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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 887 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Massimiliano Dipaola
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato
Ed invero manca alla base della istanza del ricorrente un valido titolo per accedere al
Fondo di garanzia: non può dirsi infatti validamente emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di una società cancellata dal registro delle Imprese, ossia nei riguardi di un soggetto ormai non più esistente e non più capace di essere titolare di rapporti giuridici;
il decreto ingiuntivo non può costituire valido titolo esecutivo nei confronti della società
(v. Cass n. 24955 / 2013).
Ad ulteriore conferma di quanto sopra, il Tribunale di Siracusa con provvedimento del
29.5.2018, ha rigettato l'istanza di fallimento, proprio sulla scorta della inesistenza giuridica della società
nel caso in oggetto il presupposto per l'accesso al Fondo di Garanzia, ovvero la Pt_2
prova dell'insolvenza del datore di lavoro, nonché la prova del credito vantato dal ricorrente.
CP_ Anche dal bilancio finale della società (doc 8 di i debiti verso i dipendenti ammontano ad € 11.425,00, senza peraltro specificare a quali dipendenti e per quali somme si riferiscono.
CP_ Mancano nel caso in esame i presupposti per eccedere al fondo di garanzia
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 2 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di che liquida in € 1000,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute
Così deciso in Ragusa il 29.4.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 887 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Massimiliano Dipaola
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato
Ed invero manca alla base della istanza del ricorrente un valido titolo per accedere al
Fondo di garanzia: non può dirsi infatti validamente emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di una società cancellata dal registro delle Imprese, ossia nei riguardi di un soggetto ormai non più esistente e non più capace di essere titolare di rapporti giuridici;
il decreto ingiuntivo non può costituire valido titolo esecutivo nei confronti della società
(v. Cass n. 24955 / 2013).
Ad ulteriore conferma di quanto sopra, il Tribunale di Siracusa con provvedimento del
29.5.2018, ha rigettato l'istanza di fallimento, proprio sulla scorta della inesistenza giuridica della società
nel caso in oggetto il presupposto per l'accesso al Fondo di Garanzia, ovvero la Pt_2
prova dell'insolvenza del datore di lavoro, nonché la prova del credito vantato dal ricorrente.
CP_ Anche dal bilancio finale della società (doc 8 di i debiti verso i dipendenti ammontano ad € 11.425,00, senza peraltro specificare a quali dipendenti e per quali somme si riferiscono.
CP_ Mancano nel caso in esame i presupposti per eccedere al fondo di garanzia
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 2 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di che liquida in € 1000,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute
Così deciso in Ragusa il 29.4.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
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