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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/06/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.467/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 23/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c.
e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
C.P.A.F. avente sede legale in Nociglia (LE), rappresentata e difesa, CP_1 con mandato in atti, dall'Avvocato Umberto Maria Muci
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore CP_2
Contumace
Oggetto: Opposizione a diffida al pagamento di contributi
Con atto depositato il 16/1/2021, il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di
Lecce, Sezione Lavoro, chiedendo dichiararsi non dovuta la somma richiesta con lettera di diffida del 5/1/2021, ricevuta a mezzo PEC il 12/1/2021, previa sospensione della diffida, atto avente ad oggetto la complessiva somma di €
13.763,88 per omesso versamento dei contributi dovuti per il periodo Agosto 2009
– Settembre 2009, eccependo a tal fine prescrizione del credito azionato dall' , contestando il conteggio delle somme aggiuntive e deducendo di aver CP_3 risposto alla precedente missiva inviata da il 17/5/2016 con PEC CP_2 dell'1/6/2016 nella quale contestava l'intervenuta prescrizione del preteso credito contributivo.
Non si è costituito in giudizio , nonostante la rituale notifica del ricorso, e alla CP_2 udienza del 3/3/2023 è stata dichiarata la contumacia dell' . CP_3
Tali essendo le prospettazioni attoree e premesso che con decreto del 26/1/2021 è stato dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti. Con l'atto introduttivo parte ricorrente ha eccepito l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui alla legge n. 335/95.
L'eccezione merita accoglimento.
Si deve in primo luogo osservare che nella lettera di diffida del 5/1/2021 allegata al ricorso si legge:
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PREMESSO che, per la posizione contributiva della società, è risultato un debito complessivo nei confronti dell'Istituto, per l'ammontare di € 13.763,88, già oggetto di precedente diffida regolarmente notificata il 17/05/2016, rimasta inevasa;
DIFFIDA
a tutti gli effetti di legge la S.V., affinchè paghi all' Parte_1
, entro dieci giorni dal ricevimento della presente, le seguenti somme, oltre gli
[...] ulteriori importi per spese legali, sanzioni civili e/o interessi maturati e maturandi, come per legge, fino all'effettivo soddisfo.
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Segue tabella in cui si specifica il credito in € 6.404,00 per sorte contributiva per il periodo Agosto 2009 – Settembre 2009 ed in € 7.359,88 per somme aggiuntive.
Dunque, il presente giudizio riguarda crediti per contributi previdenziali relativi all'anno 2009, mesi di Agosto e Settembre.
Si deve a questo punto rilevare che l'art.3, nono comma, Legge 335/1995 recita:
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9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991,
n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.166 , ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si deve poi osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sentenza
n.23397 del 17/11/2016 hanno affermato che: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla
2 possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, CP_2 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).” CP_3
Tale sentenza conferma il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi.
Tanto premesso, nel caso di specie, i contributi richiesti da si riferiscono CP_2 all'anno 2009 (vedasi lettera di diffida allegata al ricorso).
Orbene, dalla documentazione allegata dal ricorrente (Allegato n.2 del ricorso) risulta che il primo atto interruttivo del termine prescrizionale è costituito dalla diffida al pagamento inviata da il 13/5/2016. CP_2
Da tanto discende che, essendo decorsi oltre cinque anni dalla maturazione dei contributi (anno 2009) al primo atto di diffida (13/5/2016), i crediti contributivi in oggetto non possono che ritenersi estinti per maturata prescrizione quinquennale.
Per tutto quanto esposto e considerato, il ricorso deve dunque essere accolto per estinzione del credito di € 13.763,88.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dichiarato della causa, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
In accoglimento del ricorso, dichiara estinto per prescrizione il credito riportato nella lettera di diffida inviata da il 5/1/2021. CP_2
Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_2
1.900,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, li 23 Maggio 2025 – 20 Giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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