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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARIA MICHELE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 259/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante_2 CF_Rappresentante_2Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Salaparuta
elettivamente domiciliato presso protocollo.salaparuta@cert.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 498 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 578/2025 depositato il 09/12/2025
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 19/2/2025 al Comune di Salaparuta la Ricorrente_1A s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. 498 notificatole il giorno 23 dicembre 2024 relativo a TASI dell'anno 2019. Ne ha eccepito l'illegittimità in quanto gravante sulle torri di sostegno facenti parte del parco Nominativo_1eolico per la produzione di energia elettrica denominato e costituito da 38 torri di aerogenerazione insistenti su tre distinti Comuni (Santa Ninfa, Gibellina e Salaparuta), rispetto alle quali la società aveva provveduto al riaccatastamento sulla base del disposto normativo di cui all'art. 1, comma 22, Legge n. 208/2015 (cd. norma “imbullonati”). Operazione consistita nello scorporo dall'originario valore catastale di ciascun singolo impianto eolico ad asse orizzontale della porzione strettamente riferibile alla componente impiantistica identificabile nell'aerogeneratore e nella torre di sostegno. Nella contumacia del Comune di Salaparuta , all'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da dispositivo, in calce. Tanto premesso, giova anzitutto rilevare che questa Corte di Giustizia si è già pronunciata favorevolmente alla posizione ella contribuente avendo deciso del coevo atto impositivo emesso dallo stesso Comune di Salaparuta, con riferimento all'IMU relativa all'anno 2018 (sentenza n. 852 del 6 dicembre 2024). A tale indirizzo deve darsi seguito anche nel presente giudizio alla luce dell'orientamento oggi consolidato della S.C. (v. da ultimo Cass. n. 9764/2023) siccome poggiante sul disposto dell'art. 1, co. 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in base al quale «A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». Ha ritenuto pertanto la S.C. che la torre di sostegno costituisce parte inscindibile dell'unicum impiantistico dell'aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell'impianto eolico, il quale, in mancanza della torre, non può attuare la funzione per cui è concepito (produzione di energia eolica), così risultando superato l'indirizzo assunto dall'amministrazione finanziaria in ordine all'applicazione della c.d. normativa imbullonati al settore eolico (v. le circolari n. 2/E di febbraio 2016 e n. 27/E di giugno 2016). E poichè nella specie la proposta di variazione della rendita ricade sotto la menzionata disciplina dell'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la torre di sostegno e/o palo eolico va esclusa dal computo della rendita catastale. Considerato altresì che nelle more la società ricorrente ha pure ottenuto l'annullamento della rettifica dei valori catastali da parte della Corte di Cassazione (ordinanza n. 22355/2025 ) che ha riconosciuto l'illegittimità degli Accertamenti Catastali nella parte in cui l'AdE risultava aver postulato la rilevanza catastale della torre di sostegno degli aerogeneratori, non resta a questa Corte che pronunciare l'annullamento dell'avviso impugnato. Stante la peculiarità della materia e tenuto conto della sopravvenienza processuale appena sopra menzionata rispetto alla emissione dell'avviso di accertamento, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Trapani addì 5 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
LE De RI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARIA MICHELE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 259/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante_2 CF_Rappresentante_2Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Salaparuta
elettivamente domiciliato presso protocollo.salaparuta@cert.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 498 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 578/2025 depositato il 09/12/2025
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 19/2/2025 al Comune di Salaparuta la Ricorrente_1A s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. 498 notificatole il giorno 23 dicembre 2024 relativo a TASI dell'anno 2019. Ne ha eccepito l'illegittimità in quanto gravante sulle torri di sostegno facenti parte del parco Nominativo_1eolico per la produzione di energia elettrica denominato e costituito da 38 torri di aerogenerazione insistenti su tre distinti Comuni (Santa Ninfa, Gibellina e Salaparuta), rispetto alle quali la società aveva provveduto al riaccatastamento sulla base del disposto normativo di cui all'art. 1, comma 22, Legge n. 208/2015 (cd. norma “imbullonati”). Operazione consistita nello scorporo dall'originario valore catastale di ciascun singolo impianto eolico ad asse orizzontale della porzione strettamente riferibile alla componente impiantistica identificabile nell'aerogeneratore e nella torre di sostegno. Nella contumacia del Comune di Salaparuta , all'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da dispositivo, in calce. Tanto premesso, giova anzitutto rilevare che questa Corte di Giustizia si è già pronunciata favorevolmente alla posizione ella contribuente avendo deciso del coevo atto impositivo emesso dallo stesso Comune di Salaparuta, con riferimento all'IMU relativa all'anno 2018 (sentenza n. 852 del 6 dicembre 2024). A tale indirizzo deve darsi seguito anche nel presente giudizio alla luce dell'orientamento oggi consolidato della S.C. (v. da ultimo Cass. n. 9764/2023) siccome poggiante sul disposto dell'art. 1, co. 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in base al quale «A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». Ha ritenuto pertanto la S.C. che la torre di sostegno costituisce parte inscindibile dell'unicum impiantistico dell'aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell'impianto eolico, il quale, in mancanza della torre, non può attuare la funzione per cui è concepito (produzione di energia eolica), così risultando superato l'indirizzo assunto dall'amministrazione finanziaria in ordine all'applicazione della c.d. normativa imbullonati al settore eolico (v. le circolari n. 2/E di febbraio 2016 e n. 27/E di giugno 2016). E poichè nella specie la proposta di variazione della rendita ricade sotto la menzionata disciplina dell'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la torre di sostegno e/o palo eolico va esclusa dal computo della rendita catastale. Considerato altresì che nelle more la società ricorrente ha pure ottenuto l'annullamento della rettifica dei valori catastali da parte della Corte di Cassazione (ordinanza n. 22355/2025 ) che ha riconosciuto l'illegittimità degli Accertamenti Catastali nella parte in cui l'AdE risultava aver postulato la rilevanza catastale della torre di sostegno degli aerogeneratori, non resta a questa Corte che pronunciare l'annullamento dell'avviso impugnato. Stante la peculiarità della materia e tenuto conto della sopravvenienza processuale appena sopra menzionata rispetto alla emissione dell'avviso di accertamento, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Trapani addì 5 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
LE De RI