Ordinanza collegiale 20 giugno 2024
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 29/01/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01945/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07981/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7981 del 2019, proposto da
GI EN AR ed AN AR, nella qualità di eredi di CE ID, rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Segarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Guidonia Montecelio (RM), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Auciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 6524 del 12 giugno 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Guidonia Montecelio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che :
- con sentenza n. 6524 del 12 giugno 2018, questa Sezione aveva, tra l’altro, condannato il comune resistente a porre termine all’occupazione illegittima delle aree di proprietà della ricorrente “ mediante gli strumenti posti a disposizione di essa dall’ordinamento ” entro 120 giorni dalla notificazione della sentenza e condannato il comune al al risarcimento del danno cagionato per la perdita della disponibilità delle aree di 490 mq. liquidabile in applicazione dei criteri di cui in motivazione;
- beneficiaria delle statuizioni discendenti dalla sopra citata decisione era la ricorrente, sig.ra CE ID la quale, con il presente ricorso (notificato il 12 giugno 2019 e depositato il successivo 24 giugno), premesso l’inadempimento del comune di Guidonia Montecelio alla sentenza n. 6524/2018, ne domandava l’esatta ottemperanza chiedendo, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per il ritardo rispetto al termine già assegnato e per ogni ulteriore ritardo;
- il comune resistente si costituiva in giudizio eccependo la cessazione della materia del contendere in quanto, nelle more, risultavano adottate alcune determinazioni dirigenziali e, nella specie:
i ) le determinazioni nn. 9 del 6 febbraio 2019 e 37 del 25 giugno 2019 (con le quali l’ente assumeva gli impegni di spesa necessari per corrispondere alla ricorrente l’indennità prevista dall’art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001);
ii ) la determinazione n. 42 dell’1 luglio 2019, con la quale veniva disposta l’acquisizione dell’area in discussione ex art. 42- bis , d.P.R. cit.;
- all’udienza camerale del 15 ottobre 2019, su istanza della parte ricorrente, la trattazione della causa veniva rinviata a data da destinarsi per consentire la proposizione di motivi aggiunti di gravame;
- alla camera di consiglio del 19 giugno 2024, il difensore di parte ricorrente dichiarava il decesso della sig.ra ID e pertanto, con ordinanza n. 12577/2024, la Sezione dichiarava interrotto il processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. a far tempo dalla dichiarazione resa in udienza camerale dal difensore;
- con istanza notificata a controparte il 2 settembre 2024 e depositata in atti il successivo 17 settembre, parte ricorrente chiedeva la prosecuzione del giudizio;
- in vista della camera di consiglio del 15 giugno 2024, entrambe le parti depositavano memorie ex art. 73 c.p.a. nel termine dimidiato di cui all’art. 87 c.p.a.: parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, anche previa riunione con il ricorso R.G. n. 6626/2024 promosso dinanzi a questo Tribunale dai signori GI EN ed AN AR – figli ed eredi dell’originaria ricorrente, sig.ra CE ID – contro la determinazione dirigenziale n. 42 del 1 luglio 2019; parte resistente, invece, insisteva nell’eccepire l’improcedibilità del gravame e, comunque, la cessazione della materia del contendere;
- alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025, la causa passava in decisione.
Ritenuto che :
- la domanda di riunione del presente ricorso al gravame avente R.G. n. 6626/2024 non possa trovare accoglimento, atteso che la riunione dei ricorsi è fatta oggetto, giusta applicazione dell’art. 70 c.p.a., non di un obbligo quanto di una facoltà per il giudice, rimessa a valutazioni di mera opportunità, il diniego della quale sfugge a qualsivoglia sindacato in sede di appello salvo il limite della abnormità, la quale non è rinvenibile quando le sentenze e le domande sono comunque diverse (cfr., di recente, Cons. St., sez. III, n. 3553 del 19.4.2024), circostanza questa rinvenibile proprio nel caso di specie, giacché il presente ricorso è stato promosso, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., per conseguire l’ottemperanza alla sentenza n. 6524/2018 di questa Sezione, mentre il ricorso R.G. n. 6626/2024 consiste in un’azione caducatoria ex art. 29 c.p.a. avanzata avverso la determinazione dirigenziale n. 42 dell’1 luglio 2019, sicché non sussiste alcuna identità tra le domande avanzate in questa sede e quelle fatte oggetto del gravame da ultimo menzionato, così escludendosi alcuna necessità di riunione dei due contenziosi;
- per il resto, come eccepito dal comune resistente, il gravame è divenuto improcedibile, a cagione della sopravvenuta emanazione delle sopra rassegnate determinazioni dirigenziali, con le quali è stata assicurata l’ottemperanza alla sentenza n. 6524/2018 di questa Sezione, secondo modalità la cui legittimità potrà formare oggetto dello scrutinio riservato ad altro contenzioso pendente dinanzi a questo Tribunale ma che, di certo, esaurisce la res litigiosa oggetto del presente affare;
- sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti comparse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO