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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ER
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 732/2023 RG, vertente
TRA
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliato in , al Largo dei Pioppi n. 1, presso l'Avvocatura Provinciale dello Stato, Pt_1
rappresentato e difenso dall'avv. Marina Tosini, giusta procura alle liti rep. n. 79987 – raccolta
39479 – rogata in dal notaio Dott. in data 16\12\2019, ed in Pt_1 Persona_1
virtù di determinazione dirigenziale n. 262 del 21\6\2023, atti depositati unitamente all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
1 (già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Portici (NA), alla
Via Libertà n. 336, presso lo studio dell'avv. Gianluca Conte, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2437\2023 del 31\5\2023, pubblicata in data
1\6\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di appalto di opere pubbliche;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
9\10\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 30\6\2023, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 2437\2023 del 31\5\2023 (pubblicata in
[...]
data 1\6\2023 e notificata il 5\6\2023), con la quale il Tribunale di Salerno così statuiva: “1)
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di appalto stipulato in data
20/09/2007; 2) Condanna la convenuta , in persona del Presidente p.t., al Parte_1
risarcimento dei danni in favore della società uni personale, già Controparte_1
nella somma di € 239.715,58, oltre interessi legali dalla sentenza Controparte_2
al soddisfo;
3) Pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di ctu per come liquidate;
4) Condanna parte convenuta, , in persona del Presidente p.t. al Parte_1
pagamento delle spese di lite, in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratosi antistatari,
che si liquidano nella complessiva somma di € 6.850,00 oltre accessori come per legge”.
In effetti, con l'atto di citazione di primo grado, ritualmente notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 5\10\2010, la (già Controparte_1
chiedeva dichiararsi risolto il contratto di appalto di lavori Controparte_2
2 pubblici del 20\9\2007 (rep. n. 2484) per inadempimento imputabile alla Parte_1
, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento dei
[...]
danni patiti dall'istante nella misura minima di € 150.546,12, con vittoria di spese.
Con riferimento ai fatti oggetto di causa, la unipersonale, già Controparte_1
rappresentava che l'appalto, avente a oggetto i lavori di Controparte_2
ristrutturazione del Centro per l'impiego di Scafati, era stato aggiudicato, con determina dirigenziale del 3\4\2007 n. 737, alla che in Parte_2
data 30\7\2008 veniva concluso un contratto di affitto del ramo d'azienda tra la
[...]
la poi ridenominata Parte_2 Controparte_2
unipersonale), in forza del quale quest'ultima si obbligava a Controparte_1
gestire anche i lavori oggetto del contratto di appalto pubblico;
che l'avvenuta cessione in affitto di azienda veniva comunicata alla OV DI sia dalla Pt_1 [...]
in data 25\8\2008 a mezzo raccomandata a.r., che dalla Parte_2
in data 27\8\2008 a mezzo fax;
che i lavori in questione Controparte_2
erano stati più volte interrotti e, infine, non più ripresi sempre per cause indipendenti dall'appaltatrice; che, in particolare, dal 27\11\2007 al 4\2\2008 i lavori erano sospesi per l'assenza di aree disponibili per lo stoccaggio dei materiali di risulta;
che, poi, in data 5\8\2008
veniva ordinata una nuova sospensione dei lavori essendosi resa necessaria la redazione di una perizia di variante (con successiva convocazione per il 10\2\2009 presso il cantiere per procedere alla ripresa dei lavori); che, da ultimo, in data 20\2\2009 la Parte_1
disponeva la sospensione ad horas dei lavori a causa della mancata prosecuzione
[...]
nell'erogazione dei finanziamenti da parte della Regione Campania (con invito del 26\5\2009
alla ripresa dei lavori, invito non accolto perché privo di concrete rassicurazioni circa l'effettiva erogazione dei finanziamenti regionali); che complessivamente le sospensioni dei lavori avevano superato i 694 giorni, termini eccessivi rispetto alla durata del contratto (in cui si prevedeva la conclusione dei lavori in 546 giorni); che in data 4\2\2010 la
[...]
[..
[...] unipersonale inviava a mezzo raccomandata alla OV DI Controparte_3
una richiesta di chiarimenti sull'effettivo stato dei finanziamenti e sui tempi di Pt_1
ripresa dei lavori, con messa in mora rimasta priva di riscontro.
Pertanto, la (già Controparte_1 Controparte_2
conveniva in giudizio la per ottenere la risoluzione del contratto Parte_1
di appalto per gravi inadempienze dell'amministrazione convenuta, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti per i maggiori oneri sostenuti a causa della sospensione dei lavori (spese generali di sede e di cantiere, spese per il personale fisso impiegatizio e salariato di cantiere, immobilizzo delle attrezzature) e per il mancato utile.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio la Parte_1
, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società
[...]
attrice sul presupposto che la cessione del contratto era rimasta priva di effetto nei confronti dell'amministrazione appaltante, stante l'omesso invio della documentazione integrativa richiesta ex art. 116 D.Lgs. 163/2006. Nel merito, la contestava Parte_1
quanto ex adverso dedotto circa la sospensione dei lavori e proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice, con condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle opere svolte, nonché
dall'ingiustificata ripresa dei lavori, da determinarsi in € 800.000,00 per la mancata ultimazione dei lavori affidati.
Quindi, ammesse le prove documentali ed espletata la CTU (cfr. relazione dell'ing.
[...]
, depositata in data 21\6\2013), all'udienza del 26\11\2014 la causa veniva riservata per Per_2
la decisione.
Tuttavia, con ordinanza del 15\5\2015 il Giudice Unico rimetteva la causa sul ruolo, onerando l'attrice al deposito del contratto di affitto di ramo d'azienda.
Successivamente, acquisito il suddetto contratto, a seguito di una serie di rinvii d'ufficio, il
Tribunale, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., pronunciava la sentenza qui
4 appellata, con la quale dichiarava “risolto il contratto di appalto stipulato in data 20\9\2007”
e condannava la “al risarcimento dei danni in favore della società Parte_1
personale, già nella somma di € Parte_3 Controparte_2
239.715,58, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo”.
In particolare, il Tribunale rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva atteso che
“a fronte dell'avvenuta comunicazione della cessione del contratto di affitto alcuna
opposizione risulta effettuata da parte della ”. Nel merito, riteneva imputabili alla Parte_1
convenuta le sospensioni dei lavori e condivisibile la quantificazione dei danni operata dal
CTU sia in riferimento ai maggiori oneri sostenuti dall'attrice, sia con riguardo ai vizi dell'opera riscontrati.
Con l'impugnazione in esame, l'appellante censurava la sentenza Parte_1
di primo grado per i seguenti motivi:
1) il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sul presupposto che, a fronte dell'avvenuta comunicazione della cessione, non risultava effettuata dalla alcuna opposizione. Sul punto, Parte_1
la aveva prodotto, con la comparsa di costituzione in Parte_1
primo grado, la nota del Dirigente del Settore Affari Generali della n. 35737 Parte_1
del 22\9\2008 (completa di ricevute di ritorno della raccomandata sottoscritte dalla cedente e dalla cessionaria), con la quale veniva chiesto alla cessionaria di produrre i certificati comprovanti i requisiti di moralità, di regolarità contributiva e fiscale, nonché
di solvibilità. E ciò, in quanto, per rendere la cessione produttiva di effetti nei confronti dell'amministrazione appaltante, l'art. 116 D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti all'epoca vigente), al primo comma, prescriveva che il cessionario aveva l'obbligo di provvedere alle comunicazioni previste dall'articolo 1 DPCM 11 maggio 1991, n. 187
relative alla compagine societaria, e doveva documentare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del Codice, oltre che dei requisiti speciali previsti
5 dagli articoli 39 e seguenti, indispensabili per la partecipazione alle gare pubbliche. La
richiesta di integrazione documentale era rimasta inevasa e, di conseguenza, non poteva considerarsi decorso il termine per l'amministrazione appaltante per opporsi al subentro. Per inciso, l'appellante sottolineava che l'incompletezza della documentazione necessaria ai fini previsti dall'art. 116 D.Lgs. 163/2006 era stata rilevata anche dal CTU (pagg. 41 e 46 della Relazione);
2) il Tribunale avrebbe, poi, omesso qualsivoglia tipo di valutazione sulla legittimità o meno delle sospensioni dei lavori. A detta dell'appellante, la prima sospensione non poteva essere addebitata all'ente locale in quanto riconducibile alla condotta tenuta dai proprietari confinanti violativa della servitù di passaggio esistente. Anche la seconda sospensione era legittima perché dipesa dalla necessità di redigere la perizia di variante per esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili. La terza sospensione non poteva neppure considerarsi tale stante la mancata ripresa dei lavori successivamente all'approvazione della perizia di variante;
3) il Tribunale avrebbe, altresì, omesso di pronunciarsi sulla decadenza eccepita dalla
. In materia di appalti pubblici, l'appaltatore che pretenda Parte_1
maggior compenso o rimborso, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere di iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione fonte delle vantate ragioni. Nel caso di specie, in relazione alla prima sospensione, le riserve erano tardive e non confermate nel verbale di ripresa dei lavori, mentre in occasione della seconda sospensione non erano state formulate riserve e successivamente, nonostante gli inviti della , i lavori non erano stati più ripresi;
Parte_1
4) da ultimo, il Tribunale avrebbe liquidato i danni appiattendosi sulla quantificazione operata dal CTU, sull'errato presupposto della durata della sospensione dei lavori fino alla proposizione della domanda in giudizio. In particolare, il Tribunale non avrebbe
6 tenuto in conto l'ingiustificato abbandono del cantiere da parte dell'impresa quanto meno dal febbraio 2009. Inoltre, avrebbe riconosciuto i danni subiti dalla Parte_1
solo con riferimento alle opere pagate ma non eseguite e agli interventi
[...]
di ripristino necessari a seguito degli atti vandalici compiuti da terzi, senza dir nulla sul danno conseguente alla perdita del finanziamento derivata dalla mancata ultimazione dell'opera.
Quindi, l'appellante formulava le seguenti conclusioni: “a) - accogliere l'appello e, per
l'effetto, annullare integralmente la sentenza n. 2437 del 1° giugno 2023 del Tribunale Civile
di Salerno, Sezione Prima, G.O. Avv. Cosimina D'Ambrosio, rigettare la domanda proposta in
primo grado dalla società “ unipersonale” già “ Controparte_1 Controparte_2
accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla nel giudizio
[...] Parte_1
di primo grado;
c)- condannare l'appellata alle spese del doppio grado di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva la Controparte_1
unipersonale (già , contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_2
e e chiedendo il rigetto dell'appello. In ordine al difetto di legittimazione attiva, la società
appellata produceva cinque comunicazioni (e precisamente la prima del 12\5\2011, la seconda del 4\6\2012, la terza del 4\2\2014, la quarta del 25\3\2014 e l'ultima del 23\7\2018,
documentazione formatasi successivamente all'instaurazione del giudizio ed in pendenza dello stesso, non depositabile nei termini processuali proprio perché formatasi posteriormente e pertanto utilizzabile in sede di appello), trasmesse dalla OV DI ER alla volte a dimostrare la tacita accettazione della Controparte_1
cessione del ramo d'azienda e quindi del contratto.
Dapprima, la causa era rinviata all'udienza del 28\11\2024, per la rimessione in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e memorie di replica. Di poi, con
7 provvedimento del 3\12\2024, veniva disposto un ulteriore rinvio all'udienza del 5\6\2025 per la rimessione in decisione.
Con riguardo alla produzione documentale in appello, nella comparsa conclusionale, la evidenziava che le comunicazioni intercorse tra le parti nel corso Parte_1
del giudizio di primo grado erano del tutto prive di rilevo, afferendo talune a proposte transattive, nelle quali comunque vi era espresso diniego di riconoscimento della legittimazione, altre a richieste resesi necessarie per ragioni di ordine pratico, che in nessun caso rappresentavano accettazione implicita del subentro nel contratto o tacita accettazione della cessione.
Ancora, con le note scritte presentate in sostituzione dell'udienza del 5\6\2025, l'appellata depositava la comunicazione del 22\5\2025 della con la quale Parte_1
rappresentava che, con deliberazione di Consiglio provinciale n. 28 del 14\5\2025, era stato approvato il debito fuori bilancio afferente alla sentenza qui appellata con richiesta di inviare i dati utili per la liquidazione del danno in favore di unipersonale. Controparte_1
Quindi, per consentire all'appellante di controdedurre sulla documentazione da ultimo prodotta, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, la causa veniva rinviata, nello stato, all'udienza del 9\10\2025 (cfr. ordinanza del 10\6\2025).
Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9\10\2025, in cui, in particolare, l'appellante chiariva che il riconoscimento del debito contenuto nella deliberazione di Consiglio n. 28 del 14\5\2025 era stato operato ai sensi ex art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs.
267/2000 (norma che, in ipotesi di sentenze esecutive, non consente al Consiglio provinciale di poter compiere alcuna valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa, dovendosi limitare a prendere atto della condanna), la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento del 14\10\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, accolto per le motivazioni che si esporranno di seguito.
8 A. Sulla cessione del contratto per affitto del ramo d'azienda.
Con il primo motivo di appello, la censurava la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della
(già , non Controparte_1 Controparte_2
attribuendo rilievo al fatto che la cessione del contratto di appalto era improduttiva di effetti nei confronti della , attesa l'incompletezza della documentazione Parte_1
inoltrata unitamente alla comunicazione di avvenuta cessione in affitto del ramo d'azienda.
Il motivo è fondato.
Giova premettere che il contratto di appalto di lavori pubblici del 20\9\2007 rep. n. 2484
prevedeva, all'art. 8, un espresso divieto di cessione del contratto e, all'art. 9, una limitazione al subappalto, possibile solo per il 30% dei lavori di cui alla categoria OG1, con obbligo di deposito, tra l'altro, della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti ex art. 118, comma 2, n. 3, D.Lgs. 163/2006 e con riserva per l'amministrazione appaltante di autorizzare il subappalto entro 30 giorni dalla richiesta previo accertamento dei requisiti soggettivi e di idoneità tecnica in capo al subappaltatore ai sensi degli artt. 21, comma
2, L. 646/1982. Tali previsioni miravano a garantire l'esecuzione dei lavori ad opera del soggetto scelto dalla stazione appaltante all'esito della procedura ad evidenza pubblica, avente i requisiti di affidabilità e professionalità richiesti dalla normativa di settore.
Pertanto, stanti le preclusioni contrattuali, l'appalto in questione poteva essere oggetto di cessione solo unitamente all'azienda, secondo la disciplina prevista dal Codice appalti all'epoca vigente.
È noto, infatti, che, in materia di appalti pubblici, l'art. 116 D.Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici all'epoca vigente) non escludeva in radice la possibilità di subentro di altro soggetto nel contratto di appalto di opere pubbliche, ma disponeva che le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguivano opere pubbliche non avessero singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione
9 aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non avessero proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 DPCM 11 maggio 1991 n. 187, e non avessero documentato il possesso dei requisiti previsti dagli art. 8 e 9 della suddetta legge (comma 1), consentendo alla stazione appaltante di esercitare, nei sessanta giorni successivi, la facoltà di opporsi al subentro, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultassero sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies l. 31 maggio 1965 n. 575 (cfr. SU del 18\11\2016, n. 23468).
Tali prescrizioni avevano carattere inderogabile attesa la natura degli interessi coinvolti (cfr.
da ultimo, Cass. del 16/01/2018, n. 835).
Invero, la richiesta di subentro, pur innestandosi nell'esecuzione del rapporto contrattuale soggetto alle regole del diritto privato, richiede valutazioni che costituiscono un riflesso della procedura pubblicistica svolta a monte e che, in buona sostanza, danno luogo ad una sorta di riapertura, quanto al soggetto subentrante, della fase di verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione di ordine generale (capacità giuridica, conformità fiscale e contributiva,
nonché integrità morale) e di ordine speciale (capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l'esecuzione delle prestazioni messe a bando), al fine di scongiurare eventuali elusioni della disciplina della gara.
Deve, quindi, “escludersi che gli adempimenti specificamente previsti dalla legge possano
essere surrogati da comportamenti diversi anche se idonei, in ipotesi, a rendere edotta
l'Amministrazione appaltante dell'avvenuta cessione” (cfr. Cass. del 30/09/2005, n. 19209).
Anche secondo la giurisprudenza amministrativa, l'efficacia della cessione per affitto di un ramo d'azienda è condizionata, nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, ad apposita comunicazione e alla documentazione del possesso dei necessari requisiti in capo all'affittuaria: “tali adempimenti costituiscono vera e propria condicio juris idonea a
sospendere a tempo indefinito l'efficacia della cessione rispetto all'amministrazione, non
10 configurandosi in tale ipotesi nessun onere di contestazione da parte di quest'ultima nei
termini perentori per effettuare opposizione” (cfr. Consiglio di Stato del 29/08/2002, n. 4360).
Ebbene, nel caso in esame, risulta provato che tra l'originaria appaltatrice,
[...]
e l'odierna appellata, Parte_2 Controparte_1
unipersonale (già , era stato stipulato un contratto di affitto Controparte_2
di ramo d'azienda che includeva il contratto d'appalto oggetto di causa.
Tuttavia, la comunicazione di cessione del contratto per affitto del ramo d'azienda non risulta corredata da idonea documentazione, atta a comprovare la sussistenza in capo alla poi unipersonale, dei requisiti Controparte_2 Controparte_1
richiesti dalla normativa in materia di appalti pubblici.
In dettaglio, con la comunicazione di cessione in affitto di azienda la
[...]
si limitava ad allegare il contratto di affitto di ramo Parte_2
d'azienda, mentre la (poi, Controparte_2 Controparte_1
unipersonale) trasmetteva alla solamente copia del contratto di Parte_1
affitto di ramo d'azienda, CCIAA, Attestazione SOA e Certificato ISO 9001:2000 (cfr.
produzione attorea).
Si trattava, a ben vedere, di una documentazione carente soprattutto sotto il profilo del possesso dei requisiti di ordine generale indispensabili per la partecipazione alle gare pubbliche. Infatti,
sulla scorta della sola documentazione offerta dalla per Controparte_2
l'amministrazione appaltante era impossibile procedere alla valutazione della sussistenza, tra l'altro, dei requisiti di moralità in capo agli amministratori e ai soggetti muniti di rappresentanza legale della cessionaria per quanto concerne l'assenza di misure di prevenzione o di condanne.
Pertanto, il dirigente del C. di R. Affari Generali della , con nota Parte_1
di riscontro distinta al prot. n. 35737 del 22\9\2008, comunicava all'appaltatrice
[...]
e all'affittuaria la Parte_2 Controparte_2
11 sospensione di “ogni decisione di questa stazione appaltante sul fitto di azienda in attesa di
ricevere, in originale, la documentazione per ciascuna impresa prevista” dall'art. 116 D.Lgs.
163/2006, così riepilogata: “
1. copia notarile della scrittura, debitamente registrata;
2.
certificati in forma storica e in forma corrente della camera di commercio di Napoli
aggiornati, muniti dalla dicitura “antimafia”;
3. certificati del casellario giudiziale relativi ai
legali rappresentanti e ai componenti dell'organo di amministrazione di ciascuna impresa
nonché dei direttori tecnici, anche cessati nel triennio, secondo vigente normativa;
4.
certificati dei carichi pendenti come sub (3);
5. certificati della competente cancelleria
fallimentare circa la situazione di ciascuna impresa;
6. documento unico di regolarità
contributiva (DURC) di ciascuna impresa;
7. certificazioni della competente Agenzia delle
Entrate relative alla situazione fiscale di ciascuna impresa;
8. attestati S.O.A. aggiornati in
copia autentica” (cfr. relazione CTU pagg. 29 e 30).
Ora, pur prescindendo dalla sovraesposta richiesta, la cui ricezione veniva contestata dall'odierna appellata, in ogni caso, deve ritenersi che la Controparte_2
(poi, unipersonale) non aveva assolto l'onere sulla stessa gravante Controparte_1
di documentare il possesso dei requisiti rilevanti ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. 163/2006, per rendere produttivo di effetti nei confronti della OV la cessione del Parte_1
contratto. Anche il CTU, d'altra parte, aveva concluso per l'incompletezza dei documenti trasmessi alla OV da parte dell'appaltatrice e dell'affittuaria (cfr. relazione CTU pag.
46).
Ne consegue, pertanto, che la mancata documentazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici escludeva il decorso del termine di cui all'art. 116, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e il conseguente silenzio-assenso circa il subentro del cessionario, rimanendo imprescindibile la valutazione dei requisiti da parte dell'amministrazione appaltante.
12 Come detto, ai fini dell'opponibilità della cessione nei confronti dell'ente pubblico, gli adempimenti imposti dall'art. 116 D.Lgs. 163\2006 non possono essere surrogati da comportamenti diversi. In tale ottica, quindi, non possono assumere rilievo le comunicazioni intercorse tra le parti in corso di causa e prodotte dall'appellato in questo grado di giudizio.
Peraltro, si tratta di interlocuzioni in cui la ribadiva Parte_1
l'improduttività di effetti per l'ente della cessione, facendo espressamente salve le domande e le eccezioni proposte nel presente giudizio.
Si aggiunga che, anche dopo la comunicazione di avvenuta cessione del contratto (e prima dell'instaurazione del presente giudizio), la continuava a Parte_1 Parte_1
relazionarsi esclusivamente con la inoltrando Parte_2
solo all'originaria controparte contrattuale tutte le richieste inerenti all'appalto (cfr. ordine di ripresa dei lavori del 4\2\2009, ordine di sospensione dei lavori del 20\2\2009, ordine di ripresa dei lavori del 26\5\2009). Neppure in via di fatto (prima dell'instaurazione del presente giudizio), la entrava in contatto con la Parte_1 Controparte_1
, anche perché in seguito alla comunicazione della cessione (avvenuta
[...]
durante il secondo periodo di sospensione dei lavori) non veniva eseguita alcuna opera in cantiere e rimanevano inevasi tutti gli ordini di ripresa dei lavori (per quel che qui rileva, il contratto di affitto di ramo di azienda veniva concluso in data 30\7\2008, il verbale di sospensione dei lavori n. 2, avente a oggetto la necessità di redigere una perizia di variante,
veniva sottoscritto in data 5\8\2008 dalla . Parte_2
Dunque, essendo rimasta priva di effetti nei confronti della OV DI ER la cessione del contratto, ne consegue il difetto di legittimazione attiva della
[...]
(già , attrice e odierna Controparte_1 Controparte_2
appellata.
13 In conclusione, per le argomentazioni sin qui riportate, la Corte ritiene che l'appello debba essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda di risoluzione del contratto di appalto proposta dalla nipersonale, Controparte_1
già Controparte_2
Ogni altra questione resta assorbita.
B. Spese processuali.
Per quanto attiene alle spese di lite, competenze e onorari, la riforma della sentenza gravata comporta la necessità di decidere in relazione alle spese del doppio grado di giudizio.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass. Ordinanza n.
13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880 del 29/09/2011; Cass. n. 24482 del 09/08/2022). Di
conseguenza, il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Cass.
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
Pertanto, le spese di lite del doppio grado, seguendo la soccombenza, gravano sull'appellata e sono liquidate, in rapporto allo scaglione del disputatum (da € 52.001 a € 260.000), ai minimi e con riduzione del 30 % stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, così come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
[...]
[...] (già , ogni diversa domanda, eccezione e
[...] Controparte_2
deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 2437\2023, resa in data 31\5\2023 (pubblicata in data 1\6\2023 e notificata in data
5\6\2023) dal Tribunale di Salerno, RIGETTA le domande proposte dalla
[...]
unipersonale; Parte_4
2. NN l'appellata, (già Controparte_1
, al pagamento in favore dell'appellante, Controparte_2
, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida nella Parte_1
complessiva somma di € 5.000,00 per competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
3. PONE le spese di CTU definitivamente a carico dell'appellata, Controparte_1
unipersonale (già ;
[...] Controparte_2
4. NN l'appellata, (già Controparte_1
, al pagamento in favore dell'appellante, Controparte_2
, delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida Parte_1
nella complessiva somma di € 1.165,50 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ER
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 732/2023 RG, vertente
TRA
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliato in , al Largo dei Pioppi n. 1, presso l'Avvocatura Provinciale dello Stato, Pt_1
rappresentato e difenso dall'avv. Marina Tosini, giusta procura alle liti rep. n. 79987 – raccolta
39479 – rogata in dal notaio Dott. in data 16\12\2019, ed in Pt_1 Persona_1
virtù di determinazione dirigenziale n. 262 del 21\6\2023, atti depositati unitamente all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
1 (già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Portici (NA), alla
Via Libertà n. 336, presso lo studio dell'avv. Gianluca Conte, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2437\2023 del 31\5\2023, pubblicata in data
1\6\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di appalto di opere pubbliche;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
9\10\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 30\6\2023, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 2437\2023 del 31\5\2023 (pubblicata in
[...]
data 1\6\2023 e notificata il 5\6\2023), con la quale il Tribunale di Salerno così statuiva: “1)
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di appalto stipulato in data
20/09/2007; 2) Condanna la convenuta , in persona del Presidente p.t., al Parte_1
risarcimento dei danni in favore della società uni personale, già Controparte_1
nella somma di € 239.715,58, oltre interessi legali dalla sentenza Controparte_2
al soddisfo;
3) Pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di ctu per come liquidate;
4) Condanna parte convenuta, , in persona del Presidente p.t. al Parte_1
pagamento delle spese di lite, in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratosi antistatari,
che si liquidano nella complessiva somma di € 6.850,00 oltre accessori come per legge”.
In effetti, con l'atto di citazione di primo grado, ritualmente notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 5\10\2010, la (già Controparte_1
chiedeva dichiararsi risolto il contratto di appalto di lavori Controparte_2
2 pubblici del 20\9\2007 (rep. n. 2484) per inadempimento imputabile alla Parte_1
, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento dei
[...]
danni patiti dall'istante nella misura minima di € 150.546,12, con vittoria di spese.
Con riferimento ai fatti oggetto di causa, la unipersonale, già Controparte_1
rappresentava che l'appalto, avente a oggetto i lavori di Controparte_2
ristrutturazione del Centro per l'impiego di Scafati, era stato aggiudicato, con determina dirigenziale del 3\4\2007 n. 737, alla che in Parte_2
data 30\7\2008 veniva concluso un contratto di affitto del ramo d'azienda tra la
[...]
la poi ridenominata Parte_2 Controparte_2
unipersonale), in forza del quale quest'ultima si obbligava a Controparte_1
gestire anche i lavori oggetto del contratto di appalto pubblico;
che l'avvenuta cessione in affitto di azienda veniva comunicata alla OV DI sia dalla Pt_1 [...]
in data 25\8\2008 a mezzo raccomandata a.r., che dalla Parte_2
in data 27\8\2008 a mezzo fax;
che i lavori in questione Controparte_2
erano stati più volte interrotti e, infine, non più ripresi sempre per cause indipendenti dall'appaltatrice; che, in particolare, dal 27\11\2007 al 4\2\2008 i lavori erano sospesi per l'assenza di aree disponibili per lo stoccaggio dei materiali di risulta;
che, poi, in data 5\8\2008
veniva ordinata una nuova sospensione dei lavori essendosi resa necessaria la redazione di una perizia di variante (con successiva convocazione per il 10\2\2009 presso il cantiere per procedere alla ripresa dei lavori); che, da ultimo, in data 20\2\2009 la Parte_1
disponeva la sospensione ad horas dei lavori a causa della mancata prosecuzione
[...]
nell'erogazione dei finanziamenti da parte della Regione Campania (con invito del 26\5\2009
alla ripresa dei lavori, invito non accolto perché privo di concrete rassicurazioni circa l'effettiva erogazione dei finanziamenti regionali); che complessivamente le sospensioni dei lavori avevano superato i 694 giorni, termini eccessivi rispetto alla durata del contratto (in cui si prevedeva la conclusione dei lavori in 546 giorni); che in data 4\2\2010 la
[...]
[..
[...] unipersonale inviava a mezzo raccomandata alla OV DI Controparte_3
una richiesta di chiarimenti sull'effettivo stato dei finanziamenti e sui tempi di Pt_1
ripresa dei lavori, con messa in mora rimasta priva di riscontro.
Pertanto, la (già Controparte_1 Controparte_2
conveniva in giudizio la per ottenere la risoluzione del contratto Parte_1
di appalto per gravi inadempienze dell'amministrazione convenuta, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti per i maggiori oneri sostenuti a causa della sospensione dei lavori (spese generali di sede e di cantiere, spese per il personale fisso impiegatizio e salariato di cantiere, immobilizzo delle attrezzature) e per il mancato utile.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio la Parte_1
, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società
[...]
attrice sul presupposto che la cessione del contratto era rimasta priva di effetto nei confronti dell'amministrazione appaltante, stante l'omesso invio della documentazione integrativa richiesta ex art. 116 D.Lgs. 163/2006. Nel merito, la contestava Parte_1
quanto ex adverso dedotto circa la sospensione dei lavori e proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice, con condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle opere svolte, nonché
dall'ingiustificata ripresa dei lavori, da determinarsi in € 800.000,00 per la mancata ultimazione dei lavori affidati.
Quindi, ammesse le prove documentali ed espletata la CTU (cfr. relazione dell'ing.
[...]
, depositata in data 21\6\2013), all'udienza del 26\11\2014 la causa veniva riservata per Per_2
la decisione.
Tuttavia, con ordinanza del 15\5\2015 il Giudice Unico rimetteva la causa sul ruolo, onerando l'attrice al deposito del contratto di affitto di ramo d'azienda.
Successivamente, acquisito il suddetto contratto, a seguito di una serie di rinvii d'ufficio, il
Tribunale, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., pronunciava la sentenza qui
4 appellata, con la quale dichiarava “risolto il contratto di appalto stipulato in data 20\9\2007”
e condannava la “al risarcimento dei danni in favore della società Parte_1
personale, già nella somma di € Parte_3 Controparte_2
239.715,58, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo”.
In particolare, il Tribunale rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva atteso che
“a fronte dell'avvenuta comunicazione della cessione del contratto di affitto alcuna
opposizione risulta effettuata da parte della ”. Nel merito, riteneva imputabili alla Parte_1
convenuta le sospensioni dei lavori e condivisibile la quantificazione dei danni operata dal
CTU sia in riferimento ai maggiori oneri sostenuti dall'attrice, sia con riguardo ai vizi dell'opera riscontrati.
Con l'impugnazione in esame, l'appellante censurava la sentenza Parte_1
di primo grado per i seguenti motivi:
1) il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sul presupposto che, a fronte dell'avvenuta comunicazione della cessione, non risultava effettuata dalla alcuna opposizione. Sul punto, Parte_1
la aveva prodotto, con la comparsa di costituzione in Parte_1
primo grado, la nota del Dirigente del Settore Affari Generali della n. 35737 Parte_1
del 22\9\2008 (completa di ricevute di ritorno della raccomandata sottoscritte dalla cedente e dalla cessionaria), con la quale veniva chiesto alla cessionaria di produrre i certificati comprovanti i requisiti di moralità, di regolarità contributiva e fiscale, nonché
di solvibilità. E ciò, in quanto, per rendere la cessione produttiva di effetti nei confronti dell'amministrazione appaltante, l'art. 116 D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti all'epoca vigente), al primo comma, prescriveva che il cessionario aveva l'obbligo di provvedere alle comunicazioni previste dall'articolo 1 DPCM 11 maggio 1991, n. 187
relative alla compagine societaria, e doveva documentare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del Codice, oltre che dei requisiti speciali previsti
5 dagli articoli 39 e seguenti, indispensabili per la partecipazione alle gare pubbliche. La
richiesta di integrazione documentale era rimasta inevasa e, di conseguenza, non poteva considerarsi decorso il termine per l'amministrazione appaltante per opporsi al subentro. Per inciso, l'appellante sottolineava che l'incompletezza della documentazione necessaria ai fini previsti dall'art. 116 D.Lgs. 163/2006 era stata rilevata anche dal CTU (pagg. 41 e 46 della Relazione);
2) il Tribunale avrebbe, poi, omesso qualsivoglia tipo di valutazione sulla legittimità o meno delle sospensioni dei lavori. A detta dell'appellante, la prima sospensione non poteva essere addebitata all'ente locale in quanto riconducibile alla condotta tenuta dai proprietari confinanti violativa della servitù di passaggio esistente. Anche la seconda sospensione era legittima perché dipesa dalla necessità di redigere la perizia di variante per esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili. La terza sospensione non poteva neppure considerarsi tale stante la mancata ripresa dei lavori successivamente all'approvazione della perizia di variante;
3) il Tribunale avrebbe, altresì, omesso di pronunciarsi sulla decadenza eccepita dalla
. In materia di appalti pubblici, l'appaltatore che pretenda Parte_1
maggior compenso o rimborso, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere di iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione fonte delle vantate ragioni. Nel caso di specie, in relazione alla prima sospensione, le riserve erano tardive e non confermate nel verbale di ripresa dei lavori, mentre in occasione della seconda sospensione non erano state formulate riserve e successivamente, nonostante gli inviti della , i lavori non erano stati più ripresi;
Parte_1
4) da ultimo, il Tribunale avrebbe liquidato i danni appiattendosi sulla quantificazione operata dal CTU, sull'errato presupposto della durata della sospensione dei lavori fino alla proposizione della domanda in giudizio. In particolare, il Tribunale non avrebbe
6 tenuto in conto l'ingiustificato abbandono del cantiere da parte dell'impresa quanto meno dal febbraio 2009. Inoltre, avrebbe riconosciuto i danni subiti dalla Parte_1
solo con riferimento alle opere pagate ma non eseguite e agli interventi
[...]
di ripristino necessari a seguito degli atti vandalici compiuti da terzi, senza dir nulla sul danno conseguente alla perdita del finanziamento derivata dalla mancata ultimazione dell'opera.
Quindi, l'appellante formulava le seguenti conclusioni: “a) - accogliere l'appello e, per
l'effetto, annullare integralmente la sentenza n. 2437 del 1° giugno 2023 del Tribunale Civile
di Salerno, Sezione Prima, G.O. Avv. Cosimina D'Ambrosio, rigettare la domanda proposta in
primo grado dalla società “ unipersonale” già “ Controparte_1 Controparte_2
accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla nel giudizio
[...] Parte_1
di primo grado;
c)- condannare l'appellata alle spese del doppio grado di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva la Controparte_1
unipersonale (già , contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_2
e e chiedendo il rigetto dell'appello. In ordine al difetto di legittimazione attiva, la società
appellata produceva cinque comunicazioni (e precisamente la prima del 12\5\2011, la seconda del 4\6\2012, la terza del 4\2\2014, la quarta del 25\3\2014 e l'ultima del 23\7\2018,
documentazione formatasi successivamente all'instaurazione del giudizio ed in pendenza dello stesso, non depositabile nei termini processuali proprio perché formatasi posteriormente e pertanto utilizzabile in sede di appello), trasmesse dalla OV DI ER alla volte a dimostrare la tacita accettazione della Controparte_1
cessione del ramo d'azienda e quindi del contratto.
Dapprima, la causa era rinviata all'udienza del 28\11\2024, per la rimessione in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e memorie di replica. Di poi, con
7 provvedimento del 3\12\2024, veniva disposto un ulteriore rinvio all'udienza del 5\6\2025 per la rimessione in decisione.
Con riguardo alla produzione documentale in appello, nella comparsa conclusionale, la evidenziava che le comunicazioni intercorse tra le parti nel corso Parte_1
del giudizio di primo grado erano del tutto prive di rilevo, afferendo talune a proposte transattive, nelle quali comunque vi era espresso diniego di riconoscimento della legittimazione, altre a richieste resesi necessarie per ragioni di ordine pratico, che in nessun caso rappresentavano accettazione implicita del subentro nel contratto o tacita accettazione della cessione.
