Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Brindisi n. 647 del 13.04.2022 Oggetto: trasferimento e risarcimento del danno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Massari e Loredana Barbuto Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. A. Iurlaro Controparte_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 05/02/2016, premetteva di: -avere prestato servizio presso Parte_1
il Comune di (di seguito con la qualifica di Istruttore direttivo di Vigilanza-cat. CP_1 CP_1
D4, addetto al settore Polizia Municipale (P.M.); -avere presentato, in data 28.10.2014, domanda di mobilità volontaria verso altro settore;
-avere ricevuto lettere n. 14995, 15050 e 15047, datate
26.2.2015, con cui gli era stato comunicato che, con altri due colleghi, sarebbe stato trasferito dal
Comando P.M. ad altri Uffici amministrativi;
-avere contestato il trasferimento per mobilità interna con nota del 5.3.2015, chiedendone la revoca, ove già disposto;
-essere stato trasferito, con determina n. 73 del 20.3.2015, dal settore P.M. al settore LL.PP., con conseguente mutamento del profilo professionale;
-non avere fruito, per carenza di organico, di 59 giorni di riposo compensativi maturati in precedenza. Tutto ciò premesso, chiedeva il riconoscimento del diritto di continuare a svolgere le funzioni di Istruttore direttivo di Vigilanza presso il comando di P.M., con conseguente condanna del ad adottare i relativi provvedimenti, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti CP_1
1
2) violazione degli artt. 5, 8 e 9 l.r. n. 37/2011 e dell'art. 52 T.U. 165/2001 per intervenuta modifica del profilo professionale, in difetto di equivalenza delle mansioni assegnate, e incompetenza del sindaco a svolgere funzioni amministrative;
3) violazione dell'art. 5 del regolamento comunale per omessa acquisizione del parere del comandante di polizia municipale;
4) carattere discriminatorio dell'intervenuto trasferimento in violazione degli artt. 1 e 4 del regolamento comunale, 1175 e 1375
c.c., 54 bis d. lgs. 165/2001; 5) violazione dell'art. 2103 c.c. Alla prima udienza del 25.10.2016, rappresentava che, a seguito di accordi intercorsi con il e previa Parte_1 CP_1 sottoscrizione di propria nota datata 8.8.2016, in cui dichiarava “…in costanza della mia reintegrazione al Comando di Polizia Municipale con il grado di Capitano e con la qualifica originaria di istruttore Direttivo di Vigilanza, … di rinunciare ora e per sempre al ricorso n° 562/2016”, con determina n. 197 del 9.8.2016 egli era stato nuovamente trasferito dal settore LL.PP. al Comando P.M., con contestuale mutamento del profilo professionale da Istruttore direttivo amministrativo a Istruttore direttivo di vigilanza a far data dalla stipula del nuovo contratto individuale del 16.8.2016. Tuttavia, a parere del ricorrente, detto provvedimento non determinava la cessazione della materia del contendere, avendo effetto solo dal
16.8.2016, mentre nel ricorso si rivendicava il diritto a svolgere le mansioni di istruttore direttivo di vigilanza con diritto al corrispondente trattamento economico dal 3.5.2015 (data in cui era divenuto efficace il passaggio dal comando P.M. al settore LL.PP.); la materia del contendere non era cessata neanche per il periodo successivo al 16.8.2016, in quanto il comandante, con ordine di servizio dell'11.8.2016, aveva disposto che egli rimanesse a prestare servizio presso il medesimo ufficio
“Ambiente” del settore LL.PP., così impedendogli di partecipare alla turnazione e alla reperibilità e di percepire la relativa indennità al pari degli altri appartenenti al corpo P.M.
Si costituiva tardivamente il eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta CP_1
rinuncia agli atti e per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brindisi riteneva cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto -sebbene la rinuncia formulata dal ricorrente non potesse essere qualificata quale rinuncia agli atti o rinuncia all'azione- il comportamento tenuto dalle parti (rinuncia espressa al giudizio di primo grado, da parte
2 del ricorrente, e mutamento del profilo professionale con la reintegra nel corpo di P.M., da parte del configurava un accordo stragiudiziale, del quale non era stato eccepito alcun vizio nel CP_1
giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere rispetto a tutte le pretese patrimoniali e non patrimoniali anteriori alla predetta determinazione n. 197/2016 e alla stipula del nuovo contratto di lavoro. Riteneva, invece, sussistente l'interesse ad agire con riferimento alle rivendicazioni economiche per la mancata corretta esecuzione della determinazione n. 197/2016, in quanto dalle buste paga prodotte in atti emergeva che dall'agosto 2016 al gennaio 2017 il ricorrente
(in quanto non immediatamente trasferito al comando di P.M.) non aveva percepito le indennità di vigilanza, di turnazione e di reperibilità, percepite dai propri colleghi. Pertanto, quantificate le somme spettanti a tale titolo in € 1.846,14 (così determinate dal consulente tecnico incaricato in corso di causa), il Tribunale condannava il al pagamento del 50% di tale importo, e cioè alla somma CP_1 di € 923,07 oltre interessi o rivalutazione, in ossequio al principio di corrispettività della prestazione lavorativa, considerato che il ricorrente non aveva di fatto prestato l'attività di turnazione, di reperibilità e di vigilanza.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurandola per i motivi che di seguito Parte_1
si sintetizzano:
1) con un primo articolato motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto cessata la materia del contendere non solo (come sarebbe stato corretto) per le domande finalizzate alla reintegra nei ruoli della polizia municipale, ma anche per quelle aventi a oggetto le rivendicazioni economiche e patrimoniali. Sul punto ha richiamato l'ordinanza del 30.1.2018, con cui, a suo dire, il giudice di primo grado (all'epoca assegnatario del fascicolo) aveva ritenuto che la dichiarazione del ricorrente dell'8.8.16 e la successiva determina n. 197/2016 non equivalessero a transazione stragiudiziale, mancando qualsiasi volontà condivisa di definire la controversia. Ha rilevato che -ove anche non si fosse ritenuta la natura decisoria di tale ordinanza- in ogni caso il Tribunale non aveva considerato che difettavano i presupposti della transazione stragiudiziale in quanto, sotto il profilo soggettivo,
con nota dell'8.08.2016, aveva dichiarato di voler rinunziare al ricorso, ma solo relativamente Pt_1 alla chiesta reintegra nell'originaria qualifica di Istruttore direttivo di Vigilanza e non anche alle rivendicazioni economiche, mentre il con la determina n. 197/2016, si era limitato a CP_1
provvedere al mutamento del profilo professionale del riportandolo a Istruttore Direttivo di Pt_1
Vigilanza; sotto il profilo oggettivo, la sentenza non aveva superato il rilievo relativo alla mancanza di qualsiasi volontà condivisa di definire la controversia. Il preteso accordo sarebbe risultato comunque privo di forma scritta. L'appellante ha censurato la decisione anche per la parte in cui il
Tribunale aveva riconosciuto, per il periodo successivo all'introduzione del giudizio (agosto 2016-
2017), il diritto del ricorrente a percepire le indennità di vigilanza, turnazione e reperibilità in misura
3 ridotta della metà in considerazione del mancato espletamento della corrispondente attività, nonostante nella specie ricorresse un'ipotesi di “mora credendi” a causa di un inadempimento colpevole del datore di lavoro, che non giustificava la riduzione delle somme;
2) con un secondo motivo l'appellante ha evidenziato -chiedendone la correzione- l'esistenza di due errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza appellata: il primo nella parte in cui, pur avendo accolto parzialmente il ricorso, il Tribunale aveva disposto la “condanna [di] parte ricorrente al pagamento di € 923,07”, dovendosi intendere la condanna posta a carico del resistente;
il CP_1 secondo nella parte in cui era stato disposto il pagamento delle suddette somme “oltre interessi o rivalutazione di legge”, e non era stato previsto, invece, il cumulo di interessi e rivalutazione;
3) con l'ultimo motivo, l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui era stata disposta la integrale compensazione delle spese di lite in ragione della ritenuta soccombenza reciproca. Ha reiterato le difese svolte nel giudizio di primo grado insistendo nelle conclusioni relative alle rivendicazioni economiche ivi formulate.
Si è costituito nel presente giudizio il che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'appello. Nel merito ha contestato gli avversi assunti, precisando che -nonostante fosse stato invitato, con nota del 7.03.2022, a presentare il proprio piano ferie da fruire entro in 31.07.2022, ultimo giorno di servizio prima del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, riferito ai giorni di congedo ordinario nonché dei riposi compensativi ancora non utilizzati- l'appellante non aveva inteso fruire dei riposi compensativi arretrati. Ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza di discussione del 19.03.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dalle parti appellate, sul presupposto della mancata specificità dei motivi, vale rilevare che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 23781/2020).
Nella specie l'atto di appello presenta i requisiti suddetti e, pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.
***
Venendo al merito, il primo articolato motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
4 La vicenda per cui è causa deve essere ricostruita sulla scorta della documentazione in atti nei seguenti termini:
-è noto il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, depositato il 5.02.2016, iscritto al n. 562/2016 RG, con cui ha chiesto la riassegnazione presso il comando Parte_1
di P.M. con funzioni di Istruttore direttivo di Vigilanza e la condanna del al risarcimento CP_1
dei danni patrimoniali (pari alla differenza tra retribuzione che avrebbe dovuto percepire quale istruttore di vigilanza e quella percepita quel istruttore amministrativo e all'indennità per mancata fruizione dei riposi compensativi) e non patrimoniali (per lesione del diritto all'immagine e per l'usura psico-fisica derivante dalla mancata tempestiva fruizione dei riposi compensativi);
-con nota n. 54789 del 30.06.2016, pendendo il giudizio, ma prima della costituzione del CP_1 chiedeva all'amministrazione datrice di lavoro di “essere reintegrato nel corpo Polizia Parte_1
Municipale, con le funzioni, qualifica e profilo professionale ricoperto fino all'atto del trasferimento presso
l'attuale settore” (cfr. nota riportata nella delibera n.197/2016, all.6 fascicolo di primo grado del confermato da parte ricorrente all'udienza del 25.10.2016); CP_1
-con nota dell'8.08.2016, pervenuta al Comune in pari data (prot. n. 0066681, all. n. 5 al fascicolo di primo grado del l'appellante comunicava “in costanza della mia reintegrazione al Comando di CP_1
Polizia Municipale con il grado di capitano e con la qualifica di Istruttore Direttivo di Vigilanza, dichiaro di rinunciare ora e per sempre al ricorso n° 562/2016”;
-con determinazione n.197 del 9.08.2016 (all.6 fascicolo di primo grado del resistente), il CP_1
vista (per quanto qui rileva) l'istanza n. 54789/2016 presentata da e dato CP_1 Parte_1 atto che “i Sigg.ri e (…) hanno espresso a propria volontà di non dare corso alle azioni Parte_1 intraprese vs l'Amministrazione comunale”, disponeva il mutamento del profilo professionale dell'appellante assegnandogli quello di Istruttore direttivo di vigilanza e disponendone il trasferimento presso il Settore di Polizia Municipale a far data dal 16.08.2016, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
-in data 10.8.2016 veniva sottoscritto tra le parti il nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nel nuovo profilo professionale e la destinazione del ricorrente presso il settore Polizia
Municipale.
Come anticipato in premessa, con la sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che, per effetto della rinuncia espressa al giudizio e della conseguente reintegra dello stesso nel corpo di P.M., sia intervenuto tra le parti un accordo stragiudiziale.
Ciò posto (e rilevato che non risulta agli atti del procedimento di primo grado alcuna ordinanza, datata
30.01.2018, di contenuto contrario) l'interpretazione del Tribunale deve essere condivisa anche in questa sede.
5 Giova richiamare i principi di diritto espressi (sebbene in fattispecie non perfettamente coincidenti con quella che occupa) dalla Suprema Corte secondo cui l'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, bensì in rapporto all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno iniziato a comporre attraverso reciproche concessioni in relazione alle posizioni assunte dalle stesse non solo nella lite in atto ma anche in vista di una controversia che possa insorgere tra loro e che esse intendono prevenire e il giudice del merito, al fine di indagare sulla portata e sul contenuto transattivo di una scrittura negoziale, può attingere ad ogni elemento idoneo a chiarire i termini dell'accordo, ancorché non richiamati dal documento, senza che ciò comporti violazione del principio in base al quale la transazione deve essere provata per iscritto
(cfr. Cass. 729/2003). In tema di interpretazione dei contratti, poi, qualora le espressioni letterali utilizzate non siano sufficienti per ricostruire la comune volontà delle stesse, occorre avere riguardo all'intento comune che esse hanno perseguito. In riferimento, in particolare, alla interpretazione del contratto di transazione, per verificare se sia configurabile tale negozio, occorre indagare innanzi tutto se le parti, mediante l'accordo, abbiano perseguito la finalità di porre fine all'incertus litis eventus, senza tuttavia che sia perciò necessario che esse esteriorizzino il dissenso sulle contrapposte pretese, nè che siano usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo, la cui esistenza può essere anche desunta da una corresponsione di somma di denaro da parte del debitore, accettata dal creditore dichiarando di essere stato pienamente soddisfatto e di null'altro avere a pretendere, se possa ritenersi che essa esprima la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa (cfr. Cass. n. 12211/2011 e, tra le altre conformi, Cass. n. 23385/2020).
Ciò posto, deve ritenersi che gli atti sopra richiamati e la loro scansione temporale dimostrino l'effettiva sussistenza di un accordo transattivo tra le parti.
Invero, successivamente all'introduzione del presente giudizio in primo grado -prima ancora della data fissata per l'udienza di discussione- ha chiesto al COMUNE datore di lavoro Parte_1
di essere riassegnato al posto di Istruttore direttiva di vigilanza, e ha poi dichiarato di rinunciare al ricorso introduttivo del giudizio n. 562/2016 RG;
il in considerazione di tale rinuncia - CP_1
richiamata ed espressamente recepita nella delibera n. 197/2016- ha disposto, per come richiesto il mutamento di profilo e l'assegnazione di al comando di P.M. a far data dal contratto di lavoro, Pt_1
che le parti hanno effettivamente stipulato il 10.08.2016.
L'atto con cui l'appellante ha dichiarato di “rinunciare ora e per sempre al ricorso n° 562/2016”, “in costanza” della reintegrazione al Comando di Polizia Municipale con il grado di capitano e con la qualifica di Istruttore Direttivo di Vigilanza, deve essere intesa quale rinuncia ai diritti azionati nel predetto giudizio -di cui il lavoratore aveva piena contezza in quanto esattamente individuati- a fronte
6 della correlativa condotta del che ha disposto la riassegnazione del lavoratore nel posto di CP_1
lavoro suddetto attraverso la stipula del successivo contratto.
Si deve quindi ritenere che ricorra nella specie una transazione ai sensi dell'art. 1965 c.c, sussistendo gli elementi essenziali del negozio transattivo, e cioè, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite (Cass., Sez. 2, n. 8917 del 4 maggio 2016).
Va ancora evidenziato che, vertendo su diritti di natura retributiva e risarcitoria, la suddetta fattispecie
è sottoposta alla disciplina di cui all'art. 2113 c.c. (cfr. tra le tante Cass. n. 2360/2006), applicabile anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia già intrapreso un'azione giudiziaria, ai sensi del quale restano impugnabili nel termine di sei mesi tutte le rinunce e transazioni che non siano intervenute nella forma della conciliazione giudiziale o sindacale, a nulla rilevando che le suddette intervengano dopo che il lavoratore abbia già azionato il diritto in giudizio (cfr. Cass. n. 13616/2002).
Nella specie, tuttavia, l'appellante non ha in alcun modo impugnato la rinunzia al giudizio e i conseguenti atti negoziali, con l'effetto che deve ritenersi, anche in questa sede, l'inammissibilità delle domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, propria in forza della rinunzia effettuata dal lavoratore e dell'accordo che da tale rinunzia è scaturito.
Va infine disatteso anche l'ultimo argomento, con cui l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale -per il periodo successivo all'introduzione del giudizio (agosto 2016-2017)- ha riconosciuto il diritto alle indennità di vigilanza, turnazione e reperibilità solo in misura pari alla metà del loro ammontare, a causa del mancato espletamento della corrispondente attività. La decisione del Tribunale con riferimento alla quantificazione del risarcimento per il suddetto periodo deve essere condivisa in quanto conforme ai principi generali in materia di risarcimento del danno per mancata o tardiva assunzione, applicabili per quanto di ragione anche al caso di specie. In particolare, il ritardato adempimento del contratto del 10.08.2016 -con cui all'appellante è stato riassegnato il profilo di Istruttore direttivo di vigilanza- non comporta una vera e propria "restitutio in integrum", in quanto il lucro cessante derivante dal ritardato adempimento non può corrispondere all'intero importo delle indennità (di vigilanza, turnazione e reperibilità) non percepite, poiché ciò si tradurrebbe in un vantaggio eccessivo per l'interessato, il quale nel periodo in questione non ha dovuto sopportare la maggiore penosità del lavoro che le predette indennità sono destinate a ristorare.
***
Deve essere accolto il secondo motivo nella parte in cui l'appellante ha evidenziato -chiedendone la correzione- l'errore in cui è incorso il Tribunale, che -pur riconoscendo, in motivazione, il diritto del
7 ricorrente alla somma di € 923,07- nel dispositivo della sentenza ha disposto la “condanna [di] parte ricorrente al pagamento di € 923,07”. È evidente l'errore materiale in cui è incorso il Tribunale, ancor più ove si consideri che la sentenza è stata resa con motivazione contestuale, sicché la stessa deve essere interpretata complessivamente, anche alla luce delle enunciazioni contenute in motivazione
(cfr. Cass. n. 1673/2004).
Non appare sussistere, invece, l'ulteriore errore evidenziato da parte appellante con riferimento al disposto pagamento della predetta somma di € 923,07 “oltre interessi o rivalutazione di legge”, in luogo della previsione del cumulo di interessi e rivalutazione. La statuizione del Tribunale sul punto è corretta, in quanto conforme alla disposizione di cui all'art. 22, comma 36, l.n. 724/1994 che, in materia di pubblico impiego, impone il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi legali.
***
In ultimo, deve essere disatteso anche il terzo motivo di appello, con cui l'appellante si duole della integrale compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado.
Sul punto vale richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 32061/2022).
In considerazione di tanto la regolazione delle spese di giudizio effettuata dal Tribunale va esente da censure.
Anche le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate tra le parti, stante la complessità in fatto della fattispecie affrontata, tale da integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 c.p.c., per come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 13/10/2022 da nei confronti del avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
13/04/2022 n. 647 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
8 Dichiara compensate le spese di questo grado.
Corregge la sentenza impugnata disponendo che, nella parte dispositiva, laddove si dice “condanna parte ricorrente al pagamento dell'importo di € 923,07” si legga “condanna il al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 923,07”.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 19/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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