CA
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Donatella Aru Consigliere
dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 112 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Macciotta, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
appellante
contro
), elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo CP_1 C.F._1
studio dell'avv. Cristiano Cincotti, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
appellato
e contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, NToparte_2 P.IVA_2
( ), elettivamente domiciliate in Cagliari, presso lo NToparte_3 C.F._1
1
studio dell'avv. Oscar Repetto, procuratore costituito nel giudizio di primo grado;
appellati contumaci
e con l'intervento di
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, NToparte_4 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Pietro Davide Sarti, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione del
7.10.2022;
interventrice ex art. 111 c.p.c.
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante dell'intervenuto ex art. 111 c.p.c.: “In totale riforma della
sentenza n.1814/20, nella causa iscritta al n. 1344 del ruolo generale degli affari
contenziosi civili per l'anno 2015, pronunziata dal Giudice del Tribunale Civile di
Cagliari Dott. Stefano Greco in data 5 agosto 2020, pubblicata il 6 agosto 2020, non
ancora notificata al sottoscritto procuratore, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari,
contrariis reiectis, così giudicare: a) previo accertamento dell''infondatezza e/o
inammissibilità delle avverse pretese azionate, rigettare le domande di parte attrice e
dichiarare la validità e l'efficacia del contratto di fideiussione stipulato in data 7 agosto
2002 con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio”;
nell'interesse dell'appellato costituito: “l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis,
voglia assumere le seguenti conclusioni: A) in via pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso appello ai sensi di quanto disposto dall'art. 345 cpc;
B) nel
merito, in via principale, per i motivi tutti dedotti nella parte espositiva, rigettare l'avverso
appello e, per l'effetto, a conferma della sentenza appellata ovvero in accoglimento delle
domande – eccezioni dedotte da parte appellata nel giudizio di primo grado, non
2
esaminate da Giudice di prime cure in quanto ritenute assorbite, e riproposte nel presente
grado di appello, dichiarare che il sig. nulla deve alla CP_1 Parte_1
, in dipendenza della fideiussione rilasciata in data 7.8.2002; C) in ogni
[...]
caso, con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio”.
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato in data 12.2.2015 convenne in giudizio CP_1
davanti al Tribunale di Cagliari la nonché la Parte_1 [...]
e , esponendo: CP_2 NToparte_3
- di aver stipulato, unitamente a e alla Elettromedical s.n.c. di NToparte_3 CP_3
, in data 7.8.2002, un contratto di fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte
[...]
NT dalla verso fino a concorrenza dell'importo di euro 103.000,00; NToparte_2
- di essere stato socio della società garantita fino al 26.6.2008, data nella quale egli cedette la propria quota di partecipazione;
NT
- di aver ricevuto dalla in data 14.1.2015, una nota con la quale gli veniva intimato il pagamento entro cinque giorni della somma di euro 101.103,81, quale esposizione debitoria della verso la banca, a pena dell'esperimento di azioni NToparte_2
giudiziarie volte al recupero del credito;
- che il credito vantato dalla banca verso la debitrice principale doveva ritenersi non provato, con onere della prova circa la sussistenza degli elementi costituitivi del diritto a carico del creditore ai sensi dell'art. 2697 c.c., e non dotato dei requisiti di certezza,
liquidità ed esigibilità;
- che la fideiussione omnibus prestata doveva ritenersi invalida ed inefficace a causa della indeterminatezza e indeterminabilità dei rapporti tra la banca e la debitrice principale da cui sarebbero sorti i crediti oggetto della garanzia fideiussoria e del contegno della creditrice stessa, che, lungi dal valutare il merito creditizio del debitore principale avrebbe
3
continuato a finanziare la società debitrice facendo esclusivo affidamento sul patrimonio del fideiussore.
Su tali premesse concluse per l'accertamento dell'insussistenza di proprie CP_1
NT obbligazioni verso la in dipendenza della fideiussione del 7.8.2002 e, in subordine,
per la condanna della e dell'altro fideiussore, , al NToparte_2 NToparte_3
pagamento, la prima per l'intero ed il secondo per la quota di un mezzo, delle somme che egli sarebbe stato condannato a pagare alla banca.
