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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
- Sezione Civile – in persona del giudice unico, dott. Lorenzo Sandulli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta il 26.02.2020 al n. 743/2020 del R.G.A.C. e trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2025, proposta da (C.F. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avvocati Annamaria Costanzo e Mercedes Galasso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Cassino (Fr), via Enrico De Nicola n. 162; nei confronti di:
(C.F. in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Celestina Costagliola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marcianise (Ce), Via Giuseppe Verdi n. 26;
(C.F. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. Enrico Porretti ed elettivamente domicilia presso il suo studio in
Sora (Fr), via Napoli n. 1.
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
04720190017978108000, di € 7.512,36, emessa in data 22.10.2019 da
[...]
per la creditrice società . Controparte_3 CP_2
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente motivazione muove da una breve ricostruzione della vicenda processuale oggetto di giudizio per poi esaminarne gli aspetti rilevanti in diritto.
Con atto di citazione notificato in data 18.02.2020 l'opponente ha Parte_1 impugnato la cartella di pagamento n. 04720190017978108000 emessa da
[...]
a seguito di ingiunzione di pagamento n. 036822 del 15/01/2019, Controparte_3
1 notificata il 25.01.2019 da per euro 7.306,75 per mancato pagamento di Controparte_2 canoni di fornitura idrica relativa all'utenza contraddistinta da codice cliente 1000799674, deducendo: la nullità della cartella esattoriale opposta per intervenuta prescrizione del credito relativo ai periodi 2009-2013; la violazione da parte di del principio CP_2 di trasparenza della fatturazione nel rapporto contrattuale inter partes; nonché la nullità della pretesa creditoria in difetto di prova dell'esatto funzionamento del misuratore intestato all'opponente. L'opponente ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente declaratoria del credito portato dalla cartella di pagamento n. 04720190017978108000, previa sospensione della stessa.
Per l'udienza di comparizione e trattazione del 14.10.2020 si sono costituiti in giudizio che ha dedotto il proprio difetto di legittimazione Controparte_4 passiva ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione proposta, poiché infondata in fatto e in diritto;
ed che ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione, poiché CP_2 proposta avverso la cartella esattoriale n. 04720190017978108000 per fatti precedenti alla stessa;
nonché la fondatezza della pretesa creditoria portata dalla ingiunzione di pagamento n. 036822 del 15/01/2019, notificata il 25.01.2019; quest'ultima opposta concluso per il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 7.268,43 oltre interessi come per legge.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 14.10.2020 è stata rigettata l'istanza di sospensione della cartella esattoriale opposta e concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. con rinvio all'udienza del 10.03.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Depositate le memorie istruttorie e di replica e le note di trattazione scritta all'udienza del 23.03.2021, ritenuta la causa matura per la decisione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 14.09.2022. Nelle more il giudizio che occupa è stato assegnato a diverso magistrato e solo in data 3.01.2025 è stato rimesso alla cognizione dello scrivente, sicché all'udienza del 29.01.2025 preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c. avendo le parti già depositato i rispettivi scritti conclusionali.
***
2. Tanto ricostruito, deve rilevarsi in via preliminare che dal tenore dell'opposizione spiegata la stessa si profila come opposizione avverso la pretesa creditoria sottesa alla cartella di pagamento opposta e involge censure che riguardano esclusivamente il rapporto di fornitura idrica intercorso tra l'opponente e l'opposta che ha Controparte_2 emesso l'ingiunzione di pagamento n. 036822 del 15/01/2019.
Focalizzando l'attenzione su detta ingiunzione, è stata autorizzata con CP_2
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.2.2016, ai sensi dell'art.17, comma 3-bis del D.Lgs. 26.02.1999 n.46 alla riscossione coattiva mediante ruolo dei propri crediti e, quindi, ai sensi del comma 3-ter del medesimo art.17, all'emanazione dell'ingiunzione di cui all'art.2 primo comma del R.D. 14.04.1910 n.639, avverso la quale è
2 possibile proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ex art. 3 r.d. cit., che rinvia all'art. 32 D.lgs.n. 150/2011.
L'art. 3 r.d. cit. a seguito della novella non prevede più il termine decadenziale di trenta giorni ai fini della proposizione dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione;
tuttavia, tale termine discende dal sistema per esigenze di certezza del diritto, potendo applicarsi analogicamente gli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150/2011 in ambito di procedimenti disciplinati dal rito del lavoro;
diversamente, nemmeno si spiegherebbe il termine di natura dilatoria, sempre di trenta giorni, per poter adempiere prima che il titolo acquisti efficacia esecutiva, a questo punto definitiva.
Nel caso di specie l'ingiunzione di pagamento n. 036822 del 15.01.2019 risulta notificata all'opponente in data 25.01.2019 e da questi non opposta nei successivi trenta giorni. Peraltro, l'opponente non ha lamentato la mancata ricezione di tale ingiunzione, ragion per cui l'opposizione spiegata avverso la successiva cartella esattoriale non può riqualificarsi come opposizione recuperatoria.
2. Sulla scorta di quanto esposto, ne deriva che la pretesa creditoria azionata mediante la detta ingiunzione di pagamento risulta ineluttabilmente cristallizzata nel titolo esecutivo divenuto definitivo e, quindi, non può essere rimessa in discussione con l'opposizione alla susseguente cartella esattoriale.
Va ricordato infatti che, per consolidata giurisprudenza (cfr Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850 Cass.civ. ord. 9059 del 2021), il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori e/o concomitanti alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od ha avuto la possibilità di essere o è, tuttora, in via di esame ex professo o comunque in via principale;
pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva, anche solo minacciata, sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (salvo il caso dell'incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quella unica competente sede).
Analogo discorso deve compiersi anche per i titoli esecutivi di formazione paragiudiziale, com'è in specie, potendosi affermare che le doglianze inerenti ai presupposti per l'emissione delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto n. 639/1910, così come tutte le doglianze aventi ad oggetto fatti realizzatisi prima della formazione dell'ingiunzione di pagamento integrano motivi di merito il cui vaglio, spetta alla conoscenza del giudice
3 dell'opposizione di merito e non al giudice dell'opposizione a precetto (cartella esattoriale), adito con l'opposizione oggetto del presente vaglio.
Pertanto le doglianze di parte opponente relative alla pretesa prescrizione del credito inerente alla richiesta di pagamento relativo al conguaglio 2009 – 2013 riguardano un fatto estintivo asseritamente verificatosi prima dell'emissione della cartella esattoriale opposta;
così come anche le censure circa il corretto funzionamento del misuratore;
la trasparenza delle fatture emesse e la diligenza del forniture attengono al momento in cui il credito si è formato e ben avrebbero potuto essere evidenziate con l'opposizione all'ingiunzione di pagamento sottesa alla cartella esattoriale;
né, comunque, è stata ipotizzata l'abusività delle clausole che hanno regolato il rapporto di fornitura idrica, non venendo quindi nemmeno in rilievo gli ultimi approdi giurisprudenziali eurounitari.
3. Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55\2014 applicando i valori minimi di riferimento, tenuto conto del valore di causa prossimo all'estremo inferiore dello scaglione che va da euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, ridotti del 30% in assenza di specifiche questioni di fatto e diritto
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione avverso la cartella esattoriale n.
04720190017978108000;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
ed che liquida per ciascuna parte in euro 1.778,00 Controparte_3 Controparte_2
(importo già ridotto), oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali, se dovuti, nella misura di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cassino, il 14.2.2025 Il giudice, dott. Lorenzo Sandulli
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In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
- Sezione Civile – in persona del giudice unico, dott. Lorenzo Sandulli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta il 26.02.2020 al n. 743/2020 del R.G.A.C. e trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2025, proposta da (C.F. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avvocati Annamaria Costanzo e Mercedes Galasso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Cassino (Fr), via Enrico De Nicola n. 162; nei confronti di:
(C.F. in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Celestina Costagliola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marcianise (Ce), Via Giuseppe Verdi n. 26;
(C.F. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. Enrico Porretti ed elettivamente domicilia presso il suo studio in
Sora (Fr), via Napoli n. 1.
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
04720190017978108000, di € 7.512,36, emessa in data 22.10.2019 da
[...]
per la creditrice società . Controparte_3 CP_2
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente motivazione muove da una breve ricostruzione della vicenda processuale oggetto di giudizio per poi esaminarne gli aspetti rilevanti in diritto.
Con atto di citazione notificato in data 18.02.2020 l'opponente ha Parte_1 impugnato la cartella di pagamento n. 04720190017978108000 emessa da
[...]
a seguito di ingiunzione di pagamento n. 036822 del 15/01/2019, Controparte_3
1 notificata il 25.01.2019 da per euro 7.306,75 per mancato pagamento di Controparte_2 canoni di fornitura idrica relativa all'utenza contraddistinta da codice cliente 1000799674, deducendo: la nullità della cartella esattoriale opposta per intervenuta prescrizione del credito relativo ai periodi 2009-2013; la violazione da parte di del principio CP_2 di trasparenza della fatturazione nel rapporto contrattuale inter partes; nonché la nullità della pretesa creditoria in difetto di prova dell'esatto funzionamento del misuratore intestato all'opponente. L'opponente ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente declaratoria del credito portato dalla cartella di pagamento n. 04720190017978108000, previa sospensione della stessa.
Per l'udienza di comparizione e trattazione del 14.10.2020 si sono costituiti in giudizio che ha dedotto il proprio difetto di legittimazione Controparte_4 passiva ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione proposta, poiché infondata in fatto e in diritto;
ed che ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione, poiché CP_2 proposta avverso la cartella esattoriale n. 04720190017978108000 per fatti precedenti alla stessa;
nonché la fondatezza della pretesa creditoria portata dalla ingiunzione di pagamento n. 036822 del 15/01/2019, notificata il 25.01.2019; quest'ultima opposta concluso per il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 7.268,43 oltre interessi come per legge.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 14.10.2020 è stata rigettata l'istanza di sospensione della cartella esattoriale opposta e concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. con rinvio all'udienza del 10.03.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Depositate le memorie istruttorie e di replica e le note di trattazione scritta all'udienza del 23.03.2021, ritenuta la causa matura per la decisione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 14.09.2022. Nelle more il giudizio che occupa è stato assegnato a diverso magistrato e solo in data 3.01.2025 è stato rimesso alla cognizione dello scrivente, sicché all'udienza del 29.01.2025 preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c. avendo le parti già depositato i rispettivi scritti conclusionali.
***
2. Tanto ricostruito, deve rilevarsi in via preliminare che dal tenore dell'opposizione spiegata la stessa si profila come opposizione avverso la pretesa creditoria sottesa alla cartella di pagamento opposta e involge censure che riguardano esclusivamente il rapporto di fornitura idrica intercorso tra l'opponente e l'opposta che ha Controparte_2 emesso l'ingiunzione di pagamento n. 036822 del 15/01/2019.
Focalizzando l'attenzione su detta ingiunzione, è stata autorizzata con CP_2
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.2.2016, ai sensi dell'art.17, comma 3-bis del D.Lgs. 26.02.1999 n.46 alla riscossione coattiva mediante ruolo dei propri crediti e, quindi, ai sensi del comma 3-ter del medesimo art.17, all'emanazione dell'ingiunzione di cui all'art.2 primo comma del R.D. 14.04.1910 n.639, avverso la quale è
2 possibile proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ex art. 3 r.d. cit., che rinvia all'art. 32 D.lgs.n. 150/2011.
L'art. 3 r.d. cit. a seguito della novella non prevede più il termine decadenziale di trenta giorni ai fini della proposizione dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione;
tuttavia, tale termine discende dal sistema per esigenze di certezza del diritto, potendo applicarsi analogicamente gli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150/2011 in ambito di procedimenti disciplinati dal rito del lavoro;
diversamente, nemmeno si spiegherebbe il termine di natura dilatoria, sempre di trenta giorni, per poter adempiere prima che il titolo acquisti efficacia esecutiva, a questo punto definitiva.
Nel caso di specie l'ingiunzione di pagamento n. 036822 del 15.01.2019 risulta notificata all'opponente in data 25.01.2019 e da questi non opposta nei successivi trenta giorni. Peraltro, l'opponente non ha lamentato la mancata ricezione di tale ingiunzione, ragion per cui l'opposizione spiegata avverso la successiva cartella esattoriale non può riqualificarsi come opposizione recuperatoria.
2. Sulla scorta di quanto esposto, ne deriva che la pretesa creditoria azionata mediante la detta ingiunzione di pagamento risulta ineluttabilmente cristallizzata nel titolo esecutivo divenuto definitivo e, quindi, non può essere rimessa in discussione con l'opposizione alla susseguente cartella esattoriale.
Va ricordato infatti che, per consolidata giurisprudenza (cfr Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850 Cass.civ. ord. 9059 del 2021), il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori e/o concomitanti alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od ha avuto la possibilità di essere o è, tuttora, in via di esame ex professo o comunque in via principale;
pertanto, qualora a base di una qualunque azione esecutiva, anche solo minacciata, sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (salvo il caso dell'incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quella unica competente sede).
Analogo discorso deve compiersi anche per i titoli esecutivi di formazione paragiudiziale, com'è in specie, potendosi affermare che le doglianze inerenti ai presupposti per l'emissione delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto n. 639/1910, così come tutte le doglianze aventi ad oggetto fatti realizzatisi prima della formazione dell'ingiunzione di pagamento integrano motivi di merito il cui vaglio, spetta alla conoscenza del giudice
3 dell'opposizione di merito e non al giudice dell'opposizione a precetto (cartella esattoriale), adito con l'opposizione oggetto del presente vaglio.
Pertanto le doglianze di parte opponente relative alla pretesa prescrizione del credito inerente alla richiesta di pagamento relativo al conguaglio 2009 – 2013 riguardano un fatto estintivo asseritamente verificatosi prima dell'emissione della cartella esattoriale opposta;
così come anche le censure circa il corretto funzionamento del misuratore;
la trasparenza delle fatture emesse e la diligenza del forniture attengono al momento in cui il credito si è formato e ben avrebbero potuto essere evidenziate con l'opposizione all'ingiunzione di pagamento sottesa alla cartella esattoriale;
né, comunque, è stata ipotizzata l'abusività delle clausole che hanno regolato il rapporto di fornitura idrica, non venendo quindi nemmeno in rilievo gli ultimi approdi giurisprudenziali eurounitari.
3. Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55\2014 applicando i valori minimi di riferimento, tenuto conto del valore di causa prossimo all'estremo inferiore dello scaglione che va da euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, ridotti del 30% in assenza di specifiche questioni di fatto e diritto
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione avverso la cartella esattoriale n.
04720190017978108000;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
ed che liquida per ciascuna parte in euro 1.778,00 Controparte_3 Controparte_2
(importo già ridotto), oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali, se dovuti, nella misura di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cassino, il 14.2.2025 Il giudice, dott. Lorenzo Sandulli
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