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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5141 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10412 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10412 / 2024 promossa da:
, nata in [...] l'[...]; , nato in [...] il [...]; Parte_1 Controparte_1
, nata in [...] il [...]; , nata Controparte_2 Controparte_3 in Argentina il 29.7.1995; , nata in [...] il [...], tutti rappresentati Parte_2
e difesi dall'Avv. Silvio Maragucci
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_4 dello Stato di Torino
RESISTENTE
nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, così giudicare:
accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano a Parte_1
, , ,
[...] Controparte_1 Persona_1 Persona_2 [...]
Controparte_5
- conseguentemente ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data
13.6.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_4 accertare e dichiarare loro lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il [...] a [...], come da certificato di nascita (cfr. Persona_3 doc. 1).
, emigrato in Argentina, in data 15.8.1892 contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_3 [...]
(cfr. doc. 1b) e dalla loro unione nasceva in Argentina in data 5.2.1898 il figlio Parte_3 Persona_4
(cfr. doc. 2). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue “SI CERTIFICA che nel Registro Nazionale degli
Elettori, nel quale risultano iscritti tutti i cittadini argentini per nascita e per opzione aventi più di sedici anni,
e i naturalizzati argentini aventi più di diciotto anni, non risulta iscritto fino alla data odierna Persona_5
o , nato il 17.09.1865 in ITALIA – Cuneo, Barge. DECEDUTO.” (cfr. doc. 1d)
[...] Persona_6
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_4
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 5.11.2025 disponendo la sostituzione della udienza con il deposito di note scritte. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Verificata la regolarità delle Controparte_4 notificazioni, se ne dichiara la contumacia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n.
13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai consolidato della Parte_4 giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano Parte_5 irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello
Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, nasceva in data 17.9.1865 a Barge (CN) (cfr. doc. Persona_3
1) e in data 15.8.1892 contraeva matrimonio in Argentina con la sig.ra (cfr. Parte_3 doc. 1b);
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da certificato Persona_3 negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 1d);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_3 Parte_3
Argentina in data 5.2.1898 il sig. (cfr. doc. 2); Persona_4
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 29.7.1920 tra il sig. e la sig.ra Persona_4
(cfr. doc. 2b) nascevano in Argentina in data 19.4.1921 la sig.ra Persona_7 Persona_8 Parte_6
(cfr. doc. 3) e in data 20.6.1933 il sig. (cfr. doc. 4); Parte_7 - che dall'unione avvenuta in Argentina in data 17.11.1950 tra la sig.ra e il Parte_8 sig. (cfr. doc. 3b) nascevano in Argentina in data 30.1.1956 la sig.ra Parte_9 Parte_10
(cfr. doc. 3b1) e la sig.ra (cfr. doc. 3b2);
[...] Parte_11
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 26.10.1979 tra la sig.ra e il sig. Parte_10
(cfr. doc. 3b1a) nascevano in Argentina in data 9.9.1981 la sig.ra Parte_12 Parte_2
(cfr. doc. 3b1a1), in data 9.10.1986 la sig.ra (cfr.
[...] Parte_13 doc. 3b1a2) e in data 29.7.1995 la sig.ra (cfr. doc. 3b1a3), odierne Controparte_3 ricorrenti;
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 7.12.1988 tra la sig.ra e il sig. Parte_11 [...]
(cfr. doc. 3b2a) nasceva in Argentina in data 8.8.1990 la sig.ra Parte_14 Parte_1
(cfr. doc. 3b2a1), odierna ricorrente;
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 21.4.1960 tra il sig. e la sig.ra Parte_7
(cfr. doc. 4b) nasceva in Argentina in data 27.10.1962 il sig. Parte_15 Controparte_1
(cfr. doc. 4b1), odierno ricorrente.
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
[...]
, nata in [...] l'[...]; , nato in [...] il [...]; Parte_1 Controparte_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_2 Controparte_3
nata in [...] il [...]; , nata in [...] il
[...] Parte_2
4.9.1981, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Si comunichi.
Torino, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10412 / 2024 promossa da:
, nata in [...] l'[...]; , nato in [...] il [...]; Parte_1 Controparte_1
, nata in [...] il [...]; , nata Controparte_2 Controparte_3 in Argentina il 29.7.1995; , nata in [...] il [...], tutti rappresentati Parte_2
e difesi dall'Avv. Silvio Maragucci
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_4 dello Stato di Torino
RESISTENTE
nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, così giudicare:
accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano a Parte_1
, , ,
[...] Controparte_1 Persona_1 Persona_2 [...]
Controparte_5
- conseguentemente ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data
13.6.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_4 accertare e dichiarare loro lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il [...] a [...], come da certificato di nascita (cfr. Persona_3 doc. 1).
, emigrato in Argentina, in data 15.8.1892 contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_3 [...]
(cfr. doc. 1b) e dalla loro unione nasceva in Argentina in data 5.2.1898 il figlio Parte_3 Persona_4
(cfr. doc. 2). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue “SI CERTIFICA che nel Registro Nazionale degli
Elettori, nel quale risultano iscritti tutti i cittadini argentini per nascita e per opzione aventi più di sedici anni,
e i naturalizzati argentini aventi più di diciotto anni, non risulta iscritto fino alla data odierna Persona_5
o , nato il 17.09.1865 in ITALIA – Cuneo, Barge. DECEDUTO.” (cfr. doc. 1d)
[...] Persona_6
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_4
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 5.11.2025 disponendo la sostituzione della udienza con il deposito di note scritte. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Verificata la regolarità delle Controparte_4 notificazioni, se ne dichiara la contumacia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n.
13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai consolidato della Parte_4 giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano Parte_5 irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello
Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, nasceva in data 17.9.1865 a Barge (CN) (cfr. doc. Persona_3
1) e in data 15.8.1892 contraeva matrimonio in Argentina con la sig.ra (cfr. Parte_3 doc. 1b);
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da certificato Persona_3 negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 1d);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva in Persona_3 Parte_3
Argentina in data 5.2.1898 il sig. (cfr. doc. 2); Persona_4
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 29.7.1920 tra il sig. e la sig.ra Persona_4
(cfr. doc. 2b) nascevano in Argentina in data 19.4.1921 la sig.ra Persona_7 Persona_8 Parte_6
(cfr. doc. 3) e in data 20.6.1933 il sig. (cfr. doc. 4); Parte_7 - che dall'unione avvenuta in Argentina in data 17.11.1950 tra la sig.ra e il Parte_8 sig. (cfr. doc. 3b) nascevano in Argentina in data 30.1.1956 la sig.ra Parte_9 Parte_10
(cfr. doc. 3b1) e la sig.ra (cfr. doc. 3b2);
[...] Parte_11
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 26.10.1979 tra la sig.ra e il sig. Parte_10
(cfr. doc. 3b1a) nascevano in Argentina in data 9.9.1981 la sig.ra Parte_12 Parte_2
(cfr. doc. 3b1a1), in data 9.10.1986 la sig.ra (cfr.
[...] Parte_13 doc. 3b1a2) e in data 29.7.1995 la sig.ra (cfr. doc. 3b1a3), odierne Controparte_3 ricorrenti;
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 7.12.1988 tra la sig.ra e il sig. Parte_11 [...]
(cfr. doc. 3b2a) nasceva in Argentina in data 8.8.1990 la sig.ra Parte_14 Parte_1
(cfr. doc. 3b2a1), odierna ricorrente;
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 21.4.1960 tra il sig. e la sig.ra Parte_7
(cfr. doc. 4b) nasceva in Argentina in data 27.10.1962 il sig. Parte_15 Controparte_1
(cfr. doc. 4b1), odierno ricorrente.
5. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
[...]
, nata in [...] l'[...]; , nato in [...] il [...]; Parte_1 Controparte_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_2 Controparte_3
nata in [...] il [...]; , nata in [...] il
[...] Parte_2
4.9.1981, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Si comunichi.
Torino, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea