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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 26/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 964/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 964 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da
, nata in [...] il [...], e residente in [...]
n°3, C.F. , elettivamente domiciliata in Oristano, via Benedetto Croce n. 9 C.F._1
presso lo studio degli Avv. Elio Maria Meloni, Pier Luigi Meloni e Enrico Maria Meloni, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla memoria integrativa e di costituzione di nuovo difensore del 14.12.2018
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F. CP_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Pietro Delitala n. 4 nello CodiceFiscale_2
studio dell'Avv. Luca Murru, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e riposta
RESISTENTE
pagina 1 di 16 e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano;
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“A) dichiarare la separazione personale giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(capo di domanda oggetto di sentenza parziale passata in giudicato), con addebito della stessa a
, ai sensi dell'art. 151 c.c., in considerazione del comportamento del CP_1 CP_1
palesemente contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, come meglio chiarito in parte motiva (in proposito, conferma la disponibilità alla rinuncia);
B) dichiarare e ritenere inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto, qualsiasi avversa domanda non direttamente connessa all'oggetto del presente giudizio di separazione giudiziale (di simulazione, restitutoria di beni mobili e immobili, di pagamento somme, di assegnazione di beni o di qualsivoglia altra natura);
C) nulla in merito all'assegnazione del domicilio coniugale, di proprietà esclusiva di
[...]
, benché utilizzato in via esclusiva, con tutti gli arredi e suppellettili in esso contenuti, Parte_1 dal solo , non potendo l'assegnazione del medesimo formare oggetto del presente CP_1
giudizio di separazione giudiziale;
D) nulla in merito al mantenimento;
essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
in subordine, ove d'uopo, assegnare a l'azienda zootecnica situata in agro di CP_1
Sindia in località “Crastu Erosu” o “Su Chelchizonalzu”, distinto al N.C.T. al Foglio 38, mappale 43, con pertinenze e accessioni, affinché lo conduca, e a l'agriturismo Parte_1
“Il Cardoncello” sito in Sindia in loc. Sant'Antonio da lei creato e gestito unitamente alla figlia
. Parte_2
E) in ogni caso, con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
Nell'interesse del resistente:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità, per i motivi esposti, in capo alla ricorrente;
pagina 2 di 16 b) Disporre che la IG.ra versi al marito a titolo di mantenimento Parte_1 CP_1 la somma di € 1.500,00 mensili o quella maggiore o minore che dovesse risultare in base alle reali condizioni economiche della accertate in corso di causa. Pt_1
In via subordinata sul mantenimento,
c) Disporre l'assegnazione dei terreni, e dei fabbricati ivi insistenti, oggetto dell'atto pubblico del
28.12.2018, al IG. . CP_1
d) Disporre che il versamento delle quote e/o ARGEA, riferite al bestiame e/o ai terreni CP_2
per gli anni dal 2016 sino ad oggi e per quelli a venire, sia fatto a favore del resistente.
f) Con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 23.7.2018, ritualmente notificato, ha adito codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la separazione personale dal coniuge con cui aveva CP_1
contratto matrimonio concordatario in data 13.9.1997 in Sindia (atto n. 8, parte 2, serie A - anno
1997).
Dall'unione coniugale è nata in data [...] la figlia maggiorenne ed Pt_2
economicamente indipendente.
La ricorrente, in particolare ha dedotto che:
• ella collabora con la figlia nella gestione dell'agriturismo “Il Cardoncello”, sito in Pt_2
Sindia nella Via Sant'Antonio e nella coltivazione e commercializzazione dei funghi;
• il da sempre allevatore, si occupa invece dell'allevamento di bovini, suini e ovini CP_1
presso l'azienda zootecnica situata in agro di Sindia in località “Crastu Erosu” o “Su
Chelchizonalzu”, distinto al N.C.T. al Foglio 38, mappale 43;
• entrambi i coniugi sono pertanto economicamente autosufficienti;
• la casa coniugale in Sindia nella via Sant'Antonio 3, pur intestata alla sola ricorrente, era abitata unicamente dal CP_1
• tra i coniugi era venuta a mancare qualsiasi unione affettiva e sentimentale, aggravata da insana gelosia da parte di nei confronti della moglie che si manifestava con CP_1
pedinamenti e scenate spesso violente, tanto da rendere necessario l'intervento dei
Carabinieri.
La ricorrente ha quindi richiesto, oltre alla separazione, di nulla disporre sull'assegnazione della casa coniugale e, ai fini del reciproco mantenimento, di assegnare al resistente l'azienda pagina 3 di 16 zootecnica situata in agro di Sindia in in località “Crastu Erosu” o “Su Chelchizonalzu”, distinto al N.C.T. al Foglio 38, mappale 43, con pertinenze e accessioni, affinché con ciò provvedesse al suo mantenimento, e a sé l'agriturismo “Il Cardoncello” sito in Sindia in loc. Sant'Antonio.
Si è costituito il quale ha chiesto a sua volta la pronuncia della separazione ma CP_1 con addebito alla moglie, l'assegnazione della casa familiare in proprio favore, il riconoscimento del 50% dei proventi dell'agriturismo “Il Cardoncello”, l'assegnazione in proprio favore dei terreni siti in Sindia Località “Crastu Erosu”, Foglio 38 mappale 43, e in località “Mucores”, (Via
Sant'Antonio, 3), Foglio 25 mappale 165 nonché dei fabbricati ivi insistenti e del bestiame e, infine, il versamento in proprio favore delle quote e/o ARGEA riferite al bestiame e/o ai CP_2
terreni per gli anni dal 2016 sino ad oggi e per quelli a venire.
In particolare, il resistente ha eccepito che:
• non è vero che l'agriturismo “Il Cardoncello” e l'azienda di coltivazione dei funghi erano stati creati dalla e dalla figlia in quanto gli edifici nel quale si esercitava Pt_1 Pt_2
l'attività erano stati, per la gran parte, materialmente creati da lui con il proprio lavoro e con mezzi propri, su terreni e negli immobili di sua esclusiva proprietà per essergli stati donati dal genitore;
Persona_1
• oltre ad allevare il bestiame nell'azienda agricola egli aveva sempre prestato, seppur non risultando formalmente, attività lavorativa materiale ed economica nell'agriturismo e nell'azienda di coltivazione dei funghi;
• nel dicembre 2015 le citate strutture, le aziende e i terreni di esclusiva proprietà del resistente erano stati simulatamente trasferiti alla;
Pt_1
• egli non era economicamente indipendente in quanto, a seguito della richiesta separazione era stato, sulla base dell'atto simulato, estromesso dalla moglie e dalla figlia dalle attività da lui create e messo nell'impossibilità di accudire il bestiame privandolo così di qualsiasi fonte di reddito;
• inoltre, dal 2016 anche la proprietà del bestiame risultava essere stata trasferita alla moglie mediante atti mai sottoscritti dal resistente e in relazione ai quali si sarebbe agito nelle opportune sedi per l'accertamento della falsità, di talché le uniche somme di denaro percepite dal nel 2018 erano quelle accreditate dalla e pari a euro 4.000,00 CP_1 Pt_1
circa;
pagina 4 di 16 • non è vero che i rapporti si erano deteriorati a causa del suo comportamento, avendo egli sempre tenuto alla famiglia e cercato di soddisfare ogni esigenza della stessa, anche dopo aver scoperto che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale con un'altra persona;
• egli risiedeva nella casa di abitazione familiare sita in Sindia via Sant'Antonio 3, costruita prima del matrimonio su un terreno di sua esclusiva proprietà, mentre la moglie e la figlia avevano, senza motivo alcuno, abbandonato la citata abitazione e si erano trasferite presso la madre della in Sindia, via Gavino Pintor Serra. Pt_1
In sede di audizione delle parti, ha dato atto di voler modificare la domanda CP_1 formulata in comparsa di cessione della metà degli incassi dell'agriturismo, richiedendo invece, oltre all'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento non inferiore a euro
2.000,00 mensili.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione il Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha provvisoriamente disposto che ciascuno di essi provvedesse autonomamente al proprio mantenimento.
Con memoria integrativa del 14.12.2018 si sono costituiti nell'interesse della ricorrente gli Avv.ti
Elio Maria Meloni, Pier Luigi Meloni e Enrico Maria Meloni in sostituzione del precedente difensore, Avv. Roberto Delitala. Con tale atto, la ricorrente ha domandato l'addebito della separazione al marito e formulato le medesime conclusioni sopra riportate per intero.
Con sentenza parziale n. 445/2019, pubblicata il 26.7.2019, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e con separata ordinanza è stata disposta la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande.
