Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Gabriella Gagliardi all'udienza del 5.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.4011/2024 Rg Lav. e Prev.
TRA
,rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Luisa Esposito elettivamente domiciliato presso lo studio legale della stessa in Nola, alla Anfiteatro Laterizio 216, come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
– in Controparte_1 persona del Presidente pro- tempore, rappresento e difeso dall'Avv. Roberto Maisto
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 19.2.2024 l'istante in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'addebito n. 371 2023 0015554766 000 notificato in data 11.1.2024 avente ad oggetto il pagamento del complessivo importo di € 8.395,40 comprensivo di somme aggiuntive, sanzioni ed interessi a titolo di contributi relativi all'anno 2016. Deduceva, Controparte_2 in fatto, di svolgere l'attività di fisioterapista in qualità di lavoratore autonomo e di aver avuto conoscenza, per la prima volta, attraverso l'atto impugnato, dell'illegittimo addebito dei contributi previdenziali in oggetto. Eccepiva, pertanto, la prescrizione ex art. 3 L. 335/95 dei crediti portati nel titolo,
l'avvenuta decadenza dalla potestà di esercizio dell'azione esecutiva a mezzo ruolo ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 46/1999, contestava, in ogni caso, l'AVA impugnato relativamente alle sanzioni ivi contenute, stante l'incertezza interpretativa in materia e la erronea applicazione delle sanzioni per evasione
Ha concluso per sentire, previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo: “accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità della pretesa contenuta nell'impugnato avviso di addebito per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere , nonché l' infondatezza della pretesa anche nel quantum debeatur, con ESPRESSA pronuncia di annullamento, dell'avviso di addebito n. 371 2023 0015554766 000, con la quale l procedeva all'illegittimo addebito dei CP_1 contributi previdenziali per l'annualità 2016, ingiungendo il pagamento della somma complessiva di €. 8.395,40, nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a esso avviso, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
)per l'effetto accertare e dichiarare non dovuto il contributo preteso dall' per l'anno 2016; in via CP_1 ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata: annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge”; con vittoria di spese e competenze legali.
Nel costituirsi in giudizio, l eccepiva l'infondatezza dell'opposizione CP_1 stanti gli atti interruttivi adottati dall prima della notifica dell'avviso di CP_3 addebito opposto, anche in considerazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, previsto dalla legislazione emergenziale;
la tempestiva iscrizione a ruolo del debito de quo con conseguente mancato avverarsi della decadenza eccepita;
la correttezza del calcolo delle sanzioni civili stante la configurabilità a suo dire della fattispecie dell'evasione contributiva. Concludeva affinchè il Tribunale “dichiari inammissibile l'opposizione, in via gradata si rigetti l'opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti;
se l'inadempienza di cui è causa dovesse essere considerata come sussumibile nella fattispecie dell'omissione contributiva, si vorrà allora dichiarare il diritto dell' al recupero delle sanzioni civili CP_1 secondo i criteri legali di calcolo previsti per l'omissione contributiva”; vinte le spese legali.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata alla odierna udienza, e all'esito della discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione. *** ***
Ritiene il giudicante che l'opposizione sia fondata solo in parte, per le motivazioni di seguito illustrate.
Parte ricorrente non ha contestato il fondamento del credito vantato dall' CP_1 ma ha eccepito la prescrizione dei contributi portati nell'avviso di addebito opposto.
Ciò in ragione del fatto che i contributi omessi si riferiscono all'anno 2016 e che la messa in mora dell' gli è pervenuta in data 11.1.2024 mediante la CP_1 notifica dell'AVA impugnato. Sul punto è il caso di richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. I contributi dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla Gestione separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi “(cfr. Cass. Sez. Lav. sent. 27950/2018, Cass. Sez. Lav. sent. n.14638/2020).
Dunque, bisogna considerare quale dies a quo della prescrizione la data di versamento del saldo dei contributi, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione.
“In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi… il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, da cui si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione…). Nel caso in esame parte ricorrente ha dedotto in ricorso che nel caso di specie si discute dei contributi anno 2016 per i quali la scadenza del versamento era fissata al 07.07.2017 dal pertinente DPCM in relazione all'anno d'imposta 2016. L'istituto resistente ha allegato di aver tempestivamente interrotto la prescrizione mediante la notifica in data 5.12.2022 della raccomandata del
18.11.2022, alla stessa residenza indicata nel ricorso in opposizione, contenente la richiesta di pagamento dei contributi oggetto di causa (V. AR n. 66479436144-9 consegnata all'indirizzo del ricorrente regolarmente recapitata come da avviso di consegna in atti).
Sul punto, è appena il caso di rilevare come rispetto alla notifica eseguita dall' ex art 30 DL 78/2010 sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi CP_1 applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L
890/1982 e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016).
Non vi è dubbio circa la riferibilità dell' Avviso di Ricevimento prodotto all'avviso bonario, attesa la perfetta coincidenza tra il numero di raccomandata sull'AR pertinente e quello indicato in prima pagina dell'AVA impugnato.
All'udienza del 13.11.2024 il difensore della parte opponente ha dichiarato genericamente di disconoscere la sottoscrizione della relata di notifica dell'avviso bonario asserendone la non riconducibilità al destinatario, disconoscimento reiterato alla odierna udienza.
In tema di notifiche, la giurisprudenza ritiene che la firma apposta sull' avviso di ricevimento di una raccomandata fa fede dell'avvenuta ricezione e non è sufficiente il disconoscimento della firma sulla stessa per renderla inefficace essendo necessaria la querela di falso (tra le varie, Tribunale Monza sez. lav.,
09/01/2020, n.450, Corte Appello Palermo, sez. lav., 1/8/2023, n. 521).
Al fine di valutare la tempestività del menzionato atto interruttivo della prescrizione occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19, per complessivi 311 giorni, dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021.
In particolare ai sensi dell'art. 37 co. 2 del D.L. 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27 contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo >.
Altresì ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) <
9.I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo>.
Nella fattispecie i crediti contributivi al vaglio erano ancora esigibili all'inizio del periodo “neutro”, per non essere in quel momento già spirato il termine quinquennale di legge.
E' dunque infondata l'eccezione di prescrizione, considerati i periodi di sospensione dei termini di prescrizione come sopra accertati per complessivi
311 gg con riferimento ai contributi anno 2016 per i quali la richiesta /messa in mora dell del dicembre 2022 interveniva entro il quinquennio CP_1 prescrizionale.
Quanto alle ulteriori censure, attinenti a vizi formali (nella specie: difetto di motivazione e decadenza) ove anche l'esame delle stesse non risultasse in questa sede precluso stante l'avvenuta dimostrazione della notifica di atto prodromico all'avviso di addebito impugnato, deve in ogni caso rilevarsi che esse sono inammissibili in quanto tardive, perchè proposte oltre il termine di di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti gli atti esecutivi, in cui vanno senz'altro annoverate le doglianze inerenti il procedimento di notificazione.
Invero l'opposizione sotto questo profilo è inammissibile perché tardiva stante il deposito del ricorso in opposizione (19.2.2024) quando era oramai decorso il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (11.1.2024). Deve essere viceversa esaminata l'eccezione relativa al calcolo delle sanzioni.
Rileva l'opponente che l' nell'effettuare il computo delle sanzioni abbia CP_1 fatto applicazione del disposto dell' 116, comma 8, lett. b), della Legge n. 388/2000 norma che presuppone, a suo dire, la prova del dolo specifico, ad opera del contribuente tenuto al versamento, diretto a porre in essere un atto di evasione e/o elusione fiscale.
Dal tenore delle difese dell detta circostanza, attinente alle modalità di CP_1 calcolo delle sanzioni, può ritenersi pacifica.
La fattispecie nel caso concreto è regolata dall'art. 116, della legge 388/00, rubricato ”Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare”, il quale prevede al comma 8: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a)nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento d'una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”. Nel caso che ci occupa è pacifico che il ricorrente ha regolarmente dichiarato il proprio reddito imponibile per l'anno 2016 (come dedotto in ricorso e provato dalla documentazione versata dallo stesso ); l sostiene la CP_1 CP_1 legittimità della propria pretesa richiamando l'art. 18 DL 98/2011 a sostegno del superamento delle incertezze interpretative formatesi sull'obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi alla gestione separata.
Ritiene il giudicante che l'impostazione dell' pecchi di eccessivo rigore in CP_1 considerazione della ratio dell'art. 116, volto ad introdurre una serie di misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare (cfr. Corte d'Appello Genova,
Sezione Lavoro civile, Sentenza 14 marzo 2019, n. 37).
Più specificamente, le pesanti sanzioni previste dalla lett. b) del comma 8 sono volte a penalizzare il datore di lavoro ( e comunque il contribuente ) che occulta rapporti di lavoro in essere o retribuzioni con l'intenzione specifica di non versare la contribuzione. Completamente diverso è il caso in esame, in cui il lavoratore autonomo, regolarmente denunziando la propria posizione reddituale ai fini fiscali, ha omesso il versamento della relativa contribuzione alla Gestione Separata senza alcun dolo di evasione.
E' pur vero che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.
4808/2005, intervenuta per dirimere un contrasto tra singole sezioni relativo alla distinzione tra omissione ed evasione contributiva, ha abbracciato la tesi più rigorosa secondo cui l'ipotesi di omissione contributiva deve intendersi limitata alla sola ipotesi del mancato versamento del contributo da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di un solo ulteriore necessario adempimento
- in quanto strettamente funzionale al regolare svolgimento dei compiti di vigilanza dell'ente previdenziale ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione.
Ma tale impostazione rigorosa - ribadita dalla Cassazione Sezione Lavoro con ordinanza n. 28966 del 27 dicembre 2011 - si riferiva ad una ben differente situazione in cui il datore di lavoro aveva omesso di presentare le denunce obbligatorie (c.d. DM 10) relative a dipendenti regolarmente iscritti a libro paga.
Ben differente è il nostro caso in cui, la parte ricorrente, pur omettendo l'iscrizione alla Gestione Separata , ha comunque dichiarato agli enti CP_1 competenti alla vigilanza e alla riscossione dei contributi (l'Agenzia delle
Entrate) la propria attività con l'indicazione dei redditi prodotti, con ciò rendendo molto semplice ed automatica la verifica della scopertura assicurativa e della conseguente omissione contributiva, senza necessità di alcuna attività ispettiva esterna mediante accessi in loco, stante la facoltà da parte dell' di accedere all'Anagrafe Tributaria sin dall'entrata in vigore del CP_1
D.Lgs. n. 462 del 1997, che ha introdotto l'unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione ed accertamento della contribuzione dovuta agli enti previdenziali.
Nel nostro caso, dunque, l' non ha dovuto effettuare alcun controllo CP_1 tramite i propri ispettori mediante l'accesso in loco al fine di esaminare i libri contabili contenente i dati reddituali del contribuente;
è bastata una semplice verifica della dichiarazione dei redditi presentata all'Agenzia delle Entrate, al cui archivio l' ha libero accesso ( cfr. in termini analoghi sentenza CP_1
Tribunale di Napoli n. 292/2023) In conclusione, l'avviso impugnato va annullato limitatamente alle sanzioni civili;
sono, infatti, dovute le sanzioni civili da calcolarsi ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. a) della L. n. 338 del 2000, e non ai sensi della lettera b).
L'accoglimento solo parziale del ricorso e la reciproca soccombenza delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
-accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della pretesa dell limitatamente al regime sanzionatorio di cui all'art. 116, CP_1 comma 8, lettera b), della legge 388/2000; annulla soltanto limitatamente alle sanzioni l'avviso di addebito n. 371 2023 0015554766 000 notificato in data
11.1.2024;
-rigetta nel resto il ricorso;
-dichiara compensate le spese di lite.
Napoli, 5.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi