TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/12/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 884/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 884/2024
All'udienza del 10/12/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv GENOVALI CARLA . Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA L'identità dei legali è accertata mediante esibizione del tesserino di riconoscimento.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 884/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GENOVALI CARLA Controparte_1 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTA ROSSELLA CP_2 P.IVA_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra in data 16/1/2024, presentava all' domanda di assegno sociale. Controparte_1 CP_2
CP_ In data 6/2/2024 l' richiedeva l'allegazione di ulteriore documentazione ossia “1) attestazioni dei pagamenti della retta di ricovero presso istituto di cura, con l'indicazione del quantum eventualmente a carico dello Stato o di Enti pubblici;
2) visura catastale aggiornata attestante la titolarità di immobili in capo alla richiedente e la relativa rendita”.
La ricorrente era infatti ricoverata a partire dal 4/11/2022 presso la RSA “Casa dei nonni” di Camaiore a seguito di autorizzazione all'inserimento in struttura da parte dell'ASL Toscana Nord Ovest, con retta a carico in parte al Comune di Camaiore e in parte all'ASL medesimo.
L'8/3/2024 l' comunicava alla ricorrente il mancato accoglimento della richiesta con la seguente CP_2 motivazione: “Lei non ha presentato la documentazione che è stata richiesta il 6/2/2024 e, pertanto, non è stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla prestazione”.
In data 19/4/2024 il Patronato inviava richiesta di riesame allegando ulteriore documentazione.
1 La ricorrente allegava al riesame: una visura catastale datata 04/06/2012 riferita ad altro soggetto;
un documento di accettazione presso la RSA “Casa dei Nonni” del 22/11/2022, in cui veniva autorizzato l'ingresso nella struttura della sig.ra con contestuale assunzione dell'impegno al pagamento da CP_1 parte dell'ASL di parte della retta.
L' in data 24/4/2024 respingeva il riesame con la motivazione “Non è stata inoltrata la CP_2 documentazione richiesta in merito all'attestazione di pagamento delle rette di ricovero, né tantomeno in merito agli immobili di cui la richiedente è intestataria (visura aggiornata e relativa ad altro soggetto)”.
In data 06/05/2024 la ricorrente presentava richiesta ulteriore al' che però veniva dichiarata CP_2 inammissibile in quanto l affermava nuovamente la carenza della documentazione allegata. CP_3
La ricorrente in data 11/6/2024 presentava ricorso, in cui veniva allegata visura datata 06/05/2024 riferita alla stessa, in cui si attestava che la sig.ra è proprietaria pro quota di n. 2 immobili e n.2 terreni nel CP_1
Comune di Camaiore, oltre al documento di accettazione ed ingresso in RSA già inoltrato in fase di riesame.
In data 24/06/2024 la ricorrente inviava comunicazione COMBIPAT all' in cui dichiarava di non CP_2 pagare alcuna retta per il ricovero presso la struttura che “è a carico della Asl Toscana Nord Ovest (57.60 euro/die) e al Comune di Camaiore (53.50 euro/die) dove sono residente”.
Il ricorso veniva respinto dall' con delibera del 3/7/2024 poiché la ricorrente “è proprietaria pro CP_2 quota di n. 2 immobili e n. 2 terreni nel Comune di Camaiore (visura catastale prodotta;
dall'altro la sig.ra non ha prodotto alcuna documentazione da cui si potesse evincere di essere stata ricoverata in struttura con rette di ricovero a suo carico)”.
Pertanto, la ricorrente adiva il Tribunale affinché “dichiari il diritto della stessa a percepire assegno sociale CP_ nella misura spettante a far data dalla domanda e condanni l' a corrisponderle i relativi ratei pregressi nonché quelli futuri, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Parte resistente si costituiva regolarmente e contestava quanto dedotto da parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.
2 All'esito dell'odierna udienza la causa, previa discussione orale, è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
------------
Occorre richiamare la normativa di interesse utile per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
L'art.3, co. 6 e 7, della l. n.335/95, infatti, al fine di riconoscere il c.d. assegno sociale prevede i seguenti requisiti:
- che il ricorrente abbia superato alla data di presentazione della domanda amministrativa l'attuale limite di età previsto dalla legge (67 anni ex art.24, co. 8, dl n.201/11 convertito in l. n.214/11);
- che sia privo di redditi individuali effettivamente percepiti;
- che il richiedente abbia “cittadinanza italiana o residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale”.
È pacifico che la ricorrente al momento della presentazione della domanda la ricorrente avesse sia superato i 67 anni sia cittadinanza italiana o residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Ciò che l' contesta è il fatto che la ricorrente sia titolare pro quota di 1/3 su due immobili e su due CP_3 terreni siti nel Comune di Camaiore e che pertanto, vista la potenzialità di redditi, sussista uno stato di bisogno che sia però colpevole e quindi non effettivo;
inoltre, sostiene che, anche qualora tale misura venga concessa, debba essere ridotta ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13/01/2003 richiamato dalla Circolare n. 46 del CP_2
10/03/2003, il quale chiarisce che, qualora l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di Enti pubblici, l'assegno sociale verrà ridotto sino ad un massimo del 50%.
Sullo stato di bisogno
Deve darsi atto dell'oramai consolidato mutamento di orientamento della Cassazione sulla questione, a cui si è uniformata la Corte di Appello di Firenze e questo Tribunale.
3 A suffragio di quanto qui affermato si citano i seguenti arresti giurisprudenziali: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. n. 14513/20, cfr. Cass. nn. 24954/21, 29109/22).
La Corte (Cass. Sez. L, n. 24954 del 2021) ha ben rimarcato che «Non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti “effettivamente percepito”», aggiungendo, assai incisivamente, che «tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla
Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3, comma 2°, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per
4 comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello
Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati.»”
La giurisprudenza qui richiamata, che questo giudicante fa propria, anche ai sensi dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c., sgombra il campo da ogni tipo di rilevanza in ordine alla titolarità pro quota sui beni immobili nel Comune di Camaiore in capo alla ricorrente.
In merito ai redditi effettivamente percepiti, inotre, giova riportare quanto statuito da una recente sentenza
(la n. 115/2025) resa dalla Corte d'Appello di Firenze in riforma ad una precedente sentenza emessa da questo Tribunale su un caso parzialmente analogo a quello qui affrontato.
I Giudici di secondo grado sul punto ritengono che: “ il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale (Cass. 6570 del 2010). Anche nella più recente ordinanza n. 14513 del 2020, la Corte di Cassazione ha precisato che “ il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali. In altre parole, non è previsto dalla legge che lo stato di bisogno per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.”
Nel caso di specie la ricorrente non percepisce effettivamente alcun reddito, circostanza che difatti non viene contestata dall' , oltre ad essere ricoverata presso una struttura con retta sostenuta CP_3 integralmente da Enti Pubblici a dimostrazione della situazione di indigenza della stessa.
Questo Giudice si conforma e fa propria la motivazione sopra riportata anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, concludendo con l'accoglimento del ricorso.
Sulla riduzione della misura dell'assegno sociale
Ciò che deve essere rilevato, invece, ai fini della quantificazione dell'assegno sociale, è il fatto che la sig.ra sia ricoverata con retta sostenuta interamente da Enti Pubblici (ASL Toscana Nord Ovest 57.60 CP_1 euro/die e Comune di Camaiore 53.50 euro/die); difatti, come già affermato sopra, l'art. 3, comma 7, legge n. 335/1995 prevede la riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici.
5 Pertanto, nel caso di specie, l'assegno sociale dovrà essere ridotto nella misura del 50%.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge. Esse sono liquidate nel dispositivo ex DM 55/2014 come modificato ex DM 147/2022, in relazione all'attività svolta (non fase istruttoria) e tenuto conto dei criteri e parametri di cui al DM 55/2014, nonché della semplicità delle questioni trattate. Vengono quindi applicati i compensi minimi dello scaglione di riferimento, con la maggiorazione del compenso fino al 30% rispetto al valore, prevista dal DM 37/2018 dell'8 marzo 2018 allorché gli atti, depositati con modalità telematiche, sono redatti «con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto»).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale dal 1 febbraio 2024 (primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa) nella misura ridotta del 50% e conseguentemente condanna l' in persona del Presidente p.t., a corrispondere l'assegno sociale nella misura ridotta del CP_2
50% dalla data di decorrenza, oltre agli interessi legali sul dovuto dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa
- condanna altresì l' in persona del suo Presidente p.t. a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che CP_2 si liquidano in complessivi € 2424,50 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%,
i.v.a., c.p.a., disponendo che il pagamento sia effettuato in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
6
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 884/2024
All'udienza del 10/12/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv GENOVALI CARLA . Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA L'identità dei legali è accertata mediante esibizione del tesserino di riconoscimento.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 884/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GENOVALI CARLA Controparte_1 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTA ROSSELLA CP_2 P.IVA_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra in data 16/1/2024, presentava all' domanda di assegno sociale. Controparte_1 CP_2
CP_ In data 6/2/2024 l' richiedeva l'allegazione di ulteriore documentazione ossia “1) attestazioni dei pagamenti della retta di ricovero presso istituto di cura, con l'indicazione del quantum eventualmente a carico dello Stato o di Enti pubblici;
2) visura catastale aggiornata attestante la titolarità di immobili in capo alla richiedente e la relativa rendita”.
La ricorrente era infatti ricoverata a partire dal 4/11/2022 presso la RSA “Casa dei nonni” di Camaiore a seguito di autorizzazione all'inserimento in struttura da parte dell'ASL Toscana Nord Ovest, con retta a carico in parte al Comune di Camaiore e in parte all'ASL medesimo.
L'8/3/2024 l' comunicava alla ricorrente il mancato accoglimento della richiesta con la seguente CP_2 motivazione: “Lei non ha presentato la documentazione che è stata richiesta il 6/2/2024 e, pertanto, non è stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla prestazione”.
In data 19/4/2024 il Patronato inviava richiesta di riesame allegando ulteriore documentazione.
1 La ricorrente allegava al riesame: una visura catastale datata 04/06/2012 riferita ad altro soggetto;
un documento di accettazione presso la RSA “Casa dei Nonni” del 22/11/2022, in cui veniva autorizzato l'ingresso nella struttura della sig.ra con contestuale assunzione dell'impegno al pagamento da CP_1 parte dell'ASL di parte della retta.
L' in data 24/4/2024 respingeva il riesame con la motivazione “Non è stata inoltrata la CP_2 documentazione richiesta in merito all'attestazione di pagamento delle rette di ricovero, né tantomeno in merito agli immobili di cui la richiedente è intestataria (visura aggiornata e relativa ad altro soggetto)”.
In data 06/05/2024 la ricorrente presentava richiesta ulteriore al' che però veniva dichiarata CP_2 inammissibile in quanto l affermava nuovamente la carenza della documentazione allegata. CP_3
La ricorrente in data 11/6/2024 presentava ricorso, in cui veniva allegata visura datata 06/05/2024 riferita alla stessa, in cui si attestava che la sig.ra è proprietaria pro quota di n. 2 immobili e n.2 terreni nel CP_1
Comune di Camaiore, oltre al documento di accettazione ed ingresso in RSA già inoltrato in fase di riesame.
In data 24/06/2024 la ricorrente inviava comunicazione COMBIPAT all' in cui dichiarava di non CP_2 pagare alcuna retta per il ricovero presso la struttura che “è a carico della Asl Toscana Nord Ovest (57.60 euro/die) e al Comune di Camaiore (53.50 euro/die) dove sono residente”.
Il ricorso veniva respinto dall' con delibera del 3/7/2024 poiché la ricorrente “è proprietaria pro CP_2 quota di n. 2 immobili e n. 2 terreni nel Comune di Camaiore (visura catastale prodotta;
dall'altro la sig.ra non ha prodotto alcuna documentazione da cui si potesse evincere di essere stata ricoverata in struttura con rette di ricovero a suo carico)”.
Pertanto, la ricorrente adiva il Tribunale affinché “dichiari il diritto della stessa a percepire assegno sociale CP_ nella misura spettante a far data dalla domanda e condanni l' a corrisponderle i relativi ratei pregressi nonché quelli futuri, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Parte resistente si costituiva regolarmente e contestava quanto dedotto da parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.
2 All'esito dell'odierna udienza la causa, previa discussione orale, è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
------------
Occorre richiamare la normativa di interesse utile per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
L'art.3, co. 6 e 7, della l. n.335/95, infatti, al fine di riconoscere il c.d. assegno sociale prevede i seguenti requisiti:
- che il ricorrente abbia superato alla data di presentazione della domanda amministrativa l'attuale limite di età previsto dalla legge (67 anni ex art.24, co. 8, dl n.201/11 convertito in l. n.214/11);
- che sia privo di redditi individuali effettivamente percepiti;
- che il richiedente abbia “cittadinanza italiana o residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale”.
È pacifico che la ricorrente al momento della presentazione della domanda la ricorrente avesse sia superato i 67 anni sia cittadinanza italiana o residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Ciò che l' contesta è il fatto che la ricorrente sia titolare pro quota di 1/3 su due immobili e su due CP_3 terreni siti nel Comune di Camaiore e che pertanto, vista la potenzialità di redditi, sussista uno stato di bisogno che sia però colpevole e quindi non effettivo;
inoltre, sostiene che, anche qualora tale misura venga concessa, debba essere ridotta ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13/01/2003 richiamato dalla Circolare n. 46 del CP_2
10/03/2003, il quale chiarisce che, qualora l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di Enti pubblici, l'assegno sociale verrà ridotto sino ad un massimo del 50%.
Sullo stato di bisogno
Deve darsi atto dell'oramai consolidato mutamento di orientamento della Cassazione sulla questione, a cui si è uniformata la Corte di Appello di Firenze e questo Tribunale.
3 A suffragio di quanto qui affermato si citano i seguenti arresti giurisprudenziali: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. n. 14513/20, cfr. Cass. nn. 24954/21, 29109/22).
La Corte (Cass. Sez. L, n. 24954 del 2021) ha ben rimarcato che «Non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti “effettivamente percepito”», aggiungendo, assai incisivamente, che «tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla
Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3, comma 2°, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per
4 comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello
Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati.»”
La giurisprudenza qui richiamata, che questo giudicante fa propria, anche ai sensi dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c., sgombra il campo da ogni tipo di rilevanza in ordine alla titolarità pro quota sui beni immobili nel Comune di Camaiore in capo alla ricorrente.
In merito ai redditi effettivamente percepiti, inotre, giova riportare quanto statuito da una recente sentenza
(la n. 115/2025) resa dalla Corte d'Appello di Firenze in riforma ad una precedente sentenza emessa da questo Tribunale su un caso parzialmente analogo a quello qui affrontato.
I Giudici di secondo grado sul punto ritengono che: “ il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale (Cass. 6570 del 2010). Anche nella più recente ordinanza n. 14513 del 2020, la Corte di Cassazione ha precisato che “ il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali. In altre parole, non è previsto dalla legge che lo stato di bisogno per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.”
Nel caso di specie la ricorrente non percepisce effettivamente alcun reddito, circostanza che difatti non viene contestata dall' , oltre ad essere ricoverata presso una struttura con retta sostenuta CP_3 integralmente da Enti Pubblici a dimostrazione della situazione di indigenza della stessa.
Questo Giudice si conforma e fa propria la motivazione sopra riportata anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, concludendo con l'accoglimento del ricorso.
Sulla riduzione della misura dell'assegno sociale
Ciò che deve essere rilevato, invece, ai fini della quantificazione dell'assegno sociale, è il fatto che la sig.ra sia ricoverata con retta sostenuta interamente da Enti Pubblici (ASL Toscana Nord Ovest 57.60 CP_1 euro/die e Comune di Camaiore 53.50 euro/die); difatti, come già affermato sopra, l'art. 3, comma 7, legge n. 335/1995 prevede la riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici.
5 Pertanto, nel caso di specie, l'assegno sociale dovrà essere ridotto nella misura del 50%.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge. Esse sono liquidate nel dispositivo ex DM 55/2014 come modificato ex DM 147/2022, in relazione all'attività svolta (non fase istruttoria) e tenuto conto dei criteri e parametri di cui al DM 55/2014, nonché della semplicità delle questioni trattate. Vengono quindi applicati i compensi minimi dello scaglione di riferimento, con la maggiorazione del compenso fino al 30% rispetto al valore, prevista dal DM 37/2018 dell'8 marzo 2018 allorché gli atti, depositati con modalità telematiche, sono redatti «con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto»).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale dal 1 febbraio 2024 (primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa) nella misura ridotta del 50% e conseguentemente condanna l' in persona del Presidente p.t., a corrispondere l'assegno sociale nella misura ridotta del CP_2
50% dalla data di decorrenza, oltre agli interessi legali sul dovuto dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa
- condanna altresì l' in persona del suo Presidente p.t. a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che CP_2 si liquidano in complessivi € 2424,50 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%,
i.v.a., c.p.a., disponendo che il pagamento sia effettuato in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
6