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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/12/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata -Sezione del Lavoro - nella persona del Giudice del lavoro dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4008/2025 R.G. previdenza vertente
TRA
) rappresentato e difeso dall'Avv.to AZZANO STEFANO con Pt_1 P.IVA_1 cui elettivamente domicilia come in atti ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_1 C.F._1
CH NA, , con domicilio eletto in Castellammare di Stabia (NA) alla
Via G. D'Annunzio n. 34 resistente
OGGETTO: PENSIONE DI INABILITA'
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2025 l' ha proposto opposizione - previo Pt_1 dissenso tempestivamente espresso, ex art. 445 bis c. 6 c.p.c. – con cui ha impugnato le conclusioni rassegnate dal CTU all'esito del giudizio di ATP portante NRG 4124/24 ad istanza di , finalizzato al riconoscimento dell'invalidità civile al 100% CP_1 necessario per l'ottenimento della pensione di inabilità. In particolare, l' previdenziale ha chiesto rigettarsi la domanda del ricorrente sul CP_2 presupposto che questi agiva in giudizio al fine di ottenere un accertamento dell'aggravamento delle condizioni sanitarie e il riconoscimento di una percentuale di invalidità del 100%, superiore quindi a quella del 75% già posseduta e confermata in sede di revisione (del 22.02.2024), senza aver preventivamente presentato domanda amministrativa di aggravamento. Con vittoria di spese ed onorari. Si costituiva in giudizio , il quale concludeva per il rigetto del ricorso in CP_1 opposizione, con ogni conseguenza di legge. All'esito del deposito di note di trattazione scritta delle parti ex art. 127 ter cpc, la controversia, sufficientemente istruita su base documentale, veniva decisa con la presente sentenza. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è fondata e va, pertanto, accolta. Invero dall'attento scrutinio della documentazione prodotta in atti è emerso che CP_1
è titolare di assegno di invalidità civile dal maggio 2022, prestazione che veniva
[...] confermata dall' in sede di revisione del 22.02.2024. Pt_1
Il ricorrente, già titolare dell'assegno di invalidità, adiva il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, con ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'invalidità al 100% necessario per l'ottenimento della pensione di inabilità. All'esito del deposito della CTU che riconosceva al il beneficio richiesto sin dal 3.04.24, l'ente CP_1 previdenziale proponeva rituale dissenso. In vero le ragioni del dissenso sono condivise da questo Giudice alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che ha chiarito che la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta a pena di improcedibilità del ricorso (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1271 del 20/01/2011, Rv. 616035 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6941 del 04/04/2005, Rv. 581039 - 01; Sez. L, Sentenza n. 12643 del 17/12/1998, Rv. 521733 - 01). Tali principi possono trovare applicazione anche nel caso di specie, ove a seguito di revisione promossa dall'ufficio è stata confermata l'invalidità del 75% del ricorrente (già beneficiario di assegno). Seppure in sede giudiziale di ATP è stata accertata un'invalidità totale, in mancanza di previa domanda di aggravamento proposta dall'interessato che, unitamente ai previsti requisiti sanitari, rappresenta un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, il ricorso per ATP va dichiarato improcedibile. Del resto, anche se l' avesse riscontrato in sede di revisione un aggravamento delle condizioni Pt_1 sanitarie tali da giustificare il diritto alla pensione, tale accertamento non avrebbe potuto costituire un diritto alla diversa prestazione (mai richiesta prima in sede amministrativa), ma avrebbe potuto essere solo la premessa di una domanda amministrativa di pensione (Cass. n. 23623/21 e Cass. 23618/2022). Per quanto precede, il ricorso va accolto. Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio, nonché ragioni di equità, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
1) Accoglie il ricorso in opposizione avverso l'ATP e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a percepire il solo assegno di invalidità a decorrere dal 22.02.24 (visita di revisione), ma non anche l'ulteriore prestazione della pensione di inabilità, non essendovi stta alcuna domanda amministrativa di aggravamento;
2) compensa integralmente le spese di lite. Torre Annunziata, 3/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dr. Emanuele Rocco
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Il Tribunale di Torre Annunziata -Sezione del Lavoro - nella persona del Giudice del lavoro dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4008/2025 R.G. previdenza vertente
TRA
) rappresentato e difeso dall'Avv.to AZZANO STEFANO con Pt_1 P.IVA_1 cui elettivamente domicilia come in atti ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_1 C.F._1
CH NA, , con domicilio eletto in Castellammare di Stabia (NA) alla
Via G. D'Annunzio n. 34 resistente
OGGETTO: PENSIONE DI INABILITA'
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2025 l' ha proposto opposizione - previo Pt_1 dissenso tempestivamente espresso, ex art. 445 bis c. 6 c.p.c. – con cui ha impugnato le conclusioni rassegnate dal CTU all'esito del giudizio di ATP portante NRG 4124/24 ad istanza di , finalizzato al riconoscimento dell'invalidità civile al 100% CP_1 necessario per l'ottenimento della pensione di inabilità. In particolare, l' previdenziale ha chiesto rigettarsi la domanda del ricorrente sul CP_2 presupposto che questi agiva in giudizio al fine di ottenere un accertamento dell'aggravamento delle condizioni sanitarie e il riconoscimento di una percentuale di invalidità del 100%, superiore quindi a quella del 75% già posseduta e confermata in sede di revisione (del 22.02.2024), senza aver preventivamente presentato domanda amministrativa di aggravamento. Con vittoria di spese ed onorari. Si costituiva in giudizio , il quale concludeva per il rigetto del ricorso in CP_1 opposizione, con ogni conseguenza di legge. All'esito del deposito di note di trattazione scritta delle parti ex art. 127 ter cpc, la controversia, sufficientemente istruita su base documentale, veniva decisa con la presente sentenza. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è fondata e va, pertanto, accolta. Invero dall'attento scrutinio della documentazione prodotta in atti è emerso che CP_1
è titolare di assegno di invalidità civile dal maggio 2022, prestazione che veniva
[...] confermata dall' in sede di revisione del 22.02.2024. Pt_1
Il ricorrente, già titolare dell'assegno di invalidità, adiva il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, con ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'invalidità al 100% necessario per l'ottenimento della pensione di inabilità. All'esito del deposito della CTU che riconosceva al il beneficio richiesto sin dal 3.04.24, l'ente CP_1 previdenziale proponeva rituale dissenso. In vero le ragioni del dissenso sono condivise da questo Giudice alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che ha chiarito che la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta a pena di improcedibilità del ricorso (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1271 del 20/01/2011, Rv. 616035 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6941 del 04/04/2005, Rv. 581039 - 01; Sez. L, Sentenza n. 12643 del 17/12/1998, Rv. 521733 - 01). Tali principi possono trovare applicazione anche nel caso di specie, ove a seguito di revisione promossa dall'ufficio è stata confermata l'invalidità del 75% del ricorrente (già beneficiario di assegno). Seppure in sede giudiziale di ATP è stata accertata un'invalidità totale, in mancanza di previa domanda di aggravamento proposta dall'interessato che, unitamente ai previsti requisiti sanitari, rappresenta un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, il ricorso per ATP va dichiarato improcedibile. Del resto, anche se l' avesse riscontrato in sede di revisione un aggravamento delle condizioni Pt_1 sanitarie tali da giustificare il diritto alla pensione, tale accertamento non avrebbe potuto costituire un diritto alla diversa prestazione (mai richiesta prima in sede amministrativa), ma avrebbe potuto essere solo la premessa di una domanda amministrativa di pensione (Cass. n. 23623/21 e Cass. 23618/2022). Per quanto precede, il ricorso va accolto. Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio, nonché ragioni di equità, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
1) Accoglie il ricorso in opposizione avverso l'ATP e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a percepire il solo assegno di invalidità a decorrere dal 22.02.24 (visita di revisione), ma non anche l'ulteriore prestazione della pensione di inabilità, non essendovi stta alcuna domanda amministrativa di aggravamento;
2) compensa integralmente le spese di lite. Torre Annunziata, 3/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dr. Emanuele Rocco
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