La causa, pertanto, istruita mediante produzioni documentali, interpello e prova per testi, è stata tenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Deve procedersi, innanzitutto, alla valutazione della richiesta di addebito della separazione personale formulata da ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro, alla luce delle lamentate violazioni dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c.
La disciplina di riferimento in materia di addebito va prioritariamente ricercata nell'art. 151, comma 2, c.c. ai sensi del quale “il giudice, pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze, e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione,
pagina 5 di 16 in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La norma in esame introduce il concetto di addebito della separazione personale quale fattispecie riferibile a un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri coniugali sanciti dall'art. 143 c.c. – consistenti nell'obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse familiare e di coabitazione – tale da determinare l'irreversibile crisi del rapporto coniugale, con la conseguente attribuzione in capo a uno dei coniugi della responsabilità della fine del matrimonio.
Merita precisare, tuttavia, che la sola violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. non costituisce di per sé un presupposto sufficiente a fondare l'eventuale pronuncia di addebito della separazione, essendo anche necessario accertare se la violazione abbia concretamente avuto efficacia causale nel determinare la crisi del rapporto coniugale;
in tal senso è consolidata sia la giurisprudenza di merito che di legittimità (Cfr. Trib. Cagliari, Sez. I, 21/02/2022, n. 448; Cass.
Civ., Sez. I, 20/08/2014, n. 18074; Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2006, n. 14840).
Da ciò ne deriva, pertanto, l'onere del richiedente di dimostrare che la causa dell'irreversibile crisi coniugale sia imputabile esclusivamente a un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri coniugali di uno o di entrambi i coniugi e che, conseguentemente, sussista un nesso di causalità tra la condotta addebitata al coniuge e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.; in mancanza di tale prova, per contro, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 08/11/2022, n. 32837).
Per ciò che concerne, più specificamente, la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, grava in capo alla parte richiedente la pronuncia di addebito l'onere di dimostrare, a norma dell'art. 2697 c.c., che la condotta dell'altro coniuge sia stata effettivamente contraria ai doveri coniugali sopra menzionati e che abbia assunto efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Viceversa, grava eventualmente in capo all'altro coniuge – che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito – l'onere di provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda;
vale a dire l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla condotta a egli addebitata dalla controparte (Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 06/04/2022, n. 11130).
Nel caso di specie, nessuna prova sufficiente in tal senso è stata fornita da nessuna delle due parti.
La ricorrente, in particolare, ha formulato la domanda sulla base della condotta della controparte asseritamente persecutoria e controllante, caratterizzata da insana e patologica gelosia, minacciosità e aggressività, la quale la avrebbe costretta una vita mortificante e sarebbe stata pagina 6 di 16 oggetto anche di accertamento in sede penale.
Invero, è inequivocabilmente documentata in atti la gravità dei comportamenti posti in essere dal più volte confermati dai plurimi provvedimenti via via assunti nel processo penale che lo CP_1
ha visto imputato, fino alla definitiva conferma della responsabilità penale ad opera della Corte
d'Appello di Cagliari del 27.2.2024 (prod.
4.3.2024 parte ricorrente).
In particolare, con provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Oristano inizialmente al resistente è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla alla figlia e Pt_1 ai luoghi frequentati dalla ricorrente, ossia l'agriturismo e l'abitazione; in seguito, è stato disposto l'aggravamento della misura col divieto di dimora nel Comune di Sindia e di accesso nel medesimo senza autorizzazione del Giudice (v. doc. 8 parte ricorrente, prod. 25.10.2019).
Tuttavia, occorre sottolineare che dall'esame del capo di imputazione emerge che i reati per cui era indagato il DA e in relazione ai quali sono state disposte le suddette misure riguardano condotte poste in essere dal luglio 2018 in poi.
È pur vero che tra le stesse rientrano quelle qualificate quali atti persecutori, consistite nel minacciare la persona offesa, nel molestarla e spiarla in vari modi, nell'interferire con la sua attività lavorativa cercando di danneggiarla, nello strattonarla e nel percuoterla, tutte riconducibili a quanto allegato nel presente giudizio;
è altresì vero che proprio per i medesimi comportamenti, seppur riqualificati nel delitto di maltrattamenti e unitamente a ulteriori condotte costituenti reato,
è intervenuta la condanna del resistente in sede di giudizio abbreviato (sentenza 9.10.2020, prod.
20.10.2020 parte ricorrente) e la conferma della Corte d'Appello del 27.2.2024, in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento di altra pronuncia da parte della Corte di Cassazione.
Tuttavia, sia dal tenore del citato capo di imputazione che dalla parte motiva dei menzionati provvedimenti che hanno disposto le misure cautelari (unici versati in atti di cui è disponibile la motivazione) si evince che le condotte penalmente rilevanti hanno tratto origine dalla decisione della di separarsi, non accettata dal marito e che ha determinato le sue reazioni lesive;
Pt_1 specificamente, è stato espressamente chiarito che le ragioni dell'azione del risiedevano CP_1
nella sua ideazione ossessiva di non voler perdere la relazione con la e, ancor di più, la Pt_1
situazione economica goduta dalla coppia in costanza di matrimonio.
Tali circostanze, considerate unitamente al brevissimo lasso di tempo intercorso tra l'inizio delle condotte accertate penalmente e la presentazione dell'odierno ricorso (che risale al 23.7.2018), confermano come il porre in essere delle lamentate condotte da parte del resistente non possa pagina 7 di 16 considerarsi elemento causalmente riconducibile sotto il profilo eziologico alla crisi familiare, trattandosi semmai di atti che hanno trovato la loro origine nella separazione e non ne sono state la unica e diretta causa.
A ciò si aggiunga che nell'odierno procedimento la ha allegato la preesistenza di condotte Pt_1 simili in capo al resistente e l'esistenza già prima degli atti oggetto del processo penale di un clima di oppressione e paura, ma tale circostanza, differentemente da quelle succitate, non ha trovato alcun riscontro in atti e non è stata oggetto di prova (e, a ben vedere, nemmeno è stata dedotta, in assenza di prove documentali e di richiesta di prova orale sul punto). Infine, val la pena sottolineare che – pur a fronte della innegabile gravità dei comportamenti del – CP_1
l'esistenza di plurime querele reciproche tra le parti (cfr. docc. 16-18 parte resistente) e di certificazione medica prodotta dal convenuto riguardante le conseguenze di una condotta violenta asseritamente subita ad opera di parenti della moglie (doc. 19 parte resistente) per la quale sarebbe in corso altro giudizio penale (sebbene, si sottolinea, i relativi atti non siano stati prodotti) rende evidente come l'elevatissima conflittualità tra i coniugi e l'insostenibile clima di tensione venutosi a creare non consenta di ascrivere alla condotta di uno solo di essi la responsabilità per l'intollerabilità della convivenza.
A fronte di tali considerazioni circa la domanda di addebito formulata dalla si evidenzia Pt_1
come del tutto sprovvista di prova sia stata anche quella proposta dal principalmente CP_1 fondata sull'esistenza di una relazione extraconiugale che avrebbe deteriorato il rapporto matrimoniale.
Sebbene il resistente abbia anche indicato il nome della persona con cui la moglie avrebbe avviato tale relazione, e quest'ultimo sia stato inserito anche nella propria lista testi, nessuna circostanza è stata dedotta al riguardo nella formulazione della prova orale.
Ne consegue che, in totale assenza di qualsivoglia ulteriore riscontro a quanto dichiarato nei propri scritti difensivi, la circostanza è rimasta oggetto di mera allegazione;
peraltro, anche l'eventuale dimostrazione della violazione dell'obbligo di fedeltà non sarebbe stata di per sé sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda, dovendosi dimostrare – sulla base del sopra citato principio – anche che proprio a essa era dovuta causalmente la crisi matrimoniale.
Ciascuna delle richieste di addebito formulate da una parte nei confronti dell'altra deve, perciò, essere rigettata.
*
pagina 8 di 16 Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare inizialmente formulata dal si dà CP_1 atto che a partire dalla memoria integrativa successiva all'assunzione dei provvedimenti presidenziali essa non è stata riproposta, né alcun riferimento è stato riformulato al riguardo nei successivi scritti difensivi, di talché deve ritenersi tempestivamente abbandonata in sede di modifica delle richieste originali.
Val la pena, in questa sede, osservare che risultano inammissibili nel presente giudizio le domande relative all'assegnazione di terreni e fabbricati in favore del e di disposizione che CP_1
il versamento delle quote e/o ARGEA, riferite al bestiame e/o ai terreni per gli anni dal CP_2
2016 sino ad oggi e per quelli a venire, sia fatto a favore del resistente, formulate in via subordinata rispetto alla domanda di assegno di mantenimento.
Ugualmente, lo stesso vale per la richiesta subordinata della ricorrente di assegnazione al marito dell'azienda zootecnica e a sé dell'agriturismo.
Infatti, nel processo di separazione è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, divisione e restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. anche Tribunale Roma sez. I, 11/09/2020, n.12179).
*
Unico e ulteriore profilo da valutare è, pertanto, quello relativo alla domanda di assegno di mantenimento formulata da CP_1
Si sottolinea che in punto di assegno di mantenimento la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Sicché, a norma dell'art. 156 c.c., i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge – in assenza della condizione ostativa dell'addebito – devono intendersi quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale;
tale dovere, difatti, non presenta alcun profilo di incompatibilità con la situazione temporanea della separazione, avente una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale costituente il presupposto dell'assegno divorzile e dalla quale deriva la sola sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e pagina 9 di 16 collaborazione. In sede di separazione personale dei coniugi, pertanto, deve ritenersi che permanga il dovere di garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita paragonabile a quello goduto in costanza di matrimonio, tenendo conto anche delle concrete possibilità del richiedente di accedere a un'attività lavorativa retribuita, in rapporto ai fattori individuali e al contesto in cui vive (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 31/12/2021, n. 42146; Cass. Civ., Sez.
I, 22/03/2023, n. 8254; Cass. Civ., Sez. I, 20/06/2023, n. 17544).
Come da tempo ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto al mantenimento in seguito alla separazione personale dei coniugi sorge non soltanto quando il coniuge beneficiario incolpevole versa in uno stato di bisogno, ma anche quando i redditi dello stesso non risultano adeguati a sostenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
la prova della sussistenza di tali presupposti, che per inciso grava a carico del richiedente il mantenimento, non deve essere necessariamente specifica e diretta;
bensì è sufficiente che venga dedotta – anche implicitamente
– una condizione di inadeguatezza a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito indicando i beni o proventi dai quali emerga l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
31/12/2021, n. 42146).
Quanto alla situazione della le risultanze della relazione della Guardia di Finanza prodotta Pt_1
in sede di divorzio pendente tra le stesse parti e acquisita consensualmente nel presente giudizio
(dep. 16.10.2023) attestano un quadro economico non florido: ella è socia e socia lavorante della società Il Cardoncello s.s., con utili ripartiti al 50% con la figlia e conseguenti redditi dichiarati nel 2021, ultimo dato disponibile, in euro 3.269,00 quali redditi da partecipazione in società semplici ed euro 5.549,00 quali redditi complessivi. Sono stati riportati anche aiuti comunitari percepiti dalla società per euro 19.780,00 nel 2021.
I dati in esame, tuttavia, devono ritenersi superati da quanto da ella stessa dichiarato in sede di audizione, avendo la ricorrente attestato che l'attività di agriturismo frutta euro 30.000,00 all'anno, di cui la metà percepiti da lei e la metà dalla figlia.
Tale conclusione è più in linea con la percezione da parte di di euro 10.800,00 nel Parte_2
2021 ed euro 14.600 nel 2022 a titolo di distribuzione di utili della società (allegato n. 45 relazione GdF), i quali lasciano presumere che più o meno medesima cifra, alla luce della composizione societaria, sia riuscita a riservarsi la madre.
L'allegata circostanza dell'incendio che ha interessato l'azienda agricola nell'estate 2023,
pagina 10 di 16 tempestivamente allegata dalla ricorrente, non è comunque idonea ad assumere significato nel presente giudizio, essendo il danno riguardante la società e non direttamente incidente sul reddito della ricorrente, non essendo stato nemmeno dedotto – a parte il danno emergente subito dall'azienda – alcun eventuale rallentamento o interruzione della regolare attività della medesima.
Il resistente, per altro verso, ha dato atto di essere, sin da prima del matrimonio, titolare di un'azienda agricola e di un allevamento di bestiame (si noti, però, che alla situazione patrimoniale allegata - doc. 3 parte resistente -, asseritamente attestante le condizioni economiche dell'azienda, non è possibile attribuire alcun effettivo valore probatorio, stante l'assenza di qualsivoglia indicazione su chi abbia predisposto tale documentazione, a quale titolo e sulla base di quali dati effettivi).
Ad ogni modo, egli ha rappresentato di aver continuato tale attività anche dopo il matrimonio, affermando espressamente che fonte principale, o meglio esclusiva, del sostentamento della famiglia era costituita dagli introiti della propria azienda, unitamente ai premi comunitari e alla vendita del latte e della carne. Tale circostanza trova effettivo riscontro negli estratti conto allegati relativi agli anni 2007/2010, dai quali si evince come i principali introiti fossero costituiti dai contributi (doc. 4 parte resistente). CP_3
Risulta centrale, nella valutazione della domanda proposta, quanto accaduto in seguito, con riferimento all'avvio dell'attività della infatti, il ha affermato di aver, nel 2009 e al Pt_1 CP_1
fine di incrementare ulteriormente le attività, con il proprio lavoro e mettendo a disposizione propri fondi avviato la costruzione di una fungaia, intestata alla moglie e poi trasferita presso altro terreno col suo contributo. Inoltre, ha affermato di aver prestato nel 2012 il suo contributo alla costruzione dell'agriturismo.
Al contrario, la ha riferito di aver realizzato le serre fungine e l'agriturismo accedendo ai Pt_1
finanziamenti per il lavoro femminile a sua esclusiva iniziativa, avvalendosi di tecnici qualificati e di apposita impresa, mediante la stipula di regolare contratto di appalto e il rilascio di regolari fatture per le opere eseguite, necessarie per riscuotere il finanziamento europeo.
Nonostante la ricorrente non abbia prodotto documentazione a supporto di quanto affermato, quando dichiarato dal DA non è sufficiente a documentare un attuale stato di sopraggiunta inadeguatezza reddituale insufficiente a mantenere il tenore di vita goduto in matrimonio idoneo a fondare la debenza di un assegno di mantenimento.
pagina 11 di 16 A fronte della descritta situazione di titolarità dell'azienda agricola e di riconducibilità al marito dei redditi con cui la famiglia si sosteneva fino a un certo punto del matrimonio, è emerso dagli atti come il mutamento delle condizioni economiche del non è riconducibile alla CP_1
separazione, ma è a essa preesistente per sue deliberate e volontarie scelte personali.
Ciò che realmente appare significativo al riguardo è l'atto con cui il ha trasferito – di fatto – CP_1
tutti i propri beni in favore della moglie, avvenuto in piena costanza di matrimonio (28.12.2015) lo stesso giorno e subito dopo altro atto di modifica del regime patrimoniale dei coniugi dalla comunione alla separazione (docc. 8 e 10 di parte resistente).
Secondo quanto risulta dal tenore dell'atto sottoscritto dalle parti, la cessione è avvenuta in quanto il DA si è riconosciuto debitore della delle spese dalla medesima sostenute per la Pt_1
realizzazione del complesso immobiliare adibito ad agriturismo e fattoria didattica, sito in
Comune di Sindia alla località
"Mucores", circostanza per la quale egli ha deciso di liberarsi dal debito mediante la dazione, in luogo del pagamento, dei diritti a egli spettanti su tutti gli immobili oggetto di cessione.
Sebbene sia possibile che, come riferito dalla parte stessa, il trasferimento si sarebbe reso necessario per evitare che il fratello potesse rivalersi esecutivamente sui beni Parte_3
all'esito di una causa civile che lo vedeva, nel periodo, opposto al resistente (doc. 9 parte resistente), ciò non esclude come il trasferimento medesimo, esito di un'operazione complessa che comprendeva anche il mutamento di regime patrimoniale, sia del tutto riconducibile alla piena volontà di CP_1
La circostanza secondo cui egli sarebbe stato “obbligato” a compiere tali operazioni dalle pressioni della moglie, così come la circostanza per cui il trasferimento costituirebbe un atto simulato, è una generica e indeterminata allegazione di parte, insignificante in questo giudizio in assenza di una pronuncia giudiziaria che ne attesti la fondatezza (nessuna causa, peraltro, risulta instaurata, essendosi il limitato a paventarne vagamente il futuro incardinamento). CP_1
In assenza di ciò, si deve ritenere che il resistente abbia consapevolmente e volutamente scelto di trasferire tutti i propri beni, evidentemente comprendendo quelli su cui esercitava la propria azienda, alla moglie e, tenuto conto di quanto da egli stesso sottoscritto innanzi al Notaio, appare presumibile che fosse stata davvero la a fornire il contributo necessario all'avvio di attività Pt_1
di agriturismo, essendosi il marito riconosciuto debitore delle relative somme per quanto realizzato dalla moglie sui propri terreni.
pagina 12 di 16 Prima della separazione, perciò, il ha volontariamente posto le basi per la modifica della CP_1
situazione patrimoniale preesistente, di talché non si può ritenere ora che egli sia stato privato del precedente tenore di vita, avendo in prima persona contribuito a tale evoluzione.
Non è, perciò, fondato l'assunto di parte convenuta secondo cui la propria situazione economica e lavorativa si sarebbe deteriorata a seguito della richiesta di separazione in quanto la moglie non avrebbe tenuto conto della natura simulatoria dell'atto di cessione e in quanto egli sarebbe stato estromesso dalle attività a lui create e messo nell'impossibilità di lavorare e produrre reddito.
Fermo restando quanto appena affermato in ordine all'irrilevanza dell'allegata e non provata natura simulatoria dell'atto e in ordine alla estromissione dalle precedenti attività in quanto derivante da scelta a lui stesso riconducibile, è risultata smentita dall'istruttoria anche la circostanza della inoccupazione del DA.
Difatti, nonostante abbia negato in sede di interpello di collaborare con terzi, egli è CP_1
risultato lavorare regolarmente alle dipendenze di titolare di azienda Persona_2
agricolo-zootecnica in Sindia.
Il medesimo sentito quale teste, ha smentito la circostanza, ma la totale inattendibilità del Per_2
testimone è emersa dalle contrastanti risultanze agli atti e dalle indagini della Guardia di Finanza.
Sul punto, val la pena osservare che è stato proprio il resistente, in sede penale, a fondare la propria richiesta di attenuazione della misura cautelare del divieto di dimora in Sindia sulla base del fatto che essa gli avrebbe impedito di lavorare e di essere pienamente indipendente dal punto di vista economico.
Con istanza dell'11.3.2019 ha dato atto di aver ricevuto offerta di lavoro da parte del CP_1
di prestare tale attività già da prima dell'aggravamento della misura e di voler tornare a Per_2
svolgere stabilmente lo stesso lavoro così da riprendere la propria piena stabilità economica, allegando anche documentazione attestante la disponibilità del a proseguire la Per_2
collaborazione (doc. 6 parte ricorrente).
Tutto ciò è stato corroborato dalle ispezioni della Guardia di Finanza depositate nel giudizio di divorzio già pendente tra le parti e acquisita sul consenso delle stesse in data 16.10.2023.
Dalle stesse è emerso che il lavora alle dipendenze del con retribuzione lorda nel CP_1 Per_2
2022 di 8.391,60 euro e nel 2021 di 7.543,48 euro.
Ugualmente, il teste Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sindia fino al Testimone_1
2019, ha confermato: “quando io ero in servizio il ha lavorato alle dipendenze del CP_1 Per_2
pagina 13 di 16 . In un primo tempo gestiva la sua attività agro-pastorale e deteneva dei capi di Persona_2 bestiame anche dentro l'azienda del Dal 2.01.2019 al 16.03.2019 ha avuto un Per_2
provvedimento di divieto di dimora nel Comune di Sindia, se non ricordo male detta situazione ha inciso sull'aspetto finanziario del quindi al suo rientro a Sindia è andato a lavorare CP_1 nell'azienda del ma non so a che titolo. Non aveva più il suo bestiame L'ho visto arare Per_2 dei terreni non propri ma del transumare dei bovini detenuti nel terreno del . Per_2 Per_2
Il resistente in sede di interpello, inoltre, ha ammesso condurre in affitto vari terreni in agro di
Sindia tra i quali quello di cui al foglio 41, mappale 19, di Ha 4.99.60, di proprietà di ER
.
[...]
Dalla situazione descritta si ricava che il resistente, quantomeno all'esito del ritorno a Sindia, ha ripreso una stabile attività lavorativa, da egli stesso descritta nell'istanza di attenuazione della misura come idonea a garantirgli la piena stabilità economica: considerata, invero, la natura della attività stessa, l'esperienza del nel settore e l'evidente collaboratività del (risultata CP_1 Per_2
anche dal comportamento tenuto in sede di escussione), è presumibile che i proventi che gli trae dal proprio lavoro siano decisamente superiori a quelli risultanti dalle indagini della Guardia di
Finanza.
Tale attività, inoltre, è integrata da quella presumibilmente svolta sui terreni condotti in affitto.
Inoltre, si deve tener conto del fatto che la ha acconsentito al trasferimento in favore del Pt_1
marito di un autoveicolo (Toyota Rav 4 del 2005, doc. 6 parte ricorrente), di non irrilevante valore, anche se si considera quello minore documentato dal resistente (oscillante tra 2.500,00 e
5.000 euro doc. 24 parte resistente): a tal fine non rileva l'allegazione del per cui anche in CP_1
questo caso si sarebbe trattato di bene a egli già spettante in quanto da lui acquistato e poi meramente “intestato” alla moglie, posto che anch'essa sarebbe una sua deliberata scelta. La decisione della moglie di consentire il trasferimento della proprietà, di cui era innegabilmente titolare, senza corrispettivo, non può essere quindi considerata priva di rilievo economico.
Ulteriormente, va tenuta in considerazione la sempre affermata apertura della a che il marito Pt_1
continui a occuparsi dell'allevamento di bestiame presso l'azienda zootecnica situata in agro di
Sindia in località “Crastu Erosu” o “Su Chelchizonalzu”, distinto al N.C.T. al Foglio 38, mappale
43, unitamente alle relative pertinenze e accessioni, da considerarsi nella sua disponibilità sebbene oggetto dell'atto di trasferimento del 28.12.2015 in favore della moglie.
Si noti che in sede di interpello il ha affermato di aver sempre condotto tale azienda fino CP_1
pagina 14 di 16 alla separazione e – pur negando di collaborare con terze persone, circostanza smentita sulla base di quanto già argomentato – ha lasciato intendere di continuare a svolgere attività in proprio: infatti, alla domanda se lavorasse per proprio conto e anche in collaborazione e alla dipendenza di altri imprenditori agricoli della zona, ha risposto che egli non svolgeva “altra attività lavorativa in collaborazione o alle dipendenze di terzi”.
Posto che il non sostiene nemmeno spese abitative, avendo i suoi testi confermato che egli CP_1
è tuttora ospite presso la sorella (testi e ), si deve Pt_4 Tes_2 Testimone_3
concludere, alla luce di tutte le circostanze suesposte, che il resistente non è privo di adeguati e idonei mezzi di sostentamento, e che l'attuale tenore di vita dello stesso non è inferiore a quello goduto in matrimonio all'esito delle scelte di vita, economiche e contrattuali da egli stesso – in assenza di prova contraria – adottate negli ultimi anni del rapporto di coniugio.
La propria situazione personale e patrimoniale, peraltro, almeno in via potenziale non può considerarsi inferiore a quella matrimoniale neanche se raffrontata con il primo periodo, ossia quando egli era l'unico percettore di reddito: infatti, egli è senz'altro in grado tramite l'attività lavorativa svolta a dipendenze (prima assente) e quella condotta in proprio di garantirsi un tenore equiparabile a quello precedente in cui i proventi dell'attività erano principalmente costituiti dai contributi ricevuti.
La domanda di assegno di mantenimento non può, pertanto, trovare accoglimento.
*
Tenuto conto della reciproca soccombenza costituita dal rigetto della domanda di addebito, dell'inammissibilità delle domande subordinate formulate da ciascuna parte e del fatto che il resistente è risultato soccombente con riferimento alla domanda di assegno di mantenimento, è giustificata la compensazione delle spese nella misura di 2/3, con la conseguenza che la restante misura di 1/3 dovrà essere rifusa da parte di in favore di Segue CP_1 Parte_1
liquidazione in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 147/2022, tenuto conto dell'applicazione dello scaglione di valore ricompreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 in ragione del valore indeterminabile della causa e della corso complesso che ha avuto il giudizio in ragione del numero e della tipologia delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, richiamata la pagina 15 di 16 sentenza 445/2019, pubblicata il 26.7.2019 ed emessa dall'intestato Tribunale, con cui è stata pronunciata la separazione fra i coniugi:
• rigetta la domanda di addebito formulata da ciascuna delle parti in causa;
• rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da CP_1
• dichiara inammissibili le domande formulate in via subordinata dalle parti;
• compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna a rifondere in CP_1
favore di la restante misura di 1/3, che liquida in euro 40,00 per spese vive Parte_1
ed euro 2.538,66 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del
15%.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Oristano del
25.3.2025
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 964 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da
, nata in [...] il [...], e residente in [...]
n°3, C.F. , elettivamente domiciliata in Oristano, via Benedetto Croce n. 9 C.F._1
presso lo studio degli Avv. Elio Maria Meloni, Pier Luigi Meloni e Enrico Maria Meloni, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla memoria integrativa e di costituzione di nuovo difensore del 14.12.2018
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F. CP_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Pietro Delitala n. 4 nello CodiceFiscale_2
studio dell'Avv. Luca Murru, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e riposta
RESISTENTE
pagina 1 di 16 e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano;
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“A) dichiarare la separazione personale giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(capo di domanda oggetto di sentenza parziale passata in giudicato), con addebito della stessa a
, ai sensi dell'art. 151 c.c., in considerazione del comportamento del CP_1 CP_1
palesemente contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, come meglio chiarito in parte motiva (in proposito, conferma la disponibilità alla rinuncia);
B) dichiarare e ritenere inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto, qualsiasi avversa domanda non direttamente connessa all'oggetto del presente giudizio di separazione giudiziale (di simulazione, restitutoria di beni mobili e immobili, di pagamento somme, di assegnazione di beni o di qualsivoglia altra natura);
C) nulla in merito all'assegnazione del domicilio coniugale, di proprietà esclusiva di
[...]
, benché utilizzato in via esclusiva, con tutti gli arredi e suppellettili in esso contenuti, Parte_1 dal solo , non potendo l'assegnazione del medesimo formare oggetto del presente CP_1
giudizio di separazione giudiziale;
D) nulla in merito al mantenimento;
essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
in subordine, ove d'uopo, assegnare a l'azienda zootecnica situata in agro di CP_1
Sindia in località “Crastu Erosu” o “Su Chelchizonalzu”, distinto al N.C.T. al Foglio 38, mappale 43, con pertinenze e accessioni, affinché lo conduca, e a l'agriturismo Parte_1
“Il Cardoncello” sito in Sindia in loc. Sant'Antonio da lei creato e gestito unitamente alla figlia
. Parte_2
E) in ogni caso, con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
Nell'interesse del resistente:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità, per i motivi esposti, in capo alla ricorrente;
pagina 2 di 16 b) Disporre che la IG.ra versi al marito a titolo di mantenimento Parte_1 CP_1 la somma di € 1.500,00 mensili o quella maggiore o minore che dovesse risultare in base alle reali condizioni economiche della accertate in corso di causa. Pt_1
In via subordinata sul mantenimento,
c) Disporre l'assegnazione dei terreni, e dei fabbricati ivi insistenti, oggetto dell'atto pubblico del
28.12.2018, al IG. . CP_1
d) Disporre che il versamento delle quote e/o ARGEA, riferite al bestiame e/o ai terreni CP_2
per gli anni dal 2016 sino ad oggi e per quelli a venire, sia fatto a favore del resistente.
f) Con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 23.7.2018, ritualmente notificato, ha adito codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la separazione personale dal coniuge con cui aveva CP_1
contratto matrimonio concordatario in data 13.9.1997 in Sindia (atto n. 8, parte 2, serie A - anno
1997).
Dall'unione coniugale è nata in data [...] la figlia maggiorenne ed Pt_2
economicamente indipendente.
La ricorrente, in particolare ha dedotto che:
• ella collabora con la figlia nella gestione dell'agriturismo “Il Cardoncello”, sito in Pt_2
Sindia nella Via Sant'Antonio e nella coltivazione e commercializzazione dei funghi;
• il da sempre allevatore, si occupa invece dell'allevamento di bovini, suini e ovini CP_1
presso l'azienda zootecnica situata in agro di Sindia in località “Crastu Erosu” o “Su
Chelchizonalzu”, distinto al N.C.T. al Foglio 38, mappale 43;
• entrambi i coniugi sono pertanto economicamente autosufficienti;
• la casa coniugale in Sindia nella via Sant'Antonio 3, pur intestata alla sola ricorrente, era abitata unicamente dal CP_1
• tra i coniugi era venuta a mancare qualsiasi unione affettiva e sentimentale, aggravata da insana gelosia da parte di nei confronti della moglie che si manifestava con CP_1
pedinamenti e scenate spesso violente, tanto da rendere necessario l'intervento dei
Carabinieri.
La ricorrente ha quindi richiesto, oltre alla separazione, di nulla disporre sull'assegnazione della casa coniugale e, ai fini del reciproco mantenimento, di assegnare al resistente l'azienda pagina 3 di 16 zootecnica situata in agro di Sindia in in località “Crastu Erosu” o “Su Chelchizonalzu”, distinto al N.C.T. al Foglio 38, mappale 43, con pertinenze e accessioni, affinché con ciò provvedesse al suo mantenimento, e a sé l'agriturismo “Il Cardoncello” sito in Sindia in loc. Sant'Antonio.
Si è costituito il quale ha chiesto a sua volta la pronuncia della separazione ma CP_1 con addebito alla moglie, l'assegnazione della casa familiare in proprio favore, il riconoscimento del 50% dei proventi dell'agriturismo “Il Cardoncello”, l'assegnazione in proprio favore dei terreni siti in Sindia Località “Crastu Erosu”, Foglio 38 mappale 43, e in località “Mucores”, (Via
Sant'Antonio, 3), Foglio 25 mappale 165 nonché dei fabbricati ivi insistenti e del bestiame e, infine, il versamento in proprio favore delle quote e/o ARGEA riferite al bestiame e/o ai CP_2
terreni per gli anni dal 2016 sino ad oggi e per quelli a venire.
In particolare, il resistente ha eccepito che:
• non è vero che l'agriturismo “Il Cardoncello” e l'azienda di coltivazione dei funghi erano stati creati dalla e dalla figlia in quanto gli edifici nel quale si esercitava Pt_1 Pt_2
l'attività erano stati, per la gran parte, materialmente creati da lui con il proprio lavoro e con mezzi propri, su terreni e negli immobili di sua esclusiva proprietà per essergli stati donati dal genitore;
Persona_1
• oltre ad allevare il bestiame nell'azienda agricola egli aveva sempre prestato, seppur non risultando formalmente, attività lavorativa materiale ed economica nell'agriturismo e nell'azienda di coltivazione dei funghi;
• nel dicembre 2015 le citate strutture, le aziende e i terreni di esclusiva proprietà del resistente erano stati simulatamente trasferiti alla;
Pt_1
• egli non era economicamente indipendente in quanto, a seguito della richiesta separazione era stato, sulla base dell'atto simulato, estromesso dalla moglie e dalla figlia dalle attività da lui create e messo nell'impossibilità di accudire il bestiame privandolo così di qualsiasi fonte di reddito;
• inoltre, dal 2016 anche la proprietà del bestiame risultava essere stata trasferita alla moglie mediante atti mai sottoscritti dal resistente e in relazione ai quali si sarebbe agito nelle opportune sedi per l'accertamento della falsità, di talché le uniche somme di denaro percepite dal nel 2018 erano quelle accreditate dalla e pari a euro 4.000,00 CP_1 Pt_1
circa;
pagina 4 di 16 • non è vero che i rapporti si erano deteriorati a causa del suo comportamento, avendo egli sempre tenuto alla famiglia e cercato di soddisfare ogni esigenza della stessa, anche dopo aver scoperto che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale con un'altra persona;
• egli risiedeva nella casa di abitazione familiare sita in Sindia via Sant'Antonio 3, costruita prima del matrimonio su un terreno di sua esclusiva proprietà, mentre la moglie e la figlia avevano, senza motivo alcuno, abbandonato la citata abitazione e si erano trasferite presso la madre della in Sindia, via Gavino Pintor Serra. Pt_1
In sede di audizione delle parti, ha dato atto di voler modificare la domanda CP_1 formulata in comparsa di cessione della metà degli incassi dell'agriturismo, richiedendo invece, oltre all'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento non inferiore a euro
2.000,00 mensili.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione il Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha provvisoriamente disposto che ciascuno di essi provvedesse autonomamente al proprio mantenimento.
Con memoria integrativa del 14.12.2018 si sono costituiti nell'interesse della ricorrente gli Avv.ti
Elio Maria Meloni, Pier Luigi Meloni e Enrico Maria Meloni in sostituzione del precedente difensore, Avv. Roberto Delitala. Con tale atto, la ricorrente ha domandato l'addebito della separazione al marito e formulato le medesime conclusioni sopra riportate per intero.
Con sentenza parziale n. 445/2019, pubblicata il 26.7.2019, è stata pronunciata la separazione tra i coniugi e con separata ordinanza è stata disposta la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande.
La causa, pertanto, istruita mediante produzioni documentali, interpello e prova per testi, è stata tenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Deve procedersi, innanzitutto, alla valutazione della richiesta di addebito della separazione personale formulata da ciascuno dei coniugi nei confronti dell'altro, alla luce delle lamentate violazioni dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c.
La disciplina di riferimento in materia di addebito va prioritariamente ricercata nell'art. 151, comma 2, c.c. ai sensi del quale “il giudice, pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze, e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione,
pagina 5 di 16 in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La norma in esame introduce il concetto di addebito della separazione personale quale fattispecie riferibile a un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri coniugali sanciti dall'art. 143 c.c. – consistenti nell'obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse familiare e di coabitazione – tale da determinare l'irreversibile crisi del rapporto coniugale, con la conseguente attribuzione in capo a uno dei coniugi della responsabilità della fine del matrimonio.
Merita precisare, tuttavia, che la sola violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. non costituisce di per sé un presupposto sufficiente a fondare l'eventuale pronuncia di addebito della separazione, essendo anche necessario accertare se la violazione abbia concretamente avuto efficacia causale nel determinare la crisi del rapporto coniugale;
in tal senso è consolidata sia la giurisprudenza di merito che di legittimità (Cfr. Trib. Cagliari, Sez. I, 21/02/2022, n. 448; Cass.
Civ., Sez. I, 20/08/2014, n. 18074; Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2006, n. 14840).
Da ciò ne deriva, pertanto, l'onere del richiedente di dimostrare che la causa dell'irreversibile crisi coniugale sia imputabile esclusivamente a un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri coniugali di uno o di entrambi i coniugi e che, conseguentemente, sussista un nesso di causalità tra la condotta addebitata al coniuge e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.; in mancanza di tale prova, per contro, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 08/11/2022, n. 32837).
Per ciò che concerne, più specificamente, la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, grava in capo alla parte richiedente la pronuncia di addebito l'onere di dimostrare, a norma dell'art. 2697 c.c., che la condotta dell'altro coniuge sia stata effettivamente contraria ai doveri coniugali sopra menzionati e che abbia assunto efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Viceversa, grava eventualmente in capo all'altro coniuge – che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito – l'onere di provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda;
vale a dire l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla condotta a egli addebitata dalla controparte (Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 06/04/2022, n. 11130).
Nel caso di specie, nessuna prova sufficiente in tal senso è stata fornita da nessuna delle due parti.
La ricorrente, in particolare, ha formulato la domanda sulla base della condotta della controparte asseritamente persecutoria e controllante, caratterizzata da insana e patologica gelosia, minacciosità e aggressività, la quale la avrebbe costretta una vita mortificante e sarebbe stata pagina 6 di 16 oggetto anche di accertamento in sede penale.
Invero, è inequivocabilmente documentata in atti la gravità dei comportamenti posti in essere dal più volte confermati dai plurimi provvedimenti via via assunti nel processo penale che lo CP_1
ha visto imputato, fino alla definitiva conferma della responsabilità penale ad opera della Corte
d'Appello di Cagliari del 27.2.2024 (prod.
4.3.2024 parte ricorrente).
In particolare, con provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Oristano inizialmente al resistente è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla alla figlia e Pt_1 ai luoghi frequentati dalla ricorrente, ossia l'agriturismo e l'abitazione; in seguito, è stato disposto l'aggravamento della misura col divieto di dimora nel Comune di Sindia e di accesso nel medesimo senza autorizzazione del Giudice (v. doc. 8 parte ricorrente, prod. 25.10.2019).
Tuttavia, occorre sottolineare che dall'esame del capo di imputazione emerge che i reati per cui era indagato il DA e in relazione ai quali sono state disposte le suddette misure riguardano condotte poste in essere dal luglio 2018 in poi.
È pur vero che tra le stesse rientrano quelle qualificate quali atti persecutori, consistite nel minacciare la persona offesa, nel molestarla e spiarla in vari modi, nell'interferire con la sua attività lavorativa cercando di danneggiarla, nello strattonarla e nel percuoterla, tutte riconducibili a quanto allegato nel presente giudizio;
è altresì vero che proprio per i medesimi comportamenti, seppur riqualificati nel delitto di maltrattamenti e unitamente a ulteriori condotte costituenti reato,
è intervenuta la condanna del resistente in sede di giudizio abbreviato (sentenza 9.10.2020, prod.
20.10.2020 parte ricorrente) e la conferma della Corte d'Appello del 27.2.2024, in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento di altra pronuncia da parte della Corte di Cassazione.
Tuttavia, sia dal tenore del citato capo di imputazione che dalla parte motiva dei menzionati provvedimenti che hanno disposto le misure cautelari (unici versati in atti di cui è disponibile la motivazione) si evince che le condotte penalmente rilevanti hanno tratto origine dalla decisione della di separarsi, non accettata dal marito e che ha determinato le sue reazioni lesive;
Pt_1 specificamente, è stato espressamente chiarito che le ragioni dell'azione del risiedevano CP_1
nella sua ideazione ossessiva di non voler perdere la relazione con la e, ancor di più, la Pt_1
situazione economica goduta dalla coppia in costanza di matrimonio.
Tali circostanze, considerate unitamente al brevissimo lasso di tempo intercorso tra l'inizio delle condotte accertate penalmente e la presentazione dell'odierno ricorso (che risale al 23.7.2018), confermano come il porre in essere delle lamentate condotte da parte del resistente non possa pagina 7 di 16 considerarsi elemento causalmente riconducibile sotto il profilo eziologico alla crisi familiare, trattandosi semmai di atti che hanno trovato la loro origine nella separazione e non ne sono state la unica e diretta causa.
A ciò si aggiunga che nell'odierno procedimento la ha allegato la preesistenza di condotte Pt_1 simili in capo al resistente e l'esistenza già prima degli atti oggetto del processo penale di un clima di oppressione e paura, ma tale circostanza, differentemente da quelle succitate, non ha trovato alcun riscontro in atti e non è stata oggetto di prova (e, a ben vedere, nemmeno è stata dedotta, in assenza di prove documentali e di richiesta di prova orale sul punto). Infine, val la pena sottolineare che – pur a fronte della innegabile gravità dei comportamenti del – CP_1
l'esistenza di plurime querele reciproche tra le parti (cfr. docc. 16-18 parte resistente) e di certificazione medica prodotta dal convenuto riguardante le conseguenze di una condotta violenta asseritamente subita ad opera di parenti della moglie (doc. 19 parte resistente) per la quale sarebbe in corso altro giudizio penale (sebbene, si sottolinea, i relativi atti non siano stati prodotti) rende evidente come l'elevatissima conflittualità tra i coniugi e l'insostenibile clima di tensione venutosi a creare non consenta di ascrivere alla condotta di uno solo di essi la responsabilità per l'intollerabilità della convivenza.
A fronte di tali considerazioni circa la domanda di addebito formulata dalla si evidenzia Pt_1
come del tutto sprovvista di prova sia stata anche quella proposta dal principalmente CP_1 fondata sull'esistenza di una relazione extraconiugale che avrebbe deteriorato il rapporto matrimoniale.
Sebbene il resistente abbia anche indicato il nome della persona con cui la moglie avrebbe avviato tale relazione, e quest'ultimo sia stato inserito anche nella propria lista testi, nessuna circostanza è stata dedotta al riguardo nella formulazione della prova orale.
Ne consegue che, in totale assenza di qualsivoglia ulteriore riscontro a quanto dichiarato nei propri scritti difensivi, la circostanza è rimasta oggetto di mera allegazione;
peraltro, anche l'eventuale dimostrazione della violazione dell'obbligo di fedeltà non sarebbe stata di per sé sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda, dovendosi dimostrare – sulla base del sopra citato principio – anche che proprio a essa era dovuta causalmente la crisi matrimoniale.
Ciascuna delle richieste di addebito formulate da una parte nei confronti dell'altra deve, perciò, essere rigettata.
*
pagina 8 di 16 Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare inizialmente formulata dal si dà CP_1 atto che a partire dalla memoria integrativa successiva all'assunzione dei provvedimenti presidenziali essa non è stata riproposta, né alcun riferimento è stato riformulato al riguardo nei successivi scritti difensivi, di talché deve ritenersi tempestivamente abbandonata in sede di modifica delle richieste originali.
Val la pena, in questa sede, osservare che risultano inammissibili nel presente giudizio le domande relative all'assegnazione di terreni e fabbricati in favore del e di disposizione che CP_1
il versamento delle quote e/o ARGEA, riferite al bestiame e/o ai terreni per gli anni dal CP_2
2016 sino ad oggi e per quelli a venire, sia fatto a favore del resistente, formulate in via subordinata rispetto alla domanda di assegno di mantenimento.
Ugualmente, lo stesso vale per la richiesta subordinata della ricorrente di assegnazione al marito dell'azienda zootecnica e a sé dell'agriturismo.
Infatti, nel processo di separazione è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, divisione e restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. anche Tribunale Roma sez. I, 11/09/2020, n.12179).
*
Unico e ulteriore profilo da valutare è, pertanto, quello relativo alla domanda di assegno di mantenimento formulata da CP_1
Si sottolinea che in punto di assegno di mantenimento la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Sicché, a norma dell'art. 156 c.c., i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge – in assenza della condizione ostativa dell'addebito – devono intendersi quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale;
tale dovere, difatti, non presenta alcun profilo di incompatibilità con la situazione temporanea della separazione, avente una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale costituente il presupposto dell'assegno divorzile e dalla quale deriva la sola sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e pagina 9 di 16 collaborazione. In sede di separazione personale dei coniugi, pertanto, deve ritenersi che permanga il dovere di garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita paragonabile a quello goduto in costanza di matrimonio, tenendo conto anche delle concrete possibilità del richiedente di accedere a un'attività lavorativa retribuita, in rapporto ai fattori individuali e al contesto in cui vive (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 31/12/2021, n. 42146; Cass. Civ., Sez.
I, 22/03/2023, n. 8254; Cass. Civ., Sez. I, 20/06/2023, n. 17544).
Come da tempo ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto al mantenimento in seguito alla separazione personale dei coniugi sorge non soltanto quando il coniuge beneficiario incolpevole versa in uno stato di bisogno, ma anche quando i redditi dello stesso non risultano adeguati a sostenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
la prova della sussistenza di tali presupposti, che per inciso grava a carico del richiedente il mantenimento, non deve essere necessariamente specifica e diretta;
bensì è sufficiente che venga dedotta – anche implicitamente
– una condizione di inadeguatezza a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito indicando i beni o proventi dai quali emerga l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
31/12/2021, n. 42146).
Quanto alla situazione della le risultanze della relazione della Guardia di Finanza prodotta Pt_1
in sede di divorzio pendente tra le stesse parti e acquisita consensualmente nel presente giudizio
(dep. 16.10.2023) attestano un quadro economico non florido: ella è socia e socia lavorante della società Il Cardoncello s.s., con utili ripartiti al 50% con la figlia e conseguenti redditi dichiarati nel 2021, ultimo dato disponibile, in euro 3.269,00 quali redditi da partecipazione in società semplici ed euro 5.549,00 quali redditi complessivi. Sono stati riportati anche aiuti comunitari percepiti dalla società per euro 19.780,00 nel 2021.
I dati in esame, tuttavia, devono ritenersi superati da quanto da ella stessa dichiarato in sede di audizione, avendo la ricorrente attestato che l'attività di agriturismo frutta euro 30.000,00 all'anno, di cui la metà percepiti da lei e la metà dalla figlia.
Tale conclusione è più in linea con la percezione da parte di di euro 10.800,00 nel Parte_2
2021 ed euro 14.600 nel 2022 a titolo di distribuzione di utili della società (allegato n. 45 relazione GdF), i quali lasciano presumere che più o meno medesima cifra, alla luce della composizione societaria, sia riuscita a riservarsi la madre.
L'allegata circostanza dell'incendio che ha interessato l'azienda agricola nell'estate 2023,
pagina 10 di 16 tempestivamente allegata dalla ricorrente, non è comunque idonea ad assumere significato nel presente giudizio, essendo il danno riguardante la società e non direttamente incidente sul reddito della ricorrente, non essendo stato nemmeno dedotto – a parte il danno emergente subito dall'azienda – alcun eventuale rallentamento o interruzione della regolare attività della medesima.
Il resistente, per altro verso, ha dato atto di essere, sin da prima del matrimonio, titolare di un'azienda agricola e di un allevamento di bestiame (si noti, però, che alla situazione patrimoniale allegata - doc. 3 parte resistente -, asseritamente attestante le condizioni economiche dell'azienda, non è possibile attribuire alcun effettivo valore probatorio, stante l'assenza di qualsivoglia indicazione su chi abbia predisposto tale documentazione, a quale titolo e sulla base di quali dati effettivi).
Ad ogni modo, egli ha rappresentato di aver continuato tale attività anche dopo il matrimonio, affermando espressamente che fonte principale, o meglio esclusiva, del sostentamento della famiglia era costituita dagli introiti della propria azienda, unitamente ai premi comunitari e alla vendita del latte e della carne. Tale circostanza trova effettivo riscontro negli estratti conto allegati relativi agli anni 2007/2010, dai quali si evince come i principali introiti fossero costituiti dai contributi (doc. 4 parte resistente). CP_3
Risulta centrale, nella valutazione della domanda proposta, quanto accaduto in seguito, con riferimento all'avvio dell'attività della infatti, il ha affermato di aver, nel 2009 e al Pt_1 CP_1
fine di incrementare ulteriormente le attività, con il proprio lavoro e mettendo a disposizione propri fondi avviato la costruzione di una fungaia, intestata alla moglie e poi trasferita presso altro terreno col suo contributo. Inoltre, ha affermato di aver prestato nel 2012 il suo contributo alla costruzione dell'agriturismo.
Al contrario, la ha riferito di aver realizzato le serre fungine e l'agriturismo accedendo ai Pt_1
finanziamenti per il lavoro femminile a sua esclusiva iniziativa, avvalendosi di tecnici qualificati e di apposita impresa, mediante la stipula di regolare contratto di appalto e il rilascio di regolari fatture per le opere eseguite, necessarie per riscuotere il finanziamento europeo.
Nonostante la ricorrente non abbia prodotto documentazione a supporto di quanto affermato, quando dichiarato dal DA non è sufficiente a documentare un attuale stato di sopraggiunta inadeguatezza reddituale insufficiente a mantenere il tenore di vita goduto in matrimonio idoneo a fondare la debenza di un assegno di mantenimento.
pagina 11 di 16 A fronte della descritta situazione di titolarità dell'azienda agricola e di riconducibilità al marito dei redditi con cui la famiglia si sosteneva fino a un certo punto del matrimonio, è emerso dagli atti come il mutamento delle condizioni economiche del non è riconducibile alla CP_1
separazione, ma è a essa preesistente per sue deliberate e volontarie scelte personali.
Ciò che realmente appare significativo al riguardo è l'atto con cui il ha trasferito – di fatto – CP_1
tutti i propri beni in favore della moglie, avvenuto in piena costanza di matrimonio (28.12.2015) lo stesso giorno e subito dopo altro atto di modifica del regime patrimoniale dei coniugi dalla comunione alla separazione (docc. 8 e 10 di parte resistente).
Secondo quanto risulta dal tenore dell'atto sottoscritto dalle parti, la cessione è avvenuta in quanto il DA si è riconosciuto debitore della delle spese dalla medesima sostenute per la Pt_1
realizzazione del complesso immobiliare adibito ad agriturismo e fattoria didattica, sito in
Comune di Sindia alla località
"Mucores", circostanza per la quale egli ha deciso di liberarsi dal debito mediante la dazione, in luogo del pagamento, dei diritti a egli spettanti su tutti gli immobili oggetto di cessione.
Sebbene sia possibile che, come riferito dalla parte stessa, il trasferimento si sarebbe reso necessario per evitare che il fratello potesse rivalersi esecutivamente sui beni Parte_3
all'esito di una causa civile che lo vedeva, nel periodo, opposto al resistente (doc. 9 parte resistente), ciò non esclude come il trasferimento medesimo, esito di un'operazione complessa che comprendeva anche il mutamento di regime patrimoniale, sia del tutto riconducibile alla piena volontà di CP_1
La circostanza secondo cui egli sarebbe stato “obbligato” a compiere tali operazioni dalle pressioni della moglie, così come la circostanza per cui il trasferimento costituirebbe un atto simulato, è una generica e indeterminata allegazione di parte, insignificante in questo giudizio in assenza di una pronuncia giudiziaria che ne attesti la fondatezza (nessuna causa, peraltro, risulta instaurata, essendosi il limitato a paventarne vagamente il futuro incardinamento). CP_1
In assenza di ciò, si deve ritenere che il resistente abbia consapevolmente e volutamente scelto di trasferire tutti i propri beni, evidentemente comprendendo quelli su cui esercitava la propria azienda, alla moglie e, tenuto conto di quanto da egli stesso sottoscritto innanzi al Notaio, appare presumibile che fosse stata davvero la a fornire il contributo necessario all'avvio di attività Pt_1
di agriturismo, essendosi il marito riconosciuto debitore delle relative somme per quanto realizzato dalla moglie sui propri terreni.
pagina 12 di 16 Prima della separazione, perciò, il ha volontariamente posto le basi per la modifica della CP_1
situazione patrimoniale preesistente, di talché non si può ritenere ora che egli sia stato privato del precedente tenore di vita, avendo in prima persona contribuito a tale evoluzione.
Non è, perciò, fondato l'assunto di parte convenuta secondo cui la propria situazione economica e lavorativa si sarebbe deteriorata a seguito della richiesta di separazione in quanto la moglie non avrebbe tenuto conto della natura simulatoria dell'atto di cessione e in quanto egli sarebbe stato estromesso dalle attività a lui create e messo nell'impossibilità di lavorare e produrre reddito.
Fermo restando quanto appena affermato in ordine all'irrilevanza dell'allegata e non provata natura simulatoria dell'atto e in ordine alla estromissione dalle precedenti attività in quanto derivante da scelta a lui stesso riconducibile, è risultata smentita dall'istruttoria anche la circostanza della inoccupazione del DA.
Difatti, nonostante abbia negato in sede di interpello di collaborare con terzi, egli è CP_1
risultato lavorare regolarmente alle dipendenze di titolare di azienda Persona_2
agricolo-zootecnica in Sindia.
Il medesimo sentito quale teste, ha smentito la circostanza, ma la totale inattendibilità del Per_2
testimone è emersa dalle contrastanti risultanze agli atti e dalle indagini della Guardia di Finanza.
Sul punto, val la pena osservare che è stato proprio il resistente, in sede penale, a fondare la propria richiesta di attenuazione della misura cautelare del divieto di dimora in Sindia sulla base del fatto che essa gli avrebbe impedito di lavorare e di essere pienamente indipendente dal punto di vista economico.
Con istanza dell'11.3.2019 ha dato atto di aver ricevuto offerta di lavoro da parte del CP_1
di prestare tale attività già da prima dell'aggravamento della misura e di voler tornare a Per_2
svolgere stabilmente lo stesso lavoro così da riprendere la propria piena stabilità economica, allegando anche documentazione attestante la disponibilità del a proseguire la Per_2
collaborazione (doc. 6 parte ricorrente).
Tutto ciò è stato corroborato dalle ispezioni della Guardia di Finanza depositate nel giudizio di divorzio già pendente tra le parti e acquisita sul consenso delle stesse in data 16.10.2023.
Dalle stesse è emerso che il lavora alle dipendenze del con retribuzione lorda nel CP_1 Per_2
2022 di 8.391,60 euro e nel 2021 di 7.543,48 euro.
Ugualmente, il teste Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sindia fino al Testimone_1
2019, ha confermato: “quando io ero in servizio il ha lavorato alle dipendenze del CP_1 Per_2
pagina 13 di 16 . In un primo tempo gestiva la sua attività agro-pastorale e deteneva dei capi di Persona_2 bestiame anche dentro l'azienda del Dal 2.01.2019 al 16.03.2019 ha avuto un Per_2
provvedimento di divieto di dimora nel Comune di Sindia, se non ricordo male detta situazione ha inciso sull'aspetto finanziario del quindi al suo rientro a Sindia è andato a lavorare CP_1 nell'azienda del ma non so a che titolo. Non aveva più il suo bestiame L'ho visto arare Per_2 dei terreni non propri ma del transumare dei bovini detenuti nel terreno del . Per_2 Per_2
Il resistente in sede di interpello, inoltre, ha ammesso condurre in affitto vari terreni in agro di
Sindia tra i quali quello di cui al foglio 41, mappale 19, di Ha 4.99.60, di proprietà di ER
.
[...]
Dalla situazione descritta si ricava che il resistente, quantomeno all'esito del ritorno a Sindia, ha ripreso una stabile attività lavorativa, da egli stesso descritta nell'istanza di attenuazione della misura come idonea a garantirgli la piena stabilità economica: considerata, invero, la natura della attività stessa, l'esperienza del nel settore e l'evidente collaboratività del (risultata CP_1 Per_2
anche dal comportamento tenuto in sede di escussione), è presumibile che i proventi che gli trae dal proprio lavoro siano decisamente superiori a quelli risultanti dalle indagini della Guardia di
Finanza.
Tale attività, inoltre, è integrata da quella presumibilmente svolta sui terreni condotti in affitto.
Inoltre, si deve tener conto del fatto che la ha acconsentito al trasferimento in favore del Pt_1
marito di un autoveicolo (Toyota Rav 4 del 2005, doc. 6 parte ricorrente), di non irrilevante valore, anche se si considera quello minore documentato dal resistente (oscillante tra 2.500,00 e
5.000 euro doc. 24 parte resistente): a tal fine non rileva l'allegazione del per cui anche in CP_1
questo caso si sarebbe trattato di bene a egli già spettante in quanto da lui acquistato e poi meramente “intestato” alla moglie, posto che anch'essa sarebbe una sua deliberata scelta. La decisione della moglie di consentire il trasferimento della proprietà, di cui era innegabilmente titolare, senza corrispettivo, non può essere quindi considerata priva di rilievo economico.
Ulteriormente, va tenuta in considerazione la sempre affermata apertura della a che il marito Pt_1
continui a occuparsi dell'allevamento di bestiame presso l'azienda zootecnica situata in agro di
Sindia in località “Crastu Erosu” o “Su Chelchizonalzu”, distinto al N.C.T. al Foglio 38, mappale
43, unitamente alle relative pertinenze e accessioni, da considerarsi nella sua disponibilità sebbene oggetto dell'atto di trasferimento del 28.12.2015 in favore della moglie.
Si noti che in sede di interpello il ha affermato di aver sempre condotto tale azienda fino CP_1
pagina 14 di 16 alla separazione e – pur negando di collaborare con terze persone, circostanza smentita sulla base di quanto già argomentato – ha lasciato intendere di continuare a svolgere attività in proprio: infatti, alla domanda se lavorasse per proprio conto e anche in collaborazione e alla dipendenza di altri imprenditori agricoli della zona, ha risposto che egli non svolgeva “altra attività lavorativa in collaborazione o alle dipendenze di terzi”.
Posto che il non sostiene nemmeno spese abitative, avendo i suoi testi confermato che egli CP_1
è tuttora ospite presso la sorella (testi e ), si deve Pt_4 Tes_2 Testimone_3
concludere, alla luce di tutte le circostanze suesposte, che il resistente non è privo di adeguati e idonei mezzi di sostentamento, e che l'attuale tenore di vita dello stesso non è inferiore a quello goduto in matrimonio all'esito delle scelte di vita, economiche e contrattuali da egli stesso – in assenza di prova contraria – adottate negli ultimi anni del rapporto di coniugio.
La propria situazione personale e patrimoniale, peraltro, almeno in via potenziale non può considerarsi inferiore a quella matrimoniale neanche se raffrontata con il primo periodo, ossia quando egli era l'unico percettore di reddito: infatti, egli è senz'altro in grado tramite l'attività lavorativa svolta a dipendenze (prima assente) e quella condotta in proprio di garantirsi un tenore equiparabile a quello precedente in cui i proventi dell'attività erano principalmente costituiti dai contributi ricevuti.
La domanda di assegno di mantenimento non può, pertanto, trovare accoglimento.
*
Tenuto conto della reciproca soccombenza costituita dal rigetto della domanda di addebito, dell'inammissibilità delle domande subordinate formulate da ciascuna parte e del fatto che il resistente è risultato soccombente con riferimento alla domanda di assegno di mantenimento, è giustificata la compensazione delle spese nella misura di 2/3, con la conseguenza che la restante misura di 1/3 dovrà essere rifusa da parte di in favore di Segue CP_1 Parte_1
liquidazione in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 147/2022, tenuto conto dell'applicazione dello scaglione di valore ricompreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 in ragione del valore indeterminabile della causa e della corso complesso che ha avuto il giudizio in ragione del numero e della tipologia delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, richiamata la pagina 15 di 16 sentenza 445/2019, pubblicata il 26.7.2019 ed emessa dall'intestato Tribunale, con cui è stata pronunciata la separazione fra i coniugi:
• rigetta la domanda di addebito formulata da ciascuna delle parti in causa;
• rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da CP_1
• dichiara inammissibili le domande formulate in via subordinata dalle parti;
• compensa le spese di lite nella misura di 2/3 e condanna a rifondere in CP_1
favore di la restante misura di 1/3, che liquida in euro 40,00 per spese vive Parte_1
ed euro 2.538,66 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del
15%.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Oristano del
25.3.2025
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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