Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 32420 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra: quale genitore legale rappresentante della minore Parte_1
rappr.ta e difesa dall' Avv. Claudia Marceca - ricorrente Per_1
E
– convenuto, Controparte_1 contumace
Oggetto: accertamento e condanna al pagamento di prestazioni previdenziali/assistenziali a seguito di omologazione ex art. 445 bis c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara il diritto di all'indennità di frequenza ex art. 1, legge Per_1
n.289/90 e s.m., anche a decorrere dalla revisione del 8 novembre 2022. Per l'effetto condanna l' al pagamento dei ratei relativi, oltre alla CP_1 maggior somma tra rivalutazione istat ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
b) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1 del giudizio, che liquida in €. 50,00 per spese e €. 3.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 10/9/2024 conveniva qui in giudizio Parte_1
l . CP_1
Esposto (in sintesi): di essere genitore legale rappresentante della minore Per_1
che questo Tribunale, con decreto ex art. 445 bis c.p.c. pubblicato il
[...]
29/12/2023, aveva omologato ATPO accertante che la minore versava ancora, dalla revisione del 8/11/2022, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 289/90 e s.m., per fruire della indennità di frequenza;
che notificato all' il decreto ed il Mod. Ap/70 il 16/1/2024, ed ancora il 11/4/2024, decorso CP_1 il termine di gg. 120 previsto dall'art. 445 bis c.p.c., l' , malgrado la CP_1 sussistenza degli altri requisiti di legge, non aveva provveduto alla liquidazione ed al pagamento della prestazione;
chiedeva dichiararsi il diritto e condannarsi l al pagamento della prestazione. CP_1
L' , ritualmente citato, restava contumace. CP_1
All'odierna udienza la difesa attorea deduceva che nulla di nuovo era avvenuto.
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.
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1. La domanda appare fondata e merita accoglimento.
2. I fatti posti a fondamento della stessa, quali riassunti in espositiva, risultano documentati ed idonei a fondare la pretesa, con gli accessori secondo l'art. 16, co.6, della legge n.412/91, senza dilazione trattandosi di revoca illegittima.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m. (ma secondo lo scaglione 5200/26000 identificato secondo l'art.13, co.1, c.p.c. -
Cass SU n. 10454/2015 – la causa non è di valore indeterminabile), seguono la soccombenza e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93
c.p.c.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)