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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/12/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 579/2022 R.G. promossa da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO II C.F._1
n. 4, ROMA, presso lo studio degli avv.ti MARIA ROSARIA DAMIZIA (c.f. ) e ANNAMARIA VITELLI, che lo C.F._2 rappresentano e difendono per procura in atti ricorrente
contro Controparte_1
, c.f , domiciliato presso la sede
[...] P.IVA_1 provinciale di alla via Unione Sovietica n. 4, rappr. e dif. da CP_1 proprio funzionario
resistente
e contro
, c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Ministro pro tempore
convenuto contumace __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole
1 istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo ha chiesto: Parte_1
<< In via cautelare ex art. 700 c.p.c. Accertare e dichiarare l'illegittimità del recupero in corso per effetto dei provvedimenti di cui in narrativa e per l'effetto e comunque annullare il provvedimento di recupero delle somme mediante trattenuta diretta sullo stipendio del dipendente, o in subordine disporne la sospensione fino all'esito del giudizio di merito. NEL MERITO AI SENSI DELL'ART. 414 C.P.C. A/ Accertare e dichiarare la nullità e/o in ogni caso annullare e/o dichiarare illegittimo l'atto di retrocessione del ricorrente dalla posizione F2 alla posizione F1, previa disapplicazione degli atti prodromici allo stesso, ivi compresi, i decreti ministeriali n. 1691 del 25 novembre 2020 e n. 1748 del 1 dicembre 2020, degli atti con i quali si dispone il recupero delle somme versate dall'1.1.2010 all'1.1.2019 in ragione del superiore inquadramento ed ogni altro atto anche non conosciuto;
B/ conseguentemente, ordinare il ripristino dell'inquadramento del ricorrente nella fascia economica F2 alla data 1.1.2010, con ogni conseguenza in ordine anche alla corretta attribuzione della successiva fascia F3 della III Area, con decorrenza 1.1.2020 o altra data ritenuta di giustizia;
In subordine, A/1 Accertare e dichiarare la responsabilità del CP_1 convenuto nel ritardo con il quale il ricorrente è stato inquadrato nell'Area III (già Area C), posizione economica F.1 (già C1); A/3 Accertare e dichiarare che dalla descritta situazione è derivato un danno previdenziale, con riserva di quantificarlo in separato giudizio. e per l'effetto;
2 C/ Condannare il convenuto al risarcimento dei danni CP_1 patiti e patiendi dal ricorrente: in forma specifica, con conseguente reinquadramento del Dott. Pt_1 nella posizione economica F2 dal 01.01.2010 e nella posizione F3 dal 01.01.2019 con ogni conseguenza in ordine all'attribuzione delle conseguenti differenze retributive;
in subordine condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno da quantificarsi in separato giudizio a titolo di mancata promozione e perdita di chance, In ulteriore subordine, D/ Accertare e dichiarare la irripetibilità delle somme percepite dal ricorrente dall'01.01.2010 al 17.01.2019 in ragione del l'inquadramento in posizione economica F2 (ovvero delle somme richieste indietro dal a titolo di differenze CP_1 retributive corrisposte per la posizione F2 rispetto a quelle dovute per la posizione F1 nel suddetto arco temporale) in via preliminare in ragione dell'eccezione di prescrizione formulata in ricorso e nel merito per le ragioni dedotte in narrativa, anche ai sensi dell'art. 1 del Protocollo N. 1 addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, con conseguente necessità di disapplicare eventuali norme di diritto interno contrarie alle norme di diritto comunitario. Il tutto con ogni conseguenza di legge e con interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute dovute. Con vittoria di spese, competenze ed onorari >>. A sostegno della propria domanda ha esposto (si Parte_1 precisa che più sotto vengono riportati stralci significativi dell'articolato e corposo atto introduttivo):
• di essere attualmente in servizio presso la
[...]
, con la qualifica di Controparte_3 funzionario, inquadrato nell'Area III;
• che, all'epoca << inquadrato nell'Area II (allora Area B) ha partecipato al concorso interno – progressione tra le aree di cui all'art. 14 del CCNL comparto Ministeri 2006/2009 – per il passaggio all'Area III (allora Area C) nell'ambito della quale la fascia 1a rappresenta la posizione economica di accesso, bandita con D.M. del 27 aprile 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale, Supplemento straordinario n. 1/18 del 14 maggio 2007 per n. 156 posti. Approvata la graduatoria
3 definitiva con D.M. del 23.11.2007, in quanto vincitore, veniva ammesso al corso di formazione di cui all'art. 7 conclusosi in data 14.12.2007. Conseguentemente, il ricorrente, al pari di tutti gli altri vincitori, ai sensi dell'art.7 del predetto bando di concorso, avrebbe dovuto ottenere l'inquadramento nell'Area C/III- C1/F1 con decorrenza giuridica ed economica al 14.12.2007. Per contro, e per ragioni assolutamente ignote al ricorrente il formale inquadramento interveniva soltanto in data 12.2.2008 >>;
• che << Nell'anno 2010 il con D.M. del Controparte_2
23.09.2010 ha indetto la procedura di selezione per l'attribuzione della Fascia retributiva superiore, di cui all'art. 17 e 18 del CCNL –quadriennio 2006/2009- per i dipendenti del comparto Ministeri, oggi comparto Funzioni Centrali;
… Il predetto bando, che recepisce l'accordo integrativo sindacale del 14.09.2007, conformemente ad esso all'art. 2, comma 2 stabiliva: “Non possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che, alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione, abbiano una permanenza inferiore ai due anni nella fascia retributiva di appartenenza.” e, l'art. 3 dello stesso bando, individuava la data del 27 ottobre 2010 quale termine perentorio per la presentazione della domanda >>;
• che << Il ricorrente, inquadrato nell'Area III F1 con decorrenza 12.2.2008, partecipava alla predetta selezione per la Fascia 2, potendo vantare un'anzianità di oltre due anni nell'area III Fascia 1 alla data del 27.10.2010 … All'esito della selezione, con D.M. del 23 dicembre 2010, veniva approvata, tra le altre, la graduatoria per l'area III passaggio da F1 a F2, ove il ricorrente con punteggio 37,183 si collocava al 559 posto risultando dunque tra i vincitori. Per l'effetto, al pari di tutti i vincitori, veniva inquadrato nella fascia economica superiore F2 con decorrenza dal 01 gennaio 2010 >>;
• che << Avverso la graduatoria ed il bando venivano presentati numerosi ricorsi in vari Tribunali del Lavoro in tutta Italia da parte di coloro che, collocatisi in posizione non utile, potevano vantare un'anzianità nell'area III fascia 1 decorrente da data antecedente la data della decorrenza dell'inquadramento - 1
4 gennaio 2010 - e che lamentavano la illegittimità della norma del Bando che richiedeva la decorrenza dei due anni nella fascia inferiore alla data fissata per la presentazione della domanda, 27.10.2010, anziché alla data del 31.12.2009, in ragione della decorrenza dell'inquadramento della fascia superiore fissata all'1.10.2010 >>;
• che << La legittimità della disposizione contenuta nel bando (art. 2, comma 2), e dunque della graduatoria e dell' inquadramento del ricorrente e degli altri vincitori inquadrati nell'Area III F1 prima del 27.10.2010, ma successivamente al 31.12.2009, veniva ripetutamente accertata e dichiarata da numerosi dei Tribunali aditi dai concorrenti esclusi dalla procedura de qua >>; << Per contro, il Tribunale di Matera, sez. lavoro (rg 663-2011 sent. n. 1063-2013) con pronuncia confermata dalla Corte di Appello di Potenza, sez. lavoro, n. 36-2015, e passata in giudicato a seguito di ordinanza di inammissibilità del ricorso in Cassazione promosso dalla difesa erariale, ordinanza n. 21313-2020 del 5 ottobre 2020, dichiarava nullo l'art. 2, comma 2, del d.m. 23 settembre 2010, non limitandone gli effetti a favore del solo ricorrente, ma facendone conseguire la nullità della graduatoria approvata con d.m. 21 marzo 2011, nelle parti in cui sono inclusi dipendenti non in possesso del requisito della permanenza non inferiore a due anni nella fascia retributiva F1 alla data del 31 dicembre 2009 >>;
• che << A fronte di ciò il convenuto, in esecuzione di CP_1 detta sentenza eliminava dalla graduatoria tutti i vincitori, ben 92, che come il ricorrente avevano avuto il formale inquadramento nell'area III F1 entro la data fissata dal bando, 27.10.2010, ma dopo il 31.12.2009 … Più specificamente, con decreto ministeriale n. 1691 del 25 novembre 2020, venivano esclusi dalla procedura per il conferimento degli sviluppi economici all'interno dell'Area funzionale III concernente il passaggio dalla fascia retributiva F1 alla fascia retributiva F2, indetta con decreto ministeriale 23 settembre 2010 e conseguentemente espunti dalla graduatoria approvata con decreto ministeriale 23 dicembre 2010, tutti quei lavoratori, e tra questi, l'attuale ricorrente, che avevano maturato il
5 requisito di anzianità biennale nella fascia di provenienza in una data successiva al 31.12.2009, seppure entro quella prevista nel bando >>;
• che << Contestualmente, con provvedimento del 1 dicembre 2020, decreto ministeriale n. 1748, il Controparte_2 disponeva la rettifica delle graduatorie per il conferimento degli sviluppi economici all'interno dell'Area funzionale terza per gli anni 2018 e 2019 … Per effetto di detto decreto il ricorrente, al pari degli altri 91 vincitori, veniva quindi retrocesso dalla Fascia economica F2 alla Fascia economica F1, Area III del CCNL per i dipendenti del comparto Ministeri, oggi comparto Funzioni Centrali, reinquadrato nella Fascia economica F2 con decorrenza 1.1.2019 e gli veniva richiesta la restituzione delle somme erogate dal 01.01.2010 in ragione dell'attribuzione di detta superiore Fascia F2. Più precisamente, per il periodo intercorrente dall'1.01.2010 alla data di re-inquadramento nella fascia superiore F2 operata dal per effetto della progressione economica all'interno CP_1 dell'Area funzionale III indetta con decreto ministeriale del 7 ottobre 2019 e quindi fino all' 01.01.2019. La somma da restituire veniva quantificata, presumibilmente al lordo, in
€ 6.626,43 con una rata mensile di €.109,71 (con decorrenza da 04/2021 e fino a 03/2026) >>. Il ricorrente ha, quindi, affermato di avere << diritto Parte_1
a non retrocedere nella fascia economica F1, in ragione della legittima acquisizione della superiore fascia economica F2 Area III, essendo risultato tra i vincitori della procedura selettiva indetta per il passaggio alla fascia superiore, bandita con D.M. 23.09.2010, alla quale aveva partecipato, in ragione dei suoi titoli culturali e professionali ed il possesso del requisito dell'anzianità biennale nella fascia di appartenenza entro il termine previsto dall'art. 2, comma 2, del citato bando >>; che ciò era confermato dalla << condivisibile giurisprudenza formatasi nelle sezioni lavoro dei diversi Tribunali e Corti di Appello investiti in tutta Italia della vicenda a fronte dei ricorsi proposti dai concorrenti non vincitori che prospettavano la illegittima partecipazione dei concorrenti che, come il ricorrente, risultavano inquadrati nella posizione F1 dell'Area III da meno di due anni rispetto alla data fissata per la decorrenza dell'inquadramento in F2 >> e richiamava allo scopo varie sentenze.
6 ha, poi, precisato che << in questo quadro si Parte_1 inserisce la sentenza n. 36-2015 della Corte di Appello di Potenza, sez. lavoro, che conferma la sentenza del Tribunale di Matera n. 1063/2013, passata in giudicato in ragione dell'ordinanza della Corte di Cassazione che ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto dalla difesa erariale … Nel merito questa si pone in contrasto con tutto quanto affermato da tutte le altre sentenze sopra citate intervenute sulla medesima vicenda arrivando poi a disporre la nullità della graduatoria nella parte in cui include tutti i 92 concorrenti inquadrati nell'area III F1 successivamente al 31.12.2009 >> e che << L'ESECUZIONE DI DETTA SENTENZA NELLE FORME SCELTE DAL MINISTERO HA DETERMINATO IL RISULTATO DI PORRE NEL NULLA TUTTI GLI ALTRI GIUDICATI FAVOREVOLI ALL'ATTUALE RICORRENTE E DI Controparte_4
FAR CONSEGUIRE A TUTTI I SOGGETTI RICORRENTI NELL'AMBITO DEGLI ALTRI GIUDIZI QUANTO DAGLI STESSI RICHIESTO TRAVALICANDO LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO CHE LI AVEVAVA VISTI SOCCOMBENTI >>. Il ricorrente ha, pertanto, sostenuto che << In ogni Parte_1 caso, aldilà delle posizioni dei singoli ricorrenti nelle diverse sedi di Tribunale, ciò che rileva nel caso di specie è che la sentenza che il ha posto in esecuzione in danno del ricorrente si pone in aperto CP_1 contrasto con tutte le altre sopra citate, egualmente passate in giudicato e che statuiscono con riferimento ai controinteressati, in particolare del ricorrente, il diritto a partecipare alla stessa selezione, a permanere nelle graduatoria quale vincitore e quindi il diritto a essere inquadrato nella Fascia II dell'area III con decorrenza dall'1.1.2010. Rileva dunque nel caso di specie che le sentenze passate in giudicato prima di quella che il ha preteso di eseguire fanno stato per il ricorrente e per il CP_1
, oltre che per la parte soccombente nell'ambito degli stessi CP_1 giudizi, con la conseguenza che il non può attribuire all'unica CP_1 sentenza contraria a quelle sopra indicate la “forza” di travalicare e vanificare tutti gli altri giudicati. Non può essere revocato in dubbio che l'accertamento contenuto nelle altre sentenze passate in giudicato, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., fa stato ad ogni effetto tra le parti, quindi tra l'attuale ricorrente, il e le altri parti Controparte_2
(ricorrenti/concorrenti non vincitori); non può essere in discussione l'intangibilità di detti giudicati, anche ai sensi dell'art. 324 c.p.c.; non può essere in discussione che è la prima sentenza passata in giudicato a far stato
7 tra le parti anche alla luce del principio che si ricava dall'art. 395 n. 5 c.p.c. allorquando, in ipotesi di identità tra le parti, ammette la impugnazione per revocazione individuando la successiva sentenza affetta dal vizio di contrasto con altro giudicato, quindi resa in violazione di altra precedente sentenza avente tra le parti autorità di cosa giudicata. Ne deriva che dal conflitto di giudicati formatisi in capo allo stesso ricorrente deve conseguire l'inapplicabilità tout court della sentenza negativa del Tribunale di Matera che il pretende di applicare, trovando applicazione nei CP_1 confronti dell'attuale ricorrente tutte le altre sentenze passate in giudicato e che statuiscono il suo diritto a mantenere l'inquadramento in essere >>. in definitiva << eccepisce la nullità della sentenza Parte_1 nei confronti del ricorrente e comunque la sua non opponibilità alla stessa, già destinataria di altri giudicati >>. Il ricorrente in subordine, ha aggiunto che << Pur ritenendo Pt_1 assorbenti i precedenti motivi, nella denegata ipotesi in cui non venissero accolti, rileva come le somme medio tempore percepite dal ricorrente non dovranno essere restituite, per le ragioni illustrate nel presente punto. Innanzitutto, il convenuto non ha diritto di ripetere quanto CP_1 versato all'odierno ricorrente in ragione dell'inquadramento conseguito nella superiore Fascia F2, attesa la irripetibilità delle somme versate a titolo di retribuzione per le prestazioni richieste e comportanti incarichi di responsabilità via via maggiori … In ogni caso, ed anche a non voler considerare le superiori prestazioni svolte in ragione dell'accertata maggiore competenza e professionalità la ripetizione è comunque illegittima dovendosi considerare tale ogni azione di recupero delle somme da parte della P.A. datore di lavoro, avendo il ricorrente percepito gli emolumenti in assoluta buona fede ritenendole dovute in ragione del superamento della procedura selettiva, delle numerose pronunce a lei favorevoli, del lungo tempo trascorso e dell'assenza di una qualsiasi riserva da parte della p.a. >>; eccepiva, anche, << la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e, ove non ritenuta applicabile, in subordine, la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. rispetto alle somme chieste in restituzione >>. Infine, lamentava << la responsabilità del nel ritardato CP_1 inquadramento del ricorrente nella fascia F1 (già C1) avvenuta con decorrenza dal 12 febbraio 2008, laddove avrebbe dovuto procedere alla data di pubblicazione della graduatoria, emessa all'esito della procedura concorsuale indetta con decreto ministeriale e quindi dal 23 novembre 2007- data di adozione del D.M. che approva la graduatoria definitiva e
8 dispone l'accesso ai corsi di formazione- o, in subordine, quanto meno, dopo il superamento del corso di formazione professionale del personale utilmente collocato come vincitore nella medesima e così il 14 dicembre 2007. Il tutto nel rispetto anche dell'art. 7 del relativo bando di concorso di cui al D.M. 27.04.2007, che al comma 5 dispone “al termine del corso i dipendenti che vi hanno partecipato saranno inquadrati, con apposito provvedimento, nel nuovo profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile secondo l'ordine occupato nella graduatoria di ammissione al corso di formazione professionale” >>, precisando che << Sussistono nel caso di specie tutti i requisiti legittimanti la richiesta del risarcimento del danno in forma specifica, ex art. 2932 c.c., che si realizza riconoscendo la decorrenza giuridica ed economica all'inquadramento F1 (già C1) dal 27 novembre 2007, data di pubblicazione della graduatoria, ovvero dal 14 dicembre 2007, data di superamento del corso di formazione, con le seguenti conseguenze: riconoscimento del requisito del biennio nell'Area III F1 alla data dell'1.1.2010, riconoscimento della posizione economica F2, con pari decorrenza attribuzione della posizione economica F3 con decorrenza 1.1.2020, corresponsione di tutte le conseguenti differenze retributive. In subordine, con l'attribuzione di un risarcimento del danno che tenga conto di tutte le utilità perdute dal ricorrente a seguito della esclusione dalla procedura selettiva per cui è causa e nella quale era risultato vincitore e che si quantificano nella misura che di seguito viene indicata >>. Si è costituito in giudizio il Controparte_5
, eccependo << la totale Controparte_6 carenza di legittimazione passiva di questo , trattandosi di CP_1 controversia in materia di esclusiva competenza del , Controparte_2 ordinatore primario della spesa e datore di lavoro del ricorrente. Questo Ufficio opera in veste di ordinatore secondario della spesa, in applicazione di provvedimento adottati dl datore di lavoro e, pertanto, … è … soggetto non legittimato >>. Non ha curato di costituirsi in giudizio il , Controparte_2 sebbene ritualmente evocato in giudizio. Nelle more del procedimento è stata disposta << la sospensione del recupero in corso per effetto dei provvedimenti di cui in ricorso, fino all'esito del giudizio di merito >>. La questione rilevante ai fini della decisione è, sostanzialmente, la opponibilità del disposto della sentenza del Tribunale di Matera n.
9 1063/2013 nei confronti del ricorrente, atteso che la lamentata situazione pregiudizievole genera proprio dall'esecuzione che il Controparte_2 ha inteso dare alla predetta pronuncia;
tali considerazioni confermano che, in effetti, il CP_1 Controparte_5 [...]
) è estraneo alla vicenda e carente di Controparte_6 legittimazione. Intanto, va esaminato un profilo formale, atteso che parte ricorrente lamenta che << con riferimento al giudizio avanti al Tribunale di Matera, conclusosi con la sentenza che oggi il pretende di eseguire anche CP_1 in danno del ricorrente, lo stesso non ha mai ricevuto alcuna notificazione in mani proprie. Nel giudizio la cui sentenza il pretende di CP_1 eseguire (Tribunale Matera, confermato dalla Corte di Appello di Potenza) soltanto successivamente alla conclusione del Giudizio anche avanti alla Corte di Cassazione, con gli atti con i quali il ha disposto il suo CP_1 re-inquadramento nella fascia inferiore, il ricorrente ha appreso del giudizio medesimo, ove la chiamata indiscriminata di tutti i 92 concorrenti, ritenuti non in possesso del requisito dell'anzianità biennale è stata effettuata mediante notificazione per pubblici proclami. Orbene, questa difesa non ignora l'esistenza dell'istituto della notifica per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c., cionondimeno occorre considerare che al fine di garantire l'effettività dell'instaurazione del contraddittorio, il ricorso a detta modalità è ammissibile soltanto in presenza dei prescritti presupposti – rilevante numero di destinatari e difficoltà di individuarli tutti – e disponendo i modi più opportuni per garantire una effettiva conoscibilità da parte dei soggetti destinatari. Ebbene, nel caso di specie ove i controinteressati erano assolutamente identificati ed identificabili, tutti accumunati dall'essere dipendenti del e disseminati nelle diverse sedi di Controparte_2 questo, non sussisteva alcuna necessità di disporre la notificazione con detta modalità e, soprattutto, di disporla senza le necessarie e possibile integrazioni e specifiche modalità idonee ad assicurare l'effettiva conoscenza della notificazione. Nulla impediva infatti al Giudice di Matera, vista l'appartenenza di tutti i controinteressati alla medesima Amministrazione dello Stato di disporre la pubblicazione degli atti anche nel sito o nell'Albo o nel bollettino del medesimo, ovvero in un CP_1
“luogo” certamente accessibile agli stessi. Perché ciò è quanto ormai avviene di regola sia avanti ai Giudici ordinari che avanti al Tar ove la notificazione per pubblici proclami viene autorizzata onerando la parte che la richiede di altre pubblicazione oltre a quella sulla Gazzetta Ufficiale o, in
10 alternativa ad essa, al fine di rendere la notifica per pubblici proclami uno strumento effettivo per una legittima instaurazione del contraddittorio. Ma oltremodo anomala è anche la modalità con la quale è stata richiesta e disposta detta integrazione posto che, di regola, l'autorizzazione di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami avviene in contraddittorio tra le parti e, comunque, previa notificazione almeno ad uno dei controinteressati con gli ordinari mezzi di notifica. Nel caso di specie, in maniera assolutamente anomala e, sia consentito dire, funzionale soltanto alla non conoscenza da parte di tutti i controinteressati, ovvero a garanzia del fatto che mai nessun controinteressato potesse avere effettiva contezza del giudizio, il Giudice ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti di TUTTI i controinteressati a mezzo di Pubblici Proclami su istanza di parte fuori udienza e senza il contraddittore principale – il . Quanto poi al Giudizio di Appello, Controparte_2 neanche il appellante, si è premurato di notificare lo stesso, CP_1 ovvero di chiamare in giudizio alcuno dei controinteressati in via diretta, avendo provveduto solo per pubblici proclami. Di tal ché i contro interessati sono rimasti di fatto ignari dell'esistenza del giudizio medesimo
->.
ha proceduto a convenire innanzi al Tribunale di Controparte_7
Matera i 92 controinteressati – trattasi dei soggetti inclusi in graduatoria in posizione poziore al e tra gli stessi vi era l'odierno ricorrente CP_7
– tramite notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Parte_1 eseguita con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tale forma di notificazione era stata richiesta dalla parte ricorrente e autorizzata dal Presidente del Tribunale di Matera, previo parere positivo del P.M. ; << La disposizione di cui all'art. 150 c.p.c., sulla notificazione per pubblici proclami, trova la sua "ratio" giustificatrice in una duplice ipotesi: o la difficoltà concernente la notifica, ossia nella difficoltà di procedere alla notifica nelle forme ordinarie e quindi singolarmente, determinate solo dall'elevato numero dei destinatari, ancorché tutti identificati;
oppure, difficoltà ravvisabili nella stessa identificazione di essi, che si traduca, a giudizio insindacabile del capo dell'ufficio, nell'impossibilità di singole notifiche, nel qual caso l'autorizzazione, motivata da tale impossibilità, non può che essere intesa nel senso di consentire l'individuazione dei destinatari per categorie. In tal caso, autorizzata con giudizio insindacabile dal capo dell'ufficio, non rientra tra i poteri del giudice al momento della redazione della sentenza quello di
11 rimettere in discussione la validità della notificazione >>: così Trib. Bari, sez. I, 20/04/2005, n. 918, in Giurisprudenzabarese.it 2005. Anche nel giudizio di appello è stata operata la notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. ; la sentenza è stata, poi, confermata in Cassazione. Non appaiono, pertanto, sussistere specifici profili per ritenere la non validità della notificazione. La sentenza ha dichiarato << nulla la graduatoria approvata con d.m. 21 marzo 2011, nelle parti in cui sono inclusi dipendenti non in possesso del requisito della permanenza non inferiore a due anni nella fascia retributiva F1 alla data del 31 dicembre 2009 >> e ha ordinato all'Amministrazione di espungere tali dipendenti dalla graduatoria. Tale sentenza è passata in giudicato e fa stato per il ricorrente e per il
, che ha provveduto ad eseguirla con provvedimento del 1 CP_1 dicembre 2020, decreto ministeriale n. 1748; la sentenza risulta essere passata in giudicato a seguito di ordinanza di inammissibilità del ricorso in Cassazione promosso dalla difesa erariale, ordinanza n. 21313-2020 del 5 ottobre 2020. La condotta dell'Amministrazione, da cui deriva la situazione pregiudizievole lamentata dalla parte ricorrente, è pertanto esecuzione di giudicato ed è, quindi, di per sé – ad un primo esame – legittima, corretta e, fianco, doverosa. Rileva, a questo punto, nel caso qui in esame, se vi siano - a fare stato per il ricorrente e per il - sentenze passate in giudicato CP_1 prima di quella che il ha inteso eseguire;
in tale ipotesi, infatti, CP_1
l'attività dell'Amministrazione, apparentemente legittima e doverosa, andrebbe in realtà a confliggere contro cosa giudicata;
non è, peraltro, sufficiente che siano sentenze dal contenuto favorevole alla tesi del ricorrente, ma devono fare stato tra il ricorrente e il . CP_1
Tra le vare sentenze dal contenuto favorevole alla tesi del ricorrente, ovvero che hanno confermato il diritto dei vincitori alla procedura concorsuale bandita con d.m. 23.09.2010 al mantenimento della fascia superiore - tra i quali vi è – il ricorrente ha richiamato, tra Parte_1 le varie, la sentenza della Corte di Appello di Torino, sezione lavoro, n. 711/2014, depositata in data il 11/08/2014 (all. 15 al ricorso), che vede sia il sia il ricorrente tra gli appellati (e, quindi, tra le Controparte_2 parti del giudizio); la sentenza è passata in giudicato perché avverso la stessa non sono stati proposti nei termini né ricorso per cassazione né
12 istanza di revocazione (come da certificazione di passaggio in giudicato: all. 16 al ricorso); tale sentenza è, quindi, indubitabilmente passata in giudicato prima di quella che il ha inteso eseguire. CP_1
In definitiva, il , eseguendo il giudicato derivante per CP_1 effetto dell'ordinanza n. 21313-2020 del 5 ottobre 2020 della Corte di Cassazione (e della sentenza del Tribunale di Matera n. 1063/2013) ha violato il precedente giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Torino, sezione lavoro n. 711/2014, e il conseguente cristallizzato il diritto del ricorrente di permanere nella fascia superiore – Area III F2 con decorrenza 1.01.2010. Trattasi di palesi evidenze documentali;
su cui, peraltro, mancano specifiche contestazioni da parte del convenuto, in CP_1 considerazione della sua non costituzione in giudizio. Conseguentemente, con riferimento alla posizione del ricorrente, vanno disapplicati gli atti di retrocessione del ricorrente dalla posizione F2 alla posizione F1, e gli atti prodromici allo stesso, ivi compresi, i decreti ministeriali n. 1691 del 25 novembre 2020 e n. 1748 del 1 dicembre 2020, nonché gli atti con i quali si dispone il recupero delle somme versate dall'1.1.2010 all'1.1.2019 in ragione del superiore inquadramento (ed ogni eventuale altro atto presupposto e/o conseguente); e va ordinato il ripristino dell'inquadramento del ricorrente nella fascia economica F2 alla data 1.01.2010, con ogni conseguenza in ordine anche alla corretta attribuzione della successiva fascia F3 della III Area, con decorrenza 1.01.2020. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta;
con compensazione nei confronti del Controparte_8
[...]
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n.579/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, previa disapplicazione degli atti di retrocessione del ricorrente dalla posizione F2 alla posizione F1, e degli atti prodromici allo stesso, ivi compresi, i decreti ministeriali n. 1691 del 25 novembre 2020 e n. 1748 del 1 dicembre 2020, nonché degli atti con i quali si dispone il recupero delle somme versate dall'1.1.2010 all'1.1.2019 in ragione del superiore inquadramento (ed ogni eventuale altro atto
13 presupposto e/o conseguente), ordina al il ripristino Controparte_2 dell'inquadramento del ricorrente nella fascia economica F2 alla data 1.01.2010, con ogni conseguenza in ordine anche alla corretta attribuzione della successiva fascia F3 della III Area, con decorrenza 1.01.2020; condanna il al rimborso in favore del Controparte_2 ricorrente delle spese di lite, che liquida nella somma di € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %; con compensazione nei confronti del Controparte_5 [...]
). Controparte_6
Siracusa, 16/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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