Art. 2.
Ai sensi dell' art. 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70 , convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342 , la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1948-49, nelle seguenti misure:
a) in ragione del 70 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;
b) in ragione del 35 per cento del provento della vendita del sale commestibile;
c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita, delle cartine e dei tubetti per sigarette. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 21 agosto 1949, n. 624 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le quote dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, spettanti allo Stato a titolo di imposta sul consumo dei generi medesimi, stabilite, per l'esercizio finanziario 1948-49, in ragione del settanta per cento e del trentacinque per cento, rispettivamente, con l' art. 2 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271 , sono elevate, con decorrenza 1 gennaio 1949, al 75 per cento ed al 70 per cento".
Ai sensi dell' art. 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70 , convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342 , la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1948-49, nelle seguenti misure:
a) in ragione del 70 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;
b) in ragione del 35 per cento del provento della vendita del sale commestibile;
c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita, delle cartine e dei tubetti per sigarette. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 21 agosto 1949, n. 624 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le quote dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, spettanti allo Stato a titolo di imposta sul consumo dei generi medesimi, stabilite, per l'esercizio finanziario 1948-49, in ragione del settanta per cento e del trentacinque per cento, rispettivamente, con l' art. 2 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271 , sono elevate, con decorrenza 1 gennaio 1949, al 75 per cento ed al 70 per cento".