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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 458/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 3870/2025 depositato il 24/09/2025, relativo alla sentenza n.
4338/2024 sezione 12
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. SP - 05491900634
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: adottare i provvedimenti indispensabili per dare piena attuazione alla sentenza n. 4338/2024, nominando, se del caso, un commissario ad acta per il pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 1.650,28, comprensive delle spese e competenze del presente giudizio, come da nota spese allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/09/2025 l'avv. Ricorrente_2 ricorreva
contro
ER SP per l'ottemperanza del giudicato formatosi relativamente alla sentenza di questa Sezione n. 4338/2024 del
14/10/2024 e depositata in data 25/10/2024, passata in cosa giudicata per mancata impugnazione.
Deduceva che: - Quarto Fortuna, difesa dall'odierno ricorrente, proponeva ricorso avverso l'intimazione ad adempiere di ER SP riguardante il pagamento dell'IMU;
- il ricorso, con RGR n. 3052/2024, veniva assegnato a questa sezione, che lo accoglieva con la sentenza sopra indicata, condannando ER SP al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dello scrivente antistatario;
- in data 28/10/2024 notificava a mezzo pec alla ER SP e all'avv. Nominativo_1, difensore del Concessionario, atto di messa in mora ai fini del giudizio di ottemperanza ex art. 70 del D.Lgs. n. 546/92, diffidando la ER SP al pagamento, in favore del procuratore antistatario, della somma di euro 956,80, entro e non oltre il termine di 30 gg dal ricevimento dell'atto;
- In data 05/12/2024 notificava a mezzo pec agli stessi soggetti anche la sentenza n. 4338/2024;
- ciò nonostante, decorsi novanta giorni dalla notifica della sentenza, la ER SP non provvedeva al pagamento delle spese di lite.
Depositava: - messa in mora ai fini del giudizio di ottemperanza del 28/10/2024 con ricevute eml;
- sentenza n. 4338/2024 notificata in data 05/12/2024 con ricevute eml;
nota spese.
Non si costituiva ER SP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, prende atto che: - con la menzionata sentenza di questa Sezione
n. 4338/2024 del 14/10/2024 e depositata in data 25/10/2024, passata in cosa giudicata per mancata impugnazione, è stato accolto il ricorso, con RGR n. 3052/2024, proposto da Quarto Fortuna e difesa dall'avv. Ricorrente_2, con la condanna di ER SP al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dello stesso avv. Ricorrente_2, antistatario;
- il ricorrente ha diffidato e messo in mora SO. GE. RT. SP, chiedendo il pagamento delle somme liquidate con le richiamate sentenze, oltre accessori di legge, per complessivi euro 956,80;
- ciononostante ER SP non ha provveduto al pagamento.
La Corte, in composizione monocratica,
P.Q.M.
ordina a ER SP, di dare, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente pronuncia, esecuzione alla sentenza di questa Corte n. 4338/2024 del 14/10/2024 e depositata in data 25/10/2024, passata in cosa giudicata per mancata impugnazione, con il pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 956,80 oltre C. U. di euro 270,00. Nomina sin da ora commissario ad acta il dott. Nominativo_2 nato a [...] il data_1, iscritto nel registro utilizzato per la nomina dei commissari ad acta ed in servizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, il quale attiverà la procedura di legge per il pagamento delle suddette somme in favore del ricorrente per l'eventuale mancato adempimento spontaneo da parte di ER SPA nel termine assegnato.
Determina in euro 300,00 la somma da corrisponedere al dott. Nominativo_2 in caso di espltamento dell'incarico conferitogli. Condanna la stessa ER SP al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 423,48, oltre contributo unificato ed accessori di legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CIRELLI GINO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 3870/2025 depositato il 24/09/2025, relativo alla sentenza n.
4338/2024 sezione 12
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. SP - 05491900634
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni per il ricorrente: adottare i provvedimenti indispensabili per dare piena attuazione alla sentenza n. 4338/2024, nominando, se del caso, un commissario ad acta per il pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 1.650,28, comprensive delle spese e competenze del presente giudizio, come da nota spese allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/09/2025 l'avv. Ricorrente_2 ricorreva
contro
ER SP per l'ottemperanza del giudicato formatosi relativamente alla sentenza di questa Sezione n. 4338/2024 del
14/10/2024 e depositata in data 25/10/2024, passata in cosa giudicata per mancata impugnazione.
Deduceva che: - Quarto Fortuna, difesa dall'odierno ricorrente, proponeva ricorso avverso l'intimazione ad adempiere di ER SP riguardante il pagamento dell'IMU;
- il ricorso, con RGR n. 3052/2024, veniva assegnato a questa sezione, che lo accoglieva con la sentenza sopra indicata, condannando ER SP al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dello scrivente antistatario;
- in data 28/10/2024 notificava a mezzo pec alla ER SP e all'avv. Nominativo_1, difensore del Concessionario, atto di messa in mora ai fini del giudizio di ottemperanza ex art. 70 del D.Lgs. n. 546/92, diffidando la ER SP al pagamento, in favore del procuratore antistatario, della somma di euro 956,80, entro e non oltre il termine di 30 gg dal ricevimento dell'atto;
- In data 05/12/2024 notificava a mezzo pec agli stessi soggetti anche la sentenza n. 4338/2024;
- ciò nonostante, decorsi novanta giorni dalla notifica della sentenza, la ER SP non provvedeva al pagamento delle spese di lite.
Depositava: - messa in mora ai fini del giudizio di ottemperanza del 28/10/2024 con ricevute eml;
- sentenza n. 4338/2024 notificata in data 05/12/2024 con ricevute eml;
nota spese.
Non si costituiva ER SP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, prende atto che: - con la menzionata sentenza di questa Sezione
n. 4338/2024 del 14/10/2024 e depositata in data 25/10/2024, passata in cosa giudicata per mancata impugnazione, è stato accolto il ricorso, con RGR n. 3052/2024, proposto da Quarto Fortuna e difesa dall'avv. Ricorrente_2, con la condanna di ER SP al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dello stesso avv. Ricorrente_2, antistatario;
- il ricorrente ha diffidato e messo in mora SO. GE. RT. SP, chiedendo il pagamento delle somme liquidate con le richiamate sentenze, oltre accessori di legge, per complessivi euro 956,80;
- ciononostante ER SP non ha provveduto al pagamento.
La Corte, in composizione monocratica,
P.Q.M.
ordina a ER SP, di dare, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente pronuncia, esecuzione alla sentenza di questa Corte n. 4338/2024 del 14/10/2024 e depositata in data 25/10/2024, passata in cosa giudicata per mancata impugnazione, con il pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 956,80 oltre C. U. di euro 270,00. Nomina sin da ora commissario ad acta il dott. Nominativo_2 nato a [...] il data_1, iscritto nel registro utilizzato per la nomina dei commissari ad acta ed in servizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, il quale attiverà la procedura di legge per il pagamento delle suddette somme in favore del ricorrente per l'eventuale mancato adempimento spontaneo da parte di ER SPA nel termine assegnato.
Determina in euro 300,00 la somma da corrisponedere al dott. Nominativo_2 in caso di espltamento dell'incarico conferitogli. Condanna la stessa ER SP al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 423,48, oltre contributo unificato ed accessori di legge.