Sentenza 17 novembre 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/11/2017, n. 11390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11390 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2017
N. 11390/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11381/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11381 del 2007, proposto da:
AN IO DO, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Piraino, con domicilio fissato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo tribunale;
contro
Ministero dell'interno;
per l'accertamento
del diritto alla corresponsione del compenso sostitutivo per mancata fruizione del congedo ordinario e per la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento dello stesso.
Visto il ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 14 novembre 2017 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in esame il ricorrente, già sovrintendente capo della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 22 marzo 2006, ha domandato l’accertamento del proprio diritto a ottenere la corresponsione del compenso sostitutivo per la mancata fruizione del congedo ordinario, ex art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, pari a 60 giorni, maturato durante il periodo di aspettativa per infermità (12 novembre 2004 – 24 febbraio 2006).
Il ricorrente, premesso di aver presentato il 19 settembre 2006 corrispondente istanza, rimasta inevasa, ha ulteriormente domandato la condanna del Ministero dell’interno al pagamento in suo favore dell’importo pari a € 5.108,62, oltre interessi e rivalutazione, a far data dalla maturazione del credito e sino all’effettivo soddisfo.
Non si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione.
La controversia è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 14 novembre 2017.
2. La controversia è soggetta, ratione temporis , all’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, che stabilisce che “ Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità ”.
A sua volta, l’art 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, per quanto qui di interesse, dispone: “ 7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. 11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. 12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso ”.
Per converso, non viene in rilievo la disciplina più restrittiva di cui all’art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135.
3. Tanto premesso, si osserva che le questioni poste dall’art. 18 del D.P.R. 254/99 sono state più volte affrontate dalla giurisprudenza amministrativa, che ha riconosciuto la monetizzazione delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per motivi di salute culminata con la dispensa dal servizio per inabilità ( ex plurimis , C. Stato, VI, 24 febbraio 2009, n. 1084; 7 maggio 2010, n. 2663; 9 maggio 2011, n. 2736).
Nel giungere alla predetta conclusione, si è osservato che la opposta tesi secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità non risulta in alcun modo condivisibile, dal momento che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo a una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì (come ha riconosciuto la Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001) al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore (C. Stato, n. 1084 del 2009, cit.).
Dal che si è fatto discendere che la maturazione del richiamato diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, cpv., c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. Civ., S.U., n. 14020 del 2001).
I principi dinanzi sinteticamente richiamati sono stati applicati dalla maggioritaria giurisprudenza amministrativa nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta anche al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (C. Stato, VI, nn. 1765 del 2008, 3637 del 2008, 6227 del 2005, 2568 del 2005, n. 2964 del 2005).
E’ stato al riguardo evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite.
Tale conclusione è stata confortata dalla considerazione che il principio della monetizzabilità delle ferie non godute nel corso del periodo di aspettativa per infermità culminato con la dispensa dal servizio ha trovato rafforzamento nella disposizione, di rilevanza specifica nel caso di specie, di cui al citato art. 18 del D.P.R. n. 254 del 1999.
In finale, quindi, la previsione relativa all'ultima delle ipotesi richiamate dalla menzionata disposizione (mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità) è stata intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito debba coprire l'intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (C. Stato, n. 2663 del 2010, cit.).
4. La regola cui fare riferimento per la decisione dell’odierna controversia è dunque quella secondo cui al dipendente della Polizia di Stato spetta, alla luce dell’art. 18 del D.P.R. 254/99, l'indennità per ferie non godute durante il periodo di aspettativa per infermità culminato, senza soluzione di continuità, nella dispensa dal servizio (C. Stato, VI, 9 maggio 2011, n. 2736).
Parimenti, i pareri n. 1242 del 2017 e 2188/210 del Consiglio di Stato hanno evidenziato che “il diritto alla monetizzazione di cui trattasi spetta al dipendente dispensato dal servizio per inabilità fisica a seguito di una lunga e ininterrotta assenza dal servizio per malattia anche per il periodo di congedo ordinario maturato durante l’arco temporale di aspettativa per malattia che ha preceduto, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio per inabilità fisica”.
5. In applicazione della ridetta regola, il ricorso deve essere respinto.
Invero, dalla documentazione allegata al ricorso, e segnatamente dalla dichiarazione del Direttore della scuola allievi agenti di Caserta datata 15 giugno 2016, non emerge la richiesta continuità tra il periodo di aspettativa per infermità (12 novembre 2004 - 24 febbraio 2006) e la decorrenza della dispensa per fisica inabilità (22 marzo 2006), con conseguente inapplicabilità della invocata disposizione di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 254 del 1999.
6. Nulla per le spese di lite, non essendosi costituita l’intimata Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Bottiglieri | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO