Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Decreto presidenziale 26 novembre 2024
Decreto presidenziale 20 dicembre 2024
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00448/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00446/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 446 del 2024, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l’accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ASP di Reggio Calabria rispetto alla richiesta di presa in carico in via diretta o indiretta del minore -OMISSIS- per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015;
nonché per l’accertamento;
- dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in accoglimento dell’istanza dei ricorrenti entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3 c.p.a. e conseguente condanna a provvedere;
- del diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP, anche quale danno da ritardo, e conseguente condanna al pagamento di quanto dovuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 31-117 c.p.a., i ricorrenti, all’uopo rinviando alla documentazione sanitaria in atti, hanno premesso di esercitare la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS- il quale, in data 20/04/2021, veniva preso in carico presso l’Unità Operativa di Neuropsichiatra Infantile dell’ASP di R.C. con diagnosi “ -OMISSIS- ”, con indicazione circa la necessità di “ -OMISSIS- ”.
A seguito del ricovero presso l’UOC di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Messina, in data -OMISSIS-, veniva diagnosticato -OMISSIS-. Veniva prescritto: “ -OMISSIS- Il trattamento abilitativo deve essere intensivo (non meno di 20 ore settimanali) e curriculare. (…) In considerazione del profilo di sviluppo e dell’età del bambino sarebbe preferibile proseguire il trattamento rieducativo secondo i principi dell’ABA (Applied behavior analysis) applicato in modo intensivo e continuativo. Proseguire -OMISSIS- .”
Con verbale dell’-OMISSIS-, la commissione medica dell’INPS riconosceva al minore lo status di handicap in situazione di gravita (art. 3 comma 3) e, a seguito di procedimento per ATP, il Tribunale di Reggio Calabria riconosceva il minore quale invalido civile al 100% con diritto all’indennità di accompagno.
Poiché l’ASP di Reggio Calabria non erogava la terapia con metodica ABA (e in generale alcuna terapia cognitivo - comportamentale), dal settembre 2022, il minore veniva avviato, privatamente, al trattamento cd. ABA presso la Cooperativa Intorno a me 1000 colori , per tre ore settimanali, divenute 4, a decorrere dal gennaio 2023 e fino all’attualità.
Stante l’impossibilità di continuare a sostenere gli ingenti costi del trattamento terapeutico erogato privatamente, parte ricorrente, con nota del -OMISSIS-, inviata a mezzo pec all’ASP di Reggio Calabria ed alla Regione Calabria, chiedeva un immediato intervento con la presa in carico del minore con l’erogazione della terapia con metodologia ABA, nonché il rimborso degli importi medio tempore corrisposti per la medesima terapia riabilitativa.
3. Attesa l’inerzia dell’amministrazione, i genitori hanno, quindi, proposto l’odierno ricorso, chiedendo di:
- accertare dichiarare e statuire l’illegittimità del silenzio serbato dall’ASP di Reggio Calabria, con conseguente condanna della stessa al rimborso di tutte le spese sostenute, per un importo pari € 9.891,00, oltre le fatture a maturare sino alla pronuncia della sentenza ed oltre interessi e rivalutazione da ciascuna fattura sino all’effettivo soddisfo;
- accertare dichiarare e statuire che l’inadempimento dell’ASP di Reggio Calabria ha cagionato un grave danno sia al minore in termini di perdita di chance, sia ai genitori in termini di danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché da ritardo; per l’effetto, condannare l’ASP di Reggio Calabria al relativo risarcimento del danno per l’importo che risulterà in corso di causa, ovvero per l’importo che sarà ritenuto di giustizia.
Il ricorso risulta affidato ad un'unica articolata censura appresso sintetizzata.
- “1 . Violazione della L. n. 134/15. Violazione dell’art. 32 della Costituzione - eccesso di potere per ingiustizia manifesta – irragionevolezza – inefficacia ed inefficienza dell’azione Amministrativa .”;
Il diritto del minore a ricevere dall’ASP territorialmente competente, quale trattamento del -OMISSIS- -OMISSIS- da cui è affetto, la somministrazione di terapia mediante metodologia A.B.A., troverebbe titolo, innanzitutto, nell’art. 32 della Costituzione, nonché nelle fonti normative appresso indicate, funzionali a darvi concreta attuazione: l’art. 1 commi 2 e 3 D.lgs. n. 502/92; la L. n. 833/78; L. n. 134/2015 la quale prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con -OMISSIS- -OMISSIS- (art. 1), prescrivendo (art. 2) che l'Istituto Superiore di Sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei -OMISSIS- -OMISSIS- in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali; le cd. “Linee guida per il trattamento dei -OMISSIS- -OMISSIS- nei bambini e negli adolescenti”, pubblicate nel 2011, aggiornate nel 2015 ed inserite nel sistema nazionale delle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, le quali avrebbero riconosciuto espressamente la validità scientifica del metodo cd. A.B.A. relativamente ai soggetti affetti da -OMISSIS- -OMISSIS-.
4. L’A.S.P. di Reggio Calabria non si è costituita.
5. Preso atto della precisazione della domanda operata dal procuratore dei ricorrenti nel corso della udienza camerale del 4.09.2024, nel senso dell’accertamento del diritto del minore a ricevere terapie adeguate a curare la sindrome dello -OMISSIS- di cui soffre, con ordinanza n.-OMISSIS- il Collegio, previa riqualificazione dell’azione in base ai suoi elementi sostanziali e conseguenziale mutamento del rito, sensi dell’art. 32, comma 2 c.p.a., ha ritenuto, ex art. 55 comma 10 c.p.a., che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso, nel contempo disponendo C.T.U. in ordine allo stato di salute del minore nonché al trattamento terapeutico di cui lo stesso dovesse necessitare in ragione del -OMISSIS- -OMISSIS- certificato in atti.
6. In particolare, il Tribunale ha nominato, quale C.T.U., il dott. Domenico D'Agostino, Specialista in Psichiatria e Neuropsichiatria, finalizzata a dare risposta ai seguenti quesiti:
“ 1. accerti le condizioni cliniche del minore in relazione alla patologia dedotta in ricorso;
2. esamini le evidenze scientifiche della cura e terapia richieste per un concreto beneficio alla salute del minore ricorrente secondo un giudizio di appropriatezza delle stesse;
3. verifichi 1'inerenza delle cure e della terapia in relazione alle condizioni cliniche del minore come sopra accertate, tenendo anche conto delle Linee Guida allegate da parte ricorrente;
4. determini, infine, la durata del trattamento riabilitativo utile al minore con particolare riferimento alla metodologia ABA, ove ritenuta inerente alle accertate condizioni cliniche, indicando le corrispondenti ore settimanali di terapia da prestare ”.
7. In data 6.01.2025 parte ricorrente effettuava produzione documentale.
8. L’elaborato peritale veniva depositato in data 2.03.2025.
9. Con successiva memoria del 12.03.2025, corredata da ulteriore documentazione, parte ricorrente ha ribadito e precisato le proprie ragioni, attualizzando in € 13.828,50 il quantum del risarcimento del danno patrimoniale connesso alla terapia complessivamente effettuata, anche in epoca successiva all’instaurazione del giudizio.
9.1 In occasione dell’udienza pubblica del 7 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è, in parte, fondato.
Viene all’esame del Collegio l’accertamento del diritto soggettivo del minore -OMISSIS- affetto, come da certificazione medica in atti, da -OMISSIS- --OMISSIS-, ad essere sottoposto al trattamento terapeutico mediante la metodologia dell’analisi comportamentale applicata, cd. A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), a cura dell’ASP di Reggio Calabria, territorialmente competente.
11. Preliminarmente, il Collegio prende atto delle statuizioni rese, in punto di giurisdizione, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1781 del 20.01.2022, secondo cui la pretesa del minore, affetto da -OMISSIS-, ad essere sottoposto a trattamento terapeutico a cura del S.S.N. rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 comma 1, lett c) c.p.a. Ciò nella misura in cui la tutela del diritto del minore affetto da “-OMISSIS- -OMISSIS-” ad essere “curato” dal Servizio Sanitario Nazionale « implica l’attività discrezionale, sia amministrativa che tecnica” dell’amministrazione sanitaria “con la conseguenziale devoluzione della controversia al GA in virtù della citata disposizione cod. proc. amm. (v. in tal senso, diffusamente, Sez. U., Ordinanze n. 20164 del 24/09/2020, Riv. 658855-01) » (così ordinanza Sez. Unite n. 1781/2022).
La statuizione circa l’attrazione della controversia in esame nell’alveo della giurisdizione cd. esclusiva, ai sensi dell’art. 133 comma 1, lett. c) c.p.a., legittima, dunque, il giudice amministrativo all’accertamento dell’esistenza del diritto soggettivo del minore “-OMISSIS-” ad essere sottoposto al trattamento terapeutico specificamente richiesto a ciò non ostando, proprio in considerazione della natura “esclusiva” della giurisdizione in parola, la discrezionalità esistente in capo all’amministrazione sanitaria circa l’individuazione del modello terapeutico più adeguato a fronte della patologia diagnosticata (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7 del 12/04/2016).
12. Tanto premesso in punto di giurisdizione, l’apprezzamento – quanto all’ an debeatur - del diritto del minore, affetto, come da certificazione sanitaria in atti, da “-OMISSIS- --OMISSIS-”, ad essere sottoposto, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, a terapia con il metodo dell’analisi comportamentale applicata, cd. A.B.A., passa dalla preliminare ricognizione della normativa vigente in materia.
13. Occorre, cioè, ricostruire il quadro normativo di riferimento per comprendere se il trattamento A.B.A. (analisi comportamentale applicata - Applied Behaviour Analysis), invocato dai ricorrenti, rientri nel novero delle prestazioni sanitarie per le quali sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute e, come tale, sia sussumibile nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) erogati dal Servizio sanitario nazionale.
Vengono, dunque, in rilievo, oltre alle previsioni normative di cui agli artt. 1 e 3 septies commi 4 e 5D.lgs. n. 502/92, D.lgs. n. 502/92, la disposizione di cui all’art. 26 L. n. 833/1978, rubricato “Prestazioni di riabilitazione” secondo cui: « Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ».
13.1 Con specifico riferimento ai -OMISSIS- -OMISSIS-, soccorrono, altresì, le disposizioni di cui alla L. n. 134/2015 (« Disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con -OMISSIS- -OMISSIS- e di assistenza alle famiglie ») secondo cui:
- art. 2: “ L'Istituto superiore di sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei -OMISSIS- -OMISSIS- in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali ”;
- art. 3: « Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai -OMISSIS- -OMISSIS-, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili »;
- art. 4: « Entro centoventi giorni dall'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza previsto dall'articolo 3, comma 1, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza medesimi, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei -OMISSIS-, con particolare riferimento ai -OMISSIS- -OMISSIS-, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ».
14. Nel 2015, il predetto Istituto Superiore ha aggiornato le Linee guida n. 21 del 2011 concernenti « il trattamento dei -OMISSIS- -OMISSIS- nei bambini e negli adolescenti », le quali contengono un chiaro riferimento al fatto che la maggioranza dei programmi intensivi comportamentali per i -OMISSIS- -OMISSIS- si basano sui principi della modificazione comportamentale utilizzando l’analisi comportamentale applicata (Applied Behaviour Analysis, ABA). Si tratta di programmi intensivi, di solito da 20 a 40 ore la settimana, il cui obiettivo primario è l’intervento precoce rivolto a bambini di età prescolare, solitamente mediato dai genitori, con il supporto di professionisti specializzati.
14.1 Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 (avente a oggetto la «definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502») ha, poi, definito i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA).
In particolare, per quanto qui di interesse, l’articolo 60, comma 1, ha previsto che « ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con -OMISSIS- -OMISSIS-, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche», con la precisazione, di cui al comma successivo, secondo cui «ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei -OMISSIS-, con particolare riferimento ai -OMISSIS- -OMISSIS-, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ».
Le Linee guida concernenti « il trattamento dei -OMISSIS- -OMISSIS- nei bambini e negli adolescenti » sono state di recente aggiornate dall’Istituto Superiore di Sanità (09/10/2023).
15. La ricostruzione sopra operata circa le fonti del diritto sul tema consente di affermare come, in coerenza con quanto sostenuto dai ricorrenti, tra i programmi funzionali alla cura dell'-OMISSIS-, erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ex art. 60 D.P.C.M. 12 gennaio 2017, in quanto contemplati nelle Linee Guida dell’Istituto superiore della sanità in applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (cd. L.E.A.), l'analisi comportamentale applicata (Applied Behaviour Analysis – A.B.A.) costituisca uno dei modelli prescritti per l’approccio terapeutico nei confronti dell’-OMISSIS-.
Si tratta di una metodica basata sull'uso della scienza del comportamento per la modifica di comportamenti socialmente significativi, che, come del resto affermato dallo stesso Consiglio di Stato, «rientra pienamente nella previsione di cui all'art. 1, comma 7, d.lvo n. 502/1992, intercettando tipologie di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie "che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate", nonché tra le metodiche basate sulle più avanzate evidenze scientifiche di cui all'art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017» (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 marzo 2022, n. 2129).
16. Tanto premesso in linea generale e venendo al caso in esame, non vi sono ragioni per discostarsi dalle puntuali valutazioni svolte dal C.T.U., dott. Domenico D’Agostino, Specialista in Neuropsichiatria Infantile il quale, previo esame della documentazione medica in atti e sottoposizione a visita del minore, ha accertato quanto segue:
«1 ) Il bambino -OMISSIS- è affetto da “-OMISSIS-;
2) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto beneficio alla salute del minore;
3) tenendo in considerazione le linee guida dell’Istituto Superiore della Sanità del 2015 e del 2023 e
le condizioni cliniche -OMISSIS-, lo stesso necessita, per la sua età, di un trattamento non tanto intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) quanto ancora di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie e sufficienti dieci ore settimanali di trattamento con modello ABA;
4) la durata del trattamento visto il -OMISSIS-ancora presente ed i -OMISSIS- è da considerare fino all’età di 11 anni, alla fine della scuola primaria, con rivalutazione delle condizioni cliniche e della eventuale necessità di continuazione della terapia ».
Le suddette valutazioni peritali, in uno al quadro normativo sopra tratteggiato, comprovano, dunque, l’esistenza del diritto del minore ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi, del trattamento terapeutico nei termini sopra indicati.
17. Deve essere accolta, sia pure nei termini che seguono, anche la domanda avente ad oggetto il rimborso, a cura dell’amministrazione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, di tutte le spese documentate in atti laddove corrispondenti, in via esclusiva, alla terapia A.B.A. prestata in favore del minore da parte di professionisti privati.
17.1 Dalla documentazione fiscale versata in giudizio si evince invero come il minore, ad aprile 2021, sia stato preso in carico dall’Unità Operativa di Neuropsichiatra Infantile dell’ASP di R.C (cfr. certificazione in atti), senza tuttavia la prescrizione, ancorché in forma indiretta, a carico del S.S.N. dello specifico trattamento terapeutico con metodologia A.B.A., ritenuta dal C.T.U. “ scientificamente valida ” ed idonea ad apportare un concreto beneficio alla salute del minore (così si legge nelle conclusioni della perizia in atti).
18. Da quanto sopra esposto si evince, dunque, l’obbligo ( an debeatur ) dell’A.S.P. di fornire al minore, il trattamento terapeutico con metodologia A.B.A., mediante rimborso delle spese sostenute, a tale titolo, con decorrenza da aprile 2021 ed il conseguente diritto dei ricorrenti, al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall’inadempimento, da parte dell’A.S.P., del suddetto obbligo.
18.1 Tali danni coincidono con l’importo complessivo delle fatture emesse da privati a fronte della somministrazione del trattamento terapeutico in questione, il cui ammontare, in ragione della documentazione fiscali in atti, emessa dalla Cooperativa Sociale Intorno a me 1000 Colori , è pari a complessivi € 13.419,00, di cui:
- € 1.323,00 quale corrispettivo della terapia ABA erogata da settembre a dicembre 2022;
- € 5.544,00 quale corrispettivo della terapia ABA erogata da gennaio a dicembre 2023;
- € 5.544,00 quale corrispettivo della terapia ABA erogata da gennaio a dicembre 2024;
- € 1.008,00 quale corrispettivo della terapia ABA erogata da gennaio a febbraio 2025.
Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che, eventualmente, l’A.S.P. ha già corrisposto a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate.
18.2 Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali coincidenti con il corrispettivo dell’intervento di supervisione condotto da psicoterapeuta e consulente cognitiva (fattura n. -OMISSIS-di € 262,50) nonché con la quota associativa per iscrizione al centro estivo (ricevuta del -OMISSIS-dell’importo di € 195,00), in quanto non inerenti la prestazione della terapia ABA.
19. Merita, altresì, di essere accolta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai genitori del minore in termini di ansia e frustrazione derivanti, in via presuntiva ed indiziaria, ex art. 2729 c.c., dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche, fin qui sostenute.
Trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 5.10.2023, n. 747; 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n.39; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n.975; anche Tar Campania, Napoli, IV, 25 settembre 2012, n. 3936).
20. Avuto riguardo al cd. quantum debeatur , le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
Ciò posto, appare equo liquidare, in favore dei genitori, la somma di € 1.000,00 ciascuno a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore del minore.
21. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, per perdita di chance, patiti dal minore, la stessa deve essere accolta.
I ricorrenti hanno chiesto di essere risarciti, per equivalente, del danno corrispondente ai miglioramenti che il minore avrebbe potuto ottenere se avesse beneficiato di un trattamento terapeutico con una frequenza superiore rispetto a quella fin qui assicurata.
Gli accertamenti medici svolti dal C.T.U. dott. Domenico D’Agostino, da cui non vi è ragione di discostarsi e che non stati contestati dai ricorrenti, hanno confermato la necessità della terapia A.B.A. con una modalità (10 ore settimanali) superiore rispetto a quella fin qui erogata, ovvero 4 ore settimanali circa (16 mensili fatturate). Sicché, ad avviso del Collegio, sussistono in atti elementi e circostanze di fatto da cui poter inferire che ove il minore fosse stato sottoposto a 10 anziché a 4 ore settimanali avrebbe avuto una chance di miglioramento ulteriore, rispetto a quello riscontrato dal C.T.U. quale conseguenza immediata e diretta della terapia svolta da professionisti privati. Tale perdita di chance è risarcibile per equivalente e, tenuto conto della natura non patrimoniale dei nocumenti patiti, può essere liquidata in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., nella somma di € 2.000,00 (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
22. Quanto, infine, alla voce di danno “da ritardo”, trattandosi della domanda di accertamento di un diritto soggettivo e non anche di un giudizio per l’accertamento dell’illegittimità di un contegno inerte della p.a. nell’esercizio di un potere autoritativo, la stessa deve essere rigettata.
23. In conclusione, il ricorso è fondato quanto alla domanda di accertamento del diritto del minore -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, di un trattamento non tanto intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) quanto ancora di lunga durata, pari a 10 ore settimanali di trattamento con modello ABA. La durata del trattamento visto il -OMISSIS-ancora presente ed i -OMISSIS- è da considerare fino all’età di 11 anni, alla fine della scuola primaria, con rivalutazione delle condizioni cliniche e della eventuale necessità di continuazione della terapia.
24. È fondata, sia pure in parte, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, nei termini summenzionati, con la conseguente condanna dell’A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei genitori del minore, della complessiva somma di € 13.419,00. Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che, eventualmente, l’A.S.P. ha già corrisposto a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate dai ricorrenti.
24.1 È, altresì, fondata e va accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dai genitori del minore, con conseguente condanna dell’A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della complessiva somma di € 2.000,00.
24.2 È, infine, fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore a titolo di perdita di chance, liquidato in via equitativa nella somma di € 2.000,00.
25. Sulle somme dovute a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali sono dovuti, quali accessori naturali del credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza del -OMISSIS- rimasta inevasa, fino al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. III, 01/02/2023, n. 2979; Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n. 24468).
26. È, infondata, per le ragioni summenzionate, la domanda di risarcimento dei danni da ritardo.
27. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
28. Va posto definitivamente a carico dell'A.S.P. il compenso spettante al C.T.U., Dott. Domenico D’Agostino che, tenuto conto dell'istanza dallo stesso presentata, si liquida in € 700,00 oltre accessori di legge, detraendo da tale somma l’anticipo già corrisposto al C.T.U. (€ 500,00, oltre accessori, giusta fattura nr. -OMISSIS- allegata in atti) che l’ASP è tenuta a rimborsare a parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, accertando e dichiarando il diritto del minore -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A., ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto condanna l’ASP di Reggio Calabria alla definitiva presa in carico del minore, ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi, di un trattamento non tanto intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) quanto ancora di lunga durata, pari a 10 ore settimanali di trattamento con modello ABA. La durata del trattamento visto il -OMISSIS-ancora presente ed i -OMISSIS- è da considerare fino all’età di 11 anni, alla fine della scuola primaria, con rivalutazione delle condizioni cliniche e della eventuale necessità di continuazione della terapia.
Accoglie, in parte, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali fin qui patiti dai genitori del minore, per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in favore degli stessi dell’importo complessivo di € 13.419,00, detratte le somme che, eventualmente, l’amministrazione ha già corrisposto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai genitori e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore a titolo di perdita di chance e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti quali esercenti la potestà genitoriale sul minore, della complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno “da ritardo”.
Condanna l’ASP al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi nei confronti del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento, in favore del Dott. Domenico D’Agostino, delle spese di consulenza tecnica, che vengono liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge (comprensive dell’anticipo di euro € 500,00, oltre accessori, già corrisposto giusta fattura in atti), detraendo da tale somma il predetto anticipo, che l’ASP è tenuta a rimborsare ai ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Alberto Romeo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.