Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 29/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. al termine dell'udienza del 29.01.2025 tenutasi nelle forme dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1776 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, cod. fisc. in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Torino;
Appellante contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...], CF , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Vincenzo Valerio DONATO
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza Giudice di Pace di Ivrea n. 795/2023 pubblicata in data 19.12.2023;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
ha proposto ricorso nei confronti del e dell CP_1 Controparte_2 [...]
opponendosi all'avviso di addebito n. Controparte_3
11020226001285862000 del 11.11.2022 con cui ha comminato la sanzione CP_4
amministrativa pecuniaria di € 100,00 per violazione dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 quater, d.l. 44/2021, poiché alla data del 15.06.2022 non ha iniziato il ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 (art. 4sexies, comma 1, lett. a, d.l. 44/2021).
L'opponente in primo grado ha dedotto l'esistenza di vizi del provvedimento impugnato sia di carattere formale che sostanziale, ed in particolare, la violazione delle regole applicabili del procedimento amministrativo.
Si è costituita in giudizio l chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_4
Il Giudice di Pace di Ivrea con sentenza n. 795/2023 pubblicata in data 19.12.2023 ha accolto l'opposizione, con la seguente motivazione:
“Parte ricorrente lamenta di aver tentato infruttuosamente di ottenere la prescrizione medica al farmaco, circostanza che gli ha impedito di prestare il consenso informato alla vaccinazione e pertanto, sebbene recatosi nei termini presso il centro vaccinale, il personale medico preposto si è rifiutato di eseguire il trattamento sanitario.
Eccepisce inoltre di non aver ricevuto la prescritta previa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio bensì la sola comunicazione di addebito.
2 Parte resistente non ha contestato la descrizione dei fatti come esposta in ricorso (che deve pertanto ritenersi accertata ex art. 115 c.p.c. in base al principio di non contestazione) limitandosi sostanzialmente a ribadire l'accertata legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale nonchè la correttezza del suo operato poiché conforme alle prescrizioni normative in merito che, in relazione al procedimento sanzionatorio, impongono all'ente di riscossione di inoltrare l'avviso di addebito ai soggetti indicati nell'elenco ricevuto dal e contenente i nominativi degli Controparte_2
inadempienti all'obbligo vaccinale.
Sull'omessa notificazione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio
Parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato lamentando vizi nella procedura di addebito ed in particolare l'omessa notificazione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio come invece prescritto dall'art. 4 sexies c. 4 D. L. 44/21.
Tale vizio, la cui esistenza è stata riconosciuta dalla stessa convenuta (pag. 4 Controparte_3
comparsa), rende illegittima la comunicazione di addebito attualmente impugnata per mancanza dell'atto presupposto.
Sul diniego al consenso informato stante l'omessa prescrizione medica al farmaco
Devono condividersi poiché fondate anche le ulteriori argomentazioni addotte da parte ricorrente in relazione all'omessa prescrizione del trattamento sanitario e ciò per mancanza dell'elemento soggettivo ex art. 3 L. 689/81. Come già esposto, in assenza di specifica contestazione di parti convenute, deve ritenersi accertato lo svolgimento dei fatti come esposto in ricorso ed in particolare il rifiuto da parte dei medici vaccinatori di eseguire il trattamento sanitario, se pur richiesto dal paziente ma subordinato alla previa prescrizione medica.
E' notoria la distinzione tra farmaci c.d. “da banco” e quelli invece soggetti a prescrizione medica.
3 Ciò in quanto i primi, in base alla loro composizione e fine terapeutico (trattamento di disturbi passeggeri o di lieve entità), possono essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, prescrizione e sorveglianza nel trattamento. Ogni altro farmaco è soggetto a prescrizione medica.
Peraltro è espressamente richiesta la prescrizione medica per i medicinali, come quelli di specie, destinati ad essere somministrati per via parenterale (art. 88 c. 1 lett. D), D. Lgs. 219/06, in tema di “attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano”).
Appare pertanto legittima la richiesta avanzata da parte ricorrente ai medici vaccinatori e ragionevolmente giustificato il diniego a sottoscrivere il modulo relativo al consenso informato avendo da loro ricevuto diniego alla prescrizione del farmaco.
Deve pertanto ritenersi configurata in capo alla parte ricorrente dell'esimente di cui all'art. 3 L.
689/81 per mancanza dell'elemento soggettivo…”.
Avverso la sentenza di primo grado, l' ha proposto Controparte_3
tempestivo ricorso in appello formulando plurimi motivi di gravame.
si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'appello per tardività del deposito e chiedendo nel merito il rigetto.
All'udienza del 29.01.2025, svolta mediante trattazione scritta, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
* * * *
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello atteso che dalla lettura della copia autentica della sentenza depositata dall'amministrazione appellante si evince come la medesima stata pubblicata in data 19.12.2023, di talchè il ricorso è stato depositato nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. (19.06.2024), non assumendo diverso rilievo la diversa data indicata nel sistema SICID.
4 Venendo al merito, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto con compensazione delle spese di lite per espressa previsione normativa.
Nelle more del giudizio è stato introdotto il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 recante
“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (GU n.302 del 27-12-2024) il quale, per quel che rileva in questa sede, ha previsto all'art 21 comma 4 quanto segue: “4.
L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, e' abrogato.
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore,
l trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei Parte_1 provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ciò posto, la sanzione amministrativa oggetto dell'impugnazione è “annullata” per espressa previsione di legge ed il presente giudizio deve essere dichiarato estinto con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa integralmente le spese di giudizio
Così deciso in Ivrea il 29 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
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