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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 10445/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 9/4/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata in [...], il [...], residente a Parte_1
Uggiano La Chiesa (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Fabrizio Cananiello
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
Ministro in carica, rappresentato e difeso, ex art. 417-bis c.p.c. dalla
Dottoressa Rosa Tanzarella
Resistente
Oggetto: diritto alla Carta docente
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 25/9/2023 la parte ricorrente di cui in epigrafe, espone di aver prestato, negli ultimi due anni, attività di docenza in virtù di plurimi contratti annuali a tempo determinato per 24 ore settimanali e per una durata complessiva di oltre 180 giorni lavorativi e lamenta la mancata corresponsione della somma di euro 500,00 annui prevista dall'art.1, comma 121, L.107/2015 istitutiva della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, deducendo illegittimità della normativa attuativa della predetta legge per discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e chiede:
“
1. Ritenere e dichiarare, previa disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento contrario, il diritto della ricorrente al Parte_1 beneficio economico di €.500,00, per ciascun anno scolastico di supplenza della durata dell'anno scolastico e precisamente per gli AA.SS. 2021/2022
e 2022/2023, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” previsto dall'art.1., comma 121 della Legge
107/2015 e dai successivi D.P.C.M. del 23.9.2015 e del 28.11.2016, per le ragioni tutte innanzi esposte;
2. Per l'effetto, condannare il in Controparte_1 persona del in carica pro tempore, nonché con l' P_ [...]
, in persona del Dirigente p.t. ad Controparte_3 erogare in favore della ricorrente il bonus economico Parte_1 dell'importo di €.500,00 per ciascun anno di supplenza, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” previsto dall'art.1, comma 121 della Legge 107/2015, per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa a favore della ricorrente e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio il convenuto con memoria nella quale _1 eccepisce prescrizione del credito azionato e chiede nel merito il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza del proprio operato.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Si deve in primo luogo rilevare che l'art.1, comma 121, della Legge 13
Luglio 2015 n.107 ha previsto che “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
2 pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4 [...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_5 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I decreti attuativi - previsti dal comma 122 dell'art.1 sopra citato per definire i criteri e le modalità di assegnazione della Carta - DPCM del
23/9/2015 e DPCM del 28/11/2016, citati nella memoria di costituzione del e dei quali il ricorrente chiede la disapplicazione, hanno _1 considerato tra i destinatari dell'emolumento esclusivamente i docenti assunti a tempo indeterminato, come concordemente riferito dalle parti.
Si deve, tuttavia, osservare che, in ordine al diritto dei docenti assunti a tempo determinato a percepire la somma annuale di € 500,00 a titolo di c.d. “Carta docente”, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n.29961 del 27/10/2023, nella quale si è affermato il principio secondo cui “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per
3 cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
In particolare, si legge nella motivazione della sentenza che “3. L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici…..È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n.
1842 è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico …5.1 Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso
«per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la
Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella
4 sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
6. La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine…..In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica “annua”. 7.
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari.
7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal DPCM
23.9.2015 – art. 8, co. 2 – per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno
5 scolastico.
7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso. Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'“annualità” di una “didattica”.
7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il
6 personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
La Corte, dunque, riconosce la sussistenza del diritto dei docenti assunti in via annuale o fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno o 31
Agosto) a percepire l'importo previsto dalla Legge 107/2015 a titolo di
Carta docente.
E allora, alla luce della recente pronuncia giurisprudenziale, considerato che dallo stato matricolare allegato alla memoria di parte resistente
7 risulta che la ricorrente ha prestato servizio quale docente per incarichi annuali sino al 30 Giugno dell'anno successivo soltanto nell'anno scolastico 2022-2023 presso la Scuola Primaria –“Scuola Primaria-
Poggiardo” in provincia di si deve ritenere che la stessa abbia CP_3 diritto a percepire la somma di € 500,00 a titolo di Carta Docente per il suddetto anno di servizio, in quanto prestato a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e cioè fino al 30 Giugno o fino al 31
Agosto dell'anno successivo a quello di assunzione, per l'importo complessivo di € 500,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della Legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Si deve invece ritenere infondata la domanda di parte ricorrente per l'anno scolastico 2021 – 2022. Infatti, dallo stato matricolare allegato alla memoria di parte resistente risulta che nel corso di detto anno scolastico ella ha prestato servizio quale docente con plurimi contratti stipulati anche in corso di anno scolastico, ma per pochi giorni e in ogni caso non fino al termine delle attività didattiche.
Pertanto, relativamente all'anno scolastico 2021 – 2022, la domanda deve essere respinta.
Stante il recente intervento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione proposta e in considerazione della parziale soccombenza attorea, si ritiene equo compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE visto l'art. 429 c.p.c., in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente a percepire la somma di € 500,00 annui prevista dall'art.1, comma 121, della Legge 107/2015 a titolo di c.d. “carta docente” per l'anno scolastico
2022 – 2023, e condanna il resistente al versamento, in favore _1 della ricorrente, della somma complessiva di € 500,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
8 Lecce, 9 Aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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