. 18 del CCNL 2002/2005, ha illegittimamente omesso di inquadrare la de cuius nella superiore categoria C, liv. Ec. 2, con conseguente diritto al relativo trattamento retributivo.
Tale art. 18, rubricato Nuovi profili, ha previsto che “A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto nella categoria C, ruolo sanitario, con le procedure previste dall'art. 37, comma 2 del CCNL
7 aprile 1999, è istituito il profilo della puericultrice esperta e nel ruolo tecnico il profilo dell'operatore tecnico specializzato esperto.
Con la medesima decorrenza il profilo di esperto nella categoria C è previsto anche per i profili dell'infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso e di massaggiatore e masso fisioterapista (figure attualmente inquadrate nel livello economico Bs del ruolo sanitario) di cui all'art. 18, comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999.
In applicazione dei commi 1 e 2 l'allegato 1 al CCNL integrativo del 20 settembre 2001 è modificato con la declaratoria ed i contenuti mansionistici relativi ai nuovi profili (allegato n. 1 del presente contratto)
Per i passaggi alla categoria C del personale dei corrispondenti profili attualmente inquadrati nella categoria B, livello economico Bs, si applicano i criteri di cui all'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999, opportunamente combinati e ponderati, tenuto conto in particolare della verifica della professionalità acquisita anche attraverso percorsi formativi attuati in relazione alle esigenze organizzative delle aziende ed enti.
Il passaggio alla categoria C del personale del ruolo sanitario dei commi 1 e 2 comporta la contestuale soppressione del corrispondente posto della categoria B, livello economico Bs.
Ove il passaggio dalla categoria B, livello economico Bs alla categoria C del ruolo tecnico riguardi un dipendente con la posizione organizzativa di operatore tecnico coordinatore (conferita ai sensi dell'art. 22, comma 4, del CCNL 7 aprile 1999), allo stesso continua ad essere erogata l'indennità professionale specifica di cui alla tabella F del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico (ora tabella E del presente contratto), a fronte della conferma della posizione organizzativa da parte dell'azienda o ente anche nel nuovo profilo della categoria C. 7. 8. 9. 1.
Per il profilo dell'operatore socio sanitario, istituito con l'art. 4 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001, è confermata l'ascrizione alla categoria B, livello economico Bs.
Per facilitare l'istituzione nella dotazione organica dei nuovi profili dei commi 1 e 2 mediante trasformazione dei posti già ricoperti dal personale destinatario del presente articolo, il fondo dell'art.
31 è incrementato nella misura indicata nel comma 4, lett. a) primo alinea .
Per la procedura della trasformazione e dell'inquadramento economico si rinvia a quanto stabilito nell'art. 19, comma 1, lett. d). Per una ulteriore valorizzazione dei profili del ruolo sanitario dei commi 1 e 2, si rinvia all'art. 28.
Tale norma, pertanto, ha previsto l'istituzione di un nuovo profilo professionale (puericultrice esperta) nel ruolo sanitario – con inquadramento nella cat. C- con decorrenza dalla data di entrata in vigore del CCNL, secondo le procedure previste dall'art. 37 comma 2 del CCNL 7.4.99 che a sua volta dispone che Le aziende ed enti provvedono, con oneri a proprio carico, alla istituzione nella dotazione organica dei nuovi profili ritenuti necessari sulla base delle proprie esigenze organizzative che non siano derivanti dalle trasformazioni previste dall'art. 22.
Il medesimo art. 18 prevede, poi, che Per i passaggi alla categoria C del personale dei corrispondenti profili attualmente inquadrati nella categoria B, livello economico Bs, si applicano i criteri di cui all'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999, opportunamente combinati e ponderati, tenuto conto in particolare della verifica della professionalità acquisita anche attraverso percorsi formativi attuati in relazione alle esigenze organizzative delle aziende ed enti.
Il richiamato art. 16, CCNL 7.4.99, rubricato Criteri e procedure per i passaggi tra categorie prevede che:1. I passaggi dei dipendenti da una categoria all'altra immediatamente superiore avvengono previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo cui si riferisce la selezione.
2. La selezione del comma 1 è basata su : a) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposita prova teorico-pratica e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi;
b) valutazione comparata dei curricula ove, comunque, prendere in considerazione: • titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento , certificato di abilitazioni a funzioni direttive, diploma di scuola diretta ai fini speciali nell'assistenza infermieristica etc., purché non siano utilizzati come requisito di ammissione;
• corsi di formazione, anche esterni all'azienda, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale;
• qualificati corsi di aggiornamento professionale;
• pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati dall'azienda o ente;
3. Gli elementi di valutazione del comma 2 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie ed i profili cui si riferiscono le selezioni.
4. Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni del comma 1 sono preventivamente individuate dalle aziende o enti con atti regolamentari improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le parti, al fine di fornire alle aziende ed enti linee guida uniformi sulle procedure, rinviano all'allegato 2 al presente contratto.
Orbene, l'infondatezza del ricorso discende dal duplice rilievo per cui anzitutto non è neppure allegato che l' abbia provveduto alla istituzione nella dotazione organica dei nuovi profili Controparte_1
ritenuti necessari sulla base delle proprie esigenze organizzative secondo le previsioni dell'invocato Cont art. 18 e negando l' di aver provveduto alla istituzione del nuovo profilo di puericultrice esperta nella propria dotazione organica;
inoltre, nonostante il carattere assorbente del precedente rilievo, si osserva che parte ricorrente non comprova il superamento di un meglio precisato concorso – facendo riferimento soltanto alla partecipazione ad un “bando per selezione interna” non meglio identificato o identificabile e senza neppure deduzione di superamento della procedura della selezione non meglio identificata. Parte ricorrente avrebbe dovuto, invero, anzitutto allegare e dimostrare l'effettiva Cont istituzione del nuovo profilo nella dotazione organica dell' e di poi dimostrare – eventualmente mediante ordine di esibizione- l'indizione di una procedura di selezione interna per il passaggio alla superiore categoria nonché, da ultimo, il positivo superamento della stessa.
La generica allegazione della (mera) partecipazione ad un “bando” nel 2007 non versato in atti né oggetto di istanza di esibizione (questa essendo la circostanza per la quale era stata chiesta prova testimoniale, inammissibile per genericità e, peraltro, neppure accompagnata dalla deduzione del superamento) e neppure suscettibile di acquisizione ai sensi dell'art. 421 c.p.c., non essendovi neppure prova della sua esistenza né tanto meno elementi per la sua individuazione, non avendo, inoltre, neppure allegato il superamento della non meglio precisata selezione – a fronte della radicale negazione
Cont dell' persino della istituzione in pianta organica del nuovo profilo – non comprova certamente il suo diritto all'inquadramento nella superiore categoria C secondo la complessa fattispecie derivante dalla disciplina contrattualcollettiva.
In assenza di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto invocato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; CP_3 rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuno dei convenuti, in euro 5.630,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuno dei convenuti.
Cosenza, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia n. 4656/2023 del RG lav. introdotta da
nato a [...] il [...] (C.F. ), , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 nato a [...] l'[...] (C.F. ) e , nata a [...] C.F._2 Parte_3
(CS) il 12.05.1987 (C.F. ) quali eredi legittimi della Sig.ra , C.F._3 Persona_1
nata ad [...] il 15/091961 (C.F. ) e deceduta a Corigliano Calabro (CS) in C.F._4 data 25.09.2021, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Rosanna Lanzillotta presso il cui studio sito in Cosenza, alla Via A. De Filippis n. 26 (87100) elettivamente domiciliano;
ricorrenti nei confronti di
(P.I. C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli e dall'Avv Silvia Cumino dell'U.O.C. Affari Legali e
Contenzioso, in virtù di procura apposta in calce alla memoria ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Cosenza, viale degli Alimena n. 8
Resistente
Nonché (C.F. – P. Controparte_3 P.IVA_2
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_3
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta Persona_2
n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_3
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I ricorrenti in epigrafe, premesso di agire nella qualità di eredi legittimi della signora Persona_1 hanno convenuto in giudizio l' e l' , esponendo che la de Controparte_1 CP_3 cuius, dopo aver lavorato alle dipendenze dell' sin dall'anno 1993 in forza di plurimi e CP_1
reiterati contratti a tempo determinato in qualità di puericultrice ed inquadramento nella categoria B, livello economico BS, in data 31.5.2018, con decorrenza dal successivo 1.6.2018 è stata assunta a tempo indeterminato nell'ambito delle procedure di stabilizzazione del personale precario di cui alla deliberazione del D.G. n. 818 dell'8.5.2018; che all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato è stata inquadrata nella categoria B, livello BS, con il profilo professionale di puericultrice, in continuità con i precedenti rapporti di lavoro a termine;
tanto premesso, lamentavano la violazione da parte dell' CP_1 dell'art. 18 del CCNL 2002-2005, siccome l'azienda non le ha mai consentito il passaggio
[...]
nella superiore categoria C, liv. Ec. 2, nonostante la sua partecipazione ad un bando di selezione interna per passaggi di categoria ai fini dell'inquadramento nei profili di nuova istituzione.
Stante il diritto della de cuius ad essere inquadrata nel profilo di Puericultrice esperta, categoria C, nella qualità di eredi si sono affermati creditori delle differenze retributive (tra quanto percepito in possesso del profilo di livello economico Bs e quanto avrebbe dovuto percepire con il livello CP_4
economico C2) nonché delle differenze sul TFR, rassegnando le conclusioni che qui di seguito si trascrivono: 1) Accertare e dichiarare il diritto della defunta Sig.ra all'inquadramento Persona_1 nel profilo di Puericultrice esperta, livello economico C2 dall'1.01.2007 ex art. 18 CCNL Sanità 2002-
2005; e per l'effetto 2) Condannare la p.a. resistente alla corresponsione in favore degli eredi legittimi delle differenze retributive accreditate pari complessivamente ad € 78.320,60 per come meglio specificati in narrativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo o nella diversa misura che si riterrà di giustizia;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito.
L ritualmente costituita, argomentava diffusamente in ordine all'infondatezza del CP_1 ricorso, eccependo in ogni caso la prescrizione quinquennale dei crediti azionati;
l' dichiarava – CP_3
nella memoria di costituzione – la disponibilità, in caso di accoglimento anche parziale del ricorso, a ricevere i contributi, le sanzioni e gli ulteriori accessori di legge, entro i limiti prescrizionali.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
In via preliminare, si rileva che i ricorrenti , e hanno dato prova della Pt_2 Pt_1 Parte_3
loro legittimazione ad agire nella spesa qualità di eredi della lavoratrice;
invero, è in atti certificato di morte della – rispettivamente – moglie e madre dei ricorrenti, nonché certificato di famiglia storica che comprova il rapporto di coniugio e di discendenza;
orbene, pur non essendovi prova documentale dell'accettazione dell'eredità, si osserva che è sufficiente – trattandosi di chiamati all'eredità a titolo di successione legittima – l'esercizio stesso dell'odierna azione con la quale hanno fatto valere un diritto patrimoniale della de cuius, siccome tale esercizio è atto idoneo ad integrare accettazione tacita di eredità (cfr. Cass. 22223/2014; conf. n. 6745/2018).
Ulteriormente e sempre in via preliminare, in ordine alla chiamata in causa dell'istituto previdenziale si osserva quanto segue.
La SC ha affermato che nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste litisconsorzio necessario con l'Istituto previdenziale (Cass.8956 del
2020); tale principio è stato, da ultimo, ribadito da recente ord. n. 13982/2024.
Orbene, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio l' pur tuttavia senza proporre domanda di CP_3
Cont condanna dell' – datore di lavoro – al versamento di contribuzione sulle reclamate differenze retributive.
Cont Invero, i ricorrenti hanno proposto soltanto domanda di condanna dell' al pagamento di differenze sulla retribuzione e sul TFR, senza spiegare domanda volta al versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro ed in favore del pur convenuto;
pertanto, deve affermarsi la carenza di CP_3 legittimazione passiva dell' , chiamato in causa pur in assenza di domanda che Controparte_5 implichi la sua partecipazione al giudizio– quale litisconsorte necessario – destinatario di pagamento non oggetto di domanda alcuna.
Tanto ritenuto, nel merito il ricorso deve essere respinto siccome infondato per le seguenti ragioni.
Valga premettere che dalla allegata documentazione si evince che la signora ha lavorato alle Per_1
Cont dipendenze dell' di Cosenza – prima dell'assunzione a tempo indeterminato – sin dall'anno 1993 in forza di plurime e reiterate assunzioni a termine, circostanza non contestata oltre che documentata dal certificato di servizio allegato al ricorso;
peraltro, è in atti anche sentenza del Tribunale di
Cont Castrovillari che ha condannato l' al risarcimento del danno per abuso della contrattazione a termine.
Di poi, nell'ambito del piano di stabilizzazione del personale precario, per come evincibile dalla lettura del contratto sottoscritto il 31.5.2018, la signora e l' hanno instaurato rapporto Per_1 CP_1
di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.6.2018; la ricorrente è stata inquadrata nel ruolo sanitario, categoria B, livello economico B super, profilo professionale di puericultrice, in continuità con i precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato.
Tanto premesso, i ricorrenti rivendicano le differenze sulla retribuzione e sul trattamento di fine servizio – avuto riguardo all'affermato diritto della de cuius all'inquadramento nella superiore categoria C, pos. ec. 2 – per il periodo dal 1-1-2007 al 30.9.2021 (come da allegati conteggi) – quantificati in euro 53.678,46 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito in possesso del profilo di Puericultrice livello economico Bs e quanto avrebbe dovuto percepire con il livello economico C2 oltre ad € 24.642,22 quali differenze sul TFR dal livello Bs al Livello C2 e così complessivamente € 78.320,60.
Fondata è anzitutto – sia pure nei limiti che seguono- l'eccepita prescrizione dei crediti – ritualmente
Cont sollevata dall' tempestivamente costituita.
Sul punto, si premette che la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel senso che, per avvalersi del termine di prescrizione, non è necessario far ricorso a formule sacramentali, essendo sufficiente, oltre all'inerzia nell'attivazione del diritto, anche la volontà in qualunque modo espressa di avvalersi della prescrizione. Invero, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di individuare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, che costituisce una
"quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Nè rileva la genericità o l'errore della parte relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescrizione, nonché alla individuazione del termine iniziale, atteso il potere - dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte , determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte. (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16573/2004).
Nel caso di specie, l' nel costituirsi tempestivamente, ha puntualmente eccepito la CP_1
prescrizione dei crediti azionati, invocando il termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.p.c. ed allegando che il diritto è stato azionato intempestivamente, con ciò manifestando in maniera inequivoca la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo ed indicando peraltro, pur non essendo neppure necessario, la norma applicabile.
Trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze di una PA, il termine decorre in costanza di rapporto;
trovano, invero, applicazione i principi posti dalle Sez. U Sentenza n. 36197 del 28/12/2023:
La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
In tal senso anche l'arresto della SC n. 26246/2022 che ha affermato che indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro> ma, evidentemente, tale principio non risulta applicabile ai diritti retributivi nell'ambito del pubblico impiego, considerato che Le modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 all'art. 18 della l. n. 300 del 1970 non si applicano ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, sicché la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata l. n. 92, resta quella prevista dall'art. 18 st.lav. nel testo antecedente la riforma;
rilevano a tal fine il rinvio ad un intervento normativo successivo ad opera dell'art. 1, comma 8, della l. n. 92 del 2012,
l'inconciliabilità della nuova normativa, modulata sulle esigenze del lavoro privato, con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, neppure richiamate al comma 6 dell'art. 18 nuova formulazione, la natura fissa e non mobile del rinvio di cui all'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, incompatibile con un automatico recepimento di ogni modifica successiva che incida sulla natura della tutela del dipendente licenziato (cfr. Cass. n. 11868/2016 e succ. conf.).
A tali rilievi consegue che, decorrendo il termine in costanza di rapporto, in accoglimento parziale dell'eccezione in esame, considerato che il primo atto interruttivo di cui vi è prova è la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 29 maggio 2024, deve affermarsi la prescrizione dei crediti per differenze sulla retribuzione maturati anteriormente al 29 maggio 2019 e, pertanto, dal
1.1.2007 al 28 maggio 2019 (osservandosi che la domanda attiene ai crediti per il periodo 1 gennaio
2007/30 settembre 2021).
Alcuna prescrizione è maturata, al contrario, in relazione alle differenze sul tfs – stante la decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (25/9/2021, data del decesso della lavoratrice) e in relazione alle differenze sulla retribuzione dal 29 maggio 2019 al 25 settembre 2021 (data di cessazione del rapporto, stante il decesso della de cuius, pur essendo i conteggi delle spettanze retributive elaborati sino al 30 settembre 2021).
Orbene, avuto riguardo all'oggetto per cui è causa, si premette che il CCNL Comparto sanità del
7.4.1999 ha introdotto un sistema di classificazione del personale al fine di superare definitivamente il precedente sistema di inquadramento del personale del Servizio sanitario nazionale basato sulle posizioni funzionali di cui al DPR 761/1979 e del DPR 384/1990, attraverso l'introduzione di un nuovo
e diverso sistema tale da consentire un giusto contemperamento tra valorizzazione dell'autonomia organizzativa delle aziende ed enti, esigenze di sviluppo professionale dei dipendenti e rispetto dei vincoli di bilancio e risorse contrattualmente definite (cfr. art. 12); ai sensi dell'art. 18, Le posizioni funzionali già previste dalla tabella allegato 1 al DPR 20 dicembre 1979, n. 761, come modificata dalla tabella allegato 1 al DPR 28 novembre 1990, n. 384 sono disapplicate e sostituite dalle categorie e profili di cui alla tabella allegato 1 al presente contratto.
2. Il personale in servizio è inserito nel nuovo sistema di classificazione previsto dal presente contratto dall'1 gennaio 1998 con effetto automatico mediante l'attribuzione della categoria e del profilo secondo le indicazioni dell'allegato 1, senza incremento di spesa , fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
Il D.P.R. n. 384/90, art. 39 e allegata tabella, inquadrava la figura della puericultrice nella V posizione funzionale del ruolo sanitario e, conformemente alla tabella allegata al CCNL, tale posizione corrisponde al livello B super sul piano del trattamento retributivo;
sul piano dell'inquadramento nell'ambito del nuovo sistema, l' art. 13 del CCNL del Comparto sanità del 7.4.1999, dopo avere precisato che il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D, rimanda all'allegato 1 per l'individuazione delle categorie mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nella categoria stessa, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative, precisando che l'indicazione degli attuali profili contenuta nella declaratoria è esaustiva e che i profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie e, all'interno della stessa categoria, possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come “super”e che i profili ivi collocati assumono la denominazione di
"specializzato" o di "esperto".
Per quanto più interessa, ai sensi dell'allegato 1, la puericultrice è inquadrata nella categoria B, livello economico super Bs;
donde l'inquadramento della de cuius è avvenuto in conformità alle previsioni del
CCNL.
Cont Orbene, i ricorrenti lamentano che l' violando l'art. 18 del CCNL 2002/2005, ha illegittimamente omesso di inquadrare la de cuius nella superiore categoria C, liv. Ec. 2, con conseguente diritto al relativo trattamento retributivo.
Tale art. 18, rubricato Nuovi profili, ha previsto che “A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto nella categoria C, ruolo sanitario, con le procedure previste dall'art. 37, comma 2 del CCNL
7 aprile 1999, è istituito il profilo della puericultrice esperta e nel ruolo tecnico il profilo dell'operatore tecnico specializzato esperto.
Con la medesima decorrenza il profilo di esperto nella categoria C è previsto anche per i profili dell'infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso e di massaggiatore e masso fisioterapista (figure attualmente inquadrate nel livello economico Bs del ruolo sanitario) di cui all'art. 18, comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999.
In applicazione dei commi 1 e 2 l'allegato 1 al CCNL integrativo del 20 settembre 2001 è modificato con la declaratoria ed i contenuti mansionistici relativi ai nuovi profili (allegato n. 1 del presente contratto)
Per i passaggi alla categoria C del personale dei corrispondenti profili attualmente inquadrati nella categoria B, livello economico Bs, si applicano i criteri di cui all'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999, opportunamente combinati e ponderati, tenuto conto in particolare della verifica della professionalità acquisita anche attraverso percorsi formativi attuati in relazione alle esigenze organizzative delle aziende ed enti.
Il passaggio alla categoria C del personale del ruolo sanitario dei commi 1 e 2 comporta la contestuale soppressione del corrispondente posto della categoria B, livello economico Bs.
Ove il passaggio dalla categoria B, livello economico Bs alla categoria C del ruolo tecnico riguardi un dipendente con la posizione organizzativa di operatore tecnico coordinatore (conferita ai sensi dell'art. 22, comma 4, del CCNL 7 aprile 1999), allo stesso continua ad essere erogata l'indennità professionale specifica di cui alla tabella F del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico (ora tabella E del presente contratto), a fronte della conferma della posizione organizzativa da parte dell'azienda o ente anche nel nuovo profilo della categoria C. 7. 8. 9. 1.
Per il profilo dell'operatore socio sanitario, istituito con l'art. 4 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001, è confermata l'ascrizione alla categoria B, livello economico Bs.
Per facilitare l'istituzione nella dotazione organica dei nuovi profili dei commi 1 e 2 mediante trasformazione dei posti già ricoperti dal personale destinatario del presente articolo, il fondo dell'art.
31 è incrementato nella misura indicata nel comma 4, lett. a) primo alinea .
Per la procedura della trasformazione e dell'inquadramento economico si rinvia a quanto stabilito nell'art. 19, comma 1, lett. d). Per una ulteriore valorizzazione dei profili del ruolo sanitario dei commi 1 e 2, si rinvia all'art. 28.
Tale norma, pertanto, ha previsto l'istituzione di un nuovo profilo professionale (puericultrice esperta) nel ruolo sanitario – con inquadramento nella cat. C- con decorrenza dalla data di entrata in vigore del CCNL, secondo le procedure previste dall'art. 37 comma 2 del CCNL 7.4.99 che a sua volta dispone che Le aziende ed enti provvedono, con oneri a proprio carico, alla istituzione nella dotazione organica dei nuovi profili ritenuti necessari sulla base delle proprie esigenze organizzative che non siano derivanti dalle trasformazioni previste dall'art. 22.
Il medesimo art. 18 prevede, poi, che Per i passaggi alla categoria C del personale dei corrispondenti profili attualmente inquadrati nella categoria B, livello economico Bs, si applicano i criteri di cui all'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999, opportunamente combinati e ponderati, tenuto conto in particolare della verifica della professionalità acquisita anche attraverso percorsi formativi attuati in relazione alle esigenze organizzative delle aziende ed enti.
Il richiamato art. 16, CCNL 7.4.99, rubricato Criteri e procedure per i passaggi tra categorie prevede che:1. I passaggi dei dipendenti da una categoria all'altra immediatamente superiore avvengono previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo cui si riferisce la selezione.
2. La selezione del comma 1 è basata su : a) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso la valutazione in apposita prova teorico-pratica e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi;
b) valutazione comparata dei curricula ove, comunque, prendere in considerazione: • titoli di studio, diplomi di specializzazione o perfezionamento , certificato di abilitazioni a funzioni direttive, diploma di scuola diretta ai fini speciali nell'assistenza infermieristica etc., purché non siano utilizzati come requisito di ammissione;
• corsi di formazione, anche esterni all'azienda, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale;
• qualificati corsi di aggiornamento professionale;
• pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni finali di ricerche o studi affidati dall'azienda o ente;
3. Gli elementi di valutazione del comma 2 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie ed i profili cui si riferiscono le selezioni.
4. Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni del comma 1 sono preventivamente individuate dalle aziende o enti con atti regolamentari improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le parti, al fine di fornire alle aziende ed enti linee guida uniformi sulle procedure, rinviano all'allegato 2 al presente contratto.
Orbene, l'infondatezza del ricorso discende dal duplice rilievo per cui anzitutto non è neppure allegato che l' abbia provveduto alla istituzione nella dotazione organica dei nuovi profili Controparte_1
ritenuti necessari sulla base delle proprie esigenze organizzative secondo le previsioni dell'invocato Cont art. 18 e negando l' di aver provveduto alla istituzione del nuovo profilo di puericultrice esperta nella propria dotazione organica;
inoltre, nonostante il carattere assorbente del precedente rilievo, si osserva che parte ricorrente non comprova il superamento di un meglio precisato concorso – facendo riferimento soltanto alla partecipazione ad un “bando per selezione interna” non meglio identificato o identificabile e senza neppure deduzione di superamento della procedura della selezione non meglio identificata. Parte ricorrente avrebbe dovuto, invero, anzitutto allegare e dimostrare l'effettiva Cont istituzione del nuovo profilo nella dotazione organica dell' e di poi dimostrare – eventualmente mediante ordine di esibizione- l'indizione di una procedura di selezione interna per il passaggio alla superiore categoria nonché, da ultimo, il positivo superamento della stessa.
La generica allegazione della (mera) partecipazione ad un “bando” nel 2007 non versato in atti né oggetto di istanza di esibizione (questa essendo la circostanza per la quale era stata chiesta prova testimoniale, inammissibile per genericità e, peraltro, neppure accompagnata dalla deduzione del superamento) e neppure suscettibile di acquisizione ai sensi dell'art. 421 c.p.c., non essendovi neppure prova della sua esistenza né tanto meno elementi per la sua individuazione, non avendo, inoltre, neppure allegato il superamento della non meglio precisata selezione – a fronte della radicale negazione
Cont dell' persino della istituzione in pianta organica del nuovo profilo – non comprova certamente il suo diritto all'inquadramento nella superiore categoria C secondo la complessa fattispecie derivante dalla disciplina contrattualcollettiva.
In assenza di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto invocato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; CP_3 rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuno dei convenuti, in euro 5.630,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuno dei convenuti.
Cosenza, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti