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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/07/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT di Messina, Dott. Rosina Galati, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4729/2019 R.G.C., vertente
T R A
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Parte_1 C.F._1
Rizzotti (C.F.: ) e ( C.F.: ), in virtù C.F._2 Parte_2 C.F._3 di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliata in Messina, via Ghibellina n.113, presso lo studio dell'avv. Domenico Rizzotti, RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura allegati in atti dall'Avv. Antonio Donvito (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata in Messina, Largo Seggiola n.135, presso lo C.F._4 studio dell'avv. Felice Martino (C.F.: ), RESISTENTE C.F._5
E CONTRO
( C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Messina, via Nino Bixio n.89, presso lo studio dell'Avv. Carlo Vermiglio (C.F.: ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._6 procura allegata alla comparsa di costituzione, RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alle società convenute, la ricorrente ha esposto che nel mese di novembre del 2013, ha stipulato un contratto di finanziamento con la per un importo pari ad € Controparte_1
16.388,19 con rate mensili di € 283,00.
Ha esposto, altresì, che contestualmente al succitato contratto ha sottoscritto un contratto di assicurazione con la C.P.A., Assicurazioni, avente ad oggetto, tra le altre, anche le prestazioni assicurative in caso di invalidità totale e permanente da infortunio e malattia.
Nell'anno 2016 alla sig.ra è stato amputato il piede sinistro a causa del diabete, motivo per Pt_1 cui nel dicembre dello stesso anno la stessa è stata dichiarata invalida al 100% dall'Inps di Messina.
Nel mese di agosto 2018, è stato aperto un sinistro in cui la ricorrente chiedeva il risarcimento danni con relativa indennità e restituzione delle somme versate dalla data di invalidità, nonché il pagamento da parte della compagnia di assicurazioni, in favore della , della rimanente CP_1 somma prevista nel contratto di finanziamento in oggetto.
Per quanto esposto e poiché era rimasta senza esito la richiesta diretta ad ottenere integralmente il risarcimento dei danni subiti, ha convenuto in giudizio la e la Controparte_1 [...] chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 9.622,00, oltre interessi, CP_3 con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita la la quale in comparsa ha in via preliminare eccepito la carenza Controparte_1 di legittimazione passiva, con vittoria di spese.
In data 30/06/2020 si è, altresì, costituita la la quale ha Controparte_2 eccepito in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese.
Prodotti i documenti in atti e precisate le conclusioni, la causa, all'udienza del 02/04/2024, è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che entrambe le eccezioni delle società convenute della carenza di legittimazione passiva nel giudizio de quo sono fondate e meritano di essere accolte.
Relativamente, infatti, alla eccezione della si rileva che la stessa ha erogato alla Controparte_1 ricorrente il finanziamento cui era collegato il contratto di assicurazione per cui è causa, limitandosi, pertanto, a svolgere il ruolo di intermediario tra l'assicurata, sig.ra , e la Pt_1 compagnia di assicurazione, senza assumere in proprio alcuno degli obblighi assicurativi previsti nel succitato contratto, così come comprovato dalle clausole contrattuali contenute nella polizza assicurativa, in cui viene specificato che l'unico soggetto che ha assunto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'indennizzo pattuito è la compagnia di assicurazione ( già Controparte_4
. Controparte_5
In relazione, poi, alla eccezione sollevata dalla C.P.A. Centro Processi Assicurativi si rileva che anche tale eccezione è fondata, in quanto la C.P.A. non è un'impresa di assicurazioni ma un outsoucer, un soggetto che si limita a gestire e liquidare i sinistri per conto di compagnia assicurative, tra cui la (già , che ha Controparte_4 Controparte_5 sottoscritto la polizza assicurativa con la sig.ra . Pt_1
La CPA si è limitata, dunque, nel caso di specie, a gestire il sinistro in oggetto per conto della
[...]
Controparte_4
Per ragioni di opportunità, compensa tra le parti le spese del procedimento.
P.Q.M.
1)- Accoglie le eccezioni di carenza di legittimazione passiva delle società convenute, CP_1
, in persona del legale rappresentante e in persona del
[...] Controparte_2 legale rappresentante p.t..
2)- Compensa tra le parti le spese del procedimento-
Così deciso il 17.07.2025
Il GOT
Dott. R. Galati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT di Messina, Dott. Rosina Galati, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4729/2019 R.G.C., vertente
T R A
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Parte_1 C.F._1
Rizzotti (C.F.: ) e ( C.F.: ), in virtù C.F._2 Parte_2 C.F._3 di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliata in Messina, via Ghibellina n.113, presso lo studio dell'avv. Domenico Rizzotti, RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura allegati in atti dall'Avv. Antonio Donvito (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata in Messina, Largo Seggiola n.135, presso lo C.F._4 studio dell'avv. Felice Martino (C.F.: ), RESISTENTE C.F._5
E CONTRO
( C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Messina, via Nino Bixio n.89, presso lo studio dell'Avv. Carlo Vermiglio (C.F.: ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._6 procura allegata alla comparsa di costituzione, RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alle società convenute, la ricorrente ha esposto che nel mese di novembre del 2013, ha stipulato un contratto di finanziamento con la per un importo pari ad € Controparte_1
16.388,19 con rate mensili di € 283,00.
Ha esposto, altresì, che contestualmente al succitato contratto ha sottoscritto un contratto di assicurazione con la C.P.A., Assicurazioni, avente ad oggetto, tra le altre, anche le prestazioni assicurative in caso di invalidità totale e permanente da infortunio e malattia.
Nell'anno 2016 alla sig.ra è stato amputato il piede sinistro a causa del diabete, motivo per Pt_1 cui nel dicembre dello stesso anno la stessa è stata dichiarata invalida al 100% dall'Inps di Messina.
Nel mese di agosto 2018, è stato aperto un sinistro in cui la ricorrente chiedeva il risarcimento danni con relativa indennità e restituzione delle somme versate dalla data di invalidità, nonché il pagamento da parte della compagnia di assicurazioni, in favore della , della rimanente CP_1 somma prevista nel contratto di finanziamento in oggetto.
Per quanto esposto e poiché era rimasta senza esito la richiesta diretta ad ottenere integralmente il risarcimento dei danni subiti, ha convenuto in giudizio la e la Controparte_1 [...] chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 9.622,00, oltre interessi, CP_3 con vittoria di spese e compensi.
Si è costituita la la quale in comparsa ha in via preliminare eccepito la carenza Controparte_1 di legittimazione passiva, con vittoria di spese.
In data 30/06/2020 si è, altresì, costituita la la quale ha Controparte_2 eccepito in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese.
Prodotti i documenti in atti e precisate le conclusioni, la causa, all'udienza del 02/04/2024, è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che entrambe le eccezioni delle società convenute della carenza di legittimazione passiva nel giudizio de quo sono fondate e meritano di essere accolte.
Relativamente, infatti, alla eccezione della si rileva che la stessa ha erogato alla Controparte_1 ricorrente il finanziamento cui era collegato il contratto di assicurazione per cui è causa, limitandosi, pertanto, a svolgere il ruolo di intermediario tra l'assicurata, sig.ra , e la Pt_1 compagnia di assicurazione, senza assumere in proprio alcuno degli obblighi assicurativi previsti nel succitato contratto, così come comprovato dalle clausole contrattuali contenute nella polizza assicurativa, in cui viene specificato che l'unico soggetto che ha assunto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'indennizzo pattuito è la compagnia di assicurazione ( già Controparte_4
. Controparte_5
In relazione, poi, alla eccezione sollevata dalla C.P.A. Centro Processi Assicurativi si rileva che anche tale eccezione è fondata, in quanto la C.P.A. non è un'impresa di assicurazioni ma un outsoucer, un soggetto che si limita a gestire e liquidare i sinistri per conto di compagnia assicurative, tra cui la (già , che ha Controparte_4 Controparte_5 sottoscritto la polizza assicurativa con la sig.ra . Pt_1
La CPA si è limitata, dunque, nel caso di specie, a gestire il sinistro in oggetto per conto della
[...]
Controparte_4
Per ragioni di opportunità, compensa tra le parti le spese del procedimento.
P.Q.M.
1)- Accoglie le eccezioni di carenza di legittimazione passiva delle società convenute, CP_1
, in persona del legale rappresentante e in persona del
[...] Controparte_2 legale rappresentante p.t..
2)- Compensa tra le parti le spese del procedimento-
Così deciso il 17.07.2025
Il GOT
Dott. R. Galati