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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/12/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6310/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6310/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. AUGUSTO BATTAGLINI Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(c.f. ) con l'avv. FABIO BENETTI CP_1 C.F._2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: accertare e dichiarare che la Sig.ra , in virtù dell'intervenuta compensazione dei Parte_1 crediti come indicata in premessa, nulla deve al Sig. relativamente alle somme CP_1 dallo stesso pretese nel ricorso per ingiunzione di pagamento n. 5069/2023 R.G.; per l'effetto, dichiarare per i motivi esposti in premessa nullo, illegittimo e privo di qualsiasi efficacia il decreto ingiuntivo n. 2002/2023 del 01.09.2023, relativo al ricorso n. 5069/2023
R.G., notificato alla Sig.ra in data 14.09.2023 e di conseguenza revocarlo. Pt_1 Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, come da separata nota spese. Per l'eventuale determinazione delle spese che riguardano il sub-procedimento aperto a seguito di richiesta di revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ci si rimette a giustizia.
La parte convenuta come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza respinta, condannare la sig.ra al pagamento Pt_1 in favore del sig. della somma di € 130.511,48 o quella differente somma che il Giudice CP_1 accerterà essere dovuta, con interessi ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda al saldo;
con vittoria delle spese di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24.10.2023 coniuge separata di Parte_1 CP_1 propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5069/2023, emesso in favore di CP_1 per il credito di € 159.493,33 portato dalle ricognizioni di debito in data 7.12.2012 e
[...]
17.2.2022 (docc. 4 e 7 mon.).
L'opponente conferma i debiti, nascenti dai pagamenti di € 146.059,33 (doc. 3 mon.) ed €
13.434,00 a titolo di corrispettivo di una compravendita immobiliare del 29.9.2011 e del residuo restituendo di contratti bancari, ma eccepisce il rimborso di € 18.000,00 in data 1.9.2014 (doc. 6 att.) e la compensazione del debito residuo con il controcredito nei confronti dell'opposto di €
178.000,00 per il mantenimento suo e della prole (€ 2.000,00 mensili), come stabilito nell'accordo di separazione consensuale. In particolare, espone: a. di aver accettato il 15.7.2014 la compensazione parziale (€ 1.000,00) del contributo mensile dovutole con il debito nei suoi confronti (doc. 3 att.: «La differenza delle mensilità dovute andranno a scalare progressivamente il debito di euro 146.059,33 nei confronti dello stesso»); b. la sospensione del pagamento da parte del coniuge dall'1.9.2018.
Costituitosi in giudizio, replica: a. di non aver approvato la scrittura del CP_1
15.7.2014; b. di aver concordato con l'opponente il 9.12.2020 la sospensione del mantenimento in ragione dell'accollo da parte di di tutte le spese straordinarie della prole (doc. 2 CP_1 con.), coabitante con il padre dall'1/31.10.2017; c. che l'eventuale controcredito per il mantenimento dall'1.3.2014 al 31.10.2017 sarebbe pari ad € 55.000,00 (€ 1.000,00 × 55), con
2 di 5 conseguente esigibilità del residuo di € 108.387,55: d. di aver mutuato a ulteriori € Parte_1
31.778,00 in data 17.4.2023 (doc. 5 conv.), che le oppone in compensazione.
contro
-eccepisce che: a. abita con il padre da data successiva Parte_1 CP_2 all'1.9.2018; b. l'accordo di separazione stabilisce l'alternanza paritetica dei coniugi nella coabitazione con la prole (n. 4) e il pagamento da parte di delle spese della casa CP_1 familiare fino a concorso di € 3.600,00 annui (n. 7); c. la sospensione del mantenimento non è stata accettata.
Sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con ordinanza del 12.1.2024, la causa, previo mutamento del giudice istruttore, è istruita con documenti;
è discussa e posta in decisione all'udienza del 9.12.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
L'eccezione di prescrizione quinquennale (art. 29481 n. 4 c.c.) del convenuto (memoria ex art. 171 ter1 n.2 c.p.c.) va disattesa, poiché, in disparte la sua tardività e la questione della durata della prescrizione, la rivalutazione monetaria del credito è oggetto, fin dalla citazione, di testuale riserva di domanda in successivo processo, mentre il credito per interessi non è eccepito in compensazione, avendo opposto in riconvenzionale solo il credito per capitale Parte_1
(sulla necessità della domanda degli interessi, configurabile nell'ipotesi affine dell'eccezione riconvenzionale, cfr., per il credito di valuta, CC VI-2 25.11.2021 n. 36659 e, per il credito di valore, CC III 15.2.2023 n. 4938; CC III 17.4.2024 n. 10376; CC III 18.3.2025 n. 7216; CC III
4.8.2025 n. 22441).
2.
La
contro
-eccezione di compensazione del convenuto (comparsa di costituzione e risposta, p.
3) è ammissibile, costituendo replica simmetrica e reattiva alla speculare difesa dell'opponente, la cui testuale previsione (cfr. art. 171 ter 1 n. 1 c.p.c.; CC III 11.5.2021 n. 12436) è avvalorata dalla proponibilità, in sede di comparsa di costituzione e risposta, di una domanda complanare conseguente a una mera difesa dell'ingiunto (cfr. CC SU 15.10.2024 n. 26727).
2.1.
Le condizioni della separazione possono essere modificate solo con accordo omologato dei coniugi o su ricorso di uno di loro (artt. 473-bis.29 e già art. 710 c.p.c.).
Inoltre, lo scambio di messaggi con cui le considera inattuali (doc. 3 conv.) e CP_1 ne prende atto non prova il consenso della seconda alla loro modifica. Parte_1
3 di 5 Infine, le scritture (doc. 7 mon. e 5 conv.) successive al 15.7.2014 (doc. 3 att.) non fanno presumere, ove consentita, la rinuncia al mantenimento dall'1.9.2018, ciò implicando una concludente, effettiva e definitiva volontà abdicativa del diritto (cfr. CC VI-1 5.2.2018 n. 2739) che non è rinvenibile nella ricognizione di un credito altrui.
Il titolo (doc. 2 mon.) dell'obbligazione di cui l'opponente lamenta l'inadempimento è incontroverso e documentato (cfr.CC SU 30.10.2001 n. 13533); nessun pagamento, invece, è comprovato, neppure per la quota a beneficio della prole;
quindi, il convenuto non ha interesse a contestare l'efficacia della scrittura del 15.7.2014 (doc. 3 att.), che gli è favorevole nella parte in cui l'opponente riduce il proprio controcredito da € 2.000,00 ad € 1.000,00 mensili nel periodo dall'1.3.2014 al 31.8.2018.
Per converso non disconosce la ricognizione dell'ulteriore debito con promessa Parte_1 di pagamento (€ 31.778,00) del 17.4.2023 (doc. 5 conv.), né prova l'invalidità o l'inefficacia del titolo o l'estinzione dell'obbligazione (art. 1988 c.c.) né deduce il divieto compensazione del credito alimentare per il mantenimento della prole (art. 4472 c.c.; CC VI-1 18.11.2016 n. 23569; sulla diversa natura del mantenimento del coniuge cfr. CC III 26.5.2020 n. 9686), la cui eccezione violerebbe l'obbligo di buona fede (venire contra factum proprium: cfr. CC I
21.10.2024 n. 27145), ponendosi in irriducibile incompatibilità con la volontà manifestata nella scrittura del 15.7.2014, reiterata nei motivi di opposizione.
2.2.
L'ulteriore eccezione del convenuto avente ad oggetto il rimborso delle spese per la prole va disattesa, poiché, in disparte ulteriori profili, il credito è incerto e totalmente illiquido (CC SU
15.11.2016 n. 23225; CC II 5.9.2024 n. 23924). In particolare, a. allega spese di CP_1 cui non specifica la tipologia né il valore, limitandosi a documentare ricevute fiscali suddivise solo in ragione d'anno (doc.
9-14 conv.) e avulse da una pur generica deduzione assertiva;
b. omette di indicare se gli esborsi pertengano o non alle voci richiedenti l'assenso della madre;
c. non ne indica il valore totale.
Ne discende che il titolo del credito è controvertibile e che la sua liquidazione non è facile né pronta (art. 12432 c.c.).
2.3.
Compensate le opposte ragioni conformemente al rilievo di per cui al suo CP_1 credito va imputato il pagamento di € 18.000,00 e non gli sono dovuti gli interessi corrispettivi
4 di 5 sul capitale di volta in volta mutuato all'opponente a titolo gratuito (cfr. note finali, p. 3-5), si perviene a un saldo finale a suo debito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Controparte_3
Scrittura 7.12.2012 (doc. 4 mon.) € 146.059,33 RB (doc. 2 mon.) € - 178.000,00
Scrittura 17.2.2022 (doc. 7 mon.) € 13.434,00 Pagamento (doc. 6 att.) € - 18.000,00
Scrittura 17.4.2023 (doc. 5 conv.) € 31.778,00
Totale € 191.271,33 Totale € - 196.000,00
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della domanda, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni rese
(studio e introduzione: valori medi;
trattazione e decisione: valori dimidiati).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena:
1- accoglie l'opposizione di nei confronti di e revoca il decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo n. 5069/2023;
2- condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, che CP_1 Parte_1 liquida in € 406,50 per esborsi, € 9.142,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 14 dicembre 2025
Il Giudice
NA RA
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6310/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. AUGUSTO BATTAGLINI Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(c.f. ) con l'avv. FABIO BENETTI CP_1 C.F._2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: accertare e dichiarare che la Sig.ra , in virtù dell'intervenuta compensazione dei Parte_1 crediti come indicata in premessa, nulla deve al Sig. relativamente alle somme CP_1 dallo stesso pretese nel ricorso per ingiunzione di pagamento n. 5069/2023 R.G.; per l'effetto, dichiarare per i motivi esposti in premessa nullo, illegittimo e privo di qualsiasi efficacia il decreto ingiuntivo n. 2002/2023 del 01.09.2023, relativo al ricorso n. 5069/2023
R.G., notificato alla Sig.ra in data 14.09.2023 e di conseguenza revocarlo. Pt_1 Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, come da separata nota spese. Per l'eventuale determinazione delle spese che riguardano il sub-procedimento aperto a seguito di richiesta di revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ci si rimette a giustizia.
La parte convenuta come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza respinta, condannare la sig.ra al pagamento Pt_1 in favore del sig. della somma di € 130.511,48 o quella differente somma che il Giudice CP_1 accerterà essere dovuta, con interessi ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda al saldo;
con vittoria delle spese di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24.10.2023 coniuge separata di Parte_1 CP_1 propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5069/2023, emesso in favore di CP_1 per il credito di € 159.493,33 portato dalle ricognizioni di debito in data 7.12.2012 e
[...]
17.2.2022 (docc. 4 e 7 mon.).
L'opponente conferma i debiti, nascenti dai pagamenti di € 146.059,33 (doc. 3 mon.) ed €
13.434,00 a titolo di corrispettivo di una compravendita immobiliare del 29.9.2011 e del residuo restituendo di contratti bancari, ma eccepisce il rimborso di € 18.000,00 in data 1.9.2014 (doc. 6 att.) e la compensazione del debito residuo con il controcredito nei confronti dell'opposto di €
178.000,00 per il mantenimento suo e della prole (€ 2.000,00 mensili), come stabilito nell'accordo di separazione consensuale. In particolare, espone: a. di aver accettato il 15.7.2014 la compensazione parziale (€ 1.000,00) del contributo mensile dovutole con il debito nei suoi confronti (doc. 3 att.: «La differenza delle mensilità dovute andranno a scalare progressivamente il debito di euro 146.059,33 nei confronti dello stesso»); b. la sospensione del pagamento da parte del coniuge dall'1.9.2018.
Costituitosi in giudizio, replica: a. di non aver approvato la scrittura del CP_1
15.7.2014; b. di aver concordato con l'opponente il 9.12.2020 la sospensione del mantenimento in ragione dell'accollo da parte di di tutte le spese straordinarie della prole (doc. 2 CP_1 con.), coabitante con il padre dall'1/31.10.2017; c. che l'eventuale controcredito per il mantenimento dall'1.3.2014 al 31.10.2017 sarebbe pari ad € 55.000,00 (€ 1.000,00 × 55), con
2 di 5 conseguente esigibilità del residuo di € 108.387,55: d. di aver mutuato a ulteriori € Parte_1
31.778,00 in data 17.4.2023 (doc. 5 conv.), che le oppone in compensazione.
contro
-eccepisce che: a. abita con il padre da data successiva Parte_1 CP_2 all'1.9.2018; b. l'accordo di separazione stabilisce l'alternanza paritetica dei coniugi nella coabitazione con la prole (n. 4) e il pagamento da parte di delle spese della casa CP_1 familiare fino a concorso di € 3.600,00 annui (n. 7); c. la sospensione del mantenimento non è stata accettata.
Sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con ordinanza del 12.1.2024, la causa, previo mutamento del giudice istruttore, è istruita con documenti;
è discussa e posta in decisione all'udienza del 9.12.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
L'eccezione di prescrizione quinquennale (art. 29481 n. 4 c.c.) del convenuto (memoria ex art. 171 ter1 n.2 c.p.c.) va disattesa, poiché, in disparte la sua tardività e la questione della durata della prescrizione, la rivalutazione monetaria del credito è oggetto, fin dalla citazione, di testuale riserva di domanda in successivo processo, mentre il credito per interessi non è eccepito in compensazione, avendo opposto in riconvenzionale solo il credito per capitale Parte_1
(sulla necessità della domanda degli interessi, configurabile nell'ipotesi affine dell'eccezione riconvenzionale, cfr., per il credito di valuta, CC VI-2 25.11.2021 n. 36659 e, per il credito di valore, CC III 15.2.2023 n. 4938; CC III 17.4.2024 n. 10376; CC III 18.3.2025 n. 7216; CC III
4.8.2025 n. 22441).
2.
La
contro
-eccezione di compensazione del convenuto (comparsa di costituzione e risposta, p.
3) è ammissibile, costituendo replica simmetrica e reattiva alla speculare difesa dell'opponente, la cui testuale previsione (cfr. art. 171 ter 1 n. 1 c.p.c.; CC III 11.5.2021 n. 12436) è avvalorata dalla proponibilità, in sede di comparsa di costituzione e risposta, di una domanda complanare conseguente a una mera difesa dell'ingiunto (cfr. CC SU 15.10.2024 n. 26727).
2.1.
Le condizioni della separazione possono essere modificate solo con accordo omologato dei coniugi o su ricorso di uno di loro (artt. 473-bis.29 e già art. 710 c.p.c.).
Inoltre, lo scambio di messaggi con cui le considera inattuali (doc. 3 conv.) e CP_1 ne prende atto non prova il consenso della seconda alla loro modifica. Parte_1
3 di 5 Infine, le scritture (doc. 7 mon. e 5 conv.) successive al 15.7.2014 (doc. 3 att.) non fanno presumere, ove consentita, la rinuncia al mantenimento dall'1.9.2018, ciò implicando una concludente, effettiva e definitiva volontà abdicativa del diritto (cfr. CC VI-1 5.2.2018 n. 2739) che non è rinvenibile nella ricognizione di un credito altrui.
Il titolo (doc. 2 mon.) dell'obbligazione di cui l'opponente lamenta l'inadempimento è incontroverso e documentato (cfr.CC SU 30.10.2001 n. 13533); nessun pagamento, invece, è comprovato, neppure per la quota a beneficio della prole;
quindi, il convenuto non ha interesse a contestare l'efficacia della scrittura del 15.7.2014 (doc. 3 att.), che gli è favorevole nella parte in cui l'opponente riduce il proprio controcredito da € 2.000,00 ad € 1.000,00 mensili nel periodo dall'1.3.2014 al 31.8.2018.
Per converso non disconosce la ricognizione dell'ulteriore debito con promessa Parte_1 di pagamento (€ 31.778,00) del 17.4.2023 (doc. 5 conv.), né prova l'invalidità o l'inefficacia del titolo o l'estinzione dell'obbligazione (art. 1988 c.c.) né deduce il divieto compensazione del credito alimentare per il mantenimento della prole (art. 4472 c.c.; CC VI-1 18.11.2016 n. 23569; sulla diversa natura del mantenimento del coniuge cfr. CC III 26.5.2020 n. 9686), la cui eccezione violerebbe l'obbligo di buona fede (venire contra factum proprium: cfr. CC I
21.10.2024 n. 27145), ponendosi in irriducibile incompatibilità con la volontà manifestata nella scrittura del 15.7.2014, reiterata nei motivi di opposizione.
2.2.
L'ulteriore eccezione del convenuto avente ad oggetto il rimborso delle spese per la prole va disattesa, poiché, in disparte ulteriori profili, il credito è incerto e totalmente illiquido (CC SU
15.11.2016 n. 23225; CC II 5.9.2024 n. 23924). In particolare, a. allega spese di CP_1 cui non specifica la tipologia né il valore, limitandosi a documentare ricevute fiscali suddivise solo in ragione d'anno (doc.
9-14 conv.) e avulse da una pur generica deduzione assertiva;
b. omette di indicare se gli esborsi pertengano o non alle voci richiedenti l'assenso della madre;
c. non ne indica il valore totale.
Ne discende che il titolo del credito è controvertibile e che la sua liquidazione non è facile né pronta (art. 12432 c.c.).
2.3.
Compensate le opposte ragioni conformemente al rilievo di per cui al suo CP_1 credito va imputato il pagamento di € 18.000,00 e non gli sono dovuti gli interessi corrispettivi
4 di 5 sul capitale di volta in volta mutuato all'opponente a titolo gratuito (cfr. note finali, p. 3-5), si perviene a un saldo finale a suo debito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Controparte_3
Scrittura 7.12.2012 (doc. 4 mon.) € 146.059,33 RB (doc. 2 mon.) € - 178.000,00
Scrittura 17.2.2022 (doc. 7 mon.) € 13.434,00 Pagamento (doc. 6 att.) € - 18.000,00
Scrittura 17.4.2023 (doc. 5 conv.) € 31.778,00
Totale € 191.271,33 Totale € - 196.000,00
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55, considerati il valore della domanda, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni rese
(studio e introduzione: valori medi;
trattazione e decisione: valori dimidiati).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena:
1- accoglie l'opposizione di nei confronti di e revoca il decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo n. 5069/2023;
2- condanna al pagamento in favore di delle spese processuali, che CP_1 Parte_1 liquida in € 406,50 per esborsi, € 9.142,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 14 dicembre 2025
Il Giudice
NA RA
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