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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott.ssa Elvira Maltese Presidente
dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 917/2022 R.G. promossa
DA
( , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Carmelo Marzà;
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Riccardo
Vagliasindi;
Appellato
OGGETTO: spese processuali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.10.2021 adiva il Tribunale di Catania, in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, al fine di far accertare e dichiarare il diritto alla liquidazione della somma di euro 2.065,40, indebitamente trattenuta dall in CP_1
sede di liquidazione di ratei di indennità di accompagnamento, maturati e non riscossi a favore del dante causa . Controparte_2
Il Tribunale, con sentenza n. 3378/22 del 10.10.2022, condannava l al CP_1
pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 2.065,40 e compensava integralmente le spese di lite, tenuto conto del pronto riconoscimento del debito da parte dell'Ente previdenziale, il quale era stato inizialmente indotto in errore dalla copia della bozza della CTU, successivamente modificata in punto di decorrenza del requisito sanitario.
Avverso tale sentenza proponeva appello , limitatamente alla Parte_1
statuizione di primo grado con la quale erano state compensate le spese di lite;
resisteva l , che chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza CP_1
di primo grado.
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l'unico motivo di gravame lamenta l'erroneità della Parte_1
decisione di primo grado per aver disposto la compensazione delle spese processuali, nonostante l'integrale accoglimento della domanda avanzata in ricorso, sull'errato presupposto del “pronto riconoscimento del debito da parte dell' e sul presunto errore in cui sarebbe stato indotto dalla stessa parte CP_1
appellante”.
Evidenzia che il riconoscimento del debito da parte dell , privo del CP_1
materiale pagamento, non può considerarsi circostanza idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite. Aggiunge che, prima di iniziare il giudizio, aveva sollecitato e intimato il pagamento della somma di euro 2.065,40 con istanza del 29.09.21, rimasta priva di riscontro.
L'appellante censura la sentenza per violazione dell'art. 92 c.p.c., alla stregua del quale la compensazione, anche parziale, delle spese di giudizio può avvenire esclusivamente nelle ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Deduce che nessuna delle già menzionate ipotesi è riscontrabile nel caso in esame. Chiede, pertanto, la condanna dell agli integrali compensi e CP_1
spese del giudizio di primo grado.
2. La doglianza è fondata.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, con conseguente soccombenza dell che CP_1
aveva illegittimamente trattenuto parte della somma spettante a titolo di arretrati di indennità di accompagnamento.
Il riconoscimento dell'errore da parte dell'ente previdenziale, solo dopo l'introduzione del ricorso introduttivo, non giustifica la compensazione delle spese processuali.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo
92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte cost. sent. n. 77/2018).
Nel caso in esame, una volta escluse le prime due ipotesi, non si ravvisano
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” per compensare le spese processuali.
Anche di recente, infatti, la Corte di Cassazione (ord. n. 14036/2024) ha ribadito, in un caso analogo di sopravvenuto riconoscimento del diritto giudizialmente azionato, che tale sopravvenienza “non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione …non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione”.
3.La sentenza impugnata, nel resto passata in giudicato, va pertanto riformata in parte qua, dovendosi condannare l'ente appellato al pagamento integrale delle spese processuali di primo grado, da liquidarsi secondo il valore della causa
(scaglione da 1.101,00 a 5.200,00) e l'attività difensiva svolta, con il beneficio della distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese processuali del grado liquidate come in dispositivo, seguono anch'esse la soccombenza in relazione al valore del devolutum (scaglione da
1.101,00 a 5.200,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e per l'effetto, condanna l al pagamento integrale delle spese processuali di primo grado, CP_1
che liquida in euro 1.312,00, oltre rimborso forfetario (15%), cpa e iva, da distrarre in favore dell'avv. Carmelo Marzà; condanna l al pagamento delle spese processuali del presente grado, che CP_1
liquida in euro 1.458,00, oltre rimborso forfetario (15%), iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Carmelo Marzà.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott.ssa Elvira Maltese Presidente
dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 917/2022 R.G. promossa
DA
( , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Carmelo Marzà;
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Riccardo
Vagliasindi;
Appellato
OGGETTO: spese processuali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.10.2021 adiva il Tribunale di Catania, in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, al fine di far accertare e dichiarare il diritto alla liquidazione della somma di euro 2.065,40, indebitamente trattenuta dall in CP_1
sede di liquidazione di ratei di indennità di accompagnamento, maturati e non riscossi a favore del dante causa . Controparte_2
Il Tribunale, con sentenza n. 3378/22 del 10.10.2022, condannava l al CP_1
pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 2.065,40 e compensava integralmente le spese di lite, tenuto conto del pronto riconoscimento del debito da parte dell'Ente previdenziale, il quale era stato inizialmente indotto in errore dalla copia della bozza della CTU, successivamente modificata in punto di decorrenza del requisito sanitario.
Avverso tale sentenza proponeva appello , limitatamente alla Parte_1
statuizione di primo grado con la quale erano state compensate le spese di lite;
resisteva l , che chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza CP_1
di primo grado.
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l'unico motivo di gravame lamenta l'erroneità della Parte_1
decisione di primo grado per aver disposto la compensazione delle spese processuali, nonostante l'integrale accoglimento della domanda avanzata in ricorso, sull'errato presupposto del “pronto riconoscimento del debito da parte dell' e sul presunto errore in cui sarebbe stato indotto dalla stessa parte CP_1
appellante”.
Evidenzia che il riconoscimento del debito da parte dell , privo del CP_1
materiale pagamento, non può considerarsi circostanza idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite. Aggiunge che, prima di iniziare il giudizio, aveva sollecitato e intimato il pagamento della somma di euro 2.065,40 con istanza del 29.09.21, rimasta priva di riscontro.
L'appellante censura la sentenza per violazione dell'art. 92 c.p.c., alla stregua del quale la compensazione, anche parziale, delle spese di giudizio può avvenire esclusivamente nelle ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Deduce che nessuna delle già menzionate ipotesi è riscontrabile nel caso in esame. Chiede, pertanto, la condanna dell agli integrali compensi e CP_1
spese del giudizio di primo grado.
2. La doglianza è fondata.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, con conseguente soccombenza dell che CP_1
aveva illegittimamente trattenuto parte della somma spettante a titolo di arretrati di indennità di accompagnamento.
Il riconoscimento dell'errore da parte dell'ente previdenziale, solo dopo l'introduzione del ricorso introduttivo, non giustifica la compensazione delle spese processuali.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo
92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte cost. sent. n. 77/2018).
Nel caso in esame, una volta escluse le prime due ipotesi, non si ravvisano
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” per compensare le spese processuali.
Anche di recente, infatti, la Corte di Cassazione (ord. n. 14036/2024) ha ribadito, in un caso analogo di sopravvenuto riconoscimento del diritto giudizialmente azionato, che tale sopravvenienza “non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione …non tiene conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione”.
3.La sentenza impugnata, nel resto passata in giudicato, va pertanto riformata in parte qua, dovendosi condannare l'ente appellato al pagamento integrale delle spese processuali di primo grado, da liquidarsi secondo il valore della causa
(scaglione da 1.101,00 a 5.200,00) e l'attività difensiva svolta, con il beneficio della distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese processuali del grado liquidate come in dispositivo, seguono anch'esse la soccombenza in relazione al valore del devolutum (scaglione da
1.101,00 a 5.200,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e per l'effetto, condanna l al pagamento integrale delle spese processuali di primo grado, CP_1
che liquida in euro 1.312,00, oltre rimborso forfetario (15%), cpa e iva, da distrarre in favore dell'avv. Carmelo Marzà; condanna l al pagamento delle spese processuali del presente grado, che CP_1
liquida in euro 1.458,00, oltre rimborso forfetario (15%), iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Carmelo Marzà.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese