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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/11/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 1713/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/05/2025
da
, (C.F. ), con l'Avv. CHIUSOLO SERENA unitamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dall'Avv. Giulia Repossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
NA OL in Pavia, Corso Cavour n. 8;
e
, (C.F. , con l'Avv. PICCOLI ILARIA ed elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Voghera (PV), Piazzetta Plana n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Ponte Nizza, in data 08/06/2002, (atto n.9, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: “ 1) I coniugi danno atto che il figlio , che frequenta il quinto anno delle scuole Persona_1 superiori, ha raggiunto la maggiore età ed è collocato in via esclusiva presso l'abitazione del padre in Pavia, Via TO SC n. 4, dove ha già trasferito la residenza anagrafica.
2) Mantenimento del figlio maggiorenne . In considerazione delle condizioni Persona_1
economiche delle parti, il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento di e si Per_1
farà carico del 100% delle spese straordinarie di qualsiasi natura ivi comprese quelle per l'eventuale prosecuzione degli studi del figlio dopo il diploma di scuola superiore. La Sig.ra non sarà pertanto tenuta a versare alcun mantenimento per e si farà Parte_1 Per_1 carico esclusivamente del mantenimento diretto dello stesso relativamente ai periodi che il figlio trascorrerà con lei, comprese eventuali spese di vacanza e svago.
3) Assegni per il nucleo familiare. I coniugi stabiliscono che il figlio sarà fiscalmente a Per_1
carico al 100% del Sig. e quest'ultimo percepirà integralmente l'assegno unico per il Per_1
nucleo familiare ed ogni altro eventuale contributo fiscale/previdenziale a sostegno del reddito.
I coniugi si impegnano a sottoscrivere la relativa documentazione necessaria.
4) La figlia maggiorenne dal settembre 2022 vive per conto proprio a Milano, ha Persona_2 deciso di non proseguire gli studi universitari e ha dei redditi propri da lavoro ed è pertanto indipendente ed economicamente autosufficiente. Il sig. , in ogni caso, si CP_1
impegna, qualora ve ne sia necessità, a sostenerla economicamente per quanto non coperto dalle sue entrate e anche nel caso in cui la stessa dovesse perdere l'occupazione lavorativa e/o dovesse riprendere gli studi universitari, riconoscendo lo stesso che tutto quanto stabilito in questa sede tiene conto di tale eventualità.
5) Quanto alla casa coniugale, la Sig.ra continuerà ad abitare nella casa sita in Parte_1
DO (PV), Via Dei Dossi n. 12–B, come ha fatto dall'intervenuta separazione di fatto, ossia da quando il sig. e poi il figlio si sono trasferiti a Pavia. La casa, in attesa del Per_1 Per_1
trasferimento della piena proprietà come di seguito concordato, viene assegnata alla Sig.ra con quanto l'arreda e correda. Ognuno dei coniugi continuerà a pagare la propria Parte_1
quota del 50% della rata mensile del mutuo e dell'assicurazione versando per tempo le somme necessarie sul conto corrente comune n. 9179 acceso presso BA PM, Agenzia di Corsico, ove è addebitata la rata del mutuo. Le utenze domestiche della casa di abitazione in DO verranno intestate alla sig.ra , con richiesta da presentare entro un mese dalla Parte_1
pubblicazione del provvedimento di separazione, e il sig. si impegna a collaborare per il Per_1
Pag. 2 di 14 cambio di intestazione/voltura dei contratti ad esse relative. Fino al momento del cambio di intestazione delle utenze, la Sig.ra continuerà a pagare le forniture di energia Parte_1
elettrica, gas e telefono e si impegna a tenere indenne il Sig. da eventuali arretrati Per_1
dovuti e non corrisposti per tali utenze dal mese di gennaio 2023. Le spese di utenza idrica, attualmente domiciliate sul c/c personale del Sig. rimarranno a carico dello stesso fino Per_1
al cambio di intestazione / voltura del contratto.
Il sig. ha già lasciato la casa coniugale, trasferendo anche la propria residenza Per_1
anagrafica e ha concluso l'asporto di tutti i propri effetti e beni personali compresi quelli di cui all'elenco allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio e, per il tramite del proprio legale, ha consegnato al legale della Sig.ra le chiavi e i dispositivi di apertura del Parte_1
cancello della casa di DO. Le parti si danno reciprocamente atto che sull'immobile sono stati effettuati lavori di efficientamento energetico accedendo ai benefici fiscali del c.d. Superbonus
110%. Con riferimento a tali lavori il Sig. resterà in ogni caso coobbligato in solido, Per_1
anche nei confronti di qualunque Ente o terzo, per qualunque pretesa di qualunque natura (di pagamento, risarcitorie, sanzionatorie, fiscali, ecc.), anche dopo il trasferimento della propria quota dell'immobile, obbligandosi, in ogni caso, a rifondere, tenere indenne e manlevare la
Sig.ra , nella misura di 1/2, di ogni eventuale conseguenza patrimoniale Parte_1
pregiudizievole che dovesse derivarle in ragione e/o dipendenza di essi.
6) Con riferimento ai beni in comunione volontaria, tenuto conto delle condizioni di disparità economica della Sig.ra e a definizione di ogni questione relativa al suo Parte_1
mantenimento, i coniugi pattuiscono che il sig. , con la sottoscrizione del CP_1
presente verbale, ceda e trasferisca alla sig.ra , che con la sottoscrizione Parte_1 del presente verbale accetta ed acquista, la propria quota di proprietà, pari a ½ (un mezzo), della casa di abitazione in DO, Via Dei Dossi n. 12/b, e relative pertinenze, come infra meglio precisato, nonché la proprietà degli arredi e corredi contenuti nella casa di abitazione e nelle pertinenze per la quota indivisa di ½ di sua competenza. La parte cedente dichiara la chiara volontà, ex art. 1376 c.c., di trasferire con il presente atto il sopra indicato diritto di proprietà, per il sopra indicato titolo, senza che vi sia pertanto il pagamento di una somma di denaro, alla parte cessionaria che dichiara di accettare ed acquistare.
7) Le spese tutte, gli oneri e le competenze per l'attuazione del trasferimento immobiliare in base al sopra citato protocollo del Tribunale, saranno a carico delle parti in ragione di un mezzo
Pag. 3 di 14 ciascuna, ivi comprese quelle occorrende per provvedere tramite l'Ausiliario nominato dal
Tribunale, Avv. Marcella Laneri, alla trascrizione, presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, e alla voltura, presso il Catasto, dell'emananda sentenza.
8) Con riferimento al Conto corrente comune acceso presso il BA PM, al Conto corrente comune acceso presso la e ai relativi fondi comuni, i coniugi pattuiscono che CP_2
proseguiranno nel pagare il 50% della rata mensile di mutuo versando per tempo le somme necessarie sul conto corrente comune BA PM n. 9179 ove è addebitata la rata del mutuo fino al mese compreso di pubblicazione della sentenza di separazione con la quale viene attuato il trasferimento da parte del signor alla signora CP_1 Parte_1
della sua quota di comproprietà dell'immobile in DO. Dal mese successivo, infatti, e a condizione che vi sia stato l'accredito sul c/c comune presso BA PM delle somme ricavate dalla liquidazione dei fondi comuni e del saldo del c/c e della somma di Euro CP_2
3.000 a carico del signor , il tutto come di seguito stabilito, cesserà l'obbligo del CP_1
signor di pagamento del 50% della rata del mutuo e la signora si impegna Per_1 Parte_1
a pagare per intero le successive rate del mutuo, accollandosi la quota di ½ di competenza del signor Per_1
9) Il signor , quale integrazione dell'una tantum di separazione e divorzile, si CP_1
obbliga a corrispondere alla signora gli importi come meglio specificati ai punti Parte_1
seguenti.
- I coniugi danno atto che, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso congiunto, hanno sottoscritto richiesta congiunta di liquidazione dei fondi cointestati ad entrambi CP_2
ed entro 5 giorni lavorativi dal deposito del ricorso cumulativo per separazione e divorzio hanno spedito, come indicato dal consulente finanziario che li assiste, le raccomandate con ricevute di ritorno contenenti la richiesta congiunta di liquidazione, con accredito delle somme così ricavate sul conto corrente cointestato e con vincolo di indisponibilità da parte CP_2
dei coniugi delle suddette somme fino a quando gli stessi, congiuntamente, richiederanno il trasferimento di tutte le somme sul conto corrente comune BA PM, come da successivo punto.
- I coniugi danno atto che entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione del deposito della sentenza di separazione con attuazione del trasferimento della quota di un mezzo della casa di abitazione alla signora , i medesimi disporranno congiuntamente il trasferimento Parte_1
Pag. 4 di 14 di tutte le somme di cui al punto precedente portate dal conto corrente cointestato CP_2 al conto corrente cointestato BA PM (formulando altresì richiesta di estinzione del
[...]
conto cointestato ) ed entro i medesimi 5 giorni lavorativi dalla comunicazione CP_2
del deposito della sentenza di separazione il signor verserà sul medesimo conto CP_1
cointestato BA PM la somma di € 3.000,00 (tremila//00).
- I coniugi danno atto che la signora si impegna a dare disposizione all'istituto di Parte_1
credito mutuante, entro 5 giorni lavorativi dall'accredito di tutte le somme di cui al precedente punto sul conto cointestato BA PM, di utilizzare tali importi, oltre all'ulteriore somma necessaria eventualmente richiesta dall'istituto di credito che la stessa si impegna personalmente a corrispondere, per abbattere il capitale del mutuo ancora dovuto al fine di ottenere la liberazione del signor (accollo esterno), liberazione che la signora CP_1
si impegna a realizzare quale condizione essenziale per la cessione della quota di Parte_1
comproprietà dell'immobile da parte del Sig. così come è condizione essenziale per la Per_1
signora l'attribuzione della quota di comproprietà dell'immobile, dei beni mobili, Parte_1
delle somme e dei valori sopra indicati.
- I coniugi danno atto di avere già presentato all'istituto di credito BA PM richiesta congiunta di predelibera avente ad oggetto il futuro accollo esterno del mutuo alla sola signora con liberazione del signor e, una volta eseguite e formalizzate le Parte_1 Per_1
attribuzioni una tantum (trasferimento della quota di proprietà, con trascrizione del trasferimento nei RR.II., e corresponsione da parte del Sig. della somma di Euro Per_1
3.000,00 oltre alla sua parte quota del 50% dei fondi comuni e del saldo attivo CP_2
del conto corrente , con accredito sul c/c cointestato presso la Banca PM), i CP_2 coniugi presenteranno alla banca mutuante la domanda congiunta di accollo esterno del mutuo alla sola signora con liberazione del signor Le parti si impegnano Parte_1 Per_1
a sottoscrivere e a produrre la necessaria documentazione finalizzata alla presentazione delle suddette domande. La signora si obbliga a corrispondere, oltre alla sua quota dei Parte_1
fondi comuni e del saldo del conto corrente , ogni ulteriore somma richiesta CP_2
dall'istituto mutuante per ottenere l'accollo liberatorio del signor Per_1
- I costi di preistruttoria e istruttoria dell'istituto di credito saranno sostenuti dai coniugi al 50% ciascuno.
Pag. 5 di 14 - Il conto PM cointestato verrà estinto con richiesta congiunta presentata dai coniugi contestualmente alla domanda di accollo esterno del mutuo alla signora , la quale Parte_1
domicilierà la rata del mutuo sul conto corrente PM personale.
10) Le spese vive della procedura di separazione, tutte le spese, gli oneri ed il compenso dell'Ausiliario ex art.68 c.p.c. per gli adempimenti necessari e conseguenti al trasferimento immobiliare verranno divise al 50% tra le parti. I compensi dei rispettivi procuratori si intendono integralmente compensati tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
11) Le parti dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda Sentenza pronunciata in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra.
Rinuncia al deposito della documentazione reddituale e patrimoniale. Le parti dichiarano di rinunciare al deposito della documentazione reddituale e patrimoniale stante la natura consensuale dell'accordo sottoscritto.
ACCORDO RELATIVO AL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE DA PARTE DEL MARITO ALLA
MOGLIE
PREMESSO CHE
a) Il sig. e la sig.ra (d'ora in poi anche le parti), CP_1 Parte_1
preliminarmente danno atto di essere consapevoli:
- che non trattandosi di atto notarile, gli eventuali trasferimenti immobiliari adottati sono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale, atteso che la pronuncia del Tribunale si limiterà a raccogliere la volontà negoziale delle parti stesse e le dichiarazioni necessarie ai fini della regolarità del trasferimento di proprietà e/o alla costituzione di un diritto reale e, pertanto, a prendere atto degli accordi;
- che, pertanto, la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento, per cui eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi ed il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale, ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio “con necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità”. Restano salvi i rimedi di legge avverso i provvedimenti del Conservatore;
Pag. 6 di 14 b) i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di fare rientrare nelle condizioni di separazione l'accordo avente ad oggetto il trasferimento, da parte del marito in favore della moglie, della quota di comproprietà indivisa ad esso spettante in ragione della metà del bene immobile di seguito specificato.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente verbale e dell'accordo ivi contenuto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
Art.
1 - NS ED TT
Il sig. , nato a [...] il [...] e residente in [...]
TO SC n. 4, c.f. cittadino italiano, coniugato in regime di C.F._2
separazione personale di beni, cede e trasferisce alla sig.ra , nata a [...]
UR (RC) il 12 giugno 1967 e residente a [...], c.f.
, cittadina italiana, coniugata in regime di separazione personale dei beni, C.F._1
la quale accetta e acquista con ogni garanzia di legge, la quota di comproprietà indivisa ad esso spettante in ragione della metà del seguente bene immobile: in Comune di DO (PV), Via Dei Dossi n. 12/B, fabbricato di civile abitazione su due piani fuori terra, con annessi ripostigli in corte comune, attualmente così censito al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
- Foglio 6, part. 895 sub 7 (ex sub 4), Cat. A/7, classe 3, Cons. 10 vani, Sup. Cat. 193 mq. - escl. aree scoperte 186 mq., R.C. € 516,46, Via Dei Dossi n. 12/B, piano T-1;
- Foglio 6, part. 895 sub 8, Cat. C/2, classe 2, Cons. 11 mq, Sup. Cat. 15 mq, R.C. € 10,79, Via Dei
Dossi n. 12/B, piano T;
- Foglio 6, part. 895 sub 9, Cat. C/2, classe 2, Cons. 12 mq, Sup. Cat. 17 mq, R.C. € 11,78, Via Dei
Dossi n. 12/B, piano T;
- Foglio 6, part. 895 sub 10 (ex sub 2), Cat. C/6, classe 2, Cons. 43 mq, Sup. Cat. 50 mq, R.C. €
86,61, Via Dei Dossi n. 12/B, pianto T.
Coerenze dell'immobile, corrispondente al CT al Fg. 6, part. 895, in corpo: a nord, proprietà di terzi;
ad est, mappale 894; a sud, via dei Dossi e mappale 879; ad ovest, strada privata di terzi.
Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Pag. 7 di 14 Il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria, anche per esserne comproprietaria pro-indiviso per la residua quota di un mezzo, e comprende tutti i diritti, ragioni, oneri, obblighi, servitù attive e passive così come alla parte venditrice pervenuti, nullo escluso e senza riserva alcuna.
La parte cedente, attuale intestataria dell'unità immobiliare oggetto del trasferimento, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, Legge n. 52/1985, come modificato dall'art. 19, comma 14, D.L. n.
78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, dichiara e la parte cessionaria conferma:
- che vi è piena conformità della planimetria, dei dati catastali e delle planimetrie / schede depositate in catasto in data 29.01.2025 (Allegato 8P di cui al ricorso) allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e come da attestazione di regolarità urbanistico-edilizia e di conformità catastale 11.03.2025 rilasciata dall'Arch. tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento Persona_3
catastale (Allegati 8D e 8E di cui al ricorso);
- che non sussistono difformità rilevanti secondo la vigente normativa tali da influire sulla determinazione della rendita e che impongono la presentazione di una planimetria aggiornata ai sensi della vigente normativa catastale;
- che i dati di identificazione catastale dell'immobile sono quelli riferiti alla relativa planimetria depositata al Catasto ed allegata al ricorso;
- che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari ex art. 19, co. 14, D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010.
Il signor garantisce altresì la conformità degli impianti alla normativa in CP_1
materia di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione ed il loro funzionamento.
Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione energetica degli edifici, comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica, redatto dal certificatore
Arch. di Cassolnovo in data 20/02/2025, depositato presso il catasto energetico Persona_4
della Regione Lombardia e registrato al n. 1806100001225, da cui risulta la classe energetica
A4, EP gl nren 18.43 Kwh/m2 anno (Allegato 8S di cui al ricorso).
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni
Pag. 8 di 14 intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che l'Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da determinare la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente accordo.
Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
La parte cedente dichiara e garantisce:
- che quanto oggetto del presente accordo è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, oneri, vincoli, anche culturali e paesaggistici, prelazioni legali e convenzionali, diritti reali e personali di terzi, liti in corso, giudiziali o stragiudiziali, nonché da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi ad oggetto, totalmente o parzialmente, il bene trasferito, ad eccezione dell'ipoteca volontaria, derivante da atto di concessione a garanzia di mutuo fondiario del 11.02.2005, rep.
64105, racc. 8846, redatto dal dott. Notaio in Milano (MI), in favore di Persona_5 con sede in Milano, Piazza Meda n. 4, c.f. Parte_2
, iscritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vigevano in data P.IVA_1
22.02.2005 al n. 1656 del Registro Generale e al n. 342 del Registro Particolare e dell'iscrizione del 06/02/2025 - Registro Particolare 150 Registro Generale 980 Pubblico ufficiale Per_5
Repertorio 64105/8846 del 11/02/2005 - ipoteca in rinnovazione, e che si lascia
[...]
sussistere ad esclusivo carico di che diviene proprietaria esclusiva dell'intero Parte_1
immobile;
- che l'immobile oggetto del trasferimento è pervenuto al cedente in forza dell'atto di compravendita a rogito Notaio di Milano del 11.02.2005 n. 64104 Rep., Persona_5
registrato a Milano il 14/02/2005 al n. 1584 serie 1/T e trascritto nei RR.II. di Vigevano il
22.02.2005 ai nn. 1655 di RG e 1088 di RP, al tempo in diversa identificazione catastale (Foglio
6, part. 895 sub 1 - 2 - 3), con il quale il sig. e la sig.ra CP_1 Parte_1
avevano acquistato dalla con sede in Milano, Via Volturno 44, codice Controparte_3 fiscale , la proprietà, in parti uguali, comuni ed indivise, del bene immobile in P.IVA_2 questione;
la parte acquirente è già nel materiale possesso dell'immobile in quanto comproprietaria;
Pag. 9 di 14 - di avere integralmente corrisposto le imposte statali e comunali di sua spettanza relative al bene immobile oggetto del trasferimento, garantendo comunque il pagamento pure di quelle che dovessero ulteriormente maturare fino al momento della trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di danaro.
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento, rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando altresì a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale, con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità.
Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche, la parte cedente dichiara, sotto la sua penale responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto di trasferimento ed in particolare: che l'unità immobiliare di cui si tratta è stata edificata in data anteriore al 01.09.1967 e che quanto edificato a seguito della demolizione del fabbricato preesistente ed annessi è stato costruito in base alle seguenti pratiche edilizie che sono state allegate al ricorso:
- DIA n.103 del 31/10/2003 Prot. 7399, per demolizione e nuova costruzione come definita dall'art. 10, c. 1, lett. c, D.P.R. n. 380/2001 (doc.
8-H ricorso);
- DIA n.73-82 del 29/07/2004, Prot. 5966 variante delle opere dichiarate con la DIA del
31/10/2003 (doc.
8-I ricorso);
- SCIA n.88/2014 04/08/2014 Prot. 5403 e successiva Variante n.141/2014 del 23/12/2014
Prot. 8769, per realizzazione dispensa e locale di deposito esterno nell'angolo nord-est del lotto
(doc.
8-L ricorso);
- SCIA n.27/2016 del 13/04/2016 Prot. 3778, per realizzazione piscina (doc.
8-M ricorso);
- SCIA 14/08/2021 Prot. 8523 e successiva CILAS n.52/2022, per realizzazione portichetto sud ed esecuzione opere connesse al c.d. superbonus 110% (doc.
8-N ricorso);
Pag. 10 di 14 - Permesso di costruire in sanatoria n.86/2024, Prot. 19024 del 12/12/2024, per il seguente intervento “Sanatoria per modifiche interne ed esterne fabbricato residenziale” (doc.
8-O ricorso).
Le parti precisano che, in allegato a quest'ultima pratica, è stata prodotta Dichiarazione di cui all'art. 34-bis, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 datata 21/11/2024 a firma dell'Arch. Persona_3
iscritto al n.118123453 dell'Ordine degli Architetti di Milano, in cui si attesta che le lievi
[...]
difformità risultanti dal raffronto dello “stato dei luoghi con quanto complessivamente legittimato con le succitate pratiche edilizie (….) non costituiscono violazioni edilizie in quanto rientrano nelle fattispecie delle tolleranze costruttive previste dall'art. 34-bis del DPR n.
380/2001 e, pertanto, con il rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria a cui accede la presente dichiarazione, potrà essere attestato lo stato legittimo, dal punto di vista edilizio ed urbanistico, ai sensi dell'art.
9-bis, c.
1-bis, DPR n. 380/2001, degli immobili censiti al Catasto
Fabbricato di DO, foglio 6 part. 895 sub 4 categoria A/7 classe 2 vani 9,5 rendita Euro
421,95 e foglio 6 part. 895 sub 2 categoria C/6 classe 2 mq 43 rendita Euro 86,61”.
I fabbricati sono dotati di agibilità, come da SCIA 30/01/2025 PG1688 (doc.
8-P ricorso) e relazione integrativa Prot. 2711 del 20/02/2025 (doc.
8-Q ricorso) in relazione alla quale il
Comune di DO in data 06/03/2025 ha attestato la chiusura del procedimento con esito favorevole (doc.
8-R ricorso);
- che l'unità immobiliare risulta conforme ai suddetti titoli non presentando irregolarità costruttive o trasformazioni tali da richiedere ulteriori procedimenti abilitativi o da poter assoggettare l'unità immobiliare stessa a procedimento sanzionatorio che ne possa limitare la commerciabilità.
Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI
Ai fini della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74 ed è effettuato a definizione dei rapporti patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Art.
9 - MEDIAZIONE IMMOBILIARE
Le parti dichiarano di non essersi avvalsi dell'intermediazione di alcuna agenzia immobiliare.
Art. 10 - VALORE DEL BENE TRASFERITO
Pag. 11 di 14 Ai fini della liquidazione del compenso dell'ausiliario, le parti dichiarano che il valore del bene trasferito (quota indivisa di ½) è pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00).
Art. 11 - EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto stabilito dalla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.07.2021, secondo cui il presente accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., esonerano il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
Art. 12 - SOTTOSCRIZIONI
Il presente Accordo viene personalmente sottoscritto dal sig. e dalla sig.ra CP_1
nonché dal Cancelliere, il quale attesta che le parti hanno reso le Parte_1
dichiarazioni di cui all'art. 29 comma 1-bis della Legge n. 52/1985.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 15/10/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che
Pag. 12 di 14 sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
sposati in Ponte Nizza il giorno 08/06/2002, con atto trascritto presso i
[...]
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.9, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. dispone la trascrizione della presente sentenza e del verbale di causa del 15/10/2025, ai fini del perfezionamento del trasferimento immobiliare concordato tra le parti, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente,
Pag. 13 di 14 mediante annotazione nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Agenzia del
Territorio a cura dell'ausiliario Avv. Marcella Laneri;
5. Spese di lite al definitivo;
6. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Cosi deciso in Pavia, il 18/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina BellegrandI
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 1713/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/05/2025
da
, (C.F. ), con l'Avv. CHIUSOLO SERENA unitamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente dall'Avv. Giulia Repossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
NA OL in Pavia, Corso Cavour n. 8;
e
, (C.F. , con l'Avv. PICCOLI ILARIA ed elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Voghera (PV), Piazzetta Plana n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Ponte Nizza, in data 08/06/2002, (atto n.9, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: “ 1) I coniugi danno atto che il figlio , che frequenta il quinto anno delle scuole Persona_1 superiori, ha raggiunto la maggiore età ed è collocato in via esclusiva presso l'abitazione del padre in Pavia, Via TO SC n. 4, dove ha già trasferito la residenza anagrafica.
2) Mantenimento del figlio maggiorenne . In considerazione delle condizioni Persona_1
economiche delle parti, il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento di e si Per_1
farà carico del 100% delle spese straordinarie di qualsiasi natura ivi comprese quelle per l'eventuale prosecuzione degli studi del figlio dopo il diploma di scuola superiore. La Sig.ra non sarà pertanto tenuta a versare alcun mantenimento per e si farà Parte_1 Per_1 carico esclusivamente del mantenimento diretto dello stesso relativamente ai periodi che il figlio trascorrerà con lei, comprese eventuali spese di vacanza e svago.
3) Assegni per il nucleo familiare. I coniugi stabiliscono che il figlio sarà fiscalmente a Per_1
carico al 100% del Sig. e quest'ultimo percepirà integralmente l'assegno unico per il Per_1
nucleo familiare ed ogni altro eventuale contributo fiscale/previdenziale a sostegno del reddito.
I coniugi si impegnano a sottoscrivere la relativa documentazione necessaria.
4) La figlia maggiorenne dal settembre 2022 vive per conto proprio a Milano, ha Persona_2 deciso di non proseguire gli studi universitari e ha dei redditi propri da lavoro ed è pertanto indipendente ed economicamente autosufficiente. Il sig. , in ogni caso, si CP_1
impegna, qualora ve ne sia necessità, a sostenerla economicamente per quanto non coperto dalle sue entrate e anche nel caso in cui la stessa dovesse perdere l'occupazione lavorativa e/o dovesse riprendere gli studi universitari, riconoscendo lo stesso che tutto quanto stabilito in questa sede tiene conto di tale eventualità.
5) Quanto alla casa coniugale, la Sig.ra continuerà ad abitare nella casa sita in Parte_1
DO (PV), Via Dei Dossi n. 12–B, come ha fatto dall'intervenuta separazione di fatto, ossia da quando il sig. e poi il figlio si sono trasferiti a Pavia. La casa, in attesa del Per_1 Per_1
trasferimento della piena proprietà come di seguito concordato, viene assegnata alla Sig.ra con quanto l'arreda e correda. Ognuno dei coniugi continuerà a pagare la propria Parte_1
quota del 50% della rata mensile del mutuo e dell'assicurazione versando per tempo le somme necessarie sul conto corrente comune n. 9179 acceso presso BA PM, Agenzia di Corsico, ove è addebitata la rata del mutuo. Le utenze domestiche della casa di abitazione in DO verranno intestate alla sig.ra , con richiesta da presentare entro un mese dalla Parte_1
pubblicazione del provvedimento di separazione, e il sig. si impegna a collaborare per il Per_1
Pag. 2 di 14 cambio di intestazione/voltura dei contratti ad esse relative. Fino al momento del cambio di intestazione delle utenze, la Sig.ra continuerà a pagare le forniture di energia Parte_1
elettrica, gas e telefono e si impegna a tenere indenne il Sig. da eventuali arretrati Per_1
dovuti e non corrisposti per tali utenze dal mese di gennaio 2023. Le spese di utenza idrica, attualmente domiciliate sul c/c personale del Sig. rimarranno a carico dello stesso fino Per_1
al cambio di intestazione / voltura del contratto.
Il sig. ha già lasciato la casa coniugale, trasferendo anche la propria residenza Per_1
anagrafica e ha concluso l'asporto di tutti i propri effetti e beni personali compresi quelli di cui all'elenco allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio e, per il tramite del proprio legale, ha consegnato al legale della Sig.ra le chiavi e i dispositivi di apertura del Parte_1
cancello della casa di DO. Le parti si danno reciprocamente atto che sull'immobile sono stati effettuati lavori di efficientamento energetico accedendo ai benefici fiscali del c.d. Superbonus
110%. Con riferimento a tali lavori il Sig. resterà in ogni caso coobbligato in solido, Per_1
anche nei confronti di qualunque Ente o terzo, per qualunque pretesa di qualunque natura (di pagamento, risarcitorie, sanzionatorie, fiscali, ecc.), anche dopo il trasferimento della propria quota dell'immobile, obbligandosi, in ogni caso, a rifondere, tenere indenne e manlevare la
Sig.ra , nella misura di 1/2, di ogni eventuale conseguenza patrimoniale Parte_1
pregiudizievole che dovesse derivarle in ragione e/o dipendenza di essi.
6) Con riferimento ai beni in comunione volontaria, tenuto conto delle condizioni di disparità economica della Sig.ra e a definizione di ogni questione relativa al suo Parte_1
mantenimento, i coniugi pattuiscono che il sig. , con la sottoscrizione del CP_1
presente verbale, ceda e trasferisca alla sig.ra , che con la sottoscrizione Parte_1 del presente verbale accetta ed acquista, la propria quota di proprietà, pari a ½ (un mezzo), della casa di abitazione in DO, Via Dei Dossi n. 12/b, e relative pertinenze, come infra meglio precisato, nonché la proprietà degli arredi e corredi contenuti nella casa di abitazione e nelle pertinenze per la quota indivisa di ½ di sua competenza. La parte cedente dichiara la chiara volontà, ex art. 1376 c.c., di trasferire con il presente atto il sopra indicato diritto di proprietà, per il sopra indicato titolo, senza che vi sia pertanto il pagamento di una somma di denaro, alla parte cessionaria che dichiara di accettare ed acquistare.
7) Le spese tutte, gli oneri e le competenze per l'attuazione del trasferimento immobiliare in base al sopra citato protocollo del Tribunale, saranno a carico delle parti in ragione di un mezzo
Pag. 3 di 14 ciascuna, ivi comprese quelle occorrende per provvedere tramite l'Ausiliario nominato dal
Tribunale, Avv. Marcella Laneri, alla trascrizione, presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, e alla voltura, presso il Catasto, dell'emananda sentenza.
8) Con riferimento al Conto corrente comune acceso presso il BA PM, al Conto corrente comune acceso presso la e ai relativi fondi comuni, i coniugi pattuiscono che CP_2
proseguiranno nel pagare il 50% della rata mensile di mutuo versando per tempo le somme necessarie sul conto corrente comune BA PM n. 9179 ove è addebitata la rata del mutuo fino al mese compreso di pubblicazione della sentenza di separazione con la quale viene attuato il trasferimento da parte del signor alla signora CP_1 Parte_1
della sua quota di comproprietà dell'immobile in DO. Dal mese successivo, infatti, e a condizione che vi sia stato l'accredito sul c/c comune presso BA PM delle somme ricavate dalla liquidazione dei fondi comuni e del saldo del c/c e della somma di Euro CP_2
3.000 a carico del signor , il tutto come di seguito stabilito, cesserà l'obbligo del CP_1
signor di pagamento del 50% della rata del mutuo e la signora si impegna Per_1 Parte_1
a pagare per intero le successive rate del mutuo, accollandosi la quota di ½ di competenza del signor Per_1
9) Il signor , quale integrazione dell'una tantum di separazione e divorzile, si CP_1
obbliga a corrispondere alla signora gli importi come meglio specificati ai punti Parte_1
seguenti.
- I coniugi danno atto che, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso congiunto, hanno sottoscritto richiesta congiunta di liquidazione dei fondi cointestati ad entrambi CP_2
ed entro 5 giorni lavorativi dal deposito del ricorso cumulativo per separazione e divorzio hanno spedito, come indicato dal consulente finanziario che li assiste, le raccomandate con ricevute di ritorno contenenti la richiesta congiunta di liquidazione, con accredito delle somme così ricavate sul conto corrente cointestato e con vincolo di indisponibilità da parte CP_2
dei coniugi delle suddette somme fino a quando gli stessi, congiuntamente, richiederanno il trasferimento di tutte le somme sul conto corrente comune BA PM, come da successivo punto.
- I coniugi danno atto che entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione del deposito della sentenza di separazione con attuazione del trasferimento della quota di un mezzo della casa di abitazione alla signora , i medesimi disporranno congiuntamente il trasferimento Parte_1
Pag. 4 di 14 di tutte le somme di cui al punto precedente portate dal conto corrente cointestato CP_2 al conto corrente cointestato BA PM (formulando altresì richiesta di estinzione del
[...]
conto cointestato ) ed entro i medesimi 5 giorni lavorativi dalla comunicazione CP_2
del deposito della sentenza di separazione il signor verserà sul medesimo conto CP_1
cointestato BA PM la somma di € 3.000,00 (tremila//00).
- I coniugi danno atto che la signora si impegna a dare disposizione all'istituto di Parte_1
credito mutuante, entro 5 giorni lavorativi dall'accredito di tutte le somme di cui al precedente punto sul conto cointestato BA PM, di utilizzare tali importi, oltre all'ulteriore somma necessaria eventualmente richiesta dall'istituto di credito che la stessa si impegna personalmente a corrispondere, per abbattere il capitale del mutuo ancora dovuto al fine di ottenere la liberazione del signor (accollo esterno), liberazione che la signora CP_1
si impegna a realizzare quale condizione essenziale per la cessione della quota di Parte_1
comproprietà dell'immobile da parte del Sig. così come è condizione essenziale per la Per_1
signora l'attribuzione della quota di comproprietà dell'immobile, dei beni mobili, Parte_1
delle somme e dei valori sopra indicati.
- I coniugi danno atto di avere già presentato all'istituto di credito BA PM richiesta congiunta di predelibera avente ad oggetto il futuro accollo esterno del mutuo alla sola signora con liberazione del signor e, una volta eseguite e formalizzate le Parte_1 Per_1
attribuzioni una tantum (trasferimento della quota di proprietà, con trascrizione del trasferimento nei RR.II., e corresponsione da parte del Sig. della somma di Euro Per_1
3.000,00 oltre alla sua parte quota del 50% dei fondi comuni e del saldo attivo CP_2
del conto corrente , con accredito sul c/c cointestato presso la Banca PM), i CP_2 coniugi presenteranno alla banca mutuante la domanda congiunta di accollo esterno del mutuo alla sola signora con liberazione del signor Le parti si impegnano Parte_1 Per_1
a sottoscrivere e a produrre la necessaria documentazione finalizzata alla presentazione delle suddette domande. La signora si obbliga a corrispondere, oltre alla sua quota dei Parte_1
fondi comuni e del saldo del conto corrente , ogni ulteriore somma richiesta CP_2
dall'istituto mutuante per ottenere l'accollo liberatorio del signor Per_1
- I costi di preistruttoria e istruttoria dell'istituto di credito saranno sostenuti dai coniugi al 50% ciascuno.
Pag. 5 di 14 - Il conto PM cointestato verrà estinto con richiesta congiunta presentata dai coniugi contestualmente alla domanda di accollo esterno del mutuo alla signora , la quale Parte_1
domicilierà la rata del mutuo sul conto corrente PM personale.
10) Le spese vive della procedura di separazione, tutte le spese, gli oneri ed il compenso dell'Ausiliario ex art.68 c.p.c. per gli adempimenti necessari e conseguenti al trasferimento immobiliare verranno divise al 50% tra le parti. I compensi dei rispettivi procuratori si intendono integralmente compensati tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
11) Le parti dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda Sentenza pronunciata in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra.
Rinuncia al deposito della documentazione reddituale e patrimoniale. Le parti dichiarano di rinunciare al deposito della documentazione reddituale e patrimoniale stante la natura consensuale dell'accordo sottoscritto.
ACCORDO RELATIVO AL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE DA PARTE DEL MARITO ALLA
MOGLIE
PREMESSO CHE
a) Il sig. e la sig.ra (d'ora in poi anche le parti), CP_1 Parte_1
preliminarmente danno atto di essere consapevoli:
- che non trattandosi di atto notarile, gli eventuali trasferimenti immobiliari adottati sono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale, atteso che la pronuncia del Tribunale si limiterà a raccogliere la volontà negoziale delle parti stesse e le dichiarazioni necessarie ai fini della regolarità del trasferimento di proprietà e/o alla costituzione di un diritto reale e, pertanto, a prendere atto degli accordi;
- che, pertanto, la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento è e rimane delle parti del procedimento, per cui eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi ed il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale, ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio “con necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio ai fini della trascrivibilità”. Restano salvi i rimedi di legge avverso i provvedimenti del Conservatore;
Pag. 6 di 14 b) i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di fare rientrare nelle condizioni di separazione l'accordo avente ad oggetto il trasferimento, da parte del marito in favore della moglie, della quota di comproprietà indivisa ad esso spettante in ragione della metà del bene immobile di seguito specificato.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente verbale e dell'accordo ivi contenuto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
Art.
1 - NS ED TT
Il sig. , nato a [...] il [...] e residente in [...]
TO SC n. 4, c.f. cittadino italiano, coniugato in regime di C.F._2
separazione personale di beni, cede e trasferisce alla sig.ra , nata a [...]
UR (RC) il 12 giugno 1967 e residente a [...], c.f.
, cittadina italiana, coniugata in regime di separazione personale dei beni, C.F._1
la quale accetta e acquista con ogni garanzia di legge, la quota di comproprietà indivisa ad esso spettante in ragione della metà del seguente bene immobile: in Comune di DO (PV), Via Dei Dossi n. 12/B, fabbricato di civile abitazione su due piani fuori terra, con annessi ripostigli in corte comune, attualmente così censito al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
- Foglio 6, part. 895 sub 7 (ex sub 4), Cat. A/7, classe 3, Cons. 10 vani, Sup. Cat. 193 mq. - escl. aree scoperte 186 mq., R.C. € 516,46, Via Dei Dossi n. 12/B, piano T-1;
- Foglio 6, part. 895 sub 8, Cat. C/2, classe 2, Cons. 11 mq, Sup. Cat. 15 mq, R.C. € 10,79, Via Dei
Dossi n. 12/B, piano T;
- Foglio 6, part. 895 sub 9, Cat. C/2, classe 2, Cons. 12 mq, Sup. Cat. 17 mq, R.C. € 11,78, Via Dei
Dossi n. 12/B, piano T;
- Foglio 6, part. 895 sub 10 (ex sub 2), Cat. C/6, classe 2, Cons. 43 mq, Sup. Cat. 50 mq, R.C. €
86,61, Via Dei Dossi n. 12/B, pianto T.
Coerenze dell'immobile, corrispondente al CT al Fg. 6, part. 895, in corpo: a nord, proprietà di terzi;
ad est, mappale 894; a sud, via dei Dossi e mappale 879; ad ovest, strada privata di terzi.
Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Pag. 7 di 14 Il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria, anche per esserne comproprietaria pro-indiviso per la residua quota di un mezzo, e comprende tutti i diritti, ragioni, oneri, obblighi, servitù attive e passive così come alla parte venditrice pervenuti, nullo escluso e senza riserva alcuna.
La parte cedente, attuale intestataria dell'unità immobiliare oggetto del trasferimento, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, Legge n. 52/1985, come modificato dall'art. 19, comma 14, D.L. n.
78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, dichiara e la parte cessionaria conferma:
- che vi è piena conformità della planimetria, dei dati catastali e delle planimetrie / schede depositate in catasto in data 29.01.2025 (Allegato 8P di cui al ricorso) allo stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e come da attestazione di regolarità urbanistico-edilizia e di conformità catastale 11.03.2025 rilasciata dall'Arch. tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento Persona_3
catastale (Allegati 8D e 8E di cui al ricorso);
- che non sussistono difformità rilevanti secondo la vigente normativa tali da influire sulla determinazione della rendita e che impongono la presentazione di una planimetria aggiornata ai sensi della vigente normativa catastale;
- che i dati di identificazione catastale dell'immobile sono quelli riferiti alla relativa planimetria depositata al Catasto ed allegata al ricorso;
- che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari ex art. 19, co. 14, D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010.
Il signor garantisce altresì la conformità degli impianti alla normativa in CP_1
materia di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione ed il loro funzionamento.
Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione energetica degli edifici, comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica, redatto dal certificatore
Arch. di Cassolnovo in data 20/02/2025, depositato presso il catasto energetico Persona_4
della Regione Lombardia e registrato al n. 1806100001225, da cui risulta la classe energetica
A4, EP gl nren 18.43 Kwh/m2 anno (Allegato 8S di cui al ricorso).
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni
Pag. 8 di 14 intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che l'Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da determinare la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente accordo.
Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA
La parte cedente dichiara e garantisce:
- che quanto oggetto del presente accordo è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, oneri, vincoli, anche culturali e paesaggistici, prelazioni legali e convenzionali, diritti reali e personali di terzi, liti in corso, giudiziali o stragiudiziali, nonché da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi ad oggetto, totalmente o parzialmente, il bene trasferito, ad eccezione dell'ipoteca volontaria, derivante da atto di concessione a garanzia di mutuo fondiario del 11.02.2005, rep.
64105, racc. 8846, redatto dal dott. Notaio in Milano (MI), in favore di Persona_5 con sede in Milano, Piazza Meda n. 4, c.f. Parte_2
, iscritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vigevano in data P.IVA_1
22.02.2005 al n. 1656 del Registro Generale e al n. 342 del Registro Particolare e dell'iscrizione del 06/02/2025 - Registro Particolare 150 Registro Generale 980 Pubblico ufficiale Per_5
Repertorio 64105/8846 del 11/02/2005 - ipoteca in rinnovazione, e che si lascia
[...]
sussistere ad esclusivo carico di che diviene proprietaria esclusiva dell'intero Parte_1
immobile;
- che l'immobile oggetto del trasferimento è pervenuto al cedente in forza dell'atto di compravendita a rogito Notaio di Milano del 11.02.2005 n. 64104 Rep., Persona_5
registrato a Milano il 14/02/2005 al n. 1584 serie 1/T e trascritto nei RR.II. di Vigevano il
22.02.2005 ai nn. 1655 di RG e 1088 di RP, al tempo in diversa identificazione catastale (Foglio
6, part. 895 sub 1 - 2 - 3), con il quale il sig. e la sig.ra CP_1 Parte_1
avevano acquistato dalla con sede in Milano, Via Volturno 44, codice Controparte_3 fiscale , la proprietà, in parti uguali, comuni ed indivise, del bene immobile in P.IVA_2 questione;
la parte acquirente è già nel materiale possesso dell'immobile in quanto comproprietaria;
Pag. 9 di 14 - di avere integralmente corrisposto le imposte statali e comunali di sua spettanza relative al bene immobile oggetto del trasferimento, garantendo comunque il pagamento pure di quelle che dovessero ulteriormente maturare fino al momento della trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di danaro.
Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento, rilasciano sin d'ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando altresì a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale, con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità.
Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche, la parte cedente dichiara, sotto la sua penale responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto di trasferimento ed in particolare: che l'unità immobiliare di cui si tratta è stata edificata in data anteriore al 01.09.1967 e che quanto edificato a seguito della demolizione del fabbricato preesistente ed annessi è stato costruito in base alle seguenti pratiche edilizie che sono state allegate al ricorso:
- DIA n.103 del 31/10/2003 Prot. 7399, per demolizione e nuova costruzione come definita dall'art. 10, c. 1, lett. c, D.P.R. n. 380/2001 (doc.
8-H ricorso);
- DIA n.73-82 del 29/07/2004, Prot. 5966 variante delle opere dichiarate con la DIA del
31/10/2003 (doc.
8-I ricorso);
- SCIA n.88/2014 04/08/2014 Prot. 5403 e successiva Variante n.141/2014 del 23/12/2014
Prot. 8769, per realizzazione dispensa e locale di deposito esterno nell'angolo nord-est del lotto
(doc.
8-L ricorso);
- SCIA n.27/2016 del 13/04/2016 Prot. 3778, per realizzazione piscina (doc.
8-M ricorso);
- SCIA 14/08/2021 Prot. 8523 e successiva CILAS n.52/2022, per realizzazione portichetto sud ed esecuzione opere connesse al c.d. superbonus 110% (doc.
8-N ricorso);
Pag. 10 di 14 - Permesso di costruire in sanatoria n.86/2024, Prot. 19024 del 12/12/2024, per il seguente intervento “Sanatoria per modifiche interne ed esterne fabbricato residenziale” (doc.
8-O ricorso).
Le parti precisano che, in allegato a quest'ultima pratica, è stata prodotta Dichiarazione di cui all'art. 34-bis, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 datata 21/11/2024 a firma dell'Arch. Persona_3
iscritto al n.118123453 dell'Ordine degli Architetti di Milano, in cui si attesta che le lievi
[...]
difformità risultanti dal raffronto dello “stato dei luoghi con quanto complessivamente legittimato con le succitate pratiche edilizie (….) non costituiscono violazioni edilizie in quanto rientrano nelle fattispecie delle tolleranze costruttive previste dall'art. 34-bis del DPR n.
380/2001 e, pertanto, con il rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria a cui accede la presente dichiarazione, potrà essere attestato lo stato legittimo, dal punto di vista edilizio ed urbanistico, ai sensi dell'art.
9-bis, c.
1-bis, DPR n. 380/2001, degli immobili censiti al Catasto
Fabbricato di DO, foglio 6 part. 895 sub 4 categoria A/7 classe 2 vani 9,5 rendita Euro
421,95 e foglio 6 part. 895 sub 2 categoria C/6 classe 2 mq 43 rendita Euro 86,61”.
I fabbricati sono dotati di agibilità, come da SCIA 30/01/2025 PG1688 (doc.
8-P ricorso) e relazione integrativa Prot. 2711 del 20/02/2025 (doc.
8-Q ricorso) in relazione alla quale il
Comune di DO in data 06/03/2025 ha attestato la chiusura del procedimento con esito favorevole (doc.
8-R ricorso);
- che l'unità immobiliare risulta conforme ai suddetti titoli non presentando irregolarità costruttive o trasformazioni tali da richiedere ulteriori procedimenti abilitativi o da poter assoggettare l'unità immobiliare stessa a procedimento sanzionatorio che ne possa limitare la commerciabilità.
Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI
Ai fini della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74 ed è effettuato a definizione dei rapporti patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Art.
9 - MEDIAZIONE IMMOBILIARE
Le parti dichiarano di non essersi avvalsi dell'intermediazione di alcuna agenzia immobiliare.
Art. 10 - VALORE DEL BENE TRASFERITO
Pag. 11 di 14 Ai fini della liquidazione del compenso dell'ausiliario, le parti dichiarano che il valore del bene trasferito (quota indivisa di ½) è pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00).
Art. 11 - EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto stabilito dalla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.07.2021, secondo cui il presente accordo, in quanto inserito nel verbale di udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., esonerano il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
Art. 12 - SOTTOSCRIZIONI
Il presente Accordo viene personalmente sottoscritto dal sig. e dalla sig.ra CP_1
nonché dal Cancelliere, il quale attesta che le parti hanno reso le Parte_1
dichiarazioni di cui all'art. 29 comma 1-bis della Legge n. 52/1985.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 15/10/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che
Pag. 12 di 14 sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
sposati in Ponte Nizza il giorno 08/06/2002, con atto trascritto presso i
[...]
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.9, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. dispone la trascrizione della presente sentenza e del verbale di causa del 15/10/2025, ai fini del perfezionamento del trasferimento immobiliare concordato tra le parti, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente,
Pag. 13 di 14 mediante annotazione nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Agenzia del
Territorio a cura dell'ausiliario Avv. Marcella Laneri;
5. Spese di lite al definitivo;
6. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Cosi deciso in Pavia, il 18/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina BellegrandI
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