Ancora, con le note scritte presentate in sostituzione dell'udienza del 5\6\2025, l'appellata depositava la comunicazione del 22\5\2025 della con la quale Parte_1
rappresentava che, con deliberazione di Consiglio provinciale n. 28 del 14\5\2025, era stato approvato il debito fuori bilancio afferente alla sentenza qui appellata con richiesta di inviare i dati utili per la liquidazione del danno in favore di unipersonale. Controparte_1
Quindi, per consentire all'appellante di controdedurre sulla documentazione da ultimo prodotta, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, la causa veniva rinviata, nello stato, all'udienza del 9\10\2025 (cfr. ordinanza del 10\6\2025).
Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9\10\2025, in cui, in particolare, l'appellante chiariva che il riconoscimento del debito contenuto nella deliberazione di Consiglio n. 28 del 14\5\2025 era stato operato ai sensi ex art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs.
267/2000 (norma che, in ipotesi di sentenze esecutive, non consente al Consiglio provinciale di poter compiere alcuna valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa, dovendosi limitare a prendere atto della condanna), la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento del 14\10\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, accolto per le motivazioni che si esporranno di seguito.
8 A. Sulla cessione del contratto per affitto del ramo d'azienda.
Con il primo motivo di appello, la censurava la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della
(già , non Controparte_1 Controparte_2
attribuendo rilievo al fatto che la cessione del contratto di appalto era improduttiva di effetti nei confronti della , attesa l'incompletezza della documentazione Parte_1
inoltrata unitamente alla comunicazione di avvenuta cessione in affitto del ramo d'azienda.
Il motivo è fondato.
Giova premettere che il contratto di appalto di lavori pubblici del 20\9\2007 rep. n. 2484
prevedeva, all'art. 8, un espresso divieto di cessione del contratto e, all'art. 9, una limitazione al subappalto, possibile solo per il 30% dei lavori di cui alla categoria OG1, con obbligo di deposito, tra l'altro, della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti ex art. 118, comma 2, n. 3, D.Lgs. 163/2006 e con riserva per l'amministrazione appaltante di autorizzare il subappalto entro 30 giorni dalla richiesta previo accertamento dei requisiti soggettivi e di idoneità tecnica in capo al subappaltatore ai sensi degli artt. 21, comma
2, L. 646/1982. Tali previsioni miravano a garantire l'esecuzione dei lavori ad opera del soggetto scelto dalla stazione appaltante all'esito della procedura ad evidenza pubblica, avente i requisiti di affidabilità e professionalità richiesti dalla normativa di settore.
Pertanto, stanti le preclusioni contrattuali, l'appalto in questione poteva essere oggetto di cessione solo unitamente all'azienda, secondo la disciplina prevista dal Codice appalti all'epoca vigente.
È noto, infatti, che, in materia di appalti pubblici, l'art. 116 D.Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici all'epoca vigente) non escludeva in radice la possibilità di subentro di altro soggetto nel contratto di appalto di opere pubbliche, ma disponeva che le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguivano opere pubbliche non avessero singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione
9 aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non avessero proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 DPCM 11 maggio 1991 n. 187, e non avessero documentato il possesso dei requisiti previsti dagli art. 8 e 9 della suddetta legge (comma 1), consentendo alla stazione appaltante di esercitare, nei sessanta giorni successivi, la facoltà di opporsi al subentro, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultassero sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies l. 31 maggio 1965 n. 575 (cfr. SU del 18\11\2016, n. 23468).
Tali prescrizioni avevano carattere inderogabile attesa la natura degli interessi coinvolti (cfr.
da ultimo, Cass. del 16/01/2018, n. 835).
Invero, la richiesta di subentro, pur innestandosi nell'esecuzione del rapporto contrattuale soggetto alle regole del diritto privato, richiede valutazioni che costituiscono un riflesso della procedura pubblicistica svolta a monte e che, in buona sostanza, danno luogo ad una sorta di riapertura, quanto al soggetto subentrante, della fase di verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione di ordine generale (capacità giuridica, conformità fiscale e contributiva,
nonché integrità morale) e di ordine speciale (capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l'esecuzione delle prestazioni messe a bando), al fine di scongiurare eventuali elusioni della disciplina della gara.
Deve, quindi, “escludersi che gli adempimenti specificamente previsti dalla legge possano
essere surrogati da comportamenti diversi anche se idonei, in ipotesi, a rendere edotta
l'Amministrazione appaltante dell'avvenuta cessione” (cfr. Cass. del 30/09/2005, n. 19209).
Anche secondo la giurisprudenza amministrativa, l'efficacia della cessione per affitto di un ramo d'azienda è condizionata, nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, ad apposita comunicazione e alla documentazione del possesso dei necessari requisiti in capo all'affittuaria: “tali adempimenti costituiscono vera e propria condicio juris idonea a
sospendere a tempo indefinito l'efficacia della cessione rispetto all'amministrazione, non
10 configurandosi in tale ipotesi nessun onere di contestazione da parte di quest'ultima nei
termini perentori per effettuare opposizione” (cfr. Consiglio di Stato del 29/08/2002, n. 4360).
Ebbene, nel caso in esame, risulta provato che tra l'originaria appaltatrice,
[...]
e l'odierna appellata, Parte_2 Controparte_1
unipersonale (già , era stato stipulato un contratto di affitto Controparte_2
di ramo d'azienda che includeva il contratto d'appalto oggetto di causa.
Tuttavia, la comunicazione di cessione del contratto per affitto del ramo d'azienda non risulta corredata da idonea documentazione, atta a comprovare la sussistenza in capo alla poi unipersonale, dei requisiti Controparte_2 Controparte_1
richiesti dalla normativa in materia di appalti pubblici.
In dettaglio, con la comunicazione di cessione in affitto di azienda la
[...]
si limitava ad allegare il contratto di affitto di ramo Parte_2
d'azienda, mentre la (poi, Controparte_2 Controparte_1
unipersonale) trasmetteva alla solamente copia del contratto di Parte_1
affitto di ramo d'azienda, CCIAA, Attestazione SOA e Certificato ISO 9001:2000 (cfr.
produzione attorea).
Si trattava, a ben vedere, di una documentazione carente soprattutto sotto il profilo del possesso dei requisiti di ordine generale indispensabili per la partecipazione alle gare pubbliche. Infatti,
sulla scorta della sola documentazione offerta dalla per Controparte_2
l'amministrazione appaltante era impossibile procedere alla valutazione della sussistenza, tra l'altro, dei requisiti di moralità in capo agli amministratori e ai soggetti muniti di rappresentanza legale della cessionaria per quanto concerne l'assenza di misure di prevenzione o di condanne.
Pertanto, il dirigente del C. di R. Affari Generali della , con nota Parte_1
di riscontro distinta al prot. n. 35737 del 22\9\2008, comunicava all'appaltatrice
[...]
e all'affittuaria la Parte_2 Controparte_2
11 sospensione di “ogni decisione di questa stazione appaltante sul fitto di azienda in attesa di
ricevere, in originale, la documentazione per ciascuna impresa prevista” dall'art. 116 D.Lgs.
163/2006, così riepilogata: “
1. copia notarile della scrittura, debitamente registrata;
2.
certificati in forma storica e in forma corrente della camera di commercio di Napoli
aggiornati, muniti dalla dicitura “antimafia”;
3. certificati del casellario giudiziale relativi ai
legali rappresentanti e ai componenti dell'organo di amministrazione di ciascuna impresa
nonché dei direttori tecnici, anche cessati nel triennio, secondo vigente normativa;
4.
certificati dei carichi pendenti come sub (3);
5. certificati della competente cancelleria
fallimentare circa la situazione di ciascuna impresa;
6. documento unico di regolarità
contributiva (DURC) di ciascuna impresa;
7. certificazioni della competente Agenzia delle
Entrate relative alla situazione fiscale di ciascuna impresa;
8. attestati S.O.A. aggiornati in
copia autentica” (cfr. relazione CTU pagg. 29 e 30).
Ora, pur prescindendo dalla sovraesposta richiesta, la cui ricezione veniva contestata dall'odierna appellata, in ogni caso, deve ritenersi che la Controparte_2
(poi, unipersonale) non aveva assolto l'onere sulla stessa gravante Controparte_1
di documentare il possesso dei requisiti rilevanti ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. 163/2006, per rendere produttivo di effetti nei confronti della OV la cessione del Parte_1
contratto. Anche il CTU, d'altra parte, aveva concluso per l'incompletezza dei documenti trasmessi alla OV da parte dell'appaltatrice e dell'affittuaria (cfr. relazione CTU pag.
46).
Ne consegue, pertanto, che la mancata documentazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici escludeva il decorso del termine di cui all'art. 116, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e il conseguente silenzio-assenso circa il subentro del cessionario, rimanendo imprescindibile la valutazione dei requisiti da parte dell'amministrazione appaltante.
12 Come detto, ai fini dell'opponibilità della cessione nei confronti dell'ente pubblico, gli adempimenti imposti dall'art. 116 D.Lgs. 163\2006 non possono essere surrogati da comportamenti diversi. In tale ottica, quindi, non possono assumere rilievo le comunicazioni intercorse tra le parti in corso di causa e prodotte dall'appellato in questo grado di giudizio.
Peraltro, si tratta di interlocuzioni in cui la ribadiva Parte_1
l'improduttività di effetti per l'ente della cessione, facendo espressamente salve le domande e le eccezioni proposte nel presente giudizio.
Si aggiunga che, anche dopo la comunicazione di avvenuta cessione del contratto (e prima dell'instaurazione del presente giudizio), la continuava a Parte_1 Parte_1
relazionarsi esclusivamente con la inoltrando Parte_2
solo all'originaria controparte contrattuale tutte le richieste inerenti all'appalto (cfr. ordine di ripresa dei lavori del 4\2\2009, ordine di sospensione dei lavori del 20\2\2009, ordine di ripresa dei lavori del 26\5\2009). Neppure in via di fatto (prima dell'instaurazione del presente giudizio), la entrava in contatto con la Parte_1 Controparte_1
, anche perché in seguito alla comunicazione della cessione (avvenuta
[...]
durante il secondo periodo di sospensione dei lavori) non veniva eseguita alcuna opera in cantiere e rimanevano inevasi tutti gli ordini di ripresa dei lavori (per quel che qui rileva, il contratto di affitto di ramo di azienda veniva concluso in data 30\7\2008, il verbale di sospensione dei lavori n. 2, avente a oggetto la necessità di redigere una perizia di variante,
veniva sottoscritto in data 5\8\2008 dalla . Parte_2
Dunque, essendo rimasta priva di effetti nei confronti della OV DI ER la cessione del contratto, ne consegue il difetto di legittimazione attiva della
[...]
(già , attrice e odierna Controparte_1 Controparte_2
appellata.
13 In conclusione, per le argomentazioni sin qui riportate, la Corte ritiene che l'appello debba essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda di risoluzione del contratto di appalto proposta dalla nipersonale, Controparte_1
già Controparte_2
Ogni altra questione resta assorbita.
B. Spese processuali.
Per quanto attiene alle spese di lite, competenze e onorari, la riforma della sentenza gravata comporta la necessità di decidere in relazione alle spese del doppio grado di giudizio.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass. Ordinanza n.
13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880 del 29/09/2011; Cass. n. 24482 del 09/08/2022). Di
conseguenza, il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Cass.
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
Pertanto, le spese di lite del doppio grado, seguendo la soccombenza, gravano sull'appellata e sono liquidate, in rapporto allo scaglione del disputatum (da € 52.001 a € 260.000), ai minimi e con riduzione del 30 % stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, così come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
[...]
[...] (già , ogni diversa domanda, eccezione e
[...] Controparte_2
deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 2437\2023, resa in data 31\5\2023 (pubblicata in data 1\6\2023 e notificata in data
5\6\2023) dal Tribunale di Salerno, RIGETTA le domande proposte dalla
[...]
unipersonale; Parte_4
2. NN l'appellata, (già Controparte_1
, al pagamento in favore dell'appellante, Controparte_2
, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida nella Parte_1
complessiva somma di € 5.000,00 per competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
3. PONE le spese di CTU definitivamente a carico dell'appellata, Controparte_1
unipersonale (già ;
[...] Controparte_2
4. NN l'appellata, (già Controparte_1
, al pagamento in favore dell'appellante, Controparte_2
, delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida Parte_1
nella complessiva somma di € 1.165,50 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Russo, MOT in tirocinio
generico.
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