Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/04/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti udienza sostituita
N. R.G. 6424/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso 27.5.2024 depositato il 6.6.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina Italiana cod. fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con gli avv.ti Laura Hoesch e Beatrice Stancampiano presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino Italiano cod. fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'avv. Daniela Maggi presso la quale ha eletto domicilio telematico
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Anno 2003; nonché trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IE di LI (TV), Atto
n. 11, Parte II, Serie B, Anno 2003);
- in regime di separazione dei beni;
- separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano del 2.10.2024 n. 1400, passata in giudicato il 2.10.2024;
- con la figlia , nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Persona_1 CodiceFiscale_3 residente in [...], cittadina italiana, maggiorenne non economicamente autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo della domanda di separazione e di divorzio ex artt.
473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., dagli stessi personalmente sottoscritto e depositato in data 6.6.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione (già intervenuta) e quella di divorzio alle seguenti condizioni:
OMOLOGARE le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione in unica soluzione ex art. 5, comma 8, L. div. di cui al punto 4
1) la figlia , maggiorenne non ancora autonoma economicamente, trascorrerà, compatibilmente con le Per_1 sue esigenze, due settimane al mese presso la madre e le altre due settimane presso il padre;
2) il GN , a far tempo dal mese di giugno 2024, contribuirà al mantenimento della figlia mediante Parte_2 il versamento alla GNa di un assegno mensile pari a € 500,00; assegno da corrispondersi in via Pt_1 anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat del costo della vita (base giugno 2024).
Il padre provvederà inoltre al pagamento del 100% delle spese extra di come da Linee Guida approvate Per_1 dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano il 14.11.2017 e qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Pagina 2 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Resta inteso che il GN continuerà a farsi carico integralmente del costo sia delle sedute di Parte_2 psicoterapia sia delle sedute psichiatriche che ha attualmente in corso (le prime, tre alla settimana;
le Per_1 seconde, una ogni quindici giorni circa).
Per le spese relative al tempo libero (uscite, ristoranti, svago, etc.) nonché per quelle personali
(abbigliamento, estetica, parrucchiere, etc.) TA utilizzerà, come di consueto, la carta di credito in suo possesso, ricaricata dal padre secondo accordi che essi assumeranno direttamente;
3) il GN , nell'interesse della figlia, continuerà a farsi carico per intero del pagamento della Parte_2 per un totale di 45 ore settimanali, di cui la metà del tempo (22.5 ore a settimana) continuerà ad essere Pt_3 trascorsa presso l'abitazione della GNa Pt_1
4) a definizione degli intercorsi rapporti patrimoniali tra i coniugi, nell'ambito di una loro definitiva regolazione e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nonché quale liquidazione in un'unica soluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L. div., le parti concordano quanto segue:
i) il GN si impegna a trasferire, libero da oneri, pesi, gravami, iscrizioni e trascrizioni Parte_2 pregiudizievoli e ipoteche, alla GNa entro 15 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, il Pt_1 diritto di usufrutto per tutta la durata della sua vita ex art. 979 c.c., relativo all'unità immobiliare sita in
Milano (MI), via Antonio Kramer n. 26, Scala C Piano 4 (identificato al Foglio 354, Particella 334, Subalterno
Pagina 3 766), al pertinenziale posto moto sito al piano terra (identificato al Foglio 354, Particella 334, Subalterno
720), alla quota di un mezzo dell'ingresso comune ai subalterni 766 e 767 (identificato al Foglio 354,
Particella 334, Subalterno765), unitamente alle proporzionali parti e spazi comuni dell'edificio di cui sono parte;
ii) il GN si impegna a corrispondere alla GNa a somma complessiva di € 60.000,00 Parte_2 Pt_1
(eurosessantamila/00), come segue:
- € 15.000,00 (euroquindicimila/00) versati all'atto del deposito del ricorso per separazione e divorzio
(clausola 5 condizioni separazione);
- € 15.000,00 (euroquindicimila/00) da versarsi entro il giorno previsto per l'udienza (a trattazione scritta) di divorzio;
- € 15.000,00 (euroquindicimila/00) da versarsi entro 15 giorni dal deposito della sentenza di divorzio;
- € 15.000,00 (euroquindicimila/00) da versarsi entro 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio;
5) con l'adempimento di quanto qui previsto, le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica e dichiarano, anche in via transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e causa nascente dal matrimonio e in relazione ai rapporti patrimoniali;
6) le spese del procedimento restano compensate tra le parti, con rinuncia dei legali delle stesse alla solidarietà ex art. 13 LPF.
Le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8°, Legge 898/1970 e successive modificazioni.
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la GNa Parte_1
e il GN a IE (SI) il 22.6.2003 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile Parte_2 del Comune di IE, Atto n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2003; nonché trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova (GE), Atto n. 276, Parte II, Serie B, Anno 2003; nonché trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IE di LI (TV), Atto n. 11, Parte II, Serie B, Anno 2003);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dichiara equa la concordata liquidazione una tantum dei diritti della GNa ai Parte_1 sensi dell'art. 5, comma 8°, L. 898/70 e successive modificazioni;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) Compensa tra le parti le spese di procedura;
7) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IE (SI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche ai Comuni di Genova (GE) e di IE di LI (TV) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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