Si costituì in giudizio la per resistere alle domande ed Parte_1
invocarne il rigetto. La banca domandò altresì, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento di quanto sarebbe risultato dovuto “in esito alla chiusura del conto CP_1
(della debitrice principale, n.d.r.) per passaggio a sofferenza”, salvo poi rinunciare a tale domanda riconvenzionale all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Si costituirono in giudizio anche la e per resistere NToparte_2 NToparte_3
alla domanda subordinata formulata dal nei loro confronti evidenziando come, CP_1
NT essendo pacifico che nessun pagamento fosse avvenuto da parte del alla la CP_1
domanda di regresso proposta nei loro confronti non potesse trovare accoglimento.
Istruita la causa esclusivamente con produzioni documentali, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1814/2020 del 6.8.2020, in accoglimento della domanda principale proposta da
NT
, dichiarò l'insussistenza di debiti di costui verso la in forza della CP_1
fideiussione del 7.8.2002 e condannò la banca alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore; l'attore fu condannato, invece, alla rifusione delle spese processuali in favore della e di , stante la sua soccombenza virtuale in NToparte_2 NToparte_3
relazione all'azione di regresso verso il debitore principale e l'altro coobbligato, che non si sarebbe potuta in ogni caso proporre in assenza di previo pagamento del in CP_1
favore del creditore e non sussistendo un interesse giuridicamente rilevante ad una
4
pronuncia di mero accertamento sui presupposti di tale azione.
Avverso la predetta sentenza ha interposto tempestivo la Parte_1
sulla base di un unico e articolato motivo.
Si è costituito in giudizio per resistere all'impugnazione ed invocarne CP_1
l'inammissibilità e comunque l'integrale rigetto, anche con riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., delle domande in punto di invalidità del contratto di fideiussione assorbite in primo grado e con formulazione dell'ulteriore censura in ordine alla invalidità del contratto fideiussione per contrarietà a norme imperative, nella specie all'art. 2 l. 287/1990.
e , pur ritualmente citati, non si sono costituiti in NToparte_2 NToparte_3
giudizio.
Con comparsa in data 7.10.2022 si è costituita in giudizio, in totale adesione delle difese svolte dall'appellante, la quale successore a titolo particolare nel diritto NToparte_4
controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., per aver essa acquistato, in data 3.12.2021, il
NT credito asseritamente vantato dalla nei confronti del . CP_1
In data 25.10.2023 la parte appellata ha prodotto in giudizio la sentenza del Tribunale di
Roma, sezione specializzata in materia di Impresa, n. 12414/2022 del 8.8.2022, passata in giudicato per mancata impugnazione, resa in giudizio pendente tra le medesime parti del presente giudizio, con la quale sono state dichiarate nulle per contrarietà all'art. 2 l.
287/1990 le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione del 7.8.2002.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado a parte la produzione della citata sentenza del Tribunale di Roma, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; scaduti i relativi termini si è reso necessario rimettere la causa sul ruolo per la necessità di sostituire il consigliere relatore, destinato ad altro incarico.
All'udienza del 19.4.2024 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
Ragioni della decisione
5
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia degli appellati e NToparte_2
, attesa la regolarità della notificazione nel domicilio eletto presso il NToparte_3
procuratore costituito in primo grado. In ogni caso, occorre anche evidenziare come nei loro confronti la sentenza di primo grado sia già passata in giudicato non avendo CP_1
impugnato con appello incidentale la statuizione del Tribunale di rigetto della
[...]
propria domanda di regresso o di manleva.
Con un unico articolato motivo l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale per aver
– a suo dire erroneamente – interpretato la domanda formulata da , in primo CP_1
luogo, come una azione di accertamento negativo del diritto di credito vantato dalla banca nei confronti del debitore principale e, solo in secondo luogo, come NToparte_2
una domanda volta a far valere profili di inefficacia ed invalidità della garanzia da esso prestata con il contratto del 7.8.2007, laddove solo tale ultimo profilo sarebbe dovuto essere l'oggetto del giudizio di primo grado ed inoltre, soggiunge l'appellante, il contratto di garanzia sopra citato si sarebbe dovuto espressamente qualificare non come fideiussione ma come contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza – sempre a dire dell'appellante – che, slegata la garanzia dal rapporto principale e finalizzata a determinare un trasferimento del rischio dell'inadempimento in capo al garante, si sarebbe dovuta ritenere irrilevante la mancata prova da parte della banca della sussistenza di un credito nei confronti del debitore principale. Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto procedere con l'esaminare le doglianze del sul contratto di garanzia ed avrebbe dovuto rigettarle CP_1
siccome infondate, senza esprimersi sulla sussistenza del credito garantito.
Il motivo è manifestamente infondato sotto ogni profilo.
Non può dubitarsi della proposizione in primo grado di una azione di accertamento
NT negativo delle pretese creditorie avanzate dalla nei confronti del , fondata sia CP_1
sulla contestazione della sussistenza e dell'ammontare del credito verso il debitore
6
principale sia sulla contestazione, sotto taluni profili, della validità NToparte_2
ed efficacia della garanzia fideiussoria. Così, infatti, si legge nella citazione, per quanto qui interessa: “1. Preliminarmente il sig. contesta la certezza, la liquidità e CP_1
l'esigibilità dell'asserito credito vantato dalla Banca verso e, di NToparte_2
converso, verso il medesimo sig. , in ragione della fideiussione omnibus dal CP_1
medesimo rilasciata … Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., incomberà su parte convenuta
l'onere di dare piena prova dei fatti costituitivi del proprio asserito credito, in quanto
espressamente contestato da parte attrice.
2. Sotto altro profilo si eccepisce l'invalidità
e/o l'inefficacia della prestata fideiussione per due ordini di ragioni …” (cfr. pag. 2 atto di citazione in primo grado e si veda anche il punto 5 a pag. 4 in cui la duplice contestazione
è ribadita).
Non sussiste, pertanto, alcuna erronea qualificazione o interpretazione della domanda giudiziale da parte del Tribunale che si è correttamente pronunciato sul primo profilo, con rilievo della carenza assoluta di prova circa il diritto di credito vantato dalla banca nei confronti del debitore principale (elemento questo, peraltro, pacifico in causa in quanto l'appellante stesso afferma che l'onere in capo alla banca di produrre la documentazione relativa al credito verso il debitore principale è “rimasto disatteso”: cfr. atto di appello pagg. 11 e 12) e con conseguente assorbimento dei profili di doglianza fondati sul rapporto di garanzia.
Inoltre, la tesi dell'appellante secondo la quale, qualora il contratto di garanzia fosse qualificato come contratto autonomo di garanzia, allora il creditore non avrebbe l'onere di provare la sussistenza del credito garantito non è condivisibile.
Ritiene, infatti, questa Corte che l'assenza di accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale – e quindi l'autonomia della garanzia – non possa giammai consentire di prescindere dalla esistenza del credito garantito, “in considerazione del nesso
7
indissolubile che lega la causa concreta di garanzia autonoma alla esistenza del rapporto
garantito” (così Cass. civ. n. 8342/2017), senza il quale il contratto di garanzia dovrebbe considerarsi privo di causa e quindi nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., in relazione all'art. 1325 c.c. Così si esprime la Suprema Corte: “lo scollamento tra il rapporto di valuta
e quello di garanzia” non può “spingersi fino a reputare indifferente rispetto alla
obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidità del contratto (diversi dalla illiceità della
causa e dalla contrarietà a norme imperative) anche la inesistenza del rapporto
principale”, giacché “ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell'interesse
perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra
in ogni caso potersi prescindere dalla «esistenza» del rapporto obbligatorio che
costituisce termine di riferimento (ovvero il presupposto esterno) della garanzia
autonoma, atteso che la inesistenza – originaria o sopravvenuta – del rapporto principale
di valuta, venendo ad escludere la stessa (astratta verificabilità della) perdita patrimoniale
che – dall'inadempimento di quel rapporto – sarebbe potuta derivare al creditore
beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza
che tale inesistenza (originaria o sopravvenuta) bene può costituire oggetto di eccezione
idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad ottenere (quando anche non
ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della
«exceptio doli») una attribuzione patrimoniale «sine causa»” (cfr. Cass. civ. 8342, cit.;
Cass. civ. n. ord. 23434/2024).
Quanto al riparto dell'onere della prova, ovvero se sia il creditore a dover provare l'esistenza del credito, ovvero il garante a provarne l'inesistenza, è evidente che in capo al creditore spetti, in ogni caso, la prova del titolo costituente la fonte negoziale del proprio diritto che è costituita, evidentemente, non soltanto dal contratto di garanzia, ma anche dal negozio giuridico dal quale sorge il credito garantito, in assenza del quale non può dirsi
8
esistente il presupposto stesso della garanzia, sicché ben può il garante limitarsi a contestare l'esistenza del credito verso il debitore principale e dovrà essere il creditore a dimostrare il fondamento delle proprie pretese. Ciò è conforme al principio di diritto per cui: “la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è
applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che,
anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si
afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo
diritto” (cfr. Cass. civ. n. 9706/2024); principio già affermato, peraltro, specificamente in tema di polizza fideiussoria (la quale, sovente, ha natura proprio di garanzia autonoma):
“il creditore che escute una polizza fideiussoria é tenuto a provare i presupposti per
l'operatività della garanzia ancorché sia stato convenuto in un giudizio di accertamento
negativo, poiché, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi di un
diritto grava sempre su colui che se ne afferma titolare ed intenda farlo valere” (cfr. Cass.
civ. n. 26158/2014).
Nel caso di specie – a parte la produzione da parte del della diffida ricevuta dalla CP_1
banca con la quale gli si intimava il pagamento di circa 103.000,00 euro per un asserito
NT scoperto di conto corrente della – la non ha prodotto alcun NToparte_2
documento che potesse fornire la prova del proprio credito verso la debitrice principale non avendo depositato né il contratto di conto corrente al quale la NToparte_2
nota faceva riferimento, né eventuali contratti di apertura di credito, né il certificato di saldaconto, né tanto meno gli estratti conto periodici, sicché è mancata qualsivoglia prova dell'esistenza del rapporto garantito e dell'ammontare del credito. Con ciò, peraltro,
impedendo lo spiegarsi degli effetti dell'art. 7, ultima parte, del contratto di garanzia in atti, a norma de quale: “per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi
sede contro il fideiussore le risultanze delle scritture contabili della banca”,
9
conformemente anche al principio per cui: “in materia di contratti bancari, il certificato
di c.d. "saldaconto" è idoneo ad assolvere all'onere della prova dell'ammontare del credito
nei confronti del fideiussore, tanto più qualora il contratto di conto corrente contenga una
clausola in forza della quale il cliente riconosce che i libri e le altre scritture contabili
della banca fanno piena prova verso di lui del debito garantito” (cfr. Cass. civ. ord. n.
279/2019).
In ogni caso, che il contratto di garanzia del 7.8.2002 in atti debba essere qualificato come contratto di fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia è questione ormai inoppugnabile e coperta dal giudicato, c.d. esterno, costituito dalla sentenza del Tribunale
di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, n. 12414/2022 depositata in data
8.8.2022, passata in giudicato per mancata impugnazione (fatto questo pacifico in causa).
In tale giudizio, pendente tra le medesime parti del presente giudizio, compreso l'intervenuto ex art. 111 c.p.c., che aveva ad oggetto l'accertamento della nullità del contratto di garanzia per violazione della normativa antitrust e che si è concluso con la declaratoria di nullità parziale del predetto contratto, esso è stato espressamente qualificato come fideiussione omnibus conforme allo schema ABI dell'ottobre 2002, sicché deve trovare applicazione nel caso di specie il principio per cui: “qualora due giudizi tra le
stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia
stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine
alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad
un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica
indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di
cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò
anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo
scopo ed il "petitum" del primo” (cfr. Cass. civ. S.U. n. 13916/2006; principio ribadito
10
dalla giurisprudenza successiva: cfr. Cass. civ. ord. n. 11314/2018; Cass. civ. ord. n.
27013/2022; Cass. civ. ord. n. 7834/2024).
La citata sentenza del Tribunale di Roma ha così statuito sulla qualificazione del contratto:
“Va preliminarmente dichiarata, contrariamente a quanto dedotto dalla banca convenuta
e dall'intervenuta , la natura di fideiussione del contratto per cui è causa. NToparte_4
É noto che essendo il rapporto tra il garante autonomo ed il creditore beneficiario
improntato a piena autonomia, il primo non può̀ opporre al secondo la nullità̀ di un patto
relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà̀ a norme imperative o
dall'illiceità̀ della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda
assicurare il risultato vietato dall'ordinamento, quale la previsione di interessi usurari
(Cass. ord., 25/08/2017, n. 20397; Cass., sent. 3/3/2009, n. 5044) o la nullità della clausola
anatocistica (Cass., ord. 10/01/2018, n. 371; conf. Cass., ord. 6/02/2021, n. 3873). Egli ha
altresì la possibilità di sollevare la c.d. a "exceptio doli generalis seu praesentis”, in caso
di condotta abusiva o fraudolenta del creditore che, nell'avvalersi di un diritto di cui
chiede tutela giudiziale, tace situazioni sopravvenute aventi forza modificativa o estintiva
dello stesso, ovvero esercita tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello
riconosciuto dall'ordinamento o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad
altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. Nella fattispecie in
esame, tuttavia, al contratto sottoscritto da va riconosciuta la natura di CP_1
fideiussione e non quella di contratto autonomo di garanzia. Il connotato distintivo
fondamentale della garanzia autonoma rispetto alla comune fideiussione è costituito
dall'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella principale
dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta,
nella maggior parte dei casi, non al pagamento del debito principale, bensì ad
indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di
11
denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (nella
giurisprudenza di legittimità, per tutte, cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 3947/2010). Ai fini
della distinzione del contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione ordinaria non è
decisiva la definizione datane dalle parti, né l'impiego o meno di espressioni quali "a
prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione “autonoma” in cui le
parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, escludendo la
possibilità garante di sollevare le eccezioni di merito relative al rapporto principale e
recidendo così il vincolo di accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto
all'obbligazione principale, proprio della comune fideiussione. Secondo il tradizionale
insegnamento delle Sezioni Unite, la presenza della clausola di pagamento “a prima
richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto
autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di
accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente
discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. civ. sez. un.
n. 3947 del 18/02/2010). In tale ipotesi, la previsione del carattere incondizionato
dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita
esclude l'applicabilità della normativa sulla fideiussione alla garanzia, la quale si deve
ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale. Con il contratto
in esame, ha dichiarato espressamente di costituirsi “fideiussore” della CP_1 [...]
mentre l'art. 7 prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente CP_2
all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del
creditore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”;
tale pattuizione non contempla anche la espressa (o implicita) rinuncia del fideiussore a
sollevare le eccezioni che potrebbe sollevare il creditore principale. Pattuizioni
caratterizzanti l'autonomia della garanzia si rinvengono solo in quelle previsioni
12
contrattuali che escludono la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni
spettanti al debitore principale, in deroga all'articolo 1945 c.c. e dalla conseguente
preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le
eccezioni nascenti dal rapporto principale. In applicazione di tali principi e tenuto conto
sia del tenore letterale delle clausole contrattuali innanzi indicate che delle indicazioni
emergenti dal contenuto complessivo del contratto, in assenza dell'esplicito obbligo di
pagamento del garante “a prima richiesta, ogni eccezione rimossa”, va escluso che
sussistano nel contratto sottoscritto da i tratti distintivi della garanzia autonoma CP_1
priva del carattere di accessorietà rispetto al rapporto principale. Di conseguenza, il
rapporto di garanzia de quo va ricondotto alla comune fideiussione, anziché al contratto
autonomo di garanzia” (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza).
Questa Corte condivide e fa proprie tali argomentazioni, sicché anche qualora non si dovesse ritenere operante il principio sul giudicato esterno sopra riportato, comunque si deve concludere per la natura di fideiussione del rapporto di garanzia in rilievo nel presente giudizio e quindi per la manifesta infondatezza del gravame.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con piena soccombenza anche della
[...]
successore a titolo particolare nel diritto controverso. CP_4
Le spese processuali seguono la soccombenza nei rapporti con l'appellato costituito e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., cause di valore fino a euro 260.000,00 e parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e minimi per quella decisoria e con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo, con la maggiorazione di 1/3 per la manifesta fondatezza delle difese svolte dalla parte appellata.
Nulla si deve statuire sulle spese nei confronti degli appellati contumaci, i quali non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il
13
versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cagliari n. 1814/2020 del 6.8.2020;
- condanna l'appellante e l'intervenuta in solido fra loro, alla rifusione NToparte_4
delle spese processuali in favore dell'appellato costituito, che si liquidano in complessivi euro 9.895,20 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
- da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002,
per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
14