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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 11/06/2025 al n. 1537/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO MARIA
ROSARIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
e da
nata a [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. GIUGLIANO ANIELLO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.06.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in San Gennaro AN (NA) il
18.05.1991, dalla cui unione nascevano i figli (n. il Persona_1
20.06.1992), (n. il 08.07.1994) e (n. il Persona_2 Persona_3
07.05.1998), tutti maggiorenni ma soltanto gli ultimi due economicamente autosufficienti, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 1202/2024 del 07.04.2024 resa nel procedimento R.G. n. 4255/2023.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi
2 dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Confermare l'assegnazione della casa coniugale. La casa coniugale sita in Ottaviano alla Via Sarno n. 220, di proprietà della madre del Sig. Parte_1 strutturata su due livelli e con due entrate separate, viene assegnata alla Signora Parte_2 relativamente al primo livello, mentre il secondo livello rimarrà al Signor Le utenze Parte_1 dell'appartamento assegnato alla Signora saranno intestate al Signor e da Parte_2 Parte_1 quest'ultimo pagate. I beni e gli e gli arredi ivi contenuti, nel primo livello, saranno lasciati alla Signora
con l'aggiunta della cucina che sarà acquistata dall'annunziata e dallo stesso fatta Parte_2 installare, a sua cure e spese, quando effettivamente, il Signor deciderà di occupare il secondo Parte_1 livello di detto immobile. Fino a quel momento, la Signora potrà occupare entrambi i livelli, Parte_2 unitamente ai figli conviventi. Il Signor dopo il suo trasferimento Parte_1 all'appartamento superiore, provvederà entro 5 gg a far chiudere la botola che collega i due piani predetti.
Si precisa che al momento della installazione della cucina, i cani che dimorano nel relativo locale saranno spostati altrove, a cura e spese di Parte_1
2) Confermare l'ammontare dell'assegno di mantenimento Il Signor corrisponderà la somma di € 700,00 (settecento) alla Signora Parte_1
, entro il giorno 4 (quattro) di ogni mese a partire dal mese di Parte_2 marzo 2024. L'importo sarà bonificato, con data disponibilità come sopra indicato, sull' IBAN, intestato alla stessa. Il Signor provvederà, inoltre a versare al figlio Parte_1 Persona_1
la somma di € 300,00 mensile, fino al raggiungimento della indipendenza economica.
[...]
3 3) Confermare l'aggiornamento dell'assegno di mantenimento. L'assegno di mantenimento complessivo, di cui sopra, sarà annualmente aggiornato in misura pari alla variazione percentuale annuale dell'“Indice dei Prezzi al Consumo per le Rivalutazioni Monetarie” pubblicato dall'ISTAT. Il primo aggiornamento sarà effettuato a partire dalle spettanze relative al mese di
Gennaio 2024, prendendo come riferimento l'ultima variazione annuale disponibile sul sito istituzionale ISTAT alla data del 20 dicembre 2024. Analogamente si procederà per gli anni successivi.
4) CURE DENTARIE Il Sig. provvederà a pagare le spese mediche relativamente Parte_1
all' impianto dentale che la Signora sta già sostenendo di cui al preventivo del dott. Parte_2 Per_4
per un ammontare complessivo di € 3.400,00 che saranno versati in 6 rate mensili a partire
[...] dalla ripresa delle cure della Signora ” Parte_2
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno 18.05.1991 in San Gennaro AN (NA) tra
, nato a [...] il Parte_1
10.01.1963 e nata a [...] il Parte_2
11.05.1967, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 12,
Parte I, Serie A);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione
4 dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 19.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 11/06/2025 al n. 1537/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO MARIA
ROSARIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
e da
nata a [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. GIUGLIANO ANIELLO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.06.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in San Gennaro AN (NA) il
18.05.1991, dalla cui unione nascevano i figli (n. il Persona_1
20.06.1992), (n. il 08.07.1994) e (n. il Persona_2 Persona_3
07.05.1998), tutti maggiorenni ma soltanto gli ultimi due economicamente autosufficienti, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 1202/2024 del 07.04.2024 resa nel procedimento R.G. n. 4255/2023.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi
2 dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Confermare l'assegnazione della casa coniugale. La casa coniugale sita in Ottaviano alla Via Sarno n. 220, di proprietà della madre del Sig. Parte_1 strutturata su due livelli e con due entrate separate, viene assegnata alla Signora Parte_2 relativamente al primo livello, mentre il secondo livello rimarrà al Signor Le utenze Parte_1 dell'appartamento assegnato alla Signora saranno intestate al Signor e da Parte_2 Parte_1 quest'ultimo pagate. I beni e gli e gli arredi ivi contenuti, nel primo livello, saranno lasciati alla Signora
con l'aggiunta della cucina che sarà acquistata dall'annunziata e dallo stesso fatta Parte_2 installare, a sua cure e spese, quando effettivamente, il Signor deciderà di occupare il secondo Parte_1 livello di detto immobile. Fino a quel momento, la Signora potrà occupare entrambi i livelli, Parte_2 unitamente ai figli conviventi. Il Signor dopo il suo trasferimento Parte_1 all'appartamento superiore, provvederà entro 5 gg a far chiudere la botola che collega i due piani predetti.
Si precisa che al momento della installazione della cucina, i cani che dimorano nel relativo locale saranno spostati altrove, a cura e spese di Parte_1
2) Confermare l'ammontare dell'assegno di mantenimento Il Signor corrisponderà la somma di € 700,00 (settecento) alla Signora Parte_1
, entro il giorno 4 (quattro) di ogni mese a partire dal mese di Parte_2 marzo 2024. L'importo sarà bonificato, con data disponibilità come sopra indicato, sull' IBAN, intestato alla stessa. Il Signor provvederà, inoltre a versare al figlio Parte_1 Persona_1
la somma di € 300,00 mensile, fino al raggiungimento della indipendenza economica.
[...]
3 3) Confermare l'aggiornamento dell'assegno di mantenimento. L'assegno di mantenimento complessivo, di cui sopra, sarà annualmente aggiornato in misura pari alla variazione percentuale annuale dell'“Indice dei Prezzi al Consumo per le Rivalutazioni Monetarie” pubblicato dall'ISTAT. Il primo aggiornamento sarà effettuato a partire dalle spettanze relative al mese di
Gennaio 2024, prendendo come riferimento l'ultima variazione annuale disponibile sul sito istituzionale ISTAT alla data del 20 dicembre 2024. Analogamente si procederà per gli anni successivi.
4) CURE DENTARIE Il Sig. provvederà a pagare le spese mediche relativamente Parte_1
all' impianto dentale che la Signora sta già sostenendo di cui al preventivo del dott. Parte_2 Per_4
per un ammontare complessivo di € 3.400,00 che saranno versati in 6 rate mensili a partire
[...] dalla ripresa delle cure della Signora ” Parte_2
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno 18.05.1991 in San Gennaro AN (NA) tra
, nato a [...] il Parte_1
10.01.1963 e nata a [...] il Parte_2
11.05.1967, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 12,
Parte I, Serie A);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione
4 dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 19.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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