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Articolo 7 della Legge 24 luglio 1985, n. 406
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Articolo 6
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Legge 24 luglio 1985, n. 406
Articolo 7 della Legge 24 luglio 1985, n. 406
Versione
14 agosto 1985
Art. 7.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 14 agosto 1985
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