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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 06/06/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr.Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr.Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.194/2023 RGCA
Promossa da
n.q. di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale C.F. e P. IVA C.F._1 P.IVA_1 nato in [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv.Michele Aliotta per mandato in calce all'atto di appello
Appellante
Contro
1 (C.F. ) con sede in Milano via CP_1 P.IVA_2
Gaetano Negri n.1,in persona del suo procuratore speciale,
Dott. giusta procura in Notar Controparte_2 di Milano rep .al n. 13183 racc. n. 6905 del Per_1
26/7/2016 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Crisi per mandato in foglio separato allegato alle comparsa di costituzione e risposta.
Appellate
Conclusioni delle parti
Per l' Appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, previa sospensione dell'esecutività della stessa, in riforma dell'impugnata sentenza, nel merito, ritenere e dichiarare fondati i motivi di gravame riformando integralmente le statuizione rese dal Tribunale di Enna, con la sentenza impugnata, chiedendo a tal fine di ritenere e dichiarare Pt_1
esente da ogni responsabilità relativamente ai danni
[...] lamentati dalla società appellata relativi al danneggiamento di un cavo di fibra di 30 cp di giunzione, nonché ad apparati ed impianti di proprietà della stessa siti tra località Enna-
Sant'Anna/ Pergusa e Piazza Armerina, così come ingiustamente ritenuto dal giudice di prime cure;
condannare la società appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio disponendo che il pagamento del contributo unificato sia fatto in favore del procuratore dichiaratosi distrattario.
Per l' appellata: respingere la richiesta di sospensione della sentenza non sussistendone i presupposti;
dichiarare 2 inammissibile l'appello ex articolo 342 c.p.c.; nel merito rigettare tutti i motivi di appello e confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Con atto di citazione ritualmente notificato la evocava innanzi al Tribunale di Enna la ditta individuale di Pt_1
chiedendo la condanna della stessa al risarcimento dei
[...] danni patrimoniali subiti a causa e nell'esecuzione di uno scavo effettuato dalle maestranze della ditta nella località
Enna-Sant'Anna, presso il parco Ronza, in esecuzione del progetto che avevano danneggiato, specificamente un CP_3 cavo telefonico in fibra ottica da 30 coppie ivi interrato.
Chiedeva la condanna della medesima al risarcimento dei danni connessi e conseguenti al sinistro che, come da documentazione prodotta quantificava in complessivi
€.8779,64 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo o alla maggiore o minore somma che il tribunale dovesse accertare all'esito del giudizio.
A sostegno delle proprie ragioni aveva prodotto “Verbale di costatazione del danno del 4.01.2017” e allegati scheda di
Valorizzazione, Dettaglio della Pratica Valorizzata, documentazione fotografica e dedotto prova testimoniale a mezzo del teste che nell' occorso aveva Testimone_1 constatato, all'indomani dell'evento, quanto accaduto ed in ogni caso aveva chiesto ammettersi CTU per la verifica del nesso eziologico tra lo scavo e i danni riscontrati, e la quantificazione dei danni stessi.
3 Si costituiva n.q. eccependo preliminarmente Parte_1 il disconoscimento della propria firma in calce al “Verbale di constatazione del danno” del 4.01.2017 e nel merito contestando la pretesa avversaria in quanto infondata e chiedendone il rigetto con il favore delle spese.
Chiedeva in ogni caso, di essere autorizzato alla chiamata in causa ex art.106 c.p.c. della con la quale Controparte_4 aveva stipulato la polizza n. 106047943 del 13/9/2017 la copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile, per essere dalla medesima manlevato cimento del danno in caso di accoglimento della domanda attore.
La non si costituiva e ne veniva dichiarata Controparte_4 la contumacia.
L'iter istruttorio si è sostanziato nella produzione di documenti, CTU grafologica(che non poteva espletarsi per mancato reperimento dell'originale verbale ove era apposta la firma autografa da esaminare) e nell'escussione del teste ammesso.
All'esito, il Tribunale accoglieva la domanda condannando al risarcimento danni dei danni in favore Pt_1 Parte_2 della derivanti dal danneggiamento di un cavo di CP_1 fibra 30 cp per la complessiva somma di euro 8779,64 oltre interessi legali fino al soddisfo ed alle spese di lite. Rigettava la domanda di garanzia nei confronti della
[...] non avendo l'assicurato come era suo Controparte_5 onere provato che il rischio denunciato rientrasse tra quelli coperti dalla polizza assicurativa.
***
4 Avverso detta sentenza, e per la sua integrale riforma, Pt_1
ha proposto appello, lamentando che la domanda
[...] risarcitoria accolta non sarebbe sufficientemente dettagliata nei presupposti fondamentali, petitum e causa petendi e tale mancanza risulterebbe aggravata laddove il convenuto, odierno appellante non ha potuto compiutamente contestare l'incidente occorso in quanto si trattava di circostanze non a sua conoscenza.
Si è costituita la che ha eccepito: CP_1
gradatamente, l'inammissibilità dell'appello e nel merito il rigetto siccome infondato e la conferma dell'impugnata sentenza con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio.
In corso di giudizio, la Corte con ordinanza riservata depositata il 3.02.2024 ha rigettato l'istanza d'inibitoria della sentenza impugnata, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali e rinviando la causa dinnanzi al Collegio ex artt.350 e 350 bis c.p.c.
La causa è stata posta in decisione il 24 aprile 2025 a seguito del deposito delle note sostitutive dell'udienza nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art.350 bis c.p.c.
*****
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gravame sollevata dalla impresa appellata.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte 5 argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U - ,
Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 - 01).Nel caso di specie, l' appellante ha indicato con chiarezza i motivi per i quali richiede la modifica della sentenza impugnata, e ha altresì esplicitato gli effetti che dalle chieste modifiche deriveranno sulla decisione del primo giudice.
Nel merito l'appello è infondato, seppur debba fornirsi motivazione diversa rispetto a quella adottata dal Tribunale.
Con i motivi di impugnazione, che possono trattarsi congiuntamente per la stretta connessione tra loro, la società appellante reiterando le precedenti difese, si duole dell'erronea interpretazione e valutazione offerta dal giudice di prime cure del materiale probatorio a conforto dei fatti allegati;
deduce in particolare che “nella fattispecie non vi è alcun elemento oggettivo e concordante idoneo a suffragare la credibilità del teste, atteso che l'unico documento prodotto dalla società appellata, costituito dal verbale di constatazione danni, che in ipotesi avrebbe potuto fornire riscontro a quanto dichiarato dal teste, risulta privo di effetti nei confronti del , il quale ne disconosceva la firma…” Deve Pt_1 evidenziarsi che il thema decidendum va inquadrata nel paradigma della responsabilità presunta ex art.2050 c.c.
“chiunque cagiona un danno nell'esercizio di un'attività pericolosa è tenuto al risarcimento, a meno che non dimostri di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” con le ovvie refluenze in relazione all'onere della prova. Non vi è dubbio infatti che l'attività di escavazione sia contraddistinta
6 da pericolosità per sua stessa natura e per i mezzi usati come nella fattispecie(l'uso dell'escavatore meccanico). Ciò comporta l'utilizzo di determinate cautele da parte dell'operatore la cui attività è contraddistinta dalla diligentia quam. In tal senso il danneggiato deve provare la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e il danno subito, laddove invece incombe sul danneggiante presunto responsabile, per andare esente da responsabilità, la prova non solo di non avere commesso il danno ma anche la prova c.d. positiva e cioè di avere impiegato quella particolare diligenza tale da impedire l'evento dannoso , e dunque, in ultima analisi, il cd. rischio delle cause ignote. Giova ricordare che, in tema di accertamento del nesso causale, il regime probatorio vigente in materia civile postula l'applicazione del principio del “più probabile che non”
o della preponderanza dell'evidenza, secondo il quale è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile, solo se esso sia più probabilmente (che non) conseguenza della condotta di costui, secondo la regola della cosiddetta probabilità logica
(Cass.13872/2020). In base a tale regola il giudice sceglie come vero l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili e non è stato smentito dalle emergenze processuali.
A questa stregua, la piattaforma probatoria offerta dalle dichiarazioni del teste tecnico incaricato Testimone_2
Con dalla in ordine al verificarsi della rottura del cavo di 30 cp, durante i lavori compiuti dalla ditta appellante, ha offerto un substrato adeguato all'indagine, non confutata dal convenuto che si è limitato a contestarla affermando che il teste “riferiva fatti non veri in quanto non vi è mai stato alcun Con rapporto di nessun genere, tra la e la ditta “(Atto Pt_1 di Appello pag.5 ) dal momento che nel verbale di contestazione non vi fosse alcun riferimento alla ditta CP_6
7
[...] laddove, invece, la ditta stessa è chiaramente menzionata nei quadri n.4-6(Dati ditta Appaltatrice o conducente del veicolo)
(pag.1-2)n.1(pag.2/2.(Cfr.Verbale di constatazione del danno) comprensiva di tutti i dati identificativi relativi alla ditta(appellante) ed al suo titolare( ). Senza Parte_1 sottacere che l'appellante ha effettuato tale contestazione, come stigmatizzato dal Tribunale “solo con le note del
17.02.2022, dopo l'escussione del teste e non può dirsi che
l'estraneità ai fatti di causa possa ricavarsi dal semplice disconoscimento della firma apposta al verbale di costatazione del danno.”
Co Nella fattispecie cioè la ha provato il danno ed il nesso eziologico tra lo scavo effettuato dagli operai con il mezzo meccanico, presenti sui luoghi e i danni riscontrati.
Il teste tecnico che si occupava della fibra Testimone_2 ottica e redattore del V. di contestazione ha dichiarato “La Co ditta era una ditta incaricata dalla per Parte_1 svolgere questi lavori per l'ampliamento del progetto CP_3 progetto per la banda larga che consisteva nell'istallazione di cavi più efficienti…..; ) Io sono intervenuto dopo, la mattina stessa del guasto…ho verificato il danneggiamento ai cavi….c'erano degli scavi per intercettare la tubatura esistente.
Solitamente non è un lavoro che si fa in questa maniera, perché di solito si fa da pozzetto a pozzetto….c'erano sul posto un manovale e l'operatore dell' escavatore. …gli operai del posto..ci hanno detto che erano stati loro con l'escavatore..” A questa stregua la mancata verificazione della firma apposta sul verbale di costatazione danni non può ritenersi decisiva ai fini di una diversa rappresentazione dei fatti.
Invero lo scavo vi fu, constatato dal tecnico della il CP_1 quale dichiarava che nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione, operai dell'impresa di CP_7
8 nell' eseguire dei lavori di scavo danneggiavano un cavo Con telefonico di proprietà della .
A tali dichiarazioni l'odierno appellante non ha opposto alcuna prova contraria se non affermando di non conoscere i fatti, senza tuttavia contestare la presenza di proprie maestranze sui luoghi (e non altrove) giustificate dalla esecuzione del progetto così come da documentazione CP_3
Con prodotta dalla corroborata dalle dichiarazioni del teste Con
indotto dalla . Testimone_1
Il danno è quindi derivato eziologicamente dallo scavo effettuato con escavatore meccanico dalla ditta appellante che Con ha reso necessario l'intervento dei tecnici della e con altre maestranze come da documentazione prodotta in giudizio, al fine di ristabilire la funzionalità della rete (V. Prospetto per la valorizzazione del risarcimento in atti).
Da tutto ciò, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, scaturisce la responsabilità dell'impresa di Pt_1
, siccome provata la derivazione causale del danno
[...] dall'esecuzione dei lavori di cui al progetto Bull. La domanda risarcitoria deve pertanto ritenersi fondata anche nel quantum Co genericamente contestato dal che la ha Pt_1 motivatamente giustificato e documentato con la esecuzione dei lavori resisi necessari dal ripristino dei cavi dandone ampia e analitica giustificazione dei costi con la documentazione prodotta in atti(scheda di valutazione e dettaglio della pratica valorizzata, documentazione fotografica degli apparati danneggiati, materiali acquistati ). L'appello pertanto deve ritenersi infondato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e liquidate nella complessiva somma di €.2.640,00 e ciò oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a se dovuti come per
9 legge vanno poste a carico di ed a favore di Controparte_8 da distrarre in favore dell'Avv. Alberto Crisi CP_1 dichiaratosi procuratore antistatario.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.384/2023 del
Tribunale di Enna, pubblicata il 12.06.2023, appellata da
Parte_1
condanna l'appellante al pagamento delle spese legali in favore di liquidate come in parte motiva da CP_1 distrarre in favore del procuratore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico di una somma pari all'importo del contributo Parte_1 unificato per la proposizione del giudizio d'appello ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002,se dovuto.
Caltanissetta 20 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
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