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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 31/10/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2289/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2289/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Marco Vitalizi;
Parte_1 C.F._1
e c.f. , con l'Avv. Silvia Bozzi;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di mantenimento della figlia maggiorenne alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 01.07.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza con la quale prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di mantenimento della figlia maggiorenne alle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 10/07/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.10.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, quindi, in data 30.10.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano una modifica delle condizioni di mantenimento previamente concordate nel senso indicato dalle parti medesime. Ed infatti, le nuove condizioni di cui all'accordo inter partes sono conformi all'interesse della figlia maggiorenne, divenuta economicamente autosufficiente. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia maggiorenne alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con provvedimento emesso il 25.11.2020 dal Tribunale di Livorno nel procedimento r.g. n. 1501/2020, invariato il resto, come segue:
- revoca l'assegno mensile stabilito a carico del signor ed a Parte_1 favore della signora per contributo al mantenimento della Controparte_1 figlia a decorrere dal 1 ottobre 2025 ovvero, se successiva, dalla Per_1 data di assunzione a tempo indeterminato di da parte Parte_2 della s.a.s. S.ILLA. Dichiara interamente compensate le spese di lite. Livorno, 30.10.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2289/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Marco Vitalizi;
Parte_1 C.F._1
e c.f. , con l'Avv. Silvia Bozzi;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di mantenimento della figlia maggiorenne alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 01.07.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza con la quale prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disporre la modifica delle condizioni di mantenimento della figlia maggiorenne alle condizioni di cui al ricorso. Con provvedimento in data 10/07/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.10.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, quindi, in data 30.10.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano una modifica delle condizioni di mantenimento previamente concordate nel senso indicato dalle parti medesime. Ed infatti, le nuove condizioni di cui all'accordo inter partes sono conformi all'interesse della figlia maggiorenne, divenuta economicamente autosufficiente. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia maggiorenne alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone la modifica delle condizioni già stabilite con provvedimento emesso il 25.11.2020 dal Tribunale di Livorno nel procedimento r.g. n. 1501/2020, invariato il resto, come segue:
- revoca l'assegno mensile stabilito a carico del signor ed a Parte_1 favore della signora per contributo al mantenimento della Controparte_1 figlia a decorrere dal 1 ottobre 2025 ovvero, se successiva, dalla Per_1 data di assunzione a tempo indeterminato di da parte Parte_2 della s.a.s. S.ILLA. Dichiara interamente compensate le spese di lite. Livorno, 30.10.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra