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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3845/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Napoli n. 29383/22 emessa in data 27.05.2022, depositata in data 23.08.2022 e vertente
TRA
P.IVA 1 in persona del (C.F. Parte 1
,
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Grezar 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto D'Alonzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Caserta al Corso Trieste 116;
appellante
NONCHE' CONTRO Controparte_2 in persona Prefetto legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. presso cui ope legis domicilia, in Via Armando Diaz 11 C.F. 1
appellata
Conclusioni per l'appellante Parte 2 "1.- Voglia il
Tribunale adito, in via del tutto preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare la nullità
della sentenza di primo grado per totale assenza di motivazione, anche apparente;
2.- Voglia, altresì, in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in applicazione della riforma dell'art. 12 D.P.R. n. 602/73, anche in conformità alla pronuncia delle Sezioni Unite delle Suprema
Corte di cui innanzi, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda in primo grado avente ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo;
3.- Voglia, ancora, in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello e delle deduzioni ivi formulate accertata la validità e regolarità della notifica della cartella impugnata, dichiarare l'inammissibilità della domanda in primo grado per violazione dell'art. 100 c.p.c., per tutte le motivazioni innanzi esposte;
4.-Voglia, sempre in accoglimento di tutte le doglianze di cui innanzi, riformare la sentenza impugnata per violazione dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese della
CP_3 in violazione dei principi innanzi esposti;
5.- Riformi, in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate sin dal primo grado e qui ribadite, anche in rito e nel merito la sentenza impugnata siccome del tutto errata, rigettando la domanda proposta in primo grado siccome destituita di fondamento sia in fatto che in diritto, per tutte le motivazioni innanzi esposte;
6.- Ponga le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a carico della parte soccombente, oltre rimborso spese forfetario, I.V.A. e C.P.A., come per legge".
Controparte_2Conclusioni per l'appellata "Voglia l'On.le Giudice accogliere l'appello di CP_4 e condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite anche nei confronti della CP 2 ; in subordine, in caso di rigetto dell'appello, condannare alle spese di lite il solo agente della riscossione, essendo i vizi dedotti da controparte afferenti alla sola fase della riscossione. "
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte_1 convenne in Con atto di citazione ritualmente notificato,
giudizio, innanzi al Giudice di pace di Napoli, l' Parte 2 e la Controparte_2 impugnando la cartella esattoriale n. 07120120126118234000
dell'importo di euro 2.069,41 emessa a carico dello stessa per sanzioni amministrative, elevate in seguito a violazioni al C.D.S. e delle quali era venuta a conoscenza solo con la richiesta dell'estratto di ruolo. Eccependo la mancata notifica della cartella in parola, dei verbali presupposti, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria coattivamente azionata, concluse per la declaratoria di nullità dell'atto impositivo, con la condanna delle parti convenute al pagamento dellespese di lite. Nella contumacia dell'ente impositore, si costituì l' Parte 2
[...] , eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, attesa la mancanza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Nel merito, deducendo la legittimità del proprio operato, contestò il decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito richiesto. Chiese, pertanto, il rigetto della domanda spiegata dalla contribuente con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con la sentenza n. 29383/22 il Giudice di pace di Napoli accolse l'opposizione,
dichiarando l'estinzione della pretesa creditoria incorporata nella cartella impugnata e condannando l' al pagamento delle Controparte_5
spese di lite in favore di parte attrice.
Avverso la decisione in epigrafe ha proposto appello l' Parte_3
riproponendo le medesime doglianze svolte in primo grado. Ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo titolare del rapporto sostanziale tra l'ente impositore la contribuente, né della formazione del ruolo. Ha, poi, lamentato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo, deducendo la mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Nel merito,
contestando il decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito coattivamente azionato, ha prodotto documentazione attestante la regolarità della notifica della cartella impugnata, avvenuta il 12.04.2013, e del successivo atto interruttivo, quale l'intimazione di pagamento n. 0712016903962461700063000 del
06.03.2017. Sulla scorta delle predette ragioni, ha insistito per l'accoglimento del proposto gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, la
Controparte_2 la quale ha proposto appello incidentale adesivo ai motivi di gravame dedotti dal concessionario, contestando in via preliminare l'ammissibilità dell'impugnazione di un mero estratto di ruolo per mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Nel merito, ha dedotto il mancato decorso del termine di prescrizione del credito richiesto. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello principale e del proprio appello incidentale adesivo con riforma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese di lite.
Benchè regolarmente citata in giudizio, la CP_1 è rimasta contumace.
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa è stata riservata in decisione all'udienza del 06.03.2025 senza concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Controparte 1 che,In via preliminare, va dichiarata la contumacia di sebbene correttamente vocata in giudizio, non si è costituita restando contumace.
Sempre in apertura di motivazione, si rileva la tempestività dell'appello principale.
Quanto alla Controparte_2 si rileva che nell'ipotesi in cui l'appellato si costituisca in giudizio senza esplicitare autonomi motivi di censura e non contesti le argomentazioni sostenute dall'appellante principale, ma aderisca alle stesse, la sua posizione processuale va equiparata a quella dell'appellante incidentale adesivo e come tale soggetto ai termini di impugnazione ordinari, non potendo trovare applicazione l'art. 334 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5439/2018; Cass., Sez. I, ord. n.
24155/2017).
A tal riguardo, l'appello incidentale "adesivo", spiegato dall'ente impositore,
risulta tardivo perché proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 comma 1
c.p.c., (sentenza n. 29383/22 depositata in data 23.08.2022 e costituzione della
Controparte_2 avvenuta in data 18.05.2023, oltre il termine lungo semestrale),
pertanto si dichiara inammissibile.
Ciò premesso, venendo al merito della controversia, l'appello principale è fondato e deve essere accolto. Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato "Disposizioni in materia di impugnazione"), è così formulata:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472".
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito". Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare il par. 13.1), precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite, escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità
sollevati, hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché
specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (così Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10;
14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione "diretta" del ruolo e della cartella di pagamento "invalidamente notificata" si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di "impugnazione" (che potremmo definire "indiretta") mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni "qualificatorie", si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella "asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle ... ma anche quella di pervenire a una riduzione del pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omissione o invalidità contenzioso"
-
della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -,
hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso,
anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata”
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attrice in primo grado e odiernaControparte_1
appellata, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato né, invero, allegato il
pregiudizio ad essa derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'originaria opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da Parte 2 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 29383/22, depositata in data
23.08.2022 e, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da
Controparte 1
b) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 17.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone