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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8523 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 7108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott. RA LI, nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 7108/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile proposta da
, con sede legale a MILANO Parte_1
(MI) VIA CAIO MARIO 53/G cap 20153, Numero REA MI – 1907429 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , RG FALL. N. 124/2021, in persona del Curatore P.IVA_1
Avv. Paolo Bosticco (C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di procura C.F._1 speciale alle liti allegata alla citazione e in virtù di autorizzazione del Giudice delegato del 29 settembre 2021 (All. A), dall'Avv. Ettore Maria Negro (C.F. , indirizzo di C.F._2 posta elettronica certificata fax 02 49533001), presso lo studio Email_1 professionale del quale a Milano Via Visconti di Modrone 21 è elettivamente domiciliato;
parte attrice
Contro
, con sede Controparte_1 legale a TE SE (MI) VIA XX SETTEMBRE 3 cap 20024, Numero
REA MI – 2100168, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , in P.IVA_2 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore
[...]
Nato a TARANTO (TA) il 04/11/1948 Codice Controparte_2 fiscale: , rappresentato e difeso Avv. Fabio Russo, del foro di Napoli, presso C.F._3 il suo studio professionale in Napoli (NA) via Cardinale Capecelatro n. 86 (cod. fisc.:
; indirizzo P.E.C.: elettivamente domiciliata, giusta C.F._4 Email_2 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, il quale chiede di voler ricevere le successive comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2 1 TRIBUNALE DI MILANO
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parte convenuta
CONCLUSIONI per parte attrice (come da Parte_1 foglio di PC depositato in PCT in data 8.7.2025)
“Con ordinanza resa in data 2 luglio 2025 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1° luglio il Giudice, rilevato che i capitoli di prova orale richiesti da controparte sono inammissibili e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 7 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, prevedendo la trattazione in forma scritta dell'udienza e assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Ciò posto, il Curatore del Fallimento si riporta a tutto quanto esposto nei propri atti e documenti di causa, alle deduzioni, eccezioni, istanze contenute nei verbali
e nelle note di udienza e precisa come segue le proprie Conclusioni Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Milano, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e richiesta, così statuire: - in via principale: - accertare e dichiarare inefficace nei confronti del Parte_1
e della massa dei creditori, ai sensi dell'art. 64 L. fall., il mandato all'incasso
[...] stipulato tra e per le ragioni esposte negli Parte_1 Controparte_3 atti di causa, con ogni conseguente statuizione;
- in via subordinata: - accertare e dichiarare inefficace nei confronti del e della massa dei creditori Parte_1
e, quindi, revocare, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 L. fall., il mandato all'incasso stipulato tra e per le ragioni esposte negli atti di
Parte_1 Controparte_3 causa, con ogni conseguente statuizione;
- in ogni caso: - condannare la convenuta al pagamento, in favore del , della somma di € 18.722,90, pari
Parte_1 all'importo dei crediti della fallita incassati da sul conto corrente liquidatorio al Controparte_4 netto di quanto già percepito dal;
- in via di ulteriore
Parte_1 subordine: - accertato l'inadempimento della convenuta agli obblighi di cui all'art. 1713 c.c.; - condannare la convenuta a corrispondere al la somma
Parte_1 di € 18.722,90, anche alla luce della inopponibilità delle compensazioni operate da CP_3 in violazione del disposto di cui all'art. 56 L. fall. In via istruttoria: - rigettare le istanze
[...] istruttorie di controparte in quanto inammissibili, per le ragioni esposte negli atti di causa. Con favore di spese, compensi professionali, rimborso forfettario spese generali pari al 15% dell'imponibile, e oltre IVA e CPA”. per parte convenuta Controparte_1
(come da foglio di PC depositato in PCT in data 3.7.2025)
[...]
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“Premesso che • con provvedimento del 02/07/2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/07/2025, la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.;
• la società a mezzo del proprio procuratore e difensore, con riferimento a tutte Controparte_3 le fasi processuali sin qui esperite, riportandosi integralmente a tutto quanto affermato, dedotto, eccepito e prodotto nei propri scritti difensivi e nei verbali di causa, di cui chiede l'integrale accoglimento, con il presente foglio da considerarsi parte integrante del verbale di causa, rassegna le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione: Nel merito Respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto
e dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per tutti i motivi di cui in narrativa. In ogni caso
Condannare il Curatore di , Avv. Paolo Bosticco, alla Parte_1 rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge. In via istruttoria A) Si chiede interrogatorio formale del Curatore del
[...]
, Avv. Paolo Bosticco, sulle circostanze descritte nei propri scritti Parte_1 difensivi e nei capitoli di prova di seguito indicati dal n. 1 al n. 16, espunte da giudizi o valutazioni non consentite che si intendono qui ripetute e trascritte parola per parola, precedute dalla locuzione
“E' vero che”; B) Si chiede, altresì, la prova per testi, sulle circostanze descritte nei propri scritti difensivi e nei capitoli di prova di seguito indicati, espunte da giudizi o valutazioni non consentite che si intendono qui ripetute e trascritte parola per parola, precedute dalla locuzione “E' vero che”;
Capitoli di prova: “1) E' vero che nel febbraio 2020, il sig. presentava il sig. Controparte_5 [...]
, presidente del CdA della al sig. legale Parte_2 Parte_1 Controparte_2 rappresentante della 2) E' vero che nel febbraio 2020, il sig. , CP_3 Parte_2 in qualità di presidente del CdA della si attivava per trovare nuovi soci, al fine di CP_6 reperire risorse finanziarie da immettere nella società? 3) E' vero che il sig. , Parte_2 presidente del CdA della nel febbraio 2020 riferiva al sig. e al sig. Parte_1 Controparte_2
di avere moltissime commesse verso clienti importanti (quali ad esempio la IA del Controparte_5
Gruppo ST e la Italimpianti), ma con incassi prolungati nel tempo? 4) E' vero che il 2 marzo
2020 la società conferiva alla mandato esplorativo ed accordo Parte_1 Controparte_3 di riservatezza rilasciato per la ricerca di persone fisiche o giuridiche potenzialmente interessate all'acquisto di quote della società, come da documento 2 che si rammostra al teste? 5) E' vero che il sig. nel marzo 2020, sosteneva di essere in trattativa con altro investitore disposto ad entrare Pt_2 nella società immettendo liquidità per 500 mila euro, a condizione di trovare un CP_6 ulteriore socio, per poter accedere a commesse molto importanti come da documenti 3 e 4 che si rammostrano al teste? 6) E' vero che l'operazione di allargamento del tessuto societario avveniva in
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pieno periodo COVID, limitando di conseguenza verifiche approfondite in sede da parte della
[...]
e costringendo la stessa ad espletare il suo mandato, sulla base delle dichiarazioni e CP_3 documentazione fornita dall'amministratore ? 7) E' vero che in data 19/2/2020 Parte_2 il sig. consegnava un bilancio al 30/9/2019, redatto dal suo commercialista, Parte_2 dal quale si evinceva un utile di euro 55.634,00, come da documento 7 che si rammostra al teste? 8)
E' vero che sulla base delle dichiarazioni e documentazione fornita dall'amministratore
[...]
, il predetto confermava la sussistenza di una buona situazione aziendale, come da Parte_2 documento 5 che si rammostra al teste? 9) E' vero che il ha presentato un business plan Pt_2 redatto da professionista Dott. , iscritto all'albo, che confermava la situazione della società, Per_1 come da documento 6 che si rammostra al teste? 10) E' vero che il ha garantito di vantare Pt_2
Pa crediti verso società come la ST e la Italiimpianti? 11) E' vero che altra società, la .IM, in data 22/5/2020 sottoscriveva con un contratto di affitto di azienda sulla base delle Parte_1 rassicurazioni e garanzie fornite dal 12) E' vero che, una volta cessato l'impedimento delle Pt_2 misure di contenimento covid, emergeva che nessuno dei clienti prospettati era effettivamente cliente della 13) E' vero che, una volta cessato l'impedimento delle misure di contenimento Parte_1 covid, emergeva che il bilancio inoltrato dal in data 31/12/2019 riportava perdite di 500 Pt_2 mila euro a differenza dell'utile prospettato in prima fase e presentato nel settembre 2019, come da documento n. 14 che si rammostra al teste? 14) E' vero che, una volta cessato l'impedimento delle misure di contenimento covid, emergeva la pendenza di diverse situazioni in contenzioso nei confronti della e della Fontana Spa? 15) E' vero che l'Avv. Bosticco già nell'agosto 2021, è Controparte_7
Par stato informato sia da che da m che il aveva consegnato documenti ad CP_3 Pt_2
che rappresentavano una situazione economica e aziendale della soceità a CP_2 CP_6 garanzia della situazione della come da documento n. 15 che si rammostra al teste? Parte_1
16) E' vero che l'Avv. Bosticco successivamente alle comunicazioni di , sulla circostanza CP_2 di cui al precedente punto 15 – produzione di documentazione falsa – ha provveduto ad attivarsi per verificare e agire a tutela della 17) E' vero che ci sono dei criteri contabili Parte_4 per distinguere le poste di competenza del conto liquidatorio di da quelle sul conto Parte_1 della società Si indicano a testi: - Sig. , residente in [...] alla Parte_1 Controparte_5
Piazza de Angeli Ernesto n. 14, sulle circostanze dal n. 1 al n. 16; - Sig. , residente Testimone_1 in Monza (MB) alla via Bellinzona n. 7, sulle circostanze dal n. 1 al n. 17.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo può essere omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45 comma diciassettesimo della
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legge n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, essendo richiesta soltanto la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Secondo l'allegazione di parte attrice, tra la documentazione della fallita il Curatore ha rinvenuto copia di un contratto denominato “mandato irrevocabile all'incasso”, privo di data certa, con il quale
, in persona del liquidatore sig. aveva Parte_1 Parte_2 incaricato di incassare per conto della mandante i crediti da quest'ultima vantati Controparte_3 verso i clienti, l'erario ed eventuali obbligati, con espressa previsione dell'obbligo di rendiconto ai sensi dell'art. 1713 c.c. (doc. 3 allegato all'atto di citazione).
Nel contratto di mandato era previsto che le somme incassate venissero utilizzate per “pagare i debiti risultanti dal bilancio di liquidazione, su espressa indicazione del Liquidatore (…)” (cfr. art. 2).
Gli incassi dei crediti sarebbero dovuti pervenire su un conto corrente c.d. “liquidatorio”, contraddistinto dal n. 15/651071, intestato a presso la CP_3 Controparte_8
, filiale di Arese.
[...]
La circostanza risulta documentata sia dalle comunicazioni a mezzo e- mail che a Parte_1 firma del sig. ha indirizzato ad alcuni clienti (doc. 4 e 5, in data 6.8.2020 e Parte_2
14.9.2020), sia dagli stessi clienti che hanno confermato al Curatore di aver estinto i rispettivi debiti effettuando il pagamento in favore di tale diverso conto corrente (doc. 6, comunicazione di FTP
INDUSTRIAL del 21.7.2021).
L'operazione negoziale consistita nel conferimento a del mandato ad incassare i crediti CP_3 di celava – ad avviso di chi scrive – un intento dichiaratamente distrattivo, come Parte_1 emerge anche dalla presenza di un conto corrente “liquidatorio” separato rispetto a quello sociale, utilizzato con l'evidente finalità di gestione di incassi e pagamenti per il tramite di servizio di tesoreria accentrato o cash pooling, indipendentemente dalla formale appartenenza ad un gruppo delle società coinvolte.
Infatti, in data 17 luglio 2020 con e-mail a firma del suo legale rappresentante dott. CP_3
, aveva comunicato per iscritto all'avv. Ferdinando Paglia che Controparte_2
l'intento perseguito con il mandato all'incasso era proprio quello di “ovviare ai pignoramenti del cc su cui arrivano le somme dei clienti”; in particolare nella comunicazione si legge: “Ciao Ferdinando, come ti accennavo al telefono, per ovviare ai pignoramenti del cc su cui arrivano le somme dei clienti, ho fatto il mandato all'incasso che ti allego, in modo da gestire noi gli incassi. Ovviamente abbiamo comunicato quanto sopra, con relativo iban ai clienti ma, la IA ( ti invia tutti gli Parte_2 indirizzi a cui comunicare, vuole che questa operazione sia consacrata da un legale. Ti risparmio il
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mio pensiero su questi cretini ma...leghiamo l'asino dove vuole il padrone... In conclusione dovresti scrivere credo, che tale mandato è consentito dalla legge e garantisce la regolarità del pagamento a chi lo effettua. Con questo dovremmo riuscire a farci pagare una somma di 70 mila euro. Dimmi se hai bisogno di altri chiarimenti” (doc. 7).
Il ha poi allegato che contravvenendo agli obblighi tipici del mandatario, Parte_1 CP_3 non ha mai reso a il conto della gestione relativo al proprio operato e non avrebbe Parte_1 restituito quanto incassato per conto della stessa, né ha fornito riscontro alle legittime richieste del
Curatore finalizzate ad avere evidenza dell'operato della mandataria e dell'utilizzo del conto corrente.
Parte convenuta ha in realtà poi effettuato un bonifico di € 289,81 in favore del conto corrente del
, asseritamente pari al “residuo derivante dagli accrediti effettuati in seguito al mandato” Parte_1
e ha fornito, oltre alla contabile del suddetto bonifico (doc. 10), un “dettaglio delle entrate e delle uscite e loro relative giustificazioni” (doc. 11).
Tale dettaglio, lungi dall'essere un rendiconto dettagliato dell'attività svolta, non è altro che uno stampato privo di data certa su cui sono state riportate quelle che, a detta di sarebbero CP_3 le “uniche” entrate ed uscite del conto corrente riferibili a come esposte di seguito. Parte_1
Parte convenuta ha invece genericamente contestato la conoscenza dello stato di insolvenza, avendo esaminato un idoneo business plan presentato dalla controparte, ha negato la natura gratuita del mandato in quanto era previsto un corrispettivo e l'obbligo di rendiconto, nonché in quanto il vantaggio per sarebbe consistito nel recupero dei crediti vantati dalla società e nella Parte_1 miglior gestione della successiva fase liquidatoria della stessa.
Coglie anzitutto nel segno l'allegazione di parte attrice, secondo cui la scrittura avente ad oggetto il conferimento a del mandato ad incassare crediti della società poi fallita risulta CP_3 qualificabile come atto a titolo gratuito e quindi inefficace nei confronti della massa creditoria ai sensi dell'art. 64 L. fall.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. Sez. 1 - , Sentenza
n. 23140 del 22/10/2020) “In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l.fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un
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risparmio di spesa;
sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege"; in senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza n. 6538 del 18/03/2010 (Rv. 612300 - 01) aveva opinato che “In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 legge fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del
"solvens", quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa.”; inoltre, secondo Cass. Sez. 1, Sentenza n.
13087 del 24/06/2015 (Rv. 635732 - 01) “Ai fini dell'azione di inefficacia di cui all'art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo.” Da ultimo, Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 20886 del 26/07/2024 (Rv. 671964 - 01) ha affermato che “In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 l.fall., deve ritenersi che il pagamento del debito altrui da parte del terzo successivamente fallito integri un atto compiuto gratuitamente, salvo prova contraria che lo stesso sia stato compiuto perseguendo un interesse economicamente apprezzabile del solvens;
tuttavia”.
Applicando tali coordinate interpretative al caso di specie, può ritenersi come non Parte_1 abbia tratto alcun concreto vantaggio patrimoniale dal mandato all'incasso, posto che essa si è privata di elementi dell'attivo (crediti esigibili da riscuotere) senza che il relativo controvalore in denaro sia confluito nel proprio patrimonio, anzi essendo utilizzato per l'effettuazione di pagamenti sine causa in ragione della natura gratuita, posti in essere in violazione delle cause legittime di prelazione, poco prima dell'apertura del concorso.
Nel caso di specie, non ha conseguito alcun vantaggio, nemmeno in termini di corretta Parte_1 riduzione dell'ammontare dei debiti sociali: esaminando i documenti forniti da il CP_3
ha allegato specificamente che le somme incassate dai clienti sono state utilizzate Parte_1
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esclusivamente per pagare soggetti che erano a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava
Parte_1
In particolare, secondo la ricostruzione del fallimento non contestata da parte convenuta, le somme sono state destinate non ad una ordinata estinzione dei debiti in ottica liquidatoria, nel rispetto della par condicio, ma: (i) al pagamento anticipato del liquidatore appena nominato sig. Persona_2 senza che risulti la delibera di un compenso;
(ii) a prelevamenti di contanti effettuati dal sig.
socio unico, il 13 agosto e il 14 settembre 2020, soggetto non più legittimato Parte_2 ad operare per conto di essendo nel frattempo cessato dalla carica di liquidatore in Parte_1 data 26 agosto 2020; (iii) a “restituire” alla asseriti prestiti per Parte_5
“pagamenti ai dipendenti”: tuttavia, dal maggio 2020 conduceva in affitto l'azienda di Pt_5 [...] ed i lavoratori erano passati alle dipendenze dell'affittuaria, obbligata a corrispondere i Pt_1 relativi emolumenti;
non si comprende quindi la ragione per cui avrebbe dovuto Parte_1 restituire a le somme che quest'ultima era tenuta a versare ai dipendenti a titolo di “acconto Pt_5 sullo stipendio di giugno 2020” (cfr. docc. 11 e 12); (iv) a pagare una fattura all'avv. Ferdinando
Paglia, reso edotto già dal mese di luglio 2020 della finalità elusiva del mandato all'incasso (cfr. doc.
7); (v) a pagare la stessa CP_3
In tal senso, tali pagamenti nulla hanno a che fare con la gestione ordinata e “concorsuale” della fase liquidatoria di Inoltre, non risulta predisposto un bilancio di liquidazione che consenta Parte_1 di verificare che le somme incassate ed i crediti riscossi per conto di siano state Parte_1 effettivamente destinate a “pagare i debiti risultanti dal bilancio di liquidazione”, come recita l'art. 2 del mandato all'incasso.
Dunque, i proventi dei crediti riscossi non sono stati utilizzati per estinguere i debiti sociali nel rispetto delle cause legittime di prelazione, ma sono stati destinati al pagamento (preferenziale) di soggetti ai Pa quali era verosimilmente nota la situazione di insolvenza, tra i quali . Controparte_9
; è appena il caso di richiamare la sentenza prodotta da parte attrice quale doc. 26 e le
[...] motivazioni poste a base della condanna.
Appare peraltro non consentito sul piano astratto per il liquidatore nominato abdicare allo svolgimento della propria carica, fonte di responsabilità, obblighi poteri ex art. 2489 c.c., delegare le proprie specifiche funzioni, ovvero lo svolgimento della fase liquidatoria a una società terza senza nessun rendiconto, con la sostanziale finalità elusiva di possibili pignoramenti, in un momento di verosimile crisi imprenditoriale, dichiarata in via confessoria dal legale rappresentante della convenuta, con la sola ragione illecita e motivo comune determinante per le parti di “… ovviare ai pignoramenti del cc su cui arrivano le somme dei clienti”.
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Il mandato appare inoltre inefficace e a titolo gratuito ex art. 64 CCII perché non risulta aver consentito di ridurre, grazie agli incassi e/o pagamenti, il passivo della fallita e risulta privo di qualunque data certa opponibile al curatore.
In punto onere probatorio, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 8978 del 29/03/2019 afferma che “In tema di azione revocatoria degli atti a titolo gratuito, incombe sul curatore la prova della gratuità dell'atto
e del compimento nel periodo sospetto, mentre grava sulla controparte l'onere di dimostrare i presupposti per l'applicazione dell'esimente della proporzionalità degli atti rispetto al patrimonio che ha natura di eccezione in senso stretto da proporre, a pena di decadenza, nei termini preclusivi previsti dal codice di rito.”; la curatela risulta aver soddisfatto l'onere probatorio su di essa ricadente, senza alcuna prova del fatto estintivo da parte della convenuta.
A tanto si aggiunga la speciale disciplina derivante dalla legge fallimentare, dovendosi rammentare che il curatore assume una posizione di terzietà rispetto ai creditori concorsuali e rispetto al fallito, e non gli possono essere opposte le scritture private prive di data certa anteriore al fallimento in quanto il curatore, il quale non è un successore del fallito, non ha preso parte al rapporto giuridico controverso, privo di data certa, ed è dunque da considerare terzo rispetto ad esso (Cass. 9 maggio
2001 n. 6465; Cass. 8 novembre 2010 n. 22711; Cass. 14 ottobre 2010 n. 21251; Cass. 8 novembre
2001 n.13813, Cass. SSUU 20 febbraio 2013 n. 4213; Cass. 14 marzo 2013 n. 6558), (vedi anche
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18682 del 27/07/2017).
In ogni caso, a prescindere dalla natura gratuita dell'atto di conferimento del mandato all'incasso, secondo la S.C. anche il singolo pagamento ricevuto dai creditori, quale mezzo solutorio anormale, risulta suscettibile di revocatoria anche ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 L. fall.; in tal senso
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10208 del 03/05/2007 (Rv. 597406 - 01) ritiene che “Il pagamento che il creditore riceve da un terzo, in forza di mandato irrevocabile all'incasso di un credito verso quest'ultimo rilasciatogli dal debitore, con funzione di garanzia, è atto autonomamente revocabile, ai sensi dell'art. 67 legge fallim., indipendentemente dalla revoca del mandato;
né, a seguito di tale pagamento, si verifica compensazione (che escluderebbe la revocabilità) tra credito principale del mandatario e obbligazione del medesimo di rimessa verso il mandante (art. 1713 cod. civ.), attesa
l'insussistenza di una siffatta autonoma obbligazione del mandatario, il quale trattiene in pagamento diretto del proprio credito quanto ricevuto.”
Inoltre, va aggiunto che le compensazioni operate da non sono in ogni caso opponibili CP_3 al , poiché avvenute in violazione del disposto di cui all'art. 56 L. fall.; anche a voler Parte_1 considerare l'effetto estintivo di passività derivante dai pagamenti effettuati ai terzi, ha CP_3 di fatto estinto il proprio debito verso - derivante dall'obbligo di restituirle le somme Parte_1
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incassate - utilizzando in compensazione il credito che la stessa agendo in nome proprio CP_3 ma per conto della società poi fallita, aveva acquisito a seguito del pagamento agli asseriti creditori della mandante;
poiché l'acquisizione del controcredito per atto tra vivi è avvenuta nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, le compensazioni non sono opponibili alla procedura.
Sussistono poi presunzioni gravi, precise e concordanti circa la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla società poi fallita ed a CP_3
Nella documentazione aziendale – oltre all'e-mail del 17 luglio 2020 del dott. (cfr. doc. 7 CP_2 di parte attrice), comprovante la finalità elusiva dei pignoramenti in un momento di conclamata crisi imprenditoriale – il Curatore ha rinvenuto una e-mail del 28 aprile 2020 (doc. 14 Fallimento attore) in cui in persona del legale rappresentante , si rivolgeva al sig. CP_3 CP_2 Parte_2
a quella data presidente del consiglio di amministrazione di nel modo
[...] Parte_1 seguente: “ , (…) vorrei essere chiaro una volta per tutte.... (…) Vi ho detto in mille Parte_2 lingue che dovete partire dal fatto di essere in stato fallimentare e quindi le discussioni fatte ieri fanno sorridere.
Pertanto, la dichiarazione di piena conoscenza di circa lo “stato fallimentare” e quindi CP_3 di insolvenza di assume una inequivoca valenza confessoria, provenendo dal Parte_1 medesimo legale rappresentante dell'odierna convenuta dott. , in quanto lo stato soggettivo CP_2 del rappresentante si comunica al rappresentato ex art. 1391 c.c.
Inoltre, il mandato all'incasso è stato stipulato quando era già stata posta in Parte_1 liquidazione e quindi non si comprende quali fossero le possibilità di generazione di flussi di cassa al servizio del debito, visto che il liquidatore doveva limitarsi a compiere gli atti utili ai fini liquidatori, pagando i debiti scaduti nel rispetto delle cause di prelazione con l'attivo residuo.
In merito alla revocabilità del mandato all'incasso, la convenuta non ha dedotto alcun argomento concreto, essendosi limitata a contestare specificamente la non conoscenza dello stato di insolvenza da parte di circostanza che appare del tutto collidente però con la dichiarazione CP_3 confessoria del suo legale rappresentante, non espressamente disconosciuta (vedi doc. 14 Fallimento attore).
Dagli estratti conto prodotti anche a seguito dell'ordine di esibizione è emerso che ha CP_3 incassato crediti di per € 18.722,90, non alla stessa riversati e quindi senza causa, Parte_1 dedotto quindi quanto incassato dal fallimento;
stante la gratuità del mandato, la condanna deve essere pronunciata nella misura richiesta.
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Va dunque pronunciato l'accoglimento della domanda principale di inefficacia ex art. 64 l.f. nei confronti della massa dei creditori del , nella misura di € 18.722,90 oltre interessi dalla Parte_1 domanda giudiziale al saldo effettivo.
Deve essere inoltre integralmente richiamata l'ordinanza resa dal giudicante in data 1 luglio 2025, in cui si è ritenuto che “i sedici capitoli di prova orale formulati da parte convenuta nel corpo della memoria n. 2 ex art 171 ter c.p.c. depositata il 29 maggio 2024 dalla società convenuta sono, salva ogni miglior rivalutazione in sede di decisione, inammissibili in quanto generici per circostanze di tempo, luogo e fatti descritti, nonché valutativi, nonché in parte documentali ove vengono citati documenti prodotti dalla stessa parte convenuta”.
Le spese di lite vanno liquidate in ragione della soccombenza della società convenuta - secondo i valori medi del DM n. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, avuto riguardo al valore della controversia dichiarato da parte attrice quale petitum (€ 18.722,90) inquadrabile nello scaglione da € 5.200 ad €
26.000 - nella misura di complessivi € 5.070,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA, che risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode, sugli importi imponibili.
Inoltre, la società convenuta va condannata a rifondere in favore di parte attrice € 545,00 (€ 518,00 contributo unificato più € 27,00) per spese vive /anticipazioni pari al valore del contributo unificato e delle marche da bollo per l'iscrizione al ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- in accoglimento della domanda proposta da parte attrice Parte_1
nei confronti della parte convenuta
[...] [...]
, accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti Controparte_1 della massa dei creditori del predetto Fallimento del mandato all'incasso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la convenuta a restituire al Fallimento attore la somma capitale di € 18.722,90 oltre agli interessi dalla domanda giudiziale (notifica a mezzo PEC dell'atto di citazione consegnata alla convenuta in data 12.2.2024) fino al saldo effettivo;
- condanna la parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese vive ed in complessivi € 5.070,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge.
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Così deciso in Milano, il 6 novembre 2025.
Il giudice
RA LI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott. RA LI, nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 7108/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile proposta da
, con sede legale a MILANO Parte_1
(MI) VIA CAIO MARIO 53/G cap 20153, Numero REA MI – 1907429 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , RG FALL. N. 124/2021, in persona del Curatore P.IVA_1
Avv. Paolo Bosticco (C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di procura C.F._1 speciale alle liti allegata alla citazione e in virtù di autorizzazione del Giudice delegato del 29 settembre 2021 (All. A), dall'Avv. Ettore Maria Negro (C.F. , indirizzo di C.F._2 posta elettronica certificata fax 02 49533001), presso lo studio Email_1 professionale del quale a Milano Via Visconti di Modrone 21 è elettivamente domiciliato;
parte attrice
Contro
, con sede Controparte_1 legale a TE SE (MI) VIA XX SETTEMBRE 3 cap 20024, Numero
REA MI – 2100168, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , in P.IVA_2 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore
[...]
Nato a TARANTO (TA) il 04/11/1948 Codice Controparte_2 fiscale: , rappresentato e difeso Avv. Fabio Russo, del foro di Napoli, presso C.F._3 il suo studio professionale in Napoli (NA) via Cardinale Capecelatro n. 86 (cod. fisc.:
; indirizzo P.E.C.: elettivamente domiciliata, giusta C.F._4 Email_2 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, il quale chiede di voler ricevere le successive comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2 1 TRIBUNALE DI MILANO
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parte convenuta
CONCLUSIONI per parte attrice (come da Parte_1 foglio di PC depositato in PCT in data 8.7.2025)
“Con ordinanza resa in data 2 luglio 2025 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1° luglio il Giudice, rilevato che i capitoli di prova orale richiesti da controparte sono inammissibili e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 7 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, prevedendo la trattazione in forma scritta dell'udienza e assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Ciò posto, il Curatore del Fallimento si riporta a tutto quanto esposto nei propri atti e documenti di causa, alle deduzioni, eccezioni, istanze contenute nei verbali
e nelle note di udienza e precisa come segue le proprie Conclusioni Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Milano, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e richiesta, così statuire: - in via principale: - accertare e dichiarare inefficace nei confronti del Parte_1
e della massa dei creditori, ai sensi dell'art. 64 L. fall., il mandato all'incasso
[...] stipulato tra e per le ragioni esposte negli Parte_1 Controparte_3 atti di causa, con ogni conseguente statuizione;
- in via subordinata: - accertare e dichiarare inefficace nei confronti del e della massa dei creditori Parte_1
e, quindi, revocare, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 L. fall., il mandato all'incasso stipulato tra e per le ragioni esposte negli atti di
Parte_1 Controparte_3 causa, con ogni conseguente statuizione;
- in ogni caso: - condannare la convenuta al pagamento, in favore del , della somma di € 18.722,90, pari
Parte_1 all'importo dei crediti della fallita incassati da sul conto corrente liquidatorio al Controparte_4 netto di quanto già percepito dal;
- in via di ulteriore
Parte_1 subordine: - accertato l'inadempimento della convenuta agli obblighi di cui all'art. 1713 c.c.; - condannare la convenuta a corrispondere al la somma
Parte_1 di € 18.722,90, anche alla luce della inopponibilità delle compensazioni operate da CP_3 in violazione del disposto di cui all'art. 56 L. fall. In via istruttoria: - rigettare le istanze
[...] istruttorie di controparte in quanto inammissibili, per le ragioni esposte negli atti di causa. Con favore di spese, compensi professionali, rimborso forfettario spese generali pari al 15% dell'imponibile, e oltre IVA e CPA”. per parte convenuta Controparte_1
(come da foglio di PC depositato in PCT in data 3.7.2025)
[...]
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“Premesso che • con provvedimento del 02/07/2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/07/2025, la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.;
• la società a mezzo del proprio procuratore e difensore, con riferimento a tutte Controparte_3 le fasi processuali sin qui esperite, riportandosi integralmente a tutto quanto affermato, dedotto, eccepito e prodotto nei propri scritti difensivi e nei verbali di causa, di cui chiede l'integrale accoglimento, con il presente foglio da considerarsi parte integrante del verbale di causa, rassegna le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione: Nel merito Respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto
e dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per tutti i motivi di cui in narrativa. In ogni caso
Condannare il Curatore di , Avv. Paolo Bosticco, alla Parte_1 rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge. In via istruttoria A) Si chiede interrogatorio formale del Curatore del
[...]
, Avv. Paolo Bosticco, sulle circostanze descritte nei propri scritti Parte_1 difensivi e nei capitoli di prova di seguito indicati dal n. 1 al n. 16, espunte da giudizi o valutazioni non consentite che si intendono qui ripetute e trascritte parola per parola, precedute dalla locuzione
“E' vero che”; B) Si chiede, altresì, la prova per testi, sulle circostanze descritte nei propri scritti difensivi e nei capitoli di prova di seguito indicati, espunte da giudizi o valutazioni non consentite che si intendono qui ripetute e trascritte parola per parola, precedute dalla locuzione “E' vero che”;
Capitoli di prova: “1) E' vero che nel febbraio 2020, il sig. presentava il sig. Controparte_5 [...]
, presidente del CdA della al sig. legale Parte_2 Parte_1 Controparte_2 rappresentante della 2) E' vero che nel febbraio 2020, il sig. , CP_3 Parte_2 in qualità di presidente del CdA della si attivava per trovare nuovi soci, al fine di CP_6 reperire risorse finanziarie da immettere nella società? 3) E' vero che il sig. , Parte_2 presidente del CdA della nel febbraio 2020 riferiva al sig. e al sig. Parte_1 Controparte_2
di avere moltissime commesse verso clienti importanti (quali ad esempio la IA del Controparte_5
Gruppo ST e la Italimpianti), ma con incassi prolungati nel tempo? 4) E' vero che il 2 marzo
2020 la società conferiva alla mandato esplorativo ed accordo Parte_1 Controparte_3 di riservatezza rilasciato per la ricerca di persone fisiche o giuridiche potenzialmente interessate all'acquisto di quote della società, come da documento 2 che si rammostra al teste? 5) E' vero che il sig. nel marzo 2020, sosteneva di essere in trattativa con altro investitore disposto ad entrare Pt_2 nella società immettendo liquidità per 500 mila euro, a condizione di trovare un CP_6 ulteriore socio, per poter accedere a commesse molto importanti come da documenti 3 e 4 che si rammostrano al teste? 6) E' vero che l'operazione di allargamento del tessuto societario avveniva in
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pieno periodo COVID, limitando di conseguenza verifiche approfondite in sede da parte della
[...]
e costringendo la stessa ad espletare il suo mandato, sulla base delle dichiarazioni e CP_3 documentazione fornita dall'amministratore ? 7) E' vero che in data 19/2/2020 Parte_2 il sig. consegnava un bilancio al 30/9/2019, redatto dal suo commercialista, Parte_2 dal quale si evinceva un utile di euro 55.634,00, come da documento 7 che si rammostra al teste? 8)
E' vero che sulla base delle dichiarazioni e documentazione fornita dall'amministratore
[...]
, il predetto confermava la sussistenza di una buona situazione aziendale, come da Parte_2 documento 5 che si rammostra al teste? 9) E' vero che il ha presentato un business plan Pt_2 redatto da professionista Dott. , iscritto all'albo, che confermava la situazione della società, Per_1 come da documento 6 che si rammostra al teste? 10) E' vero che il ha garantito di vantare Pt_2
Pa crediti verso società come la ST e la Italiimpianti? 11) E' vero che altra società, la .IM, in data 22/5/2020 sottoscriveva con un contratto di affitto di azienda sulla base delle Parte_1 rassicurazioni e garanzie fornite dal 12) E' vero che, una volta cessato l'impedimento delle Pt_2 misure di contenimento covid, emergeva che nessuno dei clienti prospettati era effettivamente cliente della 13) E' vero che, una volta cessato l'impedimento delle misure di contenimento Parte_1 covid, emergeva che il bilancio inoltrato dal in data 31/12/2019 riportava perdite di 500 Pt_2 mila euro a differenza dell'utile prospettato in prima fase e presentato nel settembre 2019, come da documento n. 14 che si rammostra al teste? 14) E' vero che, una volta cessato l'impedimento delle misure di contenimento covid, emergeva la pendenza di diverse situazioni in contenzioso nei confronti della e della Fontana Spa? 15) E' vero che l'Avv. Bosticco già nell'agosto 2021, è Controparte_7
Par stato informato sia da che da m che il aveva consegnato documenti ad CP_3 Pt_2
che rappresentavano una situazione economica e aziendale della soceità a CP_2 CP_6 garanzia della situazione della come da documento n. 15 che si rammostra al teste? Parte_1
16) E' vero che l'Avv. Bosticco successivamente alle comunicazioni di , sulla circostanza CP_2 di cui al precedente punto 15 – produzione di documentazione falsa – ha provveduto ad attivarsi per verificare e agire a tutela della 17) E' vero che ci sono dei criteri contabili Parte_4 per distinguere le poste di competenza del conto liquidatorio di da quelle sul conto Parte_1 della società Si indicano a testi: - Sig. , residente in [...] alla Parte_1 Controparte_5
Piazza de Angeli Ernesto n. 14, sulle circostanze dal n. 1 al n. 16; - Sig. , residente Testimone_1 in Monza (MB) alla via Bellinzona n. 7, sulle circostanze dal n. 1 al n. 17.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo può essere omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45 comma diciassettesimo della
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legge n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, essendo richiesta soltanto la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Secondo l'allegazione di parte attrice, tra la documentazione della fallita il Curatore ha rinvenuto copia di un contratto denominato “mandato irrevocabile all'incasso”, privo di data certa, con il quale
, in persona del liquidatore sig. aveva Parte_1 Parte_2 incaricato di incassare per conto della mandante i crediti da quest'ultima vantati Controparte_3 verso i clienti, l'erario ed eventuali obbligati, con espressa previsione dell'obbligo di rendiconto ai sensi dell'art. 1713 c.c. (doc. 3 allegato all'atto di citazione).
Nel contratto di mandato era previsto che le somme incassate venissero utilizzate per “pagare i debiti risultanti dal bilancio di liquidazione, su espressa indicazione del Liquidatore (…)” (cfr. art. 2).
Gli incassi dei crediti sarebbero dovuti pervenire su un conto corrente c.d. “liquidatorio”, contraddistinto dal n. 15/651071, intestato a presso la CP_3 Controparte_8
, filiale di Arese.
[...]
La circostanza risulta documentata sia dalle comunicazioni a mezzo e- mail che a Parte_1 firma del sig. ha indirizzato ad alcuni clienti (doc. 4 e 5, in data 6.8.2020 e Parte_2
14.9.2020), sia dagli stessi clienti che hanno confermato al Curatore di aver estinto i rispettivi debiti effettuando il pagamento in favore di tale diverso conto corrente (doc. 6, comunicazione di FTP
INDUSTRIAL del 21.7.2021).
L'operazione negoziale consistita nel conferimento a del mandato ad incassare i crediti CP_3 di celava – ad avviso di chi scrive – un intento dichiaratamente distrattivo, come Parte_1 emerge anche dalla presenza di un conto corrente “liquidatorio” separato rispetto a quello sociale, utilizzato con l'evidente finalità di gestione di incassi e pagamenti per il tramite di servizio di tesoreria accentrato o cash pooling, indipendentemente dalla formale appartenenza ad un gruppo delle società coinvolte.
Infatti, in data 17 luglio 2020 con e-mail a firma del suo legale rappresentante dott. CP_3
, aveva comunicato per iscritto all'avv. Ferdinando Paglia che Controparte_2
l'intento perseguito con il mandato all'incasso era proprio quello di “ovviare ai pignoramenti del cc su cui arrivano le somme dei clienti”; in particolare nella comunicazione si legge: “Ciao Ferdinando, come ti accennavo al telefono, per ovviare ai pignoramenti del cc su cui arrivano le somme dei clienti, ho fatto il mandato all'incasso che ti allego, in modo da gestire noi gli incassi. Ovviamente abbiamo comunicato quanto sopra, con relativo iban ai clienti ma, la IA ( ti invia tutti gli Parte_2 indirizzi a cui comunicare, vuole che questa operazione sia consacrata da un legale. Ti risparmio il
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mio pensiero su questi cretini ma...leghiamo l'asino dove vuole il padrone... In conclusione dovresti scrivere credo, che tale mandato è consentito dalla legge e garantisce la regolarità del pagamento a chi lo effettua. Con questo dovremmo riuscire a farci pagare una somma di 70 mila euro. Dimmi se hai bisogno di altri chiarimenti” (doc. 7).
Il ha poi allegato che contravvenendo agli obblighi tipici del mandatario, Parte_1 CP_3 non ha mai reso a il conto della gestione relativo al proprio operato e non avrebbe Parte_1 restituito quanto incassato per conto della stessa, né ha fornito riscontro alle legittime richieste del
Curatore finalizzate ad avere evidenza dell'operato della mandataria e dell'utilizzo del conto corrente.
Parte convenuta ha in realtà poi effettuato un bonifico di € 289,81 in favore del conto corrente del
, asseritamente pari al “residuo derivante dagli accrediti effettuati in seguito al mandato” Parte_1
e ha fornito, oltre alla contabile del suddetto bonifico (doc. 10), un “dettaglio delle entrate e delle uscite e loro relative giustificazioni” (doc. 11).
Tale dettaglio, lungi dall'essere un rendiconto dettagliato dell'attività svolta, non è altro che uno stampato privo di data certa su cui sono state riportate quelle che, a detta di sarebbero CP_3 le “uniche” entrate ed uscite del conto corrente riferibili a come esposte di seguito. Parte_1
Parte convenuta ha invece genericamente contestato la conoscenza dello stato di insolvenza, avendo esaminato un idoneo business plan presentato dalla controparte, ha negato la natura gratuita del mandato in quanto era previsto un corrispettivo e l'obbligo di rendiconto, nonché in quanto il vantaggio per sarebbe consistito nel recupero dei crediti vantati dalla società e nella Parte_1 miglior gestione della successiva fase liquidatoria della stessa.
Coglie anzitutto nel segno l'allegazione di parte attrice, secondo cui la scrittura avente ad oggetto il conferimento a del mandato ad incassare crediti della società poi fallita risulta CP_3 qualificabile come atto a titolo gratuito e quindi inefficace nei confronti della massa creditoria ai sensi dell'art. 64 L. fall.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. Sez. 1 - , Sentenza
n. 23140 del 22/10/2020) “In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l.fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un
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risparmio di spesa;
sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia "ex lege"; in senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza n. 6538 del 18/03/2010 (Rv. 612300 - 01) aveva opinato che “In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 legge fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del
"solvens", quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa.”; inoltre, secondo Cass. Sez. 1, Sentenza n.
13087 del 24/06/2015 (Rv. 635732 - 01) “Ai fini dell'azione di inefficacia di cui all'art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo.” Da ultimo, Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 20886 del 26/07/2024 (Rv. 671964 - 01) ha affermato che “In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 l.fall., deve ritenersi che il pagamento del debito altrui da parte del terzo successivamente fallito integri un atto compiuto gratuitamente, salvo prova contraria che lo stesso sia stato compiuto perseguendo un interesse economicamente apprezzabile del solvens;
tuttavia”.
Applicando tali coordinate interpretative al caso di specie, può ritenersi come non Parte_1 abbia tratto alcun concreto vantaggio patrimoniale dal mandato all'incasso, posto che essa si è privata di elementi dell'attivo (crediti esigibili da riscuotere) senza che il relativo controvalore in denaro sia confluito nel proprio patrimonio, anzi essendo utilizzato per l'effettuazione di pagamenti sine causa in ragione della natura gratuita, posti in essere in violazione delle cause legittime di prelazione, poco prima dell'apertura del concorso.
Nel caso di specie, non ha conseguito alcun vantaggio, nemmeno in termini di corretta Parte_1 riduzione dell'ammontare dei debiti sociali: esaminando i documenti forniti da il CP_3
ha allegato specificamente che le somme incassate dai clienti sono state utilizzate Parte_1
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esclusivamente per pagare soggetti che erano a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava
Parte_1
In particolare, secondo la ricostruzione del fallimento non contestata da parte convenuta, le somme sono state destinate non ad una ordinata estinzione dei debiti in ottica liquidatoria, nel rispetto della par condicio, ma: (i) al pagamento anticipato del liquidatore appena nominato sig. Persona_2 senza che risulti la delibera di un compenso;
(ii) a prelevamenti di contanti effettuati dal sig.
socio unico, il 13 agosto e il 14 settembre 2020, soggetto non più legittimato Parte_2 ad operare per conto di essendo nel frattempo cessato dalla carica di liquidatore in Parte_1 data 26 agosto 2020; (iii) a “restituire” alla asseriti prestiti per Parte_5
“pagamenti ai dipendenti”: tuttavia, dal maggio 2020 conduceva in affitto l'azienda di Pt_5 [...] ed i lavoratori erano passati alle dipendenze dell'affittuaria, obbligata a corrispondere i Pt_1 relativi emolumenti;
non si comprende quindi la ragione per cui avrebbe dovuto Parte_1 restituire a le somme che quest'ultima era tenuta a versare ai dipendenti a titolo di “acconto Pt_5 sullo stipendio di giugno 2020” (cfr. docc. 11 e 12); (iv) a pagare una fattura all'avv. Ferdinando
Paglia, reso edotto già dal mese di luglio 2020 della finalità elusiva del mandato all'incasso (cfr. doc.
7); (v) a pagare la stessa CP_3
In tal senso, tali pagamenti nulla hanno a che fare con la gestione ordinata e “concorsuale” della fase liquidatoria di Inoltre, non risulta predisposto un bilancio di liquidazione che consenta Parte_1 di verificare che le somme incassate ed i crediti riscossi per conto di siano state Parte_1 effettivamente destinate a “pagare i debiti risultanti dal bilancio di liquidazione”, come recita l'art. 2 del mandato all'incasso.
Dunque, i proventi dei crediti riscossi non sono stati utilizzati per estinguere i debiti sociali nel rispetto delle cause legittime di prelazione, ma sono stati destinati al pagamento (preferenziale) di soggetti ai Pa quali era verosimilmente nota la situazione di insolvenza, tra i quali . Controparte_9
; è appena il caso di richiamare la sentenza prodotta da parte attrice quale doc. 26 e le
[...] motivazioni poste a base della condanna.
Appare peraltro non consentito sul piano astratto per il liquidatore nominato abdicare allo svolgimento della propria carica, fonte di responsabilità, obblighi poteri ex art. 2489 c.c., delegare le proprie specifiche funzioni, ovvero lo svolgimento della fase liquidatoria a una società terza senza nessun rendiconto, con la sostanziale finalità elusiva di possibili pignoramenti, in un momento di verosimile crisi imprenditoriale, dichiarata in via confessoria dal legale rappresentante della convenuta, con la sola ragione illecita e motivo comune determinante per le parti di “… ovviare ai pignoramenti del cc su cui arrivano le somme dei clienti”.
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Il mandato appare inoltre inefficace e a titolo gratuito ex art. 64 CCII perché non risulta aver consentito di ridurre, grazie agli incassi e/o pagamenti, il passivo della fallita e risulta privo di qualunque data certa opponibile al curatore.
In punto onere probatorio, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 8978 del 29/03/2019 afferma che “In tema di azione revocatoria degli atti a titolo gratuito, incombe sul curatore la prova della gratuità dell'atto
e del compimento nel periodo sospetto, mentre grava sulla controparte l'onere di dimostrare i presupposti per l'applicazione dell'esimente della proporzionalità degli atti rispetto al patrimonio che ha natura di eccezione in senso stretto da proporre, a pena di decadenza, nei termini preclusivi previsti dal codice di rito.”; la curatela risulta aver soddisfatto l'onere probatorio su di essa ricadente, senza alcuna prova del fatto estintivo da parte della convenuta.
A tanto si aggiunga la speciale disciplina derivante dalla legge fallimentare, dovendosi rammentare che il curatore assume una posizione di terzietà rispetto ai creditori concorsuali e rispetto al fallito, e non gli possono essere opposte le scritture private prive di data certa anteriore al fallimento in quanto il curatore, il quale non è un successore del fallito, non ha preso parte al rapporto giuridico controverso, privo di data certa, ed è dunque da considerare terzo rispetto ad esso (Cass. 9 maggio
2001 n. 6465; Cass. 8 novembre 2010 n. 22711; Cass. 14 ottobre 2010 n. 21251; Cass. 8 novembre
2001 n.13813, Cass. SSUU 20 febbraio 2013 n. 4213; Cass. 14 marzo 2013 n. 6558), (vedi anche
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18682 del 27/07/2017).
In ogni caso, a prescindere dalla natura gratuita dell'atto di conferimento del mandato all'incasso, secondo la S.C. anche il singolo pagamento ricevuto dai creditori, quale mezzo solutorio anormale, risulta suscettibile di revocatoria anche ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 L. fall.; in tal senso
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10208 del 03/05/2007 (Rv. 597406 - 01) ritiene che “Il pagamento che il creditore riceve da un terzo, in forza di mandato irrevocabile all'incasso di un credito verso quest'ultimo rilasciatogli dal debitore, con funzione di garanzia, è atto autonomamente revocabile, ai sensi dell'art. 67 legge fallim., indipendentemente dalla revoca del mandato;
né, a seguito di tale pagamento, si verifica compensazione (che escluderebbe la revocabilità) tra credito principale del mandatario e obbligazione del medesimo di rimessa verso il mandante (art. 1713 cod. civ.), attesa
l'insussistenza di una siffatta autonoma obbligazione del mandatario, il quale trattiene in pagamento diretto del proprio credito quanto ricevuto.”
Inoltre, va aggiunto che le compensazioni operate da non sono in ogni caso opponibili CP_3 al , poiché avvenute in violazione del disposto di cui all'art. 56 L. fall.; anche a voler Parte_1 considerare l'effetto estintivo di passività derivante dai pagamenti effettuati ai terzi, ha CP_3 di fatto estinto il proprio debito verso - derivante dall'obbligo di restituirle le somme Parte_1
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incassate - utilizzando in compensazione il credito che la stessa agendo in nome proprio CP_3 ma per conto della società poi fallita, aveva acquisito a seguito del pagamento agli asseriti creditori della mandante;
poiché l'acquisizione del controcredito per atto tra vivi è avvenuta nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, le compensazioni non sono opponibili alla procedura.
Sussistono poi presunzioni gravi, precise e concordanti circa la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla società poi fallita ed a CP_3
Nella documentazione aziendale – oltre all'e-mail del 17 luglio 2020 del dott. (cfr. doc. 7 CP_2 di parte attrice), comprovante la finalità elusiva dei pignoramenti in un momento di conclamata crisi imprenditoriale – il Curatore ha rinvenuto una e-mail del 28 aprile 2020 (doc. 14 Fallimento attore) in cui in persona del legale rappresentante , si rivolgeva al sig. CP_3 CP_2 Parte_2
a quella data presidente del consiglio di amministrazione di nel modo
[...] Parte_1 seguente: “ , (…) vorrei essere chiaro una volta per tutte.... (…) Vi ho detto in mille Parte_2 lingue che dovete partire dal fatto di essere in stato fallimentare e quindi le discussioni fatte ieri fanno sorridere.
Pertanto, la dichiarazione di piena conoscenza di circa lo “stato fallimentare” e quindi CP_3 di insolvenza di assume una inequivoca valenza confessoria, provenendo dal Parte_1 medesimo legale rappresentante dell'odierna convenuta dott. , in quanto lo stato soggettivo CP_2 del rappresentante si comunica al rappresentato ex art. 1391 c.c.
Inoltre, il mandato all'incasso è stato stipulato quando era già stata posta in Parte_1 liquidazione e quindi non si comprende quali fossero le possibilità di generazione di flussi di cassa al servizio del debito, visto che il liquidatore doveva limitarsi a compiere gli atti utili ai fini liquidatori, pagando i debiti scaduti nel rispetto delle cause di prelazione con l'attivo residuo.
In merito alla revocabilità del mandato all'incasso, la convenuta non ha dedotto alcun argomento concreto, essendosi limitata a contestare specificamente la non conoscenza dello stato di insolvenza da parte di circostanza che appare del tutto collidente però con la dichiarazione CP_3 confessoria del suo legale rappresentante, non espressamente disconosciuta (vedi doc. 14 Fallimento attore).
Dagli estratti conto prodotti anche a seguito dell'ordine di esibizione è emerso che ha CP_3 incassato crediti di per € 18.722,90, non alla stessa riversati e quindi senza causa, Parte_1 dedotto quindi quanto incassato dal fallimento;
stante la gratuità del mandato, la condanna deve essere pronunciata nella misura richiesta.
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Va dunque pronunciato l'accoglimento della domanda principale di inefficacia ex art. 64 l.f. nei confronti della massa dei creditori del , nella misura di € 18.722,90 oltre interessi dalla Parte_1 domanda giudiziale al saldo effettivo.
Deve essere inoltre integralmente richiamata l'ordinanza resa dal giudicante in data 1 luglio 2025, in cui si è ritenuto che “i sedici capitoli di prova orale formulati da parte convenuta nel corpo della memoria n. 2 ex art 171 ter c.p.c. depositata il 29 maggio 2024 dalla società convenuta sono, salva ogni miglior rivalutazione in sede di decisione, inammissibili in quanto generici per circostanze di tempo, luogo e fatti descritti, nonché valutativi, nonché in parte documentali ove vengono citati documenti prodotti dalla stessa parte convenuta”.
Le spese di lite vanno liquidate in ragione della soccombenza della società convenuta - secondo i valori medi del DM n. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, avuto riguardo al valore della controversia dichiarato da parte attrice quale petitum (€ 18.722,90) inquadrabile nello scaglione da € 5.200 ad €
26.000 - nella misura di complessivi € 5.070,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA, che risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode, sugli importi imponibili.
Inoltre, la società convenuta va condannata a rifondere in favore di parte attrice € 545,00 (€ 518,00 contributo unificato più € 27,00) per spese vive /anticipazioni pari al valore del contributo unificato e delle marche da bollo per l'iscrizione al ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- in accoglimento della domanda proposta da parte attrice Parte_1
nei confronti della parte convenuta
[...] [...]
, accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti Controparte_1 della massa dei creditori del predetto Fallimento del mandato all'incasso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la convenuta a restituire al Fallimento attore la somma capitale di € 18.722,90 oltre agli interessi dalla domanda giudiziale (notifica a mezzo PEC dell'atto di citazione consegnata alla convenuta in data 12.2.2024) fino al saldo effettivo;
- condanna la parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese vive ed in complessivi € 5.070,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge.
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Così deciso in Milano, il 6 novembre 2025.
Il giudice
RA LI
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