Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3726 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 21.1.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
28 Gennaio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
CP_ considerata la mancata costituzione in giudizio dell' di cui va dichiarata la contumacia;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 28/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3726/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: differenze retributive e contributive;
T R A
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. F. Nasone, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti;
CONTRO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._2
Avv. I. Quattrocchi e M. R. Adornato, in virtù di procura in atti;
Resistente
Nonché CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.07.2023 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato domanda giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della controparte nonché la corresponsione di somme a titolo di differenze retributive, trattamento di fine rapporto e mancati accrediti degli imponibili previdenziali.
In particolare, ricostruendo il proprio iter professionale, ha riferito di aver prestato attività lavorativa – con la qualifica di “operaio addetto alla logistica a tempo pieno” – dal 27.07.2021 al
31.12.2021 alle dipendenze della ditta “Rosa dei Venti Cooperativa sociale”, e dal 03.01.2022 al
12.05.2022 alle dipendenze della ditta individuale ”, ambedue facenti capo Controparte_2 all'odierno resistente.
Sottolineando che, pur nell'identità di mansioni svolte nei due rapporti di lavoro, al primo era stato applicato il CCNL Commercio – inquadramento al 6° livello, mentre al secondo il CCNL
Imprese di pulizia – inquadramento al 1° livello, ha concluso chiedendo la declaratoria dell'intervenuto rapporto di lavoro subordinato dal 27.07.2021 al 12.05.2022 e la condanna dell'ex datore alla corresponsione delle somme dovute a titolo di retribuzione differenziale, trattamento di fine rapporto e mancati accrediti degli imponibili previdenziali.
Si è costituito in giudizio il resistente che, allegando di aver regolarmente versato le somme contestate, ha eccepito la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. nonché l'inammissibilità della domanda, in quanto priva dei caratteri della determinatezza e carente sotto il profilo della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Ha altresì contestato il valore probatorio dei conteggi allegati nell'atto introduttivo.
Infine, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
CP_ Regolarmente citato in giudizio, non si è costituito l' che è risultato contumace. *******
Il ricorso risulta infondato.
In via preliminare va analizzata l'eccezione di nullità del ricorso formulata dal resistente.
Fermo restando che tale forma di patologia dell'atto introduttivo postula la mancata indicazione, simile ad una totale omissione, degli elementi di fatto e diritto posti a base della domanda, la giurisprudenza di legittimità (V. Cass. sez. Lav., n. 3816/2020) ha recentemente ribadito, secondo un indirizzo ormai consolidato, che “nel rito del lavoro, qualora il ricorrente non provveda ad indicare ex art. 414 c.p.c., n. 4, nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, la conseguenza è la nullità del ricorso, che ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (v. da ultimo Cass. n. 19009 del 17/07/2018). Tale nullità è da ritenersi però sanabile ex art. 164 c.p.c., comma 5, norma ritenuta estensibile anche al processo del lavoro (Cass. S.U. n. 11353 del 17/06/2004)”.
Ebbene, nel caso di specie, non appare impossibile l'identificazione degli elementi di fatto e di diritto sottesi alla domanda, tenuto conto altresì della circostanza che il profilo della nullità non può essere confuso con quello dell'eventuale deficit probatorio del ricorso tale da determinarne l'infondatezza.
La doglianza pertanto non merita accoglimento.
Ciò premesso, nel merito, non può trovare accoglimento il chiesto riconoscimento delle differenze retributive vantate nei due periodi di lavoro compresi tra il 27 luglio 2021 e il 31 dicembre
2021 e tra il 3 gennaio 2022 e il 12 maggio 2022.
Giova preliminarmente osservare che – come correttamente evidenziato dal resistente – in tema di distribuzione dell'onere probatorio tra le parti, in ossequio ai principi emergenti dall'art. 2697 c.c., allorché l'oggetto della controversia coincida con l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per differenze retributive, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Ebbene, alla luce dell'esiguità e assoluta genericità delle asserzioni formulate nell'atto introduttivo, nel caso di specie non può dirsi raggiunta alcuna prova circa l'effettiva esistenza del diritto dedotto in giudizio.
A dispetto del sopra evidenziato onere probatorio, alcuna indicazione è stata dal ricorrente fornita con riguardo alle effettive modalità di espletamento dei rapporti di lavoro intercorsi con il resistente, né sotto il profilo dei compiti richiesti e delle mansioni svolte, né tantomeno sotto quello ulteriore dell'articolazione oraria.
È stata infatti