Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice rel.
dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2855 dell'anno 2023 trattenuta in decisione nell'udienza del 24/09/2024, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, vertente
TRA
Parte I. ( ) con sede in Carinaro (CE) alla zona Controparte_1 P.IVA_1
A.S.I. Aversa Nord presso il , in persona del legale rappresentate pro tempore, CP_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Francesco
Fimmanò ( ) e Luca Caravella ( ), con domicilio C.F._1 C.F._2
eletto in Napoli al Centro direzionale Is. E1 int. 12 presso lo studio legale Fimmanò.
- OPPONENTE -
E
( ) con sede legale in Pozzuoli (NA) alla via Controparte_3 P.IVA_2
Provinciale Pianura, n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Lukacs ( ), con studio in Napoli, alla via C.F._3
1
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Per parte opponente: « 1. nel merito, accogliendo la presente opposizione: a) accertare e dichiarare che il credito della per i dividendi azionati con il d.i. n. Controparte_3
Part 9349/2022, oggi opposto, nei confronti della Di. si è estinto Controparte_1
totalmente per effetto di compensazione ex art. 1241 e ss. cod. civ. con il [contro]credito, per le
Part causali descritte e documentate in narrativa certo, liquido ed esigibile, della Di.
[...]
ossia per il mancato pagamento della nota di [ad]debito n. 22NAD00013 del Controparte_1
29/12/2022 di Euro 136.774,87 a titolo di rivalsa i.v.a., ai sensi dell'art. 60, ultimo comma,
d.P.R. n. 633/1972 relativo al periodo di imposta 2016, e, per l'effetto, condannare la
[...]
Part al pagamento in favore della i. della residua somma CP_3 Controparte_1
di Euro 57.285,52, ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data del 29 dicembre 2022 sino al soddisfo;
b) in via gradata, accertare e dichiarare che il credito della per i dividendi Controparte_3
Part azionati con il d.i. n. 9349/2022, oggi opposto, nei confronti della Di. Controparte_1
si è estinto totalmente per effetto di compensazione ex art. 1241 e ss. cod. civ. con i
[...]
[contro]crediti, per le causali descritte e documentate in narrativa certi, liquidi ed esigibili, Part della Di. ossia per il mancato pagamento delle forniture, dei Controparte_1
servizi e dei beni del concorso a premi, tutti non onorati, per la mancata restituzione dei beni, per le penali e per la restituzione della somma di cui all'art. 14 integrato e modificato del contratto di affiliazione risolto, ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e/o nei processi già incardinati innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere ed iscritti al n. 5310/2020 e n. 2256/2021 di R.G.; 2. revocare in ogni caso il d.i. n.
9349/2022; 3. in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese, Controparte_3
anche generali, e competenze, comprensivi di i.v.a. e c.p.a., del presente giudizio.».
Per parte opposta: «rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'odierna opponente alle spese di lite.»
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 9349 del 2022, emesso dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, su ricorso della quale socia della Controparte_3 [...]
[..
[...] titolare di un numero di partecipazione pari al 9,99% del capitale Parte_2
sociale, veniva ingiunto alla il pagamento della somma di € Parte_2
79.489,36, a titolo di quota parte sui dividendi relativi all'esercizio 2021 e deliberati dall'assemblea di Cedi in data 19.7.2022.
2. Avverso il decreto ingiuntivo, con atto di citazione notificato in data 27.1.2023 proponeva
Part opposizione la Di. eccependo che il suddetto credito si era CP_1
completamente estinto per effetto di compensazione ex art. 1241 e ss. cod. civ. con il
Part controcredito della i. derivante dal mancato pagamento della nota Controparte_1
di addebito n. 22NAD00013 del 29/12/2022 di Euro 136.774,87 a titolo di rivalsa i.v.a., ai sensi dell'art. 60, ultimo comma, d.P.R. n. 633/1972 relativo al periodo di imposta 2016, altresì Part chiedendo che la fosse condannata al pagamento in favore della Di. Controparte_3
della residua somma di Euro 57.285,52, ovvero della maggiore o Controparte_1
minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi ex d. lgs. n.
231/2002 dalla data del 29 dicembre 2022 sino al soddisfo.
In via gradata eccepiva, altresì, che il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento si era estinto per compensazione con altri controcrediti vantati in forza del contratto di affiliazione intercorso tra le parti, ossia per il mancato pagamento delle forniture, dei servizi e dei beni del concorso a premi, tutti non onorati, per la mancata restituzione dei beni, per le penali e per la restituzione della somma di cui all'art. 14 integrato e modificato del contratto di affiliazione risolto in relazione ai quali erano stati già incardinati processi innanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere iscritti ai nn. 5310/2020 e 2256/2021 di R.G..
Eccepiva, infine, che il credito ingiunto non era soggetto a rivalutazione monetaria.
3. Con istanza depositata in data 22.2.2023 parte opponente, allegando che la CP_3
Part aveva intrapreso l'azione esecutiva in danno della i. di cui la
[...] Controparte_1
stessa aveva avuto conoscenza per la comunicazione da parte della sua banca, formulava istanza di sospensione inaudita altera parte della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. Fissata udienza di comparizione delle parti per decidere in ordine alla suddetta richiesta, parte opposta depositava in data 29.3.2023 memoria con la quale chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione facendo rilevare che dei crediti opposti in compensazione due erano sub iudice innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (R.G. nn. 5310/2020 e 2256/2021), mentre il terzo credito, del quale era stata data notizia all'opposta ed intimato il pagamento dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, era stato interamente soddisfatto come da documentazione prodotta.
3 5. All'udienza del 30.3.2023 il G.I. udite le parti si riservava e di poi con ordinanza del
31.3.2023 rigettava l'istanza di sospensione.
6. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.4.2023 l'opposta CP_3
si costituiva infine nel presente giudizio ribadendo le difese già formulate nella memoria
[...]
del 29.3.2023 e chiedendo il rigetto dell'interposta opposizione.
7. Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., in assenza di attività istruttoria da espletare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
8. Solo Ce. Di. depositava comparsa conclusionale alla quale allegava CP_1 CP_1
documentazione in ordine al pagamento nelle more intervenuto del credito ingiunto, formulando le seguenti conclusioni:
1. dichiarare la cessazione della materia del contendere, in ordine alla domanda di pagamento
Part nei confronti della i. e, per l'effetto, revocare il d.i. n. 9349/2022 Controparte_1
opposto;
2. in ogni caso, accogliere l'odierna opposizione e, per l'effetto, revocare, il d.i. n. 9349/2022 Part opposto, con condanna della al pagamento in favore della Di. Controparte_3
[...]
degli interessi ex art. d. lgs. n. 231/02 dalla data del 29 dicembre 2022 sino al Controparte_1
pagamento effettuato in data 30 gennaio 2023, della nota di [ad]debito n. 22NAD00013 del
29/12/2022 di Euro 136.774,87 a titolo di rivalsa i.v.a., per complessivi Euro 1.240,35
3. condannare, in ogni caso, per il contegno, anche processuale, avuto nella vicenda, la
[...]
al pagamento delle spese, anche generali, e competenze, comprensivi di IVA e CP_3
Par CPA, del presente giudizio di opposizione a d.i. in favore della Di. Controparte_1
9. La Ce. Di. ha eccepito in compensazione ed a sostegno della propria Controparte_1
opposizione, una serie di controcrediti nei confronti della Controparte_3
9.1. In primo luogo, ha eccepito in compensazione quello derivante dal mancato pagamento della nota di addebito n. 22NAD00013 del 29/12/2022 di Euro 136.774,87 a titolo di rivalsa i.v.a., ai sensi dell'art. 60, ultimo comma, d.P.R. n. 633/1972 relativo al periodo di imposta
2016, chiedendo, altresì, che la fosse condannata al pagamento in favore Controparte_3
Par della Di. della residua somma di Euro 57.285,52 oltre interessi. Ha Controparte_1
chiesto altresì che parte opposta fosse condannata al pagamento della differenza tra il credito ingiunto e quello eccepito in compensazione.
Ebbene, è pacifico che dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione al d.i. avvenuta in data 27.1.2023 la ha provveduto in data 30.1.2023 al pagamento della nota Controparte_3
di addebito in precedenza citata, estinguendo, quindi, il credito portato in compensazione. Per
4 tale motivo l'eccezione, così come l'originaria domanda riconvenzionale di pagamento della differenza, non possono trovare accoglimento.
Da ultimo parte opponente ha insistito anche nel chiedere la condanna di parte opposta al pagamento della somma pari ad euro 1.204,35 a titolo di interessi non corrisposti da computarsi ex d.lgs 231/2002 a far data da 29.12.2022 alla data del pagamento effettuato il 30.1.2023.
Parte opposta ha evidenziato che la nota di addebito sopra indicata era pervenuta in data
2.1.2023; che prontamente non essendo stata allegata alcuna documentazione a corredo era
Part stato richiesta alla Di. l'invio della documentazione afferente l'atto Controparte_1
Part di adesione ed il relativo pagamento all'origine della nota di addebito;
che la Di.
[...]
aveva dato riscontro a tale richiesta solo in data 26.1.2023 alle ore 19.05. Il CP_1
pagamento era stato effettuato in data 30.1.2023 sicché alcun ritardo poteva dirsi concretizzato.
Ebbene, osserva il Collegio che nella nota di addebito non era indicato alcun termine entro il quale la avrebbe dovuto eseguire il pagamento;
solo con la nota del 26.1.2023 la CP_3
Part Di. intimava il pagamento immediato della somma. In definitiva, Controparte_1
ritiene il Collegio che nel caso di specie al di là della non applicabilità alla fattispecie in questione della disciplina relativa agli interessi nelle transazioni commerciali trattandosi di una rivalsa ex art 60 comma 7 DPR 633/1972, occorre sottolineare che il pagamento della somma indicata nella nota di addebito del 2.1.2023 è stato il più tempestivo possibile a fronte della documentazione fatta pervenire solo in data 26.1.2023 alle ore 19.05.
La richiesta di condanna al pagamento della somma di euro 1.204,35 va quindi rigettata credito.
9.2. Con la comparsa conclusionale depositata ex art 190 c.p.c. parte opponente ha depositato prova che in data 9.2.2023 la società opposta aveva notificato alla banca della società opponente (Unicredit) atto di pignoramento presso terzi e che in data 22 dicembre 2023 il
Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli Nord le aveva assegnato le somme staggite per complessivi Euro 89.835,24, somma corrisposta dal terzo come da comunicazione dell'11.1.2024 (cfr. doc. sub “A” alla comparsa conclusionale).
Ebbene, come è noto «il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale
5 posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.»
(cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008 ).
Ciò posto, la richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere formulata da ultimo da parte opponente va quindi accolta essendo acquisita in atti prova dell'avvenuto pagamento in corso di causa della somma ingiunta.
Per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 9349 del 2022 oggetto di opposizione deve essere revocato.
9.3. L'avvenuto pagamento in corso di causa e la pronuncia di cessazione della materia del contendere consentono, infine, di non indugiare sulle ulteriori questioni poste con riferimento agli altri due crediti opposti in compensazione, vale a dire quelli derivanti dal contratto di affiliazione intercorso tra le parti per il mancato pagamento delle forniture, dei servizi e dei beni del concorso a premi, per la mancata restituzione dei beni, per le penali e per la restituzione della somma di cui all'art. 14 integrato e modificato del contratto di affiliazione Part risolto, crediti che formano oggetto di due domande giudiziali proposte da Di.
[...]
(in via riconvenzionale ed in via principale, rispettivamente, nei giudizi rubricati CP_1
ai nn. di R.G. 5310/2020 e 2256/2021) innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere prima della proposizione del giudizio di opposizione.
10. Venendo al governo delle spese occorre considerare che al momento della proposizione
Part dell'opposizione a decreto ingiuntivo i. era creditrice di una somma Controparte_1
di denaro superiore a quella per cui aveva chiesto ed ottenuto il decreto CP_3
ingiuntivo n 9349/2022; che il suddetto credito opposto in compensazione è stato portato a conoscenza della dopo il deposito del decreto ingiuntivo (avvenuto quest'ultimo CP_3
il 28-29.12.2022); che la ha tempestivamente provveduto al pagamento in corso CP_3
di causa del credito suddetto, tanto che la domanda di pagamento degli interessi moratori è stata rigettata;
infine, che il pagamento della somma ingiunta in corso di causa non è stato spontaneo.
In definitiva, quindi, l'esito complessivo del giudizio, attese le reciproche soccombenze
(virtuale e reale), è tale da far ritenere sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
6 emesso dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa n. 9349 del 2022; Part 2) Rigetta la richiesta formulata da i. di condanna della Controparte_1 [...]
al pagamento della somma di Euro 1.240,35 CP_3
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22/1/2025.
Il Giudice rel Il Presidente
(dott.ssa Ornella Minucci) (dott. Leonardo Pica)
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