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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/10/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 677 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), via F. Nicotera n. 86, presso lo studio dell'avv. Antonio Larussa, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO (C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 nella qualità di Impresa designata ai sensi dell'art. 286 d. lgs n. 209/2005, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), corso G. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Paolo Maione, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONTRO
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale CP_2 P.IVA_2 in Roma (RM), via Yser n. 14; APPELLATA CONTUMACE NONCHE'
CONTRO
C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_3 con sede legale in Bolzano (BZ), via Roma n. 96; APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1109/2018, emessa il 23.10.2018 dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, depositata il 30.10.2018 e non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme la compagnia assicurativa quale impresa Controparte_1 designata dall'I.V.A.S.S. – ex art. 286 d. lgs. 209/2005 - alla liquidazione dei sinistri stradali garantiti dal F.G.V.S. (Fondo di garanzia per le Vittime della Strada) per la regione Calabria, nonchè le società e domandando che fosse accertata l'esclusiva CP_2 Controparte_3 responsabilità di nella causazione del sinistro stradale avvenuto in data Controparte_4
19.5.2011 sulla S.P. 86 di Lamezia Terme (CZ), con conseguente condanna solidale delle società convenute al risarcimento in suo favore della somma di euro 1.000,00, a titolo di invalidità
1 permanente e temporanea, danno biologico e alla vita di relazione e danno morale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da lui subiti in occasione del predetto sinistro, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 1.1. A sostegno della svolta domanda l'attore deduceva: che, in data 19.5.2011, alle ore 9,50 circa, percorrendo la S.P. 86 di Lamezia Terme alla guida del motociclo Kymco, tg. DD68369, di proprietà di , si trovava ad essere preceduto da una Fiat Punto, tg. EH604PJ, di Persona_1 proprietà di società di noleggio auto, e in quell'occasione condotta da Controparte_3
la quale, senza azionare l'indicatore di direzione, frenava di colpo iniziando Controparte_4 la svolta a sinistra;
che, a causa della suddetta condotta imprudente, l'attore tamponava la parte posteriore del veicolo antagonista, subendo gravi lesioni personali che richiedevano l'intervento del 118 ed il trasporto immediato presso il nosocomio locale, dove gli veniva riscontrato un trauma cranico commotivo e lombosacrale;
che la responsabilità esclusiva del sinistro occorso era da ascrivere alla condotta di guida tenuta dalla condotta imprudente e non rispettosa delle CP_4 regole del Codice della Strada;
che, poiché l'autovettura antagonista risultava essere, al momento dell'avvenuto sinistro, priva di copertura assicurativa per la responsabilità civile, l'attore inviava diffida per il risarcimento delle lesioni personali subite alla quale compagnia Controparte_1 designata dall'I.V.A.S.S., alla liquidazione dei sinistri stradali garantiti dal F.G.V.S. per la regione Calabria, senza tuttavia ottenere alcun positivo riscontro;
che, pertanto, era costretto ad adire le vie giudiziarie per la tutela dei suoi diritti. 1.2. Si costituiva in giudizio la nella spiegata qualità, la quale rilevava, in via Controparte_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 148 e 283 del d. lgs. 209/2005, nonchè l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno asseritamente vantato dall'attore, essendo maturato il termine biennale previsto dall'art. 2947, comma 2, c.c.. Nel merito, denunciava l'infondatezza dell'azione risarcitoria proposta dalla parte avversa per non aver adempiuto, parte attrice, all'onere probatorio sulla stessa gravante e previsto dall'art. 2697 c.c.: in particolare, la società convenuta evidenziava la mancata prova della circostanza che l'autovettura asseritamente responsabile del fatto dannoso fosse, al momento del sinistro, sprovvista di assicurazione. Rilevava, inoltre, la carenza probatoria riferita tanto alla condotta, a dire dell'attore, colposa del veicolo antagonista, quanto al nesso eziologico tra la stessa e l'evento dannoso asseritamente subito. Eccepiva l'applicabilità – anche al sinistro in cui è coinvolto un veicolo privo di copertura assicurativa - dell'art. 2054, commi 1 e 2, c.c. secondo il quale l'accertamento della colpa di uno dei due conducenti non libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, che viene superata soltanto dimostrando di aver fatto il possibile per evitare il danno, circostanza non provata nel caso di specie dall'attore rispetto alla sua condotta. Evidenziava tanto il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale è necessario che la certificazione medica depositata da chi avanza richieste risarcitorie venga rilasciata da strutture pubbliche, quanto il disposto dell'art. 139, comma 2, del Codice delle assicurazioni che pone il divieto di risarcimento per quelle lesioni che non risultino da esami diagnostici strumentali, come quelle asseritamente patite dall'attore. Infine, si opponeva alla richiesta attorea di rivalutazione monetaria con riferimento alla somma domandata a titolo di risarcimento, trattandosi di debito di valuta, e non già di valore. La società convenuta, pertanto, insisteva per il rigetto della domanda risarcitoria attorea, il tutto con condanna di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. 1.3. Nonostante la ritualità della notifica della citazione introduttiva rimanevano contumaci le
2 convenute e CP_2 Controparte_3
1.4. La causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti e attraverso la prova testimoniale assentita (audizione di un solo teste di parte attrice). 1.5. Con sentenza n. 1109/2018, emessa il 23.10.2018 e depositata il 30.10.2018, il Giudice di Pace di Lamezia Terme rigettava la domanda risarcitoria proposta perché infondata e non provata e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa costituita. 1.6. Avverso tale pronunciamento proponeva appello , lamentando l'erroneità della Parte_1 motivazione del Giudice di Pace, per avere questi ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante su di lui attore, senza considerazione alcuna per la prova testimoniale assunta nel corso dell'istruttoria di primo grado;
eccepiva, inoltre, il difetto di motivazione della sentenza e quindi la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma integrale della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda risarcitoria per i danni subiti nel sinistro stradale de quo, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio d'appello. 1.7. Si costituiva anche nel gravame la compagnia assicurativa nella spiegata Controparte_1 qualità, la quale domandava la reiezione dell'impugnazione perché infondata in fatto e diritto con la conferma integrale della pronuncia del Giudice di Pace di Lamezia Terme, con liquidazione a proprio favore delle spese di lite del grado di appello. 1.8. Con provvedimento del 15.4.2024, l'intestato Tribunale, accertata la sospensione dall'esercizio della professione, disposta dal Consiglio Nazionale Forense per motivi disciplinari, con sentenza n. 125/2024 del 8.4.2024, a carico dell'unico difensore di parte appellante, dichiarava l'interruzione del giudizio. 1.9. La parte appellante riassumeva il giudizio, che veniva nuovamente dichiarato interrotto con provvedimento del 8.1.2025 per la cancellazione dall'albo degli avvocati del difensore di parte appellata. 1.10. A seguito di nuova riassunzione del processo da parte del , si costituiva l'appellata Pt_1
a mezzo di nuovo difensore, che oltre a reiterare le difese già formulate dal Controparte_1 precedente procuratore, sollevava l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c..
1.11. La causa, acquisito il fascicolo di prime cure, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2025, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In limine litis, occorre evidenziare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. proposta da parte appellata è inammissibile in quanto tardiva, trattandosi di eccezione nuova, articolata soltanto nell'atto di costituzione di nuovo difensore intervenuto nella fase processuale delle precisazione delle conclusioni. Vero è che l'atto costitutivo de quo è intervenuto a seguito di riassunzione del giudizio, successiva a dichiarazione di interruzione. Purtuttavia, la giurisprudenza prevede, pacificamente, che il processo interrotto deve essere riassunto in quella stessa fase processuale in cui si è verificata l'interruzione, non comportando l'atto
3 di riassunzione l'inizio di un nuovo procedimento, bensì la prosecuzione di quello interrotto (tra le tante, vedasi Cass.n.1331 del 13.02.1997). In altra decisione la Suprema Corte, ha affermato che l'atto di riassunzione del processo non dà inizio a un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente (cfr. sentenza n.13597 del 21.07.2004). Pertanto, trovandosi il presente giudizio, al momento della seconda dichiarazione di interruzione, nella fase della precisazione delle conclusioni, fase in cui le parti sono chiamate a fissare in modo definitivo le rispettive difese sulla base degli elementi emersi nella fase della trattazione e dell'eventuale istruzione probatoria, senza possibilità di proporre domande o eccezioni nuove, l'intervenuta riassunzione ha fatto sì che le parti si ritrovassero in quella medesima fase processuale, col conseguente maturarsi delle preclusioni assertive.
2.1. In ogni caso, trattasi di eccezione infondata nel merito. Quanto all'eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., dal tenore letterale della norma si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati. Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati, avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica. Quanto, invece, alla denunciata inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si rammenta che l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità è quello dell'impugnazione manifestamente infondata. Trattasi, dunque, di norma che deve essere interpretata in termini assolutamente restrittivi: in altri termini, l'operatività del “filtro” ivi previsto deve essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito). Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non apparivano né pretestuosi né manifestamente infondati.
3. Tanto accertato in via preliminare, l'appello è infondato e, pertanto, ad opinione del Tribunale, non può trovare accoglimento, con conseguente integrale conferma della pronuncia di primo grado appellata. 3.1. Parte appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 1109/2018 del Giudice di Pace di Lamezia Terme essenzialmente sotto il profilo dell'erronea considerazione del materiale probatorio acquisito nell'ambito del giudizio di prime cure. A dire dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe mancato di considerare l'apporto probatorio garantito dall'escussione del teste, (v. verbale d'udienza del 22.6.2018, Testimone_1 fascicolo di primo grado in atti), il quale avrebbe confermato l'accadimento storico del riferito sinistro, in termini di dinamica dell'evento, così come riportato nel libello introduttivo della lite. Tale deposizione testimoniale, a dire dell'appellante, avrebbe garantito il raggiungimento della piena prova con riferimento alla esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura antagonista, smentendo, da un lato, la presunzione di colpa paritetica prevista a carico dei conducenti ex art. 2054, comma 2, c.c. e assicurando, dall'altro, la prova della circostanza di aver fatto, l'attore, il possibile per evitare il danno. Infine – sempre secondo quanto affermato dall'appellante – il teste avrebbe offerto supporto probatorio in ordine all'entità dei danni patiti dall'attore.
4 3.2. In altri termini, a dire dell'appellante la domanda risarcitoria - dallo stesso proposta - avrebbe dovuto trovare accoglimento in forza dell'unico elemento probatorio offerto e costituito dalla escussione di un solo teste, che peraltro, stando al contenuto del verbale dell'udienza in cui è stato escusso (v. verbale d'udienza- già menzionato - del 22.6.2018, fascicolo di primo grado in atti), si sarebbe limitato a confermare i capitoli di prova articolati dall'appellante, aggiungendo qualche informazione scarna e generica. 3.3. La predetta censura, che costituisce sostanzialmente un articolato motivo di appello, è destituita di pregio e, dunque, va disattesa. Il Giudice di prime cure ha, difatti, correttamente esaminato i fatti di causa, tutte le prove emergenti dall'istruttoria e la sussistenza dei presupposti di attuazione delle norme di riferimento applicabili nel caso di specie. 3.4. Deve rilevarsi, anzitutto, che l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada - previsto attualmente dall'art. 283 d. lgs. n. 209/2005 e prima dall'art. 19 L. 990/1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di a) sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) veicolo o natante non coperto da assicurazione;
c) veicolo o natante assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria - non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ed infatti la garanzia assicurativa predisposta dalla citata legge intende solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto “nofault” (Cass. 25 luglio 1995 n.8086; così anche Cass. n. 1860/1990 e più di recente Cass. n. 12304/2005). Ne consegue, dunque, che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia, nel caso di specie sul presupposto che il riferito sinistro sia stato cagionato da veicolo privo di copertura assicurativa, come asserito da parte appellante, deve dimostrare la verificazione del sinistro e le sue modalità, l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, il fatto che la vettura del danneggiante fosse, al momento dell'evento, priva di idonea copertura assicurativa e il nesso di causalità tra il sinistro e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (cfr. Cass. civ. n. 26908 del 26.11.2020; Cass. civ., sez. III, n. 15367/2011; Cass. civ. n. 12304/2005). 3.5. Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Giudice di Pace, l'appellante non ha anzitutto provato l'elemento essenziale per accedere alla liquidazione garantita dal Fondo Vittime della Strada, a mezzo della designata compagnia assicurativa (nel caso di specie la Controparte_1
, ovverosia la prova centrale che la vettura antagonista fosse, al momento del riferito sinistro,
[...] non coperto da assicurazione per la responsabilità civile. L'attore, pertanto, ha mancato di fornire la documentazione che prova la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile, elemento sufficiente da solo a decidere l'odierna controversia nel senso del rigetto. 3.6. Ad abundantiam, si evidenza, come giustamente rilevato dal Giudice onorario, che l'attore, odierno appellante, non ha neanche dato prova della circostanza secondo la quale il veicolo
5 antagonista, asseritamente responsabile dell'evento dannoso, sarebbe stato, al momento del sinistro, di proprietà di una società di noleggio auto, l'odierna appellata contumace Controparte_3
Men che meno, può ritenersi che l'attore abbia provato il fatto storico del sinistro. Vero è che lo stesso ha depositato agli atti verbale di pronto soccorso (v. fascicolo cartaceo di parte, allegato al fascicolo cartaceo d'ufficio dell'odierno grado di appello) da cui emerge la circostanza che il , alla data del 19.5.2011, alle ore 10,30 circa, è stato condotto dall'ambulanza del 118 Pt_1 presso il nosocomio locale per un trauma lombosacrale e cranico commotivo in corso, con causale individuata in un avvenuto incidente stradale. Va detto, al riguardo, che la causale riportata nella suddetta certificazione medica non costituisce conferma del riferito sinistro, dal momento che un qualsiasi mezzo di soccorso attivato, giunge nei luoghi di intervento solo in un momento successivo all'evento dannoso. Pertanto, non avendo i sanitari potuto assistere all'evento, di certo hanno riportato la causa dell'evento, quale è stata loro comunicata. Piuttosto, decisivo sarebbe stato un eventuale verbale redatto dalle autorità di pubblica sicurezza, le quali – sebbene sopraggiunte successivamente al verificarsi dell'evento dannoso – hanno le competenze che consentono loro non solo di attestare quanto avvenuto, ma anche e soprattutto di ricostruire l'effettiva dinamica dell'evento occorso. In altri termini, il sinistro deve essere verbalizzato dalle competenti autorità. Nel caso di specie, sebbene l'unico teste escusso abbia affermato, in sede di audizione (v. verbale d'udienza del giudizio di primo grado del 22.6.2018), la circostanza di essere state attivate, a sinistro avvenuto, le autorità di polizia locale, non vi è traccia agli atti di un verbale d'intervento. Né l'attore ha riferito, in alcuno dei suoi atti difensivi, il sopraggiungere sul luogo del sinistro delle predette autorità. Singolare è che, a seguito di un sinistro stradale che coinvolga un'autovettura e un motociclo e che necessiti di un intervento dell'ambulanza, non vi sia stato anche il pronto intervento delle autorità di pubblica sicurezza. Quanto alle dichiarazioni dell'unico teste escusso, si ribadisce che trattasi di deposizione che, da sola, non è in grado di fornire elementi decisivi alla ricostruzione del sinistro per cui è causa, in quanto generica e non supportata da altri riscontri probatori. Invero, nonostante le lesioni personali lamentate dall'odierno appellante, non vi è stata alcuna segnalazione alle forze dell'ordine relativa all'incidente, né quindi sul luogo del sinistro è intervenuta alcuna autorità a redigere verbale di quanto accaduto. Sul punto occorre sottolineare che in occasione di un sinistro stradale, non è obbligatorio chiamare le autorità, a meno che non si verifichino particolari circostanze. Per la precisione, è obbligatorio chiamare le forze dell'ordine in caso di sinistro con feriti, esattamente come nel caso di specie, considerato che l'odierno appellante ha agito in giudizio per la tutela risarcitoria sostenendo di avere riportato delle lesioni personali. Ancora, non può passare inosservato che nel presente giudizio non sono state allegate agli atti di causa fotografie dei mezzi coinvolti nel sinistro immediatamente dopo la collisione, al fine di accertare la posizione di inerzia degli stessi dopo l'urto e quindi la effettiva esistenza del fatto storico dell'incidente, dati fondamentali al fine di accertare l'an debeatur della responsabilità risarcitoria. Al riguardo vale la pena sottolineare che la Corte di Cassazione ha rilevato che, considerando la diffusione degli “smartphone” e dei telefoni cellulari, non è “normale” l'assenza di fotografie
6 immediate dell'incidente, depotenziando in questo modo le figure dei testimoni che non sono in grado di comprovare quanto dichiarato con supporti fotografici. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che “in ipotesi di incidenti stradali con soli danni ai veicoli, stante la notoria diffusione di strumenti e devices tecnologici quali smartphones e comunque cellulari dotati di fotocamera, l'assenza di rilievi fotografici del veicolo coinvolto riproducenti il medesimo con i danni in atto, scattati nell'immediatezza dell'evento, o, quantomeno, successivamente presso un'autocarrozzeria in sede di riparazione del veicolo, rende inverosimile le deposizioni rese successivamente in giudizio dai testi escussi ad istanza del danneggiato, che pertanto non consentono di ritenere raggiunta sufficiente prova dell'evento, della sua dinamica e dei danni che, in conseguenza di esso, si assume abbia riportato il veicolo” (Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2022, n. 28924). In altri termini, la mancata produzione di qualsiasi rilievo fotografico della posizione dei veicoli dopo l'incidente basterebbe per affermare l'inverosimiglianza del racconto di tutti i testi escussi e l'inattendibilità del loro narrato o comunque l'insufficienza probatoria delle dichiarazioni dei testi (cfr. per il merito Tribunale Napoli Nord sez. I, 12/09/2023, n.3668; v. anche Tribunale Nola sez. I, 30/05/2023, (ud. 30/05/2023, dep. 30/05/2023), n.1587). Infatti, in base all'art. 2697 c.c., qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei e sufficienti per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di darne la prova (Cass. Civ., 15/12/2000, n. 15820; Cass. Civ., 3/4/1992, n. 4118). Nel caso di specie, il sinistro in discussione, secondo gli assunti della difesa attorea, avrebbe cagionato danni fisici, oltre meccanici ai mezzi coinvolti, sicchè l'assenza di fotografie riproducenti lo stato dei luoghi e i veicoli coinvolti non può che costituire un elemento certamente valutabile allo scopo di non considerare sufficientemente dimostrato il fatto storico dell'incidente. 4. Concludendo, deve ritenersi che l'attore, odierno appellante, non abbia ottemperato all'onus probandi gravante a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, la decisione del Giudice onorario sia assolutamente corretta e scevra di qualsivoglia vizio giuridico o logico, con una motivazione coerente e condivisibile con riferimento al compendio probatorio in atti. 4.1. Alla luce di tutte le considerazioni appena svolte deve essere rigettato l'appello spiegato da avverso la sentenza n. 1109/2018, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme che Parte_1 pertanto va confermata integralmente. 5. Le spese del giudizio di appello sono poste a carico della appellante in ragione della soccombenza, e vengono liquidate d'ufficio a favore della parte appellata come indicato in dispositivo secondo i parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (giudizio di cognizione innanzi al Tribunale;
causa di valore pari ad euro 1.000,00; compensi nei valori medi liquidati per tutte le fasi processuali nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore medio: euro 131,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 131,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: euro 200,00; fase decisionale, valore medio: euro 200,00; compenso tabellare (valori medi) euro 662,00), dovendosi comunque dare atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'odierno appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. 13.5.2014 n. 10306; cfr. Cass. sez. un. 18.2.2014 n. 3774; Cass. 14.3.2014 n. 5955).
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. n. 1109/2018, emessa il 23.10.2018 dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, depositata il 30.10.2018 e non notificata;
2) condanna alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite del Parte_1 presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 662,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228;
4) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 2 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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