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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GASPARINI GIACOMO, Presidente
IT SE, LA
GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 264/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pesaro
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 08277202500002236000 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso.
Resistente: L'Ufficio insiste nel rigetto.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato la signora Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico meglio indicato in atti, con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione(AdE-R) comunicava l'avvio dell'attività di riscossione delle somme richieste con l'avviso di accertamento TQ9073T01442/2024. Somma determinata in € 7.653,03.
Il ricorso è indirizzato all'Agenzia delle Entrate (Ufficio) ed alla AdE-Riscossione.
Un primo avviso (n. TQ9033T00209/2024) era stato emanato nei confronti della Società_1 Srl, di cui la signora Ricorrente_1 è socia, insieme agli altri due soci Nominativo_1 e Nominativo_2. In atto l'Ufficio accertava, per il 2018, un maggior reddito d'impresa (utili extra bilancio) ed una maggiore IVA.
L'avviso è stato notificato anche ai tre soci, per conoscenza, ed è diventato definitivo per mancata impugnazione da parte della società.
Ai sensi di legge, dal 2018 i dividenti incassati dai soci sono tassati mediante una ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%. Una ritenuta non operata dalla società. Per tale motivo l'Ufficio notificava a società e soci l'avviso di accertamento n. TQ9073T01442/2024, di cui in premessa.
La signora Ricorrente_1 impugnava, con distinti ricorsi, entrambi gli avvisi, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Parimenti, la ricorrente impugna in questa sede anche l'avviso di presa in carico, affidando le proprie doglianze ad una precisazione preliminare, riguardante l'impugnabilità dell'avviso di presa in cario, e a due motivi di merito: 1) Violazione degli artt. 15 del DPR 602/73, 68 del D.lgs 546/92 e falsa applicazione dell'art. 29 del D.L. 78/2010 in tema di riscossione frazionata;
2) Illegittima attribuzione ed iscrizione a ruolo da parte dell'AdE presso la Riscossione, di cui all'avviso di presa in carico de quo, di “presunti” e non dimostrati “utili distribuiti” – violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 7, comma 5 bis del D.Lgs 546/92 e dell'art. 47, comma 1, del D.P.R. 597/86.
Deduce giurisprudenza a sostegno.
Il ricorso si conclude con la domanda di annullare l'avviso di presa in carico con vittoria di spese, previa sospensione degli effetti.
Resiste l'Ufficio (AdE PU), che sul primo motivo precisa che “(…) l'iscrizione delle ritenute dovute sulla base dell'atto impositivo n. TQ9073T01442/2024 non è stata effettuata ai sensi dell'art. 15 d.pr 602/73
(riscossione frazionata in pendenza di giudizio) bensì ai sensi dell'art. 35 D.pr 602/73 (responsabilità in solido del sostituito in caso di inadempimento del sostituto all'obbligo di versamento delle ritenute). Secondo
l'Ufficio la ricorrente, titolare del 25% della società, in forza della responsabilità solidale è tenuta al pagamento di € 2.893,25, oltre sanzioni ed interessi.
Circa il secondo motivo di gravame, l'Ufficio richiama giurisprudenza (invero, anche risalente, in quanto il relativo principio è ormai acquisito) secondo cui nelle società a ristretta base partecipativa sussiste la presunzione iuris tantum di distribuzione degli utili extra-bilancio, salva la dimostrazione che i detti utili non siano stati accantonati o reinvestiti. La difesa di parte privata, secondo cui la gestione era interamente in mano al socio-amministratore Nominativo_1, non sarebbe sufficiente ad eliminare la conseguente responsabilità. Resta il fatto che la legge estende al sostituito (la socia Ricorrente_1) la responsabilità del sostituto inadempiente.
Circa le contestazioni relative all'ammontare della pretesa o alla correttezza della sua determinazione,
l'Ufficio dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'AdE-Riscossione.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. L'AdE-Riscossione non risulta costituita.
In data 19 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato “Brevi note” difensive.
Con decreto presidenziale n. 136/'25 e successiva ordinanza n. 160/'25 è stata sospesa l'efficacia dell'avviso di presa in carico.
Va altresì chiarito che con sentenza n. 321/'25 depositata il 1° dicembre 2025 questa Corte ha respinto, con spese, il ricorso proposto dalla signora Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TQ9073T01442/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nulla quaestio sul fatto che l'avviso di presa in carico sia atto impugnabile. Nè l'Ufficio né questo Giudice dubitano dell'astratta impugnabilità degli avvisi di presa in carico ovvero della concreta impugnabilità dell'atto qui gravato.
Tanto chiarito, osserva il Collegio che il ricorso non può trovare accoglimento, siccome infondato.
In premessa, va ricordato che il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TQ9073T01442/2024, da cui trae origine l'avviso di presa in carico qui impugnato, è stato respinto da questa Corte con sentenza n.
321/2025.
Nel merito, il Collegio concorda con l'inquadramento dell'Ufficio, secondo cui l'iscrizione delle ritenute dovute sula base del precitato avviso di accertamento non è stata effettuata ai sensi dell'art. 15 del DPR n.
602/'73 (riscossione frazionata in pendenza di giudizio), bensì in forza dell'art. 35 del medesimo DPR. Norma che disciplina la responsabilità del sostituito di imposta: “Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.”.
Vero è che, nel caso in cui le ritenute siano state operate ma non versate dal sostituto, la responsabilità solidale del sostituito non si configura, ai sensi del richiamato art. 35.
Tuttavia, nel caso in decisione il sostituto (la Società_1 Srl, di cui la ricorrente era/è socia al 25%, e che risulterebbe a tutt'oggi in attività) non ha operato le ritenute sui redditi, rendendo pienamente applicabile il citato art. 35.
Pertanto, il primo motivo di ricorso va respinto.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Da decenni, ormai, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità della presunzione (relativa) di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, ove si tratti di società di capitali a ristretta compagine sociale. Salva, naturalmente, la facoltà del socio di fornire prova contraria.
L'Ufficio cita giurisprudenza ormai risalente, benchè consolidata (Cass. n. 21415/2007; Cass. n.
18640/2008). Tuttavia, sempre l'Ufficio deduce anche recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui i soci possano dimostrare che la società non ha distribuito i maggiori utili accertati (per averli accantonati o reinvestiti), o che gli utili siano stati oggetto di appropriazione da parte di terzi, o ancora che il socio fosse del tutto estraneo alla gestione e conduzione sociale (Cass. n. 2464/2025).
Orbene, il Collegio osserva che nel processo che occupa nessuna prova è stata fornita al fine di dimostrare una o più delle condizioni innanzi richiamate. La ricorrente si limita a mere affermazioni prive di alcun sostegno documentale.
Dunque, anche il secondo motivo di ricorso incorre nel rigetto. Circa la pretesa della ricorrente di estendere l'impugnazione, come soggetto resistente, anche all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, è appena il caso di evidenziare che la pretesa fiscale qui azionata rientra nella esclusiva competenza dell'Ufficio impositore (AdE-PU), non già dell'Agente per la riscossione. Che – non per nulla – non si è costituita, essendo priva di alcuna legittimazione passiva.
Infine, le “Brevi note” depositate dalla ricorrente in data 19 gennaio 2026 non vengono prese in considerazione, in quanto manifestamente tardive, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 546/'92.
Per quanto fin qui esposto il ricorso non può trovare accoglimento.
La quantificazione delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, tiene debito conto della fase cautelare favorevole alla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi 1.100 € oltre accessori di legge se dovuti.
Pesaro 26.1.2026 Giudice relatore ed estensore Presidente Giuseppe Bellitti Giacomo Gasparini
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GASPARINI GIACOMO, Presidente
IT SE, LA
GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 264/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pesaro
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 08277202500002236000 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso.
Resistente: L'Ufficio insiste nel rigetto.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato la signora Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di presa in carico meglio indicato in atti, con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione(AdE-R) comunicava l'avvio dell'attività di riscossione delle somme richieste con l'avviso di accertamento TQ9073T01442/2024. Somma determinata in € 7.653,03.
Il ricorso è indirizzato all'Agenzia delle Entrate (Ufficio) ed alla AdE-Riscossione.
Un primo avviso (n. TQ9033T00209/2024) era stato emanato nei confronti della Società_1 Srl, di cui la signora Ricorrente_1 è socia, insieme agli altri due soci Nominativo_1 e Nominativo_2. In atto l'Ufficio accertava, per il 2018, un maggior reddito d'impresa (utili extra bilancio) ed una maggiore IVA.
L'avviso è stato notificato anche ai tre soci, per conoscenza, ed è diventato definitivo per mancata impugnazione da parte della società.
Ai sensi di legge, dal 2018 i dividenti incassati dai soci sono tassati mediante una ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%. Una ritenuta non operata dalla società. Per tale motivo l'Ufficio notificava a società e soci l'avviso di accertamento n. TQ9073T01442/2024, di cui in premessa.
La signora Ricorrente_1 impugnava, con distinti ricorsi, entrambi gli avvisi, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Parimenti, la ricorrente impugna in questa sede anche l'avviso di presa in carico, affidando le proprie doglianze ad una precisazione preliminare, riguardante l'impugnabilità dell'avviso di presa in cario, e a due motivi di merito: 1) Violazione degli artt. 15 del DPR 602/73, 68 del D.lgs 546/92 e falsa applicazione dell'art. 29 del D.L. 78/2010 in tema di riscossione frazionata;
2) Illegittima attribuzione ed iscrizione a ruolo da parte dell'AdE presso la Riscossione, di cui all'avviso di presa in carico de quo, di “presunti” e non dimostrati “utili distribuiti” – violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 7, comma 5 bis del D.Lgs 546/92 e dell'art. 47, comma 1, del D.P.R. 597/86.
Deduce giurisprudenza a sostegno.
Il ricorso si conclude con la domanda di annullare l'avviso di presa in carico con vittoria di spese, previa sospensione degli effetti.
Resiste l'Ufficio (AdE PU), che sul primo motivo precisa che “(…) l'iscrizione delle ritenute dovute sulla base dell'atto impositivo n. TQ9073T01442/2024 non è stata effettuata ai sensi dell'art. 15 d.pr 602/73
(riscossione frazionata in pendenza di giudizio) bensì ai sensi dell'art. 35 D.pr 602/73 (responsabilità in solido del sostituito in caso di inadempimento del sostituto all'obbligo di versamento delle ritenute). Secondo
l'Ufficio la ricorrente, titolare del 25% della società, in forza della responsabilità solidale è tenuta al pagamento di € 2.893,25, oltre sanzioni ed interessi.
Circa il secondo motivo di gravame, l'Ufficio richiama giurisprudenza (invero, anche risalente, in quanto il relativo principio è ormai acquisito) secondo cui nelle società a ristretta base partecipativa sussiste la presunzione iuris tantum di distribuzione degli utili extra-bilancio, salva la dimostrazione che i detti utili non siano stati accantonati o reinvestiti. La difesa di parte privata, secondo cui la gestione era interamente in mano al socio-amministratore Nominativo_1, non sarebbe sufficiente ad eliminare la conseguente responsabilità. Resta il fatto che la legge estende al sostituito (la socia Ricorrente_1) la responsabilità del sostituto inadempiente.
Circa le contestazioni relative all'ammontare della pretesa o alla correttezza della sua determinazione,
l'Ufficio dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'AdE-Riscossione.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. L'AdE-Riscossione non risulta costituita.
In data 19 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato “Brevi note” difensive.
Con decreto presidenziale n. 136/'25 e successiva ordinanza n. 160/'25 è stata sospesa l'efficacia dell'avviso di presa in carico.
Va altresì chiarito che con sentenza n. 321/'25 depositata il 1° dicembre 2025 questa Corte ha respinto, con spese, il ricorso proposto dalla signora Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TQ9073T01442/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nulla quaestio sul fatto che l'avviso di presa in carico sia atto impugnabile. Nè l'Ufficio né questo Giudice dubitano dell'astratta impugnabilità degli avvisi di presa in carico ovvero della concreta impugnabilità dell'atto qui gravato.
Tanto chiarito, osserva il Collegio che il ricorso non può trovare accoglimento, siccome infondato.
In premessa, va ricordato che il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TQ9073T01442/2024, da cui trae origine l'avviso di presa in carico qui impugnato, è stato respinto da questa Corte con sentenza n.
321/2025.
Nel merito, il Collegio concorda con l'inquadramento dell'Ufficio, secondo cui l'iscrizione delle ritenute dovute sula base del precitato avviso di accertamento non è stata effettuata ai sensi dell'art. 15 del DPR n.
602/'73 (riscossione frazionata in pendenza di giudizio), bensì in forza dell'art. 35 del medesimo DPR. Norma che disciplina la responsabilità del sostituito di imposta: “Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.”.
Vero è che, nel caso in cui le ritenute siano state operate ma non versate dal sostituto, la responsabilità solidale del sostituito non si configura, ai sensi del richiamato art. 35.
Tuttavia, nel caso in decisione il sostituto (la Società_1 Srl, di cui la ricorrente era/è socia al 25%, e che risulterebbe a tutt'oggi in attività) non ha operato le ritenute sui redditi, rendendo pienamente applicabile il citato art. 35.
Pertanto, il primo motivo di ricorso va respinto.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Da decenni, ormai, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità della presunzione (relativa) di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, ove si tratti di società di capitali a ristretta compagine sociale. Salva, naturalmente, la facoltà del socio di fornire prova contraria.
L'Ufficio cita giurisprudenza ormai risalente, benchè consolidata (Cass. n. 21415/2007; Cass. n.
18640/2008). Tuttavia, sempre l'Ufficio deduce anche recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui i soci possano dimostrare che la società non ha distribuito i maggiori utili accertati (per averli accantonati o reinvestiti), o che gli utili siano stati oggetto di appropriazione da parte di terzi, o ancora che il socio fosse del tutto estraneo alla gestione e conduzione sociale (Cass. n. 2464/2025).
Orbene, il Collegio osserva che nel processo che occupa nessuna prova è stata fornita al fine di dimostrare una o più delle condizioni innanzi richiamate. La ricorrente si limita a mere affermazioni prive di alcun sostegno documentale.
Dunque, anche il secondo motivo di ricorso incorre nel rigetto. Circa la pretesa della ricorrente di estendere l'impugnazione, come soggetto resistente, anche all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, è appena il caso di evidenziare che la pretesa fiscale qui azionata rientra nella esclusiva competenza dell'Ufficio impositore (AdE-PU), non già dell'Agente per la riscossione. Che – non per nulla – non si è costituita, essendo priva di alcuna legittimazione passiva.
Infine, le “Brevi note” depositate dalla ricorrente in data 19 gennaio 2026 non vengono prese in considerazione, in quanto manifestamente tardive, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 546/'92.
Per quanto fin qui esposto il ricorso non può trovare accoglimento.
La quantificazione delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, tiene debito conto della fase cautelare favorevole alla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi 1.100 € oltre accessori di legge se dovuti.
Pesaro 26.1.2026 Giudice relatore ed estensore Presidente Giuseppe Bellitti Giacomo Gasparini