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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. nel giudizio n. 174/2024 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio promosso da Parte_1
( ), con sede legale in (43123) Parma (PR), Via Toscana, n. P.IVA_1
45/1, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DIEGO VERONA ( ) elettivamente C.F._1
domiciliata in Parma (PR), Via Farini 5, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio da Parte_1
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
1 sentito il difensore della ricorrente ed il legale rappresentante all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42
CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di;
“allevamento, compravendita del bestiame, …assunzione di immobili e terreni in conduzione…” rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
- ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- sussistenza dello stato di insolvenza;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII ed è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;
osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado
2 di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ); considerato che sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dall'esistenza di debiti erariali per euro 128.199,80 (v. informativa Agenzia delle Entrate
Riscossione dell'11 dicembre 2024); b) dall'omesso deposito (Cass. n.
19051/2011) dei bilanci ( l'ultimo depositato risale al 31 dicembre 2015);
c) dalla complessiva entità dei debiti evidenziati dalla stessa ricorrente senza che sussistano elementi attivi del patrimonio sufficienti all'integrale soddisfacimento dei creditori;
ritenuto di indicare come curatore il dott. Persona_1
professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
) con sede legale in (43123) Parma (PR), Via Toscana, n. P.IVA_1
45/1 in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
) CP_1 C.F._2
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;
NOMINA
Curatore il dott. ) con Persona_1 CodiceFiscale_3
studio in VIA PERTINI 10/C 43123 PARMA professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII
ORDINA
3 al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno
14 maggio 2025 ore 11.00;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
4 che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45
CCII.
Parma, 22 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Enrico Vernizzi Antonella Ioffredi
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