TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/10/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8498/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8498/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BAUSANO Parte_1 C.F._1 BARBARA e dell'avv. GUERRIERI GIUSEPPE
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SORAGNESE RINALDO P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda risarcitoria è fondata nei termini di seguito esposti.
ha convenuto in giudizio l'azienda ospedaliera Parte_1 Controparte_1 chiedendo il risarcimento del danno biologico e morale patito in conseguenza della rovinosa caduta occorsa in data 30.6.2017 mentre stava eseguendo un test da sforzo presso l'ambulatorio di cardiologia dell'ospedale foggiano, oltre al rimborso delle spese mediche documentate.
L'azienda ospedaliera si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Orbene, va osservato in tesi generale che, in tema di responsabilità medica, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare la relazione causale che intercorre tra l'evento di danno (aggravamento della patologia ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione del medico, mentre spetta alla controparte (medico o struttura sanitaria) dimostrare la non imputabilità dell'azione o dell'omissione, provando che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile secondo l'ordinaria diligenza.
pagina 1 di 5 Relativamente alla distribuzione degli oneri probatori, la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. Infatti, la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova "positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass., S.U. n. 13533/2001). Tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere - quindi - il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. Trattandosi infatti di "elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti, non v'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (a differenza di quanto accade - come detto - per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta). Nè può valere, in senso contrario, il fatto che l'art. 1218 c.c. faccia riferimento alla causa, laddove richiede al debitore di provare "che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": infatti, la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere", che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione (costituenti "tema di prova della parte debitrice") e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto. Da ciò discende che, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno), con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. ord. 20-08-2018, n. 20812, Cass. n. 975/2009, Cass. n. 17143/2012, Cass. n. 4792/2013, Cass. n. 18392/2017, Cass. n. 29315 del 07.12.2017)".
Ora, nel caso di specie, l'attrice ha fornito idonea prova della relazione causale tra la condotta (omissiva) dei medici e del personale sanitario degli di e le lesioni insorte a Controparte_1 CP_1 seguito della rovinosa caduta, consistite nella frattura del trochite omerale sinistro.
Infatti, i testi escussi hanno confermato la ricostruzione dei fatti narrata dall'attrice nell'atto di citazione. In particolare, la figlia dell'attrice, presente al momento dell'esecuzione del test da sforzo cui si è sottoposta la madre presso l'ambulatorio di cardiologia dell'ospedale di ha riferito che il CP_1 medico incaricato di procedere all'esame, la dott.ssa , senza farsi assistere da personale Per_1 infermieristico, aveva messo in funzione il tapis roulant per la prova da sforzo senza avvisare preventivamente la paziente, la quale, colta di sorpresa, aveva perso l'equilibrio per l'improvvisa instabilità del piano mobile del dispositivo e si era sbilanciata in avanti sbattendo contro le maniglie del macchinario e poi cadendo rovinosamente a terra (più precisamente, come dalla stessa riferito, la teste si trovava in quel momento “appena fuori” la stanza dove si stava svolgendo l'esame, ma era riuscita comunque a vedere bene la caduta, in quanto il medico di turno aveva lasciato la porta dell'ambulatorio semiaperta, per consentire ai familiari della paziente di seguire comunque l'andamento del test e per tranquillizzare la stessa paziente che prima del test manifestava una forte agitazione).
pagina 2 di 5 In conseguenza della caduta la ha riportato la frattura dell'epifisi prossimale dell'omero Pt_1 sinistro, e pertanto, in data 3.7.2025, è stata sottoposta presso la stessa struttura ospedaliera ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura con fili di NE (cfr. referto di pronto soccorso e cartella clinica in atti).
I nominati c.t.u., dopo aver sottoposto a visita l'attrice ed esaminato la documentazione clinica allegata, hanno preliminarmente confermato la compatibilità causale tra le lesioni obiettivamente riscontrate e la dinamica della caduta come narrata dall'attrice. Inoltre, soffermandosi sulla condotta del medico di turno, hanno osservato che “I dati documentali ed anamnestici sono indicativi di una condotta carente, per quanto riguarda la dovuta tutela della paziente, durante il suo accesso nell'ambulatorio di cardiologia degli OO. RR di Foggia. Nel caso in oggetto si configura malpractice connotata da imprudenza, da parte dell'operatore medico (Dott.ssa ) o del responsabile che ha ne ha lei Per_1 demandato l'incarico, per aver dato inizio all'esame senza che fosse presente altro personale in sala. Era infatti indispensabile la presenza di un operatore sanitario che, per la sicurezza della periziata, la accompagnasse aiutandola a salire sul tapis roulant e si accertasse del suo corretto e stabile posizionamento prima di dare inizio, previo avviso alla paziente e all'operatore medico, alla movimentazione del nastro mobile del dispositivo, restando sempre vicina al dispositivo mobile ed alla paziente stessa fino al termine dell'esame”.
