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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/10/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 98/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona EL Giudice dott.ssa SI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 98/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 ELl'avv. CROCAMO GENNARINO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
OPPONENTE
(P.IVA Controparte_1
), in persona EL legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1 patrocinio ELl'avv. MINUCCI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
OPPOSTA
Controparte_2
(P.IVA , in persona EL legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 con il patrocinio ELl'avv. TODISCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso per l'accoglimento ELl 'opposizione agli atti esecutivi e, per l'effetto, per la declaratoria di nullità ELl'intimazione di pagamento n. 1002021 9006825568/000 e ELla cartella di pagamento n.10020150003543188002, EL ruolo e di ogni atto presupposto, per l'assenza dei requisiti prescritti dalla legge , nonché per l'inesistenza e illegittimità EL titolo, non suscettibile di iscrizione a ruolo ed esecuzione forzata;
nel merito e in via subordinata, invece, accertare l'inesistenza ELla pretesa creditoria, il difetto di legittimazione passiv a ELlo stesso opponente, nonché la prescrizione EL credito.
Parte opposta, ha concluso per il rigetto Controparte_1 ELla domanda, eccependo, in via preliminare, la nullità ELl'atto di citazione ai sensi ELl'art. 164 c.p.c.; nel merito, invece, l'infondatezza ELla domanda, in fatto e in diritto.
Parte opposta, ha concluso per il rigetto ELla Controparte_2 domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Si richiamano gli atti ELle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento EL processo e ciò in ossequio all'insegnamento ELla
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 ELl'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 61 7 c.p.c., iscritto a ruolo in data 28/1/2022 , regolarmente notificato, Parte_1 citava in giudizio
[...] [...] al fine di accertare la Controparte_3
pagina 2 di 18 nullità ELla cartella di pagamento n.10020150003543188002 e ELla relativa intimazione, nonché di accertare l'insussistenza ELla pretesa creditoria posta alla base ELla suddetta cartella.
Più in particolare, l'attore deduceva che: in data 19/1/2022, gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 10020219006825568/000, con la quale si ordinava il pagamento di € 382.888,30; il credito traeva origine dalla revoca di un contributo concesso nel 2014 d all'importo di € 276.085,85, maggiorato di interessi di mora , pari ad € 51.374,88, e di oneri di riscossione, pari ad € 26.196,86.
L'opponente eccepiva, in primo luogo, la nullità ELla cartella di pagamento n.10020150003543188002 e ELla relativa intimazione n.
10020219006825568/000, per non essergli mai stata notificata e di non essere a conoscenza di nessun atto, neppure prodromico, relativo alla revoca di un contributo. A tal proposito, deduceva: la violazione ELl'art. 37, comma
27 d.l. n. 223/2006, convertito con modifiche in legge n. 248/2006, con cui era stato modificato l'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e ELl'art. 26 D.P.R. n.
602/1973; che sarebbe stato, in ogni caso, obbligatorio informarlo ELl'avvenuta notifica, ai sensi ELl'art. 139, comma 4 c.p.c.; che era onere ELl'agente di riscossione dimostrare la regolarità ELl'intero procedimento di notificazione. Eccepiva, inoltre, la nullità ELla cartella di pagamento per mancata indicazione ELle somme dov ute e EL procedimento con cui si era pervenuti al calcolo degli interessi e degli altri oneri applicati, così violando gli artt. 21septies e 21octies l. n. 241/1990, nonché l'art. 3 l. n. 241/1990, relativo al difetto di motivazione, così precludendo il diritto di difesa ELl'opponente. In secondo luogo, eccepiva la nu llità ELla cartella di pagamento n. 10020219006825568/000, ELl'atto presupposto e ELl'intimazione di pagamento per la carenza dei requisiti prescritti dalla legge. Specificava, poi, che avrebbe dovuto trattarsi di un finanziamento erogato da Istituti di credito privati, agevolato dalla garanzia prevista dalla legge n. 662/1996, la cui tutela rivestiva una natura privatistica;
che
[...] assumeva, infatti, in Controparte_2 pagina 3 di 18 qualità di gestore EL fondo, la medesima posizione EL creditore originario , essendosi surrogato nella relativa posizione, ai sensi ELl'art. 1203 c.c.; che, dunque, attesa la natura privatistica EL credito, illegittima era la formazione EL ruolo da parte di poiché l'art. 49 D.P.R. n. 602/1973 va CP_4 applicato solo per le entrate di natura pubblicistica;
che, pertanto, ai sensi degli artt. 17 e 21 d.lgs. n. 46/1999 , l'ente era tenuto a precostituire il titolo esecutivo e, solo successivamente, emanare il ruolo e la cartella di pagamento, che avrebbero assunto la natura giuridica di precetto;
che, con specifico riguardo alle somme derivanti da concessioni amministrative,
l'art. 9 disponeva la revoca ELl'intervento solo nel caso in cui i beni acquisiti attraverso l'utilizzo di tali somme fossero stati alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, o prima ELla fine EL progetto, in base al quale era stata effettuata la concessione;
che, nel caso di recupero coattivo ELla somma erogata, il comma 5 ELla suddetta norma prescriveva di procedersi con l'iscrizione a ruolo, così come previsto dall'art. 67, comma 2 D.P.R. n. 43/1998 , ma non ne specificava l'applicazione anche al caso in cui la natura EL finanziamento fosse privatistica, per cui
[...]
avrebbe potuto avvalersi dei mezzi di tutela di natura Controparte_2 processual-civilistiche; che, in ogni caso, l'art. 9 comma 5 d.lgs. n. 46/1999 avrebbe trovato applicazione solo per i finanziamenti emessi successivamente all'entrata in vigore ELl'art. 8bis, comma 3, l. n. 33/2015 e non anche per quello oggetto di causa risalente al 2014. In terzo luogo, eccepiva l'inesistenza e l'infondatezza ELla pretesa creditoria e il proprio difetto di legittimazione passiva , dal momento che non aveva mai sottoscritto alcun finanziamento, né prestato alcuna fideiussione e di non essere a conoscenza EL credito oggetto ELla cartella di pagamento opposta;
specificava che la pretesa riguardava un debito di cui era titolare un'impresa, mentre la cartella gli era stata notificata in qualità di persona fisica;
in ogni caso, rilevava la nullità ELla fideiussione ex art. 1939 c.c. o la liberazione dal vincolo obbligatorio per omessa informativa ai sensi ELl'art. 1956 c.c.; rilevava, inoltre, l'estinzione ELla pretesa creditoria, per intervenuto decorso decennale EL termine di prescrizione EL credito ex art. pagina 4 di 18 2946 c.c. Chiedeva, infine, la sospensione ELl'efficacia esecutiva degli atti opposti.
Concludeva, dunque, l'opponente affinché il Tribunale adito volesse:
“dichiarare la nullità e/o illegittimità ELla intimazione di pagamento nr.
100 2021 90068255 68/000 e ELla cartella nr.10020150003543188002 – ruolo e di ogni suo atto presupposto, connesso e consequenziale per difetto di notifica e EL conseguente intimazione di pagamento nr. 100 2021 90068255
68/000 e/o per difetto di motivazione ed incerta quantificazione ELle somme dovute e/o per difetto di titolo;
dichiarare la nullità e/o illegittimità ELla cartella nr. 10020150003543188002 – ruolo e di ogni suo atto presupposto, connesso e consequenziale e EL conseguente intimazione di pagamento nr. 100 2021 90068255 68/000 – per carenza dei requisiti previsti per legge e per la sua emissione e per inidoneità ELlo strumento ELla cartella di pagamento rispetto al credito azionato - illegittimità ELl'iscrizione a ruolo e/o ELla cartella di pagamento e/o ELla intimazione di pagamento perché non riscuotibile a mezzo EL ruolo ed il ruolo non deriva da un titolo avente ad efficacia esecutiva;
Nel merito, ma senza rinunciare alle sopra sollevate eccezioni e conclusioni, dichiararsi la inesistenza e/o infondatezza ELla pretesa creditoria e che nulla è dovuto dall'opponente in favore degli opposti;
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva ELl'odierno opponente e che nulla è dovuto dall'opponente in favore degli opposti;
dichiarasi l'estinzione e/o liberazione ex art. 1955 EL c.c. e/o ex art. 1956 EL cod. civ. e/o invalidità ex art. 1939 EL c.c., e che nulla è dovuto dall'opponente in favore degli opposti, e come meglio motivato ed eccepito nei punti sopra esposti EL presente atto di opposizione;
dichiararsi, l'estinzione ELla pretesa creditoria oggi azionato dall'opposta con la notifica ELl'impugnato atto nei confronti ELl'opponente per intervenuta prescrizione decennale EL diritto, ex art. 2946 EL c.c., e/o per prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4, EL c.c. o comunque perché sono nulli, inefficaci, illegittimi ed infondati in fatto ed in diritto”, con vittoria ELle spese EL giudizio.
pagina 5 di 18 Con comparsa di costituzione, depositata in data 13/5/2022, si costituiva
, la quale eccepiva: in via preliminare, la Controparte_5 nullità ELl'atto di citazione per violazione ELl'art. 164 c.p.c., sul presupposto che non erano state chiarite le ragioni di diritto su cui si fondava la spiegata opposizione;
l'inammissibilità ELla domanda, dal momento che era errata la forma ELl'atto introduttivo, poiché l'opposizione alla cartella di pagamento andava proposta con ricorso ai sensi ELl'art. 7
d.lgs. n. 150/2011, e non anche nella forma ELl'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., così risultando violato il termine di 30 giorni, previsti dalla legge, per l'iscrizione a ruolo ELla domanda. Nel merito, eccepiva l'infondatezza ELl'opposizione per le seguenti ragioni: la cartella era chiara, essendo indicato l'importo, le ragioni EL credito e l'ente creditore;
la cartella era stata notificata regolarmente, come da documentazione allegata;
infondata era, altresì, la dedotta prescrizione EL credito;
dall'articolazione ELla domanda, inoltre,
l'opponente non aveva specificato qual era l'errore che pregiudicava la debenza EL credito, oggetto ELla cartella di pagamento;
gli atti amministrativi posti in essere da erano conformi a quanto prescritto CP_4 dalla legge;
lo stesso ente di riscossione era tenuto solo alla formazione EL ruolo, alla notifica ELla cartella di pagamento e ELla intimazione di pagamento, ma era estraneo alla fase di formazione EL titolo e ELla relativa notifica. Infine, si opponeva alla richiesta sospensione ELl'efficacia esecutiva ELla cartella di pagamento, non ricorrendo i presupposti previsti dalla legge.
Concludeva, dunque, affinchè il Controparte_1
Tribunale adito volesse: “in via preliminare 1) per i motivi che precedono in punto di diritto, ed alla luce ELle plurime pronunce ELla Cassazione ivi allegate, accertare e dichiarare la NULLITA' radicale ELl'atto di Citazione introduttivo EL giudizio per violazione dei precetti di cui agli artt. 125 e
163 c.p.c. 414 c.p.c. (generiche ragioni poste a base ELla domanda, ossia generica causa petendi); 2) per l'effetto, rigettare integralmente la domanda;
pagina 6 di 18 ancora in via preliminare 3) accertare e dichiarare che l'istante ha erroneamente notificando una citazione, quindi come tale iscritta a ruolo tardivamente, quando era tenuta a DEPOSITARE UN RICORSO seguendo la relativa procedura (cfr. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 22/09/2017 n.
22080, in parte motiva); 4) pertanto, dichiarare inammissibile e, quindi, rigettare integralmente la domanda, visto che l'iscrizione a ruolo non ha avuto luogo il medesimo giorno di notifica ELla citazione, come da procedura che caratterizza il ricorso;
in via EL tutto subordinata e NEL
MERITO 5) rigettare integralmente l'atto introduttivo EL giudizio che appare EL tutto infondato in fatto ed in diritto, oltre che inammissibile, anche alla luce EL documentato passaggio in giudicato dei Titoli che consacrano il credito, nonché ELla regolarità EL procedimento amministrativo/notificatorio; 6) con vittoria di spese e competenze ex D.M.
55/14; 7) nella denegata ipotesi di accoglimento ELla domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità ELl' con ogni CP_1 CP_1 conseguenza anche in ordine alle spese”.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 16/5/2022, si costituiva che chiariva, Controparte_2 preliminarmente, la natura EL credito oggetto di contenzione, specificando, in particolare: che, in data 13/7/2010, in qualità di Parte_1 legale rappresentante di si rivolgeva a Parte_2 CP_2 per ottenere l'ammissione al fondo di garanzia per le PMI, ai sensi ELl'art. 2, lett. a), l. n. 662/1996, ai fini ELl'emissione di un finanziamento, previa obbligatoria copertura degli interventi agevolativi a tale impresa, per un importo di € 400.000,00; con ELibera EL Consiglio di Gestione EL
29/7/2010, veniva concessa la garanzia (recante numero cronologico 125158)
e veniva fissato l'importo massimo garantito nella misura ELl'80% ELle somme da conferire a titolo di prestito;
successivamente, veniva stipulato il contratto di mutuo chirografario tra la e la Parte_3
e veniva erogato l'intero ammontare EL Parte_4 finanziamento;
l'odierno opponente, in data 18/5/2001, in proprio, e la pagina 7 di 18 prestavano fideiussione omnibus a favore Controparte_6 ELla fino alla concorrenza di € 387.342,67, il cui Parte_3 massimale poi venne elevato ad € 1.000.000,00, in data 2/4/2008, con la stipulazione di accordi in forza dei quali i fideiussori si obbligavano, in via solidale, a rispondere ELle obbligazioni assunte dalla società garantita;
in data 6/6/2012, Controparte_7 prestava nuova fideiussione in favore ELla società mutuataria, per l'importo di € 500.000,00; a seguito ELl'inadempimento ELla società, anche dopo una serie di solleciti, la banca chiedeva a l'attivazione CP_2 EL fondo e, con ELibera EL Consiglio di gestione EL 18/12/2013 , veniva approvata la liquidazione ELla perdita in favore ELla banca per il valore di
€ 276.085,85; dunque, surrogato nei diritti ELla banca CP_2 creditrice, intimava il pagamento ELla somma, con lettera raccomanda ELl'11/2/2014 e con l'avvertimento che, in caso di inadempimento, avrebbe attivato la procedura di iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva di quanto dovuto;
a seguito di tale comunicazione, Controparte_7 diffidava , sostenendo di non aver mai
[...] CP_2 prestato fideiussione alla a causa EL persistente Parte_4 inadempimento, procedeva alla notifica, tramite ELla CP_2 CP_4 cartella esattoriale opposta. Evidenziava, dunque, l'istituto che la presente controversia traeva origine da un'attività di recupero di crediti dovuti da a , in qualità di mandatario EL Parte_1 Controparte_2
Raggruppamento Temporaneo di e - in forza di una convenzione CP_8 stipulata con il Mistero ELlo Sviluppo Economico – gestore EL Fondo pubblico di garanzia per le PMI, ai sensi ELl'art. 2, lett. a), l. n. 662/1996, la cui garanzia era stata attivata dalla NC EL LE e NI UD
s.p.a., in qualità di istituto finanziatore di agevolazioni, la quale aveva escusso il suddetto fondo di garanzia a seguito ELl'inadempimento di
[...] EL contratto di mutuo stipulato da quest'ultima società con Parte_4 la per il quale l'opponente aveva prestato fideiussione, Parte_3 oltre ad essere legale rappresentante ELla società, successivamente fallita .
L'opposta eccepiva, dunque, l'infondatezza ELla domanda attorea sul pagina 8 di 18 presupposto che: in primo luogo, risultava la regolarità ELla notifica ELla cartella di pagamento di cui al ruolo n. 2015/1309, avente a oggetto il pagamento di € 276.085,85, e ELle successive notifiche riferite alla cartella di pagamento opposta, il cui onere ELla prova ricadeva, in ogni caso, in capo ad per gli eventi successivi alla formazione EL ruolo esattoriale;
CP_4 qualora vi fossero dei difetti di forma, questi sarebbero sanati ai sensi ELl'art. 156 c.p.c., essendo raggiunto lo scopo e che, in ogni caso, qualsiasi contestazione relativa alla notifica ELla cartella era da ritenersi intempestiva, ai sensi ELl'art. 617 c.p.c.; in secondo luogo, con riguardo alla dedotta insussistenza EL titolo esecutivo, l'opposta chiariva che, come confermato dalla Suprema Corte, la natura ELle credito vantato da
[...]
assumeva natura pubblicistica;
che, dunque, il recupero EL credito CP_2 da questi vantato doveva avvenire mediante iscrizione a ruolo ai sensi ELl'art. 17 d.lgs. n. 46/1999 ss.mm., poiché si trattava di un'agevolazione pubblica, concessa in forma di garanzia accessoria a d un'operazione di finanziamento privato, che assumeva la natura di privilegio generale .
Evidenziava, all'uopo, che l'unico rapporto privatistico intercorreva con la
NC EL LE e NI UD s.p.a. , ma che tale rapporto fungeva solo da presupposto fattuale per l'attivazione ELla garanzia pubblica, di cui si richiedeva la restituzione;
dunque, il rinvio ELl'art. 17 d.lgs. n. 46/1999 alla formazione EL ruolo consentiva la costituzione di un valido titolo esecutivo per l'azione di riscossione coattiva. Con riguardo, poi, all'eccepito difetto di legittimazione passiva , l'opposta evidenziava che, dalla documentazione allegata, si evinceva chiaramente la posizione ELl'opponente quale garante personale ELla la cui escussione, Parte_4 dunque, in quanto coobbligato, seguiva la mera formazione EL ruolo e non era subordinata alla preventiva escussione EL patrimonio EL debitore principale. Ancora, con riguardo all'eccepita prescrizione ELla pretesa creditoria, chiariva che il credito era sottoposto al termine di prescrizione decennale e che, in ogni caso, la doglianza era EL tutto priva di fondamento. Infine, deduceva che la presente controversia era da inquadrare in un processo di opposizione all'esecuzione, ai sensi ELl'art. pagina 9 di 18 615, primo comma c.p.c. e che l'opponente non aveva adeguatamente dimostrato la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi EL credito, oggetto di contestazione. Rilevava, infine, l'infondatezza ELla richiesta di sospensione ELl'efficacia esecutiva ELla cartella di pagamento opposta, per assenza dei presupposti richiesti dalla legge.
Concludeva, dunque, affinchè il Tribunale adito Controparte_2 volesse: “in via preliminare: a) rigettare l'avversa istanza di sospensione ELl'efficacia esecutiva EL titolo, in quanto non ricorrenti i presupposti di
Legge, nemmeno specificamente dedotti da parte attrice;
nel merito: b) accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto ELle domande avversarie relativamente ai vizi denunciati nel proprio atto introduttivo e, per l'effetto, in ogni caso, respingere in toto ogni ulteriore istanza proposta ex adverso”, vinte le spese.
All'udienza EL 14/6/2022, veniva rigettata l'istanza di sospensione ELl'efficacia esecutiva ELla cartella di pagamento opposta per assenza dei relativi presupposti. Successivamente, concessi i termini ex art. 183, comma
6 c.p.c., istruita la causa solo documentalmente, mutato il magistrato, dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, con ordinanza EL 10/4/2025 la causa
è stata trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che la dom anda, qualificata dall'opponente come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deve essere riqualificata, in virtù EL potere di qualificazione ELla domanda, a prescindere dal nomen iuris indicato dalla parte, appannaggio EL giudice, in opposizione ex artt. 617 e 615, comma 1 c.p.c., essendo le doglianze ELl'attore volte tanto alla contestazione di vizi formali, quanto a rilevare vizi sostanziali EL titolo che inficerebbero la futura, eventuale esecuzione .
In proposito, è appena il caso di sottolineare che non coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità ELla domanda, articolata da per CP_4 violazione ELl'art. 7 d.lsg. 150/2011, giacché la disposizione è applicabile solo ed esclusivamente alle sanzioni amministrative, per violazione EL
pagina 10 di 18 Codice ELla strada o di altre leggi speciali, nel cui ambito certa mente non rientra la controversia per cui è causa.
Così correttamente qualificata la domanda, deve, dunque, procedersi al vaglio ELle doglianze articolate da parte opponente, che, peraltro, non possono trovare accoglimento, con conseguente rigetto ELl'opposizione spiegata.
Partendo dalle eccezioni relative alla regolar ità formale degli atti esecutiv i, deve rilevarsi che l'opponente ha dedotto l'omessa notifica o, comunque, la relativa nullità ELla stessa con riferimento a lla cartella di pagamento e ELl'intimazione impugnate;
in particolare, egli ha dedotto di non aver mai ricevuto alcun atto presupposto, né la cartella;
di non aver mai ricevuto alcun avviso ELl'avvenuto deposito ex art. 139, co. 4, c.p.c.; che l'onere ELla prova ELla regolarità ELl'iter notificatorio grava, in ogni caso, su
Ebbene, quest'ultima ha correttamente provato il perfezionamento CP_4 ELla notifica ELla cartella impu gnata, come dimostrato dalla documentazione allegata (cfr. all. n. 7 alla comparsa di costituzione), da cui si evince la completezza ELl'iter notificatorio seguito e perfezionatosi ex art. 140 c.p.c., con deposito ELl'atto presso la Casa Comunale di Ascea, ove risultava residente l'opponente, come da certificato storico parimenti allegato.
In secondo luogo – e sempre con riferimento ai vizi formali che, secondo la prospettazione attorea, inficerebbero la cartella – deve rilevarsi che l'opponente ne ha dedotto il difetto di motivazione, poiché in violazione dei crismi di cui alla l. n. 241/90.
In proposito, occorre premettere che la cartella di pagamento costituisce atto tipico ELl'esecuzione esattoriale, soggetto alla disciplina speciale dettata dal D.P.R. n. 602/1973, e non a quella generale sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990.
La giurisprudenza, tanto amministrativa quanto ordinaria, è costante nel ritenere che le disposizioni di cui agli artt. 3, 21-septies e 21-octies ELla pagina 11 di 18 legge n. 241/1990 non trovano diretta applicazione agli atti di riscossione, i quali sono retti da una normativa speciale che ne definisce contenuto e requisiti formali (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. V, 5 febbraio 2016, n. 2224 ;
Cass. civ., sez. V, 12 gennaio 2018, n. 540 ). Si tratta, dunque, di un atto tipico di riscossione, la cui motivazione deve essere valutata alla luce ELla disciplina speciale di settore, e non dei principi generali ELla legge sul procedimento amministrativo.
Ed infatti, la motivazione ELla cartella di pagamento è da ritenersi sufficiente ogniqualvolta essa consenta al destinatario di individuare con chiarezza: l'ente creditore;
la natura e la causale EL credito;
l'ammontare complessivo ELle somme richieste e la loro articolazione in capitale, interessi e sanzioni. Non è, invece, richiesto che la cartella riproduca integralmente o alleghi gli atti presupposti, essendo sufficiente il riferimento al titolo da cui il credito trae origine, anche mediante rinvio sintetico ma univoco, idoneo a permettere al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa .
Nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata indica con precisione l'importo complessivo dovuto (€ 382.888,30), l'ente creditore (
[...] quale gestore EL Fondo di Controparte_2 garanzia PMI ex art. 2, l. n. 662/1996); la causale EL credito, derivante dalla revoca EL contributo concesso.
Non può dunque sostenersi la violazione degli obblighi motivazionali di cui alla legge n. 241/1990, con conseguente rigetto ELl'eccezione spiegata.
L'opponente si è, inoltre, doluto ELl'illegittimità ELla risco ssione tramite ruolo e con l'impiego di poiché la natura Controparte_1 EL credito posto alla base degli atti impugnati, non è p ubblicistica, ma privatistica, con la conseguenza che avrebbe dovuto esperire CP_2
i rimedi previsti dal codice di rito, azionando un valido titolo ed ottenendo sulla relativa base, atto di precetto, non potendo, invece, ric orrere alle forme di riscossione pubblicistica. pagina 12 di 18 Ebbene, occorre preliminarmente evi denziare che il credito posto alla base ELla cartella impugnata traeva la sua genesi nella concessione di garanzia, da parte di quale gestore EL Fondo di garanzia per le piccole CP_2
e medie imprese, ex L. n. 662 EL 1996, rispetto ad un mutuo chirografario contratto dalla società ed erogato dalla Parte_4 Parte_3
, nel cui ambito l'odierno opponente, oltre a rivestire la qualifica di
[...] legale rappresentante ELla società mutuataria, era costituito f ideiussore. A seguito ELl'inadempimento ELla società mutuataria, la banca procedeva all'escussione ELla garanzia prestata da la quale ultima, CP_2 dunque, surrogandosi nelle pretese EL la banca, azionava la procedura di riscossione tramite ruolo, affidata ad CP_4
Tanto premesso, deve evidenziarsi che l'eccezione circa l'illegittima riscossione “pubblicistica ” è infondata.
Ed infatti, è orientamento consolidato in giurisprudenza quello per cui, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore EL Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 EL 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero EL credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità EL Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 EL D.Lgs. 146 EL 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi ELl'art.
8 -bis, comma 3, EL D.L. n. 3 EL 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 EL 2015 (che testualmente reci ta: “al recupero EL predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi ELl'articolo
17 EL decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”), pur se il credito sia sorto prima ELl'entrata in vigore ELla norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa EL regime già vigente
(cfr. Cass., sez. 1, 31/05/2019, n. 14915) . pagina 13 di 18 Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 EL D.Lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno ELlo sviluppo ELle attività produttive.
Del resto, depone in tal senso anche la sussistenza stesso EL privilegio di cui all'art. 9 comma 5, D.Lgs. n. 123/98 , che assiste il suddetto credito e che assume la funzione di assorbire, di recuperare il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione ELlo sviluppo ELle attività produttive (cfr. Cass., sez. 1, 20/09/2017, n. 21841); si tratta, in altri termini, di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo ELle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 EL medesimo art. 9, secondo cui "le somme restituite ai sensi EL comma 4 sono versate all'entrata EL bilancio ELlo Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2"
(cfr., Cass., sez. 1, 24/08/2015, n. 17111; Cass., sez. 1, 20/04/2018, n. 9926).
Tale ricostruzione risponde alla funzione EL Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione, recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi, in ciò rinvenendosi il coerente fondamento normativo ELla riscossione a mezzo di esattore, con la conseguenza che la notifica ELla cartella, conseguente al previsto ruolo è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata EL rapporto sotteso all'intervento EL Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Precipitato logico ELle considerazioni che precedono è che il procedimento di recupero esattoriale deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, qual è l'odierno opponente, come sarà innanzi meglio esplicato, a nulla rilevando che, in ipotesi, quest'ultimo non sia stato pagina 14 di 18 beneficiario diretto di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi ELla legge n. 662/1996 (cfr. Cass., sez. 1, 18/01/2022, n. 1453).
Di conseguenza, parimenti infondata è l'eccezione articolata dall'opponente circa l'illegittimità ELla riscossione a mezzo ruolo.
Ancora, l'attore ha dedotto di non essere a conoscenza EL credito posto alla base ELla cartella impugnata, co me meglio innanzi puntualmente identificato.
L'eccezione è infondata.
ha, infatti, provveduto a depositare, non solo tutta la CP_2 documentazione inerente alla richiesta di prestazione di garanzia avanzata dalla nei confronti ELl'istituto, puntualmente sottoscritta da Parte_4
in qualità di legale rappresentante ELla società, ma Parte_1 anche la prova ELl'erogazione EL mutuo da parte ELla , Parte_3 ed il contratto di mutuo stesso, nel cui ambito il era Parte_1 espressamente costituito quale fideiussore, da questi sottoscritto in qualità di legale rappresentante ELla (cfr. all. da 10 a 15 alla comparsa Parte_4 di costituzione).
Tutta la documentazione, puntualmente sottoscritta dal non è Parte_1 mai stata da questi disconosciuta nelle forme e nei modi richiesti dagli artt.
214 ss. c.p.c., con la conseguenza che la suddetta eccezione è destituit a di qualunque fondamento. Tanto, si specifica, poich é, per quanto la sottoscrizione EL sia apposta in calce al contratto di mutuo, quale Parte_1 legale rappresentante ELla egli, nell'ambito EL predetto Parte_4 contratto, stipulato in Vallo ELla NI in data 2 /8/2010, era espressamente indicato come fideiussore, come risulta dall'art. 4 EL contratto medesimo, laddove è esplicitato che, a fronte EL mutuo, venivano rilasciate, in particolare, dall'opponente (i cui dati sono incontestabilmente indicati con la specificazione EL suo codice fiscale), fideiussione generica e specifica nei confronti ELla Parte_4
pagina 15 di 18 In proposito, la mancanza di uno specifico di contratto di fideiussione relativo al mutuo non rileva, poiché, i n data 18/5/2001, il Parte_1 rilasciava alla fideiussione omnibus per “l'adempimento Parte_3 di qualsiasi obbligazione verso codesta banca, dipendente la operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che in seguito venissero consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsias i forma concessi, aperture di credito
(…)” e per la garanzia di “qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualsiasi momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi”, in piena coerenza, dunque, con la natura stessa EL contratto di fideiussione omnibus (cfr. all.
16 alla comparsa di;
peraltro, anc he con riferimento CP_2 all'importo massimo garantito, la cui presenza, ELla fideiussione omnibus è condizione di validità, deve rilevarsi che, da principio, esso era indicato in £
700.000.000, pari ad € 387.342,00, per poi essere aumentato, con scrittura EL 2/4/2008, regolarmente sottoscritta dal in € 1.000.000,00 (cfr. Parte_1 all, 17 alla comparsa di , con conseguente piena CP_2 giustificazione ELla cartella nei confronti EL fideiussore anche relativamente all'importo in essa indicato.
Infine, le eccezioni relative alla viol azione degli artt. 1939 e 1956 c.c. e di intervenuta prescrizione EL credito sono state articolate in maniera eccessivamente generica e non possono, pertanto, trovare acco glimento.
In particolare, la prima risulta testualmente articolata come segue:
“Inoltre, si eccepisce la nullità ELla fideiussione ex art. 1939 EL c.c. ovvero la liberazione ELl'odierno opponente, qualora dovesse risultare, che si contesta e si disconosce, la liberazione dei fideiussori anche per omessa informativa ex art. 1956 EL c.c.”, senza alcuna ulteriore specificazione, nemmeno nell'ambito ELla memoria integrativa depositata ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.; la seconda, eccepita nelle forme ELla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., “a decorrere dalla data di nascita EL rapporto pagina 16 di 18 obbligatorio in esame”, è generica, oltre che infondata, giacché, com'è evidente, il termine prescrizionale non può decorrere dalla data di stipula EL mutuo, ma deve decorrere dal successivo momento di attivazione EL
Fondo, con conseguente intervento di momento a partire dal CP_2 quale l'istituto poteva far valere il proprio diritto, risalente al 2012 e, tra l'altro, interrotto da una serie di atti successivi, anche riscontrati dal
(come si evince dalla comunicazione EL 2/4/2014 , a firma Parte_1 ELl'opponente ed allegata al doc. n. 19 ELla comparsa di , CP_2 già, di per sé, idonei a rilevarne l'infondatezza. Sul punto, poi, è appena il caso di evidenziare che la presc rizione degli interessi ai sensi ELl'art. 2948,
n. 4 c.c. è stata eccepita solo in sede di comparsa conclusionale ed è, pertanto, da ritenersi inammissibile in quanto intempestiva, oltre che parimenti generica.
Alla luce ELle considerazioni che pre cedono, la domanda risarcitoria è dichiarata assorbita.
La domanda è, dunque, infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma ELla cartella impugnata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate, per entrambe le parti opposte, sulla base dei parametri medi ELlo scaglione di valore di riferimento, ai sensi EL d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pron unciando dinanzi a sé, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o ass orbita, così decide:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la cartella di pagamento n.10020150003543188002, contenuta nell'intimazione n.
10020219006825568/000.
- Condanna alla corresponsione, nei confronti di Parte_1
e Controparte_5 Controparte_2
pagina 17 di 18 EL ELle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2
22.457,00, ciascuna, per esborsi, oltre spese gen erali al 15%, IVA e
CPA, come per legge.
Vallo ELla NI, 29/10/2025
Il Giudice
SI TA
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona EL Giudice dott.ssa SI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 98/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 ELl'avv. CROCAMO GENNARINO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
OPPONENTE
(P.IVA Controparte_1
), in persona EL legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1 patrocinio ELl'avv. MINUCCI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
OPPOSTA
Controparte_2
(P.IVA , in persona EL legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 con il patrocinio ELl'avv. TODISCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso per l'accoglimento ELl 'opposizione agli atti esecutivi e, per l'effetto, per la declaratoria di nullità ELl'intimazione di pagamento n. 1002021 9006825568/000 e ELla cartella di pagamento n.10020150003543188002, EL ruolo e di ogni atto presupposto, per l'assenza dei requisiti prescritti dalla legge , nonché per l'inesistenza e illegittimità EL titolo, non suscettibile di iscrizione a ruolo ed esecuzione forzata;
nel merito e in via subordinata, invece, accertare l'inesistenza ELla pretesa creditoria, il difetto di legittimazione passiv a ELlo stesso opponente, nonché la prescrizione EL credito.
Parte opposta, ha concluso per il rigetto Controparte_1 ELla domanda, eccependo, in via preliminare, la nullità ELl'atto di citazione ai sensi ELl'art. 164 c.p.c.; nel merito, invece, l'infondatezza ELla domanda, in fatto e in diritto.
Parte opposta, ha concluso per il rigetto ELla Controparte_2 domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Si richiamano gli atti ELle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento EL processo e ciò in ossequio all'insegnamento ELla
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 ELl'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 61 7 c.p.c., iscritto a ruolo in data 28/1/2022 , regolarmente notificato, Parte_1 citava in giudizio
[...] [...] al fine di accertare la Controparte_3
pagina 2 di 18 nullità ELla cartella di pagamento n.10020150003543188002 e ELla relativa intimazione, nonché di accertare l'insussistenza ELla pretesa creditoria posta alla base ELla suddetta cartella.
Più in particolare, l'attore deduceva che: in data 19/1/2022, gli veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 10020219006825568/000, con la quale si ordinava il pagamento di € 382.888,30; il credito traeva origine dalla revoca di un contributo concesso nel 2014 d all'importo di € 276.085,85, maggiorato di interessi di mora , pari ad € 51.374,88, e di oneri di riscossione, pari ad € 26.196,86.
L'opponente eccepiva, in primo luogo, la nullità ELla cartella di pagamento n.10020150003543188002 e ELla relativa intimazione n.
10020219006825568/000, per non essergli mai stata notificata e di non essere a conoscenza di nessun atto, neppure prodromico, relativo alla revoca di un contributo. A tal proposito, deduceva: la violazione ELl'art. 37, comma
27 d.l. n. 223/2006, convertito con modifiche in legge n. 248/2006, con cui era stato modificato l'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e ELl'art. 26 D.P.R. n.
602/1973; che sarebbe stato, in ogni caso, obbligatorio informarlo ELl'avvenuta notifica, ai sensi ELl'art. 139, comma 4 c.p.c.; che era onere ELl'agente di riscossione dimostrare la regolarità ELl'intero procedimento di notificazione. Eccepiva, inoltre, la nullità ELla cartella di pagamento per mancata indicazione ELle somme dov ute e EL procedimento con cui si era pervenuti al calcolo degli interessi e degli altri oneri applicati, così violando gli artt. 21septies e 21octies l. n. 241/1990, nonché l'art. 3 l. n. 241/1990, relativo al difetto di motivazione, così precludendo il diritto di difesa ELl'opponente. In secondo luogo, eccepiva la nu llità ELla cartella di pagamento n. 10020219006825568/000, ELl'atto presupposto e ELl'intimazione di pagamento per la carenza dei requisiti prescritti dalla legge. Specificava, poi, che avrebbe dovuto trattarsi di un finanziamento erogato da Istituti di credito privati, agevolato dalla garanzia prevista dalla legge n. 662/1996, la cui tutela rivestiva una natura privatistica;
che
[...] assumeva, infatti, in Controparte_2 pagina 3 di 18 qualità di gestore EL fondo, la medesima posizione EL creditore originario , essendosi surrogato nella relativa posizione, ai sensi ELl'art. 1203 c.c.; che, dunque, attesa la natura privatistica EL credito, illegittima era la formazione EL ruolo da parte di poiché l'art. 49 D.P.R. n. 602/1973 va CP_4 applicato solo per le entrate di natura pubblicistica;
che, pertanto, ai sensi degli artt. 17 e 21 d.lgs. n. 46/1999 , l'ente era tenuto a precostituire il titolo esecutivo e, solo successivamente, emanare il ruolo e la cartella di pagamento, che avrebbero assunto la natura giuridica di precetto;
che, con specifico riguardo alle somme derivanti da concessioni amministrative,
l'art. 9 disponeva la revoca ELl'intervento solo nel caso in cui i beni acquisiti attraverso l'utilizzo di tali somme fossero stati alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, o prima ELla fine EL progetto, in base al quale era stata effettuata la concessione;
che, nel caso di recupero coattivo ELla somma erogata, il comma 5 ELla suddetta norma prescriveva di procedersi con l'iscrizione a ruolo, così come previsto dall'art. 67, comma 2 D.P.R. n. 43/1998 , ma non ne specificava l'applicazione anche al caso in cui la natura EL finanziamento fosse privatistica, per cui
[...]
avrebbe potuto avvalersi dei mezzi di tutela di natura Controparte_2 processual-civilistiche; che, in ogni caso, l'art. 9 comma 5 d.lgs. n. 46/1999 avrebbe trovato applicazione solo per i finanziamenti emessi successivamente all'entrata in vigore ELl'art. 8bis, comma 3, l. n. 33/2015 e non anche per quello oggetto di causa risalente al 2014. In terzo luogo, eccepiva l'inesistenza e l'infondatezza ELla pretesa creditoria e il proprio difetto di legittimazione passiva , dal momento che non aveva mai sottoscritto alcun finanziamento, né prestato alcuna fideiussione e di non essere a conoscenza EL credito oggetto ELla cartella di pagamento opposta;
specificava che la pretesa riguardava un debito di cui era titolare un'impresa, mentre la cartella gli era stata notificata in qualità di persona fisica;
in ogni caso, rilevava la nullità ELla fideiussione ex art. 1939 c.c. o la liberazione dal vincolo obbligatorio per omessa informativa ai sensi ELl'art. 1956 c.c.; rilevava, inoltre, l'estinzione ELla pretesa creditoria, per intervenuto decorso decennale EL termine di prescrizione EL credito ex art. pagina 4 di 18 2946 c.c. Chiedeva, infine, la sospensione ELl'efficacia esecutiva degli atti opposti.
Concludeva, dunque, l'opponente affinché il Tribunale adito volesse:
“dichiarare la nullità e/o illegittimità ELla intimazione di pagamento nr.
100 2021 90068255 68/000 e ELla cartella nr.10020150003543188002 – ruolo e di ogni suo atto presupposto, connesso e consequenziale per difetto di notifica e EL conseguente intimazione di pagamento nr. 100 2021 90068255
68/000 e/o per difetto di motivazione ed incerta quantificazione ELle somme dovute e/o per difetto di titolo;
dichiarare la nullità e/o illegittimità ELla cartella nr. 10020150003543188002 – ruolo e di ogni suo atto presupposto, connesso e consequenziale e EL conseguente intimazione di pagamento nr. 100 2021 90068255 68/000 – per carenza dei requisiti previsti per legge e per la sua emissione e per inidoneità ELlo strumento ELla cartella di pagamento rispetto al credito azionato - illegittimità ELl'iscrizione a ruolo e/o ELla cartella di pagamento e/o ELla intimazione di pagamento perché non riscuotibile a mezzo EL ruolo ed il ruolo non deriva da un titolo avente ad efficacia esecutiva;
Nel merito, ma senza rinunciare alle sopra sollevate eccezioni e conclusioni, dichiararsi la inesistenza e/o infondatezza ELla pretesa creditoria e che nulla è dovuto dall'opponente in favore degli opposti;
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva ELl'odierno opponente e che nulla è dovuto dall'opponente in favore degli opposti;
dichiarasi l'estinzione e/o liberazione ex art. 1955 EL c.c. e/o ex art. 1956 EL cod. civ. e/o invalidità ex art. 1939 EL c.c., e che nulla è dovuto dall'opponente in favore degli opposti, e come meglio motivato ed eccepito nei punti sopra esposti EL presente atto di opposizione;
dichiararsi, l'estinzione ELla pretesa creditoria oggi azionato dall'opposta con la notifica ELl'impugnato atto nei confronti ELl'opponente per intervenuta prescrizione decennale EL diritto, ex art. 2946 EL c.c., e/o per prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4, EL c.c. o comunque perché sono nulli, inefficaci, illegittimi ed infondati in fatto ed in diritto”, con vittoria ELle spese EL giudizio.
pagina 5 di 18 Con comparsa di costituzione, depositata in data 13/5/2022, si costituiva
, la quale eccepiva: in via preliminare, la Controparte_5 nullità ELl'atto di citazione per violazione ELl'art. 164 c.p.c., sul presupposto che non erano state chiarite le ragioni di diritto su cui si fondava la spiegata opposizione;
l'inammissibilità ELla domanda, dal momento che era errata la forma ELl'atto introduttivo, poiché l'opposizione alla cartella di pagamento andava proposta con ricorso ai sensi ELl'art. 7
d.lgs. n. 150/2011, e non anche nella forma ELl'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., così risultando violato il termine di 30 giorni, previsti dalla legge, per l'iscrizione a ruolo ELla domanda. Nel merito, eccepiva l'infondatezza ELl'opposizione per le seguenti ragioni: la cartella era chiara, essendo indicato l'importo, le ragioni EL credito e l'ente creditore;
la cartella era stata notificata regolarmente, come da documentazione allegata;
infondata era, altresì, la dedotta prescrizione EL credito;
dall'articolazione ELla domanda, inoltre,
l'opponente non aveva specificato qual era l'errore che pregiudicava la debenza EL credito, oggetto ELla cartella di pagamento;
gli atti amministrativi posti in essere da erano conformi a quanto prescritto CP_4 dalla legge;
lo stesso ente di riscossione era tenuto solo alla formazione EL ruolo, alla notifica ELla cartella di pagamento e ELla intimazione di pagamento, ma era estraneo alla fase di formazione EL titolo e ELla relativa notifica. Infine, si opponeva alla richiesta sospensione ELl'efficacia esecutiva ELla cartella di pagamento, non ricorrendo i presupposti previsti dalla legge.
Concludeva, dunque, affinchè il Controparte_1
Tribunale adito volesse: “in via preliminare 1) per i motivi che precedono in punto di diritto, ed alla luce ELle plurime pronunce ELla Cassazione ivi allegate, accertare e dichiarare la NULLITA' radicale ELl'atto di Citazione introduttivo EL giudizio per violazione dei precetti di cui agli artt. 125 e
163 c.p.c. 414 c.p.c. (generiche ragioni poste a base ELla domanda, ossia generica causa petendi); 2) per l'effetto, rigettare integralmente la domanda;
pagina 6 di 18 ancora in via preliminare 3) accertare e dichiarare che l'istante ha erroneamente notificando una citazione, quindi come tale iscritta a ruolo tardivamente, quando era tenuta a DEPOSITARE UN RICORSO seguendo la relativa procedura (cfr. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 22/09/2017 n.
22080, in parte motiva); 4) pertanto, dichiarare inammissibile e, quindi, rigettare integralmente la domanda, visto che l'iscrizione a ruolo non ha avuto luogo il medesimo giorno di notifica ELla citazione, come da procedura che caratterizza il ricorso;
in via EL tutto subordinata e NEL
MERITO 5) rigettare integralmente l'atto introduttivo EL giudizio che appare EL tutto infondato in fatto ed in diritto, oltre che inammissibile, anche alla luce EL documentato passaggio in giudicato dei Titoli che consacrano il credito, nonché ELla regolarità EL procedimento amministrativo/notificatorio; 6) con vittoria di spese e competenze ex D.M.
55/14; 7) nella denegata ipotesi di accoglimento ELla domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità ELl' con ogni CP_1 CP_1 conseguenza anche in ordine alle spese”.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 16/5/2022, si costituiva che chiariva, Controparte_2 preliminarmente, la natura EL credito oggetto di contenzione, specificando, in particolare: che, in data 13/7/2010, in qualità di Parte_1 legale rappresentante di si rivolgeva a Parte_2 CP_2 per ottenere l'ammissione al fondo di garanzia per le PMI, ai sensi ELl'art. 2, lett. a), l. n. 662/1996, ai fini ELl'emissione di un finanziamento, previa obbligatoria copertura degli interventi agevolativi a tale impresa, per un importo di € 400.000,00; con ELibera EL Consiglio di Gestione EL
29/7/2010, veniva concessa la garanzia (recante numero cronologico 125158)
e veniva fissato l'importo massimo garantito nella misura ELl'80% ELle somme da conferire a titolo di prestito;
successivamente, veniva stipulato il contratto di mutuo chirografario tra la e la Parte_3
e veniva erogato l'intero ammontare EL Parte_4 finanziamento;
l'odierno opponente, in data 18/5/2001, in proprio, e la pagina 7 di 18 prestavano fideiussione omnibus a favore Controparte_6 ELla fino alla concorrenza di € 387.342,67, il cui Parte_3 massimale poi venne elevato ad € 1.000.000,00, in data 2/4/2008, con la stipulazione di accordi in forza dei quali i fideiussori si obbligavano, in via solidale, a rispondere ELle obbligazioni assunte dalla società garantita;
in data 6/6/2012, Controparte_7 prestava nuova fideiussione in favore ELla società mutuataria, per l'importo di € 500.000,00; a seguito ELl'inadempimento ELla società, anche dopo una serie di solleciti, la banca chiedeva a l'attivazione CP_2 EL fondo e, con ELibera EL Consiglio di gestione EL 18/12/2013 , veniva approvata la liquidazione ELla perdita in favore ELla banca per il valore di
€ 276.085,85; dunque, surrogato nei diritti ELla banca CP_2 creditrice, intimava il pagamento ELla somma, con lettera raccomanda ELl'11/2/2014 e con l'avvertimento che, in caso di inadempimento, avrebbe attivato la procedura di iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva di quanto dovuto;
a seguito di tale comunicazione, Controparte_7 diffidava , sostenendo di non aver mai
[...] CP_2 prestato fideiussione alla a causa EL persistente Parte_4 inadempimento, procedeva alla notifica, tramite ELla CP_2 CP_4 cartella esattoriale opposta. Evidenziava, dunque, l'istituto che la presente controversia traeva origine da un'attività di recupero di crediti dovuti da a , in qualità di mandatario EL Parte_1 Controparte_2
Raggruppamento Temporaneo di e - in forza di una convenzione CP_8 stipulata con il Mistero ELlo Sviluppo Economico – gestore EL Fondo pubblico di garanzia per le PMI, ai sensi ELl'art. 2, lett. a), l. n. 662/1996, la cui garanzia era stata attivata dalla NC EL LE e NI UD
s.p.a., in qualità di istituto finanziatore di agevolazioni, la quale aveva escusso il suddetto fondo di garanzia a seguito ELl'inadempimento di
[...] EL contratto di mutuo stipulato da quest'ultima società con Parte_4 la per il quale l'opponente aveva prestato fideiussione, Parte_3 oltre ad essere legale rappresentante ELla società, successivamente fallita .
L'opposta eccepiva, dunque, l'infondatezza ELla domanda attorea sul pagina 8 di 18 presupposto che: in primo luogo, risultava la regolarità ELla notifica ELla cartella di pagamento di cui al ruolo n. 2015/1309, avente a oggetto il pagamento di € 276.085,85, e ELle successive notifiche riferite alla cartella di pagamento opposta, il cui onere ELla prova ricadeva, in ogni caso, in capo ad per gli eventi successivi alla formazione EL ruolo esattoriale;
CP_4 qualora vi fossero dei difetti di forma, questi sarebbero sanati ai sensi ELl'art. 156 c.p.c., essendo raggiunto lo scopo e che, in ogni caso, qualsiasi contestazione relativa alla notifica ELla cartella era da ritenersi intempestiva, ai sensi ELl'art. 617 c.p.c.; in secondo luogo, con riguardo alla dedotta insussistenza EL titolo esecutivo, l'opposta chiariva che, come confermato dalla Suprema Corte, la natura ELle credito vantato da
[...]
assumeva natura pubblicistica;
che, dunque, il recupero EL credito CP_2 da questi vantato doveva avvenire mediante iscrizione a ruolo ai sensi ELl'art. 17 d.lgs. n. 46/1999 ss.mm., poiché si trattava di un'agevolazione pubblica, concessa in forma di garanzia accessoria a d un'operazione di finanziamento privato, che assumeva la natura di privilegio generale .
Evidenziava, all'uopo, che l'unico rapporto privatistico intercorreva con la
NC EL LE e NI UD s.p.a. , ma che tale rapporto fungeva solo da presupposto fattuale per l'attivazione ELla garanzia pubblica, di cui si richiedeva la restituzione;
dunque, il rinvio ELl'art. 17 d.lgs. n. 46/1999 alla formazione EL ruolo consentiva la costituzione di un valido titolo esecutivo per l'azione di riscossione coattiva. Con riguardo, poi, all'eccepito difetto di legittimazione passiva , l'opposta evidenziava che, dalla documentazione allegata, si evinceva chiaramente la posizione ELl'opponente quale garante personale ELla la cui escussione, Parte_4 dunque, in quanto coobbligato, seguiva la mera formazione EL ruolo e non era subordinata alla preventiva escussione EL patrimonio EL debitore principale. Ancora, con riguardo all'eccepita prescrizione ELla pretesa creditoria, chiariva che il credito era sottoposto al termine di prescrizione decennale e che, in ogni caso, la doglianza era EL tutto priva di fondamento. Infine, deduceva che la presente controversia era da inquadrare in un processo di opposizione all'esecuzione, ai sensi ELl'art. pagina 9 di 18 615, primo comma c.p.c. e che l'opponente non aveva adeguatamente dimostrato la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi EL credito, oggetto di contestazione. Rilevava, infine, l'infondatezza ELla richiesta di sospensione ELl'efficacia esecutiva ELla cartella di pagamento opposta, per assenza dei presupposti richiesti dalla legge.
Concludeva, dunque, affinchè il Tribunale adito Controparte_2 volesse: “in via preliminare: a) rigettare l'avversa istanza di sospensione ELl'efficacia esecutiva EL titolo, in quanto non ricorrenti i presupposti di
Legge, nemmeno specificamente dedotti da parte attrice;
nel merito: b) accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto ELle domande avversarie relativamente ai vizi denunciati nel proprio atto introduttivo e, per l'effetto, in ogni caso, respingere in toto ogni ulteriore istanza proposta ex adverso”, vinte le spese.
All'udienza EL 14/6/2022, veniva rigettata l'istanza di sospensione ELl'efficacia esecutiva ELla cartella di pagamento opposta per assenza dei relativi presupposti. Successivamente, concessi i termini ex art. 183, comma
6 c.p.c., istruita la causa solo documentalmente, mutato il magistrato, dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, con ordinanza EL 10/4/2025 la causa
è stata trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che la dom anda, qualificata dall'opponente come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deve essere riqualificata, in virtù EL potere di qualificazione ELla domanda, a prescindere dal nomen iuris indicato dalla parte, appannaggio EL giudice, in opposizione ex artt. 617 e 615, comma 1 c.p.c., essendo le doglianze ELl'attore volte tanto alla contestazione di vizi formali, quanto a rilevare vizi sostanziali EL titolo che inficerebbero la futura, eventuale esecuzione .
In proposito, è appena il caso di sottolineare che non coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità ELla domanda, articolata da per CP_4 violazione ELl'art. 7 d.lsg. 150/2011, giacché la disposizione è applicabile solo ed esclusivamente alle sanzioni amministrative, per violazione EL
pagina 10 di 18 Codice ELla strada o di altre leggi speciali, nel cui ambito certa mente non rientra la controversia per cui è causa.
Così correttamente qualificata la domanda, deve, dunque, procedersi al vaglio ELle doglianze articolate da parte opponente, che, peraltro, non possono trovare accoglimento, con conseguente rigetto ELl'opposizione spiegata.
Partendo dalle eccezioni relative alla regolar ità formale degli atti esecutiv i, deve rilevarsi che l'opponente ha dedotto l'omessa notifica o, comunque, la relativa nullità ELla stessa con riferimento a lla cartella di pagamento e ELl'intimazione impugnate;
in particolare, egli ha dedotto di non aver mai ricevuto alcun atto presupposto, né la cartella;
di non aver mai ricevuto alcun avviso ELl'avvenuto deposito ex art. 139, co. 4, c.p.c.; che l'onere ELla prova ELla regolarità ELl'iter notificatorio grava, in ogni caso, su
Ebbene, quest'ultima ha correttamente provato il perfezionamento CP_4 ELla notifica ELla cartella impu gnata, come dimostrato dalla documentazione allegata (cfr. all. n. 7 alla comparsa di costituzione), da cui si evince la completezza ELl'iter notificatorio seguito e perfezionatosi ex art. 140 c.p.c., con deposito ELl'atto presso la Casa Comunale di Ascea, ove risultava residente l'opponente, come da certificato storico parimenti allegato.
In secondo luogo – e sempre con riferimento ai vizi formali che, secondo la prospettazione attorea, inficerebbero la cartella – deve rilevarsi che l'opponente ne ha dedotto il difetto di motivazione, poiché in violazione dei crismi di cui alla l. n. 241/90.
In proposito, occorre premettere che la cartella di pagamento costituisce atto tipico ELl'esecuzione esattoriale, soggetto alla disciplina speciale dettata dal D.P.R. n. 602/1973, e non a quella generale sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990.
La giurisprudenza, tanto amministrativa quanto ordinaria, è costante nel ritenere che le disposizioni di cui agli artt. 3, 21-septies e 21-octies ELla pagina 11 di 18 legge n. 241/1990 non trovano diretta applicazione agli atti di riscossione, i quali sono retti da una normativa speciale che ne definisce contenuto e requisiti formali (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. V, 5 febbraio 2016, n. 2224 ;
Cass. civ., sez. V, 12 gennaio 2018, n. 540 ). Si tratta, dunque, di un atto tipico di riscossione, la cui motivazione deve essere valutata alla luce ELla disciplina speciale di settore, e non dei principi generali ELla legge sul procedimento amministrativo.
Ed infatti, la motivazione ELla cartella di pagamento è da ritenersi sufficiente ogniqualvolta essa consenta al destinatario di individuare con chiarezza: l'ente creditore;
la natura e la causale EL credito;
l'ammontare complessivo ELle somme richieste e la loro articolazione in capitale, interessi e sanzioni. Non è, invece, richiesto che la cartella riproduca integralmente o alleghi gli atti presupposti, essendo sufficiente il riferimento al titolo da cui il credito trae origine, anche mediante rinvio sintetico ma univoco, idoneo a permettere al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa .
Nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata indica con precisione l'importo complessivo dovuto (€ 382.888,30), l'ente creditore (
[...] quale gestore EL Fondo di Controparte_2 garanzia PMI ex art. 2, l. n. 662/1996); la causale EL credito, derivante dalla revoca EL contributo concesso.
Non può dunque sostenersi la violazione degli obblighi motivazionali di cui alla legge n. 241/1990, con conseguente rigetto ELl'eccezione spiegata.
L'opponente si è, inoltre, doluto ELl'illegittimità ELla risco ssione tramite ruolo e con l'impiego di poiché la natura Controparte_1 EL credito posto alla base degli atti impugnati, non è p ubblicistica, ma privatistica, con la conseguenza che avrebbe dovuto esperire CP_2
i rimedi previsti dal codice di rito, azionando un valido titolo ed ottenendo sulla relativa base, atto di precetto, non potendo, invece, ric orrere alle forme di riscossione pubblicistica. pagina 12 di 18 Ebbene, occorre preliminarmente evi denziare che il credito posto alla base ELla cartella impugnata traeva la sua genesi nella concessione di garanzia, da parte di quale gestore EL Fondo di garanzia per le piccole CP_2
e medie imprese, ex L. n. 662 EL 1996, rispetto ad un mutuo chirografario contratto dalla società ed erogato dalla Parte_4 Parte_3
, nel cui ambito l'odierno opponente, oltre a rivestire la qualifica di
[...] legale rappresentante ELla società mutuataria, era costituito f ideiussore. A seguito ELl'inadempimento ELla società mutuataria, la banca procedeva all'escussione ELla garanzia prestata da la quale ultima, CP_2 dunque, surrogandosi nelle pretese EL la banca, azionava la procedura di riscossione tramite ruolo, affidata ad CP_4
Tanto premesso, deve evidenziarsi che l'eccezione circa l'illegittima riscossione “pubblicistica ” è infondata.
Ed infatti, è orientamento consolidato in giurisprudenza quello per cui, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore EL Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 EL 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero EL credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità EL Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 EL D.Lgs. 146 EL 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi ELl'art.
8 -bis, comma 3, EL D.L. n. 3 EL 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 EL 2015 (che testualmente reci ta: “al recupero EL predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi ELl'articolo
17 EL decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”), pur se il credito sia sorto prima ELl'entrata in vigore ELla norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa EL regime già vigente
(cfr. Cass., sez. 1, 31/05/2019, n. 14915) . pagina 13 di 18 Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 EL D.Lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno ELlo sviluppo ELle attività produttive.
Del resto, depone in tal senso anche la sussistenza stesso EL privilegio di cui all'art. 9 comma 5, D.Lgs. n. 123/98 , che assiste il suddetto credito e che assume la funzione di assorbire, di recuperare il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione ELlo sviluppo ELle attività produttive (cfr. Cass., sez. 1, 20/09/2017, n. 21841); si tratta, in altri termini, di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo ELle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 EL medesimo art. 9, secondo cui "le somme restituite ai sensi EL comma 4 sono versate all'entrata EL bilancio ELlo Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2"
(cfr., Cass., sez. 1, 24/08/2015, n. 17111; Cass., sez. 1, 20/04/2018, n. 9926).
Tale ricostruzione risponde alla funzione EL Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione, recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi, in ciò rinvenendosi il coerente fondamento normativo ELla riscossione a mezzo di esattore, con la conseguenza che la notifica ELla cartella, conseguente al previsto ruolo è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata EL rapporto sotteso all'intervento EL Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Precipitato logico ELle considerazioni che precedono è che il procedimento di recupero esattoriale deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, qual è l'odierno opponente, come sarà innanzi meglio esplicato, a nulla rilevando che, in ipotesi, quest'ultimo non sia stato pagina 14 di 18 beneficiario diretto di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi ELla legge n. 662/1996 (cfr. Cass., sez. 1, 18/01/2022, n. 1453).
Di conseguenza, parimenti infondata è l'eccezione articolata dall'opponente circa l'illegittimità ELla riscossione a mezzo ruolo.
Ancora, l'attore ha dedotto di non essere a conoscenza EL credito posto alla base ELla cartella impugnata, co me meglio innanzi puntualmente identificato.
L'eccezione è infondata.
ha, infatti, provveduto a depositare, non solo tutta la CP_2 documentazione inerente alla richiesta di prestazione di garanzia avanzata dalla nei confronti ELl'istituto, puntualmente sottoscritta da Parte_4
in qualità di legale rappresentante ELla società, ma Parte_1 anche la prova ELl'erogazione EL mutuo da parte ELla , Parte_3 ed il contratto di mutuo stesso, nel cui ambito il era Parte_1 espressamente costituito quale fideiussore, da questi sottoscritto in qualità di legale rappresentante ELla (cfr. all. da 10 a 15 alla comparsa Parte_4 di costituzione).
Tutta la documentazione, puntualmente sottoscritta dal non è Parte_1 mai stata da questi disconosciuta nelle forme e nei modi richiesti dagli artt.
214 ss. c.p.c., con la conseguenza che la suddetta eccezione è destituit a di qualunque fondamento. Tanto, si specifica, poich é, per quanto la sottoscrizione EL sia apposta in calce al contratto di mutuo, quale Parte_1 legale rappresentante ELla egli, nell'ambito EL predetto Parte_4 contratto, stipulato in Vallo ELla NI in data 2 /8/2010, era espressamente indicato come fideiussore, come risulta dall'art. 4 EL contratto medesimo, laddove è esplicitato che, a fronte EL mutuo, venivano rilasciate, in particolare, dall'opponente (i cui dati sono incontestabilmente indicati con la specificazione EL suo codice fiscale), fideiussione generica e specifica nei confronti ELla Parte_4
pagina 15 di 18 In proposito, la mancanza di uno specifico di contratto di fideiussione relativo al mutuo non rileva, poiché, i n data 18/5/2001, il Parte_1 rilasciava alla fideiussione omnibus per “l'adempimento Parte_3 di qualsiasi obbligazione verso codesta banca, dipendente la operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che in seguito venissero consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsias i forma concessi, aperture di credito
(…)” e per la garanzia di “qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualsiasi momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi”, in piena coerenza, dunque, con la natura stessa EL contratto di fideiussione omnibus (cfr. all.
16 alla comparsa di;
peraltro, anc he con riferimento CP_2 all'importo massimo garantito, la cui presenza, ELla fideiussione omnibus è condizione di validità, deve rilevarsi che, da principio, esso era indicato in £
700.000.000, pari ad € 387.342,00, per poi essere aumentato, con scrittura EL 2/4/2008, regolarmente sottoscritta dal in € 1.000.000,00 (cfr. Parte_1 all, 17 alla comparsa di , con conseguente piena CP_2 giustificazione ELla cartella nei confronti EL fideiussore anche relativamente all'importo in essa indicato.
Infine, le eccezioni relative alla viol azione degli artt. 1939 e 1956 c.c. e di intervenuta prescrizione EL credito sono state articolate in maniera eccessivamente generica e non possono, pertanto, trovare acco glimento.
In particolare, la prima risulta testualmente articolata come segue:
“Inoltre, si eccepisce la nullità ELla fideiussione ex art. 1939 EL c.c. ovvero la liberazione ELl'odierno opponente, qualora dovesse risultare, che si contesta e si disconosce, la liberazione dei fideiussori anche per omessa informativa ex art. 1956 EL c.c.”, senza alcuna ulteriore specificazione, nemmeno nell'ambito ELla memoria integrativa depositata ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.; la seconda, eccepita nelle forme ELla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., “a decorrere dalla data di nascita EL rapporto pagina 16 di 18 obbligatorio in esame”, è generica, oltre che infondata, giacché, com'è evidente, il termine prescrizionale non può decorrere dalla data di stipula EL mutuo, ma deve decorrere dal successivo momento di attivazione EL
Fondo, con conseguente intervento di momento a partire dal CP_2 quale l'istituto poteva far valere il proprio diritto, risalente al 2012 e, tra l'altro, interrotto da una serie di atti successivi, anche riscontrati dal
(come si evince dalla comunicazione EL 2/4/2014 , a firma Parte_1 ELl'opponente ed allegata al doc. n. 19 ELla comparsa di , CP_2 già, di per sé, idonei a rilevarne l'infondatezza. Sul punto, poi, è appena il caso di evidenziare che la presc rizione degli interessi ai sensi ELl'art. 2948,
n. 4 c.c. è stata eccepita solo in sede di comparsa conclusionale ed è, pertanto, da ritenersi inammissibile in quanto intempestiva, oltre che parimenti generica.
Alla luce ELle considerazioni che pre cedono, la domanda risarcitoria è dichiarata assorbita.
La domanda è, dunque, infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma ELla cartella impugnata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate, per entrambe le parti opposte, sulla base dei parametri medi ELlo scaglione di valore di riferimento, ai sensi EL d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pron unciando dinanzi a sé, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o ass orbita, così decide:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la cartella di pagamento n.10020150003543188002, contenuta nell'intimazione n.
10020219006825568/000.
- Condanna alla corresponsione, nei confronti di Parte_1
e Controparte_5 Controparte_2
pagina 17 di 18 EL ELle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2
22.457,00, ciascuna, per esborsi, oltre spese gen erali al 15%, IVA e
CPA, come per legge.
Vallo ELla NI, 29/10/2025
Il Giudice
SI TA
pagina 18 di 18