Risulta pertanto dimostrata, alla luce delle complessive risultanze istruttorie, la correlazione causale diretta tra la caduta dell'attrice e la condotta colposa del medico di turno, il quale, senza alcun preavviso e senza verificare preventivamente il corretto e stabile posizionamento della paziente sul dispositivo, ha messo in funzione il tapis roulant cagionando la perdita di equilibrio e la conseguente rovinosa caduta dell'attrice. Il profilo di colpa è ravvisabile anche in considerazione del fatto che il medico non ha preventivamente richiesto l'ausilio di un infermiere o di altro operatore sanitario che avrebbe potuto assistere la paziente nell'esecuzione del test, ausilio necessario anche per la specifica condizione della paziente, anziana, in sovrappeso ed in uno stato di forte agitazione.
Ne discende l'accertamento della responsabilità ex artt. 1218 – 1228 c.c. dell'azienda ospedaliera, la quale non ha fornito la rigorosa prova liberatoria richiesta dalla norma citata.
Il danno biologico patito dall'attrice è stato quantificato dai c.t.u. in otto punti percentuali per il danno permanente e, quanto al danno da inabilità temporanea, in 4 giorni di inabilità assoluta, 16 giorni di inabilità parziale al 75 %, 20 giorni di inabilità al 50% ed ulteriori 20 giorni di inabilità al 25% fino alla stabilizzazione del quadro clinico. Conseguentemente, in base ai parametri di cui all'art. 139 dlgs. 209/2005 (cfr. art. 7 co. 4 l. 24/17) come rideterminati dal d.m. 18.7.2025, il risarcimento va liquidato in euro 11.410,51 per il danno permanente (età dell'attrice 69 anni al momento dell'evento dannoso) ed euro 1741,58 per il danno temporaneo, così per un importo complessivo di euro 13.152,09.
Il danno biologico è stato liquidato alla stregua dei valori correnti all'attualità, sicchè i relativi importi non sono soggetti a rivalutazione monetaria, ma si devono riconoscere solo gli interessi legali a decorrere dalla data dell'evento dannoso;
è noto infatti che, mediante il riconoscimento degli interessi, si risarcisce il danno per il ritardato conseguimento della somma dovuta a titolo risarcitorio (mentre con la rivalutazione monetaria si risarcisce il danno emergente, conseguente alla svalutazione monetaria). Pertanto, per evitare un'indebita locupletazione, bisognerà devalutare alla data dell'evento le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale e calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino al soddisfo.
pagina 3 di 5 L'importo del risarcimento come sopra liquidato si riferisce al solo danno biologico, dovendo invece escludersi la risarcibilità del cd. danno morale pure invocata da parte attrice.
Il cd. danno morale è la sofferenza interiore intesa come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica prescindendo pertanto da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale: si tratta di un peggioramento dello status spirituale del soggetto che non può che essere valutato, se provato nell'an, in base a criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. e non può quindi essere oggetto di risarcimento quale voce accessoria del danno biologico quantificabile mediante "automatico" incremento percentuale del punto di invalidità biologica o del corrispondente valore monetario, dovendo invece rispondere a criteri di valutazione del tutto autonomi, occorrendo il previo accertamento dell'an e la esplicazione degli indici utilizzati per la quantificazione del danno. Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto - come nel caso di specie - ad una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. Pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. La possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale. Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. 6444/2023). Nel caso di specie, a fronte della lieve entità dei postumi permanenti accertati dai c.t.u., l'attrice non ha allegato fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico.
Non può essere neppure riconosciuta l'invocata personalizzazione del danno dinamico – relazionale, non risultando dimostrate, ed invero neppure specificamente dedotte, conseguenze lesive anomale, eccezionali e peculiari, diverse ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente derivanti dalla lesione patita e già compensate dalla liquidazione tabellare. pagina 4 di 5 E' invece risarcibile il danno emergente costituito dalle spese mediche documentate, pari a complessivi euro 477,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'azienda ospedaliera convenuta a pagare in favore dell'attrice la somma complessiva di euro 13.152,09 a titolo di risarcimento del danno biologico e di euro 477,00 a titolo di rimborso delle spese mediche documentate, oltre interessi legali come indicato in parte motiva;
condanna l'azienda ospedaliera convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 5077,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.
Foggia, 8.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8498/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BAUSANO Parte_1 C.F._1 BARBARA e dell'avv. GUERRIERI GIUSEPPE
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SORAGNESE RINALDO P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda risarcitoria è fondata nei termini di seguito esposti.
ha convenuto in giudizio l'azienda ospedaliera Parte_1 Controparte_1 chiedendo il risarcimento del danno biologico e morale patito in conseguenza della rovinosa caduta occorsa in data 30.6.2017 mentre stava eseguendo un test da sforzo presso l'ambulatorio di cardiologia dell'ospedale foggiano, oltre al rimborso delle spese mediche documentate.
L'azienda ospedaliera si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Orbene, va osservato in tesi generale che, in tema di responsabilità medica, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare la relazione causale che intercorre tra l'evento di danno (aggravamento della patologia ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione del medico, mentre spetta alla controparte (medico o struttura sanitaria) dimostrare la non imputabilità dell'azione o dell'omissione, provando che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile secondo l'ordinaria diligenza.
pagina 1 di 5 Relativamente alla distribuzione degli oneri probatori, la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. Infatti, la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova "positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass., S.U. n. 13533/2001). Tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere - quindi - il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. Trattandosi infatti di "elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti, non v'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (a differenza di quanto accade - come detto - per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta). Nè può valere, in senso contrario, il fatto che l'art. 1218 c.c. faccia riferimento alla causa, laddove richiede al debitore di provare "che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": infatti, la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere", che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione (costituenti "tema di prova della parte debitrice") e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto. Da ciò discende che, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno), con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. ord. 20-08-2018, n. 20812, Cass. n. 975/2009, Cass. n. 17143/2012, Cass. n. 4792/2013, Cass. n. 18392/2017, Cass. n. 29315 del 07.12.2017)".
Ora, nel caso di specie, l'attrice ha fornito idonea prova della relazione causale tra la condotta (omissiva) dei medici e del personale sanitario degli di e le lesioni insorte a Controparte_1 CP_1 seguito della rovinosa caduta, consistite nella frattura del trochite omerale sinistro.
Infatti, i testi escussi hanno confermato la ricostruzione dei fatti narrata dall'attrice nell'atto di citazione. In particolare, la figlia dell'attrice, presente al momento dell'esecuzione del test da sforzo cui si è sottoposta la madre presso l'ambulatorio di cardiologia dell'ospedale di ha riferito che il CP_1 medico incaricato di procedere all'esame, la dott.ssa , senza farsi assistere da personale Per_1 infermieristico, aveva messo in funzione il tapis roulant per la prova da sforzo senza avvisare preventivamente la paziente, la quale, colta di sorpresa, aveva perso l'equilibrio per l'improvvisa instabilità del piano mobile del dispositivo e si era sbilanciata in avanti sbattendo contro le maniglie del macchinario e poi cadendo rovinosamente a terra (più precisamente, come dalla stessa riferito, la teste si trovava in quel momento “appena fuori” la stanza dove si stava svolgendo l'esame, ma era riuscita comunque a vedere bene la caduta, in quanto il medico di turno aveva lasciato la porta dell'ambulatorio semiaperta, per consentire ai familiari della paziente di seguire comunque l'andamento del test e per tranquillizzare la stessa paziente che prima del test manifestava una forte agitazione).
pagina 2 di 5 In conseguenza della caduta la ha riportato la frattura dell'epifisi prossimale dell'omero Pt_1 sinistro, e pertanto, in data 3.7.2025, è stata sottoposta presso la stessa struttura ospedaliera ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura con fili di NE (cfr. referto di pronto soccorso e cartella clinica in atti).
I nominati c.t.u., dopo aver sottoposto a visita l'attrice ed esaminato la documentazione clinica allegata, hanno preliminarmente confermato la compatibilità causale tra le lesioni obiettivamente riscontrate e la dinamica della caduta come narrata dall'attrice. Inoltre, soffermandosi sulla condotta del medico di turno, hanno osservato che “I dati documentali ed anamnestici sono indicativi di una condotta carente, per quanto riguarda la dovuta tutela della paziente, durante il suo accesso nell'ambulatorio di cardiologia degli OO. RR di Foggia. Nel caso in oggetto si configura malpractice connotata da imprudenza, da parte dell'operatore medico (Dott.ssa ) o del responsabile che ha ne ha lei Per_1 demandato l'incarico, per aver dato inizio all'esame senza che fosse presente altro personale in sala. Era infatti indispensabile la presenza di un operatore sanitario che, per la sicurezza della periziata, la accompagnasse aiutandola a salire sul tapis roulant e si accertasse del suo corretto e stabile posizionamento prima di dare inizio, previo avviso alla paziente e all'operatore medico, alla movimentazione del nastro mobile del dispositivo, restando sempre vicina al dispositivo mobile ed alla paziente stessa fino al termine dell'esame”.
Risulta pertanto dimostrata, alla luce delle complessive risultanze istruttorie, la correlazione causale diretta tra la caduta dell'attrice e la condotta colposa del medico di turno, il quale, senza alcun preavviso e senza verificare preventivamente il corretto e stabile posizionamento della paziente sul dispositivo, ha messo in funzione il tapis roulant cagionando la perdita di equilibrio e la conseguente rovinosa caduta dell'attrice. Il profilo di colpa è ravvisabile anche in considerazione del fatto che il medico non ha preventivamente richiesto l'ausilio di un infermiere o di altro operatore sanitario che avrebbe potuto assistere la paziente nell'esecuzione del test, ausilio necessario anche per la specifica condizione della paziente, anziana, in sovrappeso ed in uno stato di forte agitazione.
Ne discende l'accertamento della responsabilità ex artt. 1218 – 1228 c.c. dell'azienda ospedaliera, la quale non ha fornito la rigorosa prova liberatoria richiesta dalla norma citata.
Il danno biologico patito dall'attrice è stato quantificato dai c.t.u. in otto punti percentuali per il danno permanente e, quanto al danno da inabilità temporanea, in 4 giorni di inabilità assoluta, 16 giorni di inabilità parziale al 75 %, 20 giorni di inabilità al 50% ed ulteriori 20 giorni di inabilità al 25% fino alla stabilizzazione del quadro clinico. Conseguentemente, in base ai parametri di cui all'art. 139 dlgs. 209/2005 (cfr. art. 7 co. 4 l. 24/17) come rideterminati dal d.m. 18.7.2025, il risarcimento va liquidato in euro 11.410,51 per il danno permanente (età dell'attrice 69 anni al momento dell'evento dannoso) ed euro 1741,58 per il danno temporaneo, così per un importo complessivo di euro 13.152,09.
Il danno biologico è stato liquidato alla stregua dei valori correnti all'attualità, sicchè i relativi importi non sono soggetti a rivalutazione monetaria, ma si devono riconoscere solo gli interessi legali a decorrere dalla data dell'evento dannoso;
è noto infatti che, mediante il riconoscimento degli interessi, si risarcisce il danno per il ritardato conseguimento della somma dovuta a titolo risarcitorio (mentre con la rivalutazione monetaria si risarcisce il danno emergente, conseguente alla svalutazione monetaria). Pertanto, per evitare un'indebita locupletazione, bisognerà devalutare alla data dell'evento le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale e calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino al soddisfo.
pagina 3 di 5 L'importo del risarcimento come sopra liquidato si riferisce al solo danno biologico, dovendo invece escludersi la risarcibilità del cd. danno morale pure invocata da parte attrice.
Il cd. danno morale è la sofferenza interiore intesa come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica prescindendo pertanto da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale: si tratta di un peggioramento dello status spirituale del soggetto che non può che essere valutato, se provato nell'an, in base a criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. e non può quindi essere oggetto di risarcimento quale voce accessoria del danno biologico quantificabile mediante "automatico" incremento percentuale del punto di invalidità biologica o del corrispondente valore monetario, dovendo invece rispondere a criteri di valutazione del tutto autonomi, occorrendo il previo accertamento dell'an e la esplicazione degli indici utilizzati per la quantificazione del danno. Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto - come nel caso di specie - ad una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. Pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. La possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, deve ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale. Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. 6444/2023). Nel caso di specie, a fronte della lieve entità dei postumi permanenti accertati dai c.t.u., l'attrice non ha allegato fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico.
Non può essere neppure riconosciuta l'invocata personalizzazione del danno dinamico – relazionale, non risultando dimostrate, ed invero neppure specificamente dedotte, conseguenze lesive anomale, eccezionali e peculiari, diverse ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente derivanti dalla lesione patita e già compensate dalla liquidazione tabellare. pagina 4 di 5 E' invece risarcibile il danno emergente costituito dalle spese mediche documentate, pari a complessivi euro 477,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'azienda ospedaliera convenuta a pagare in favore dell'attrice la somma complessiva di euro 13.152,09 a titolo di risarcimento del danno biologico e di euro 477,00 a titolo di rimborso delle spese mediche documentate, oltre interessi legali come indicato in parte motiva;
condanna l'azienda ospedaliera convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 5077,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.
Foggia, 8.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 5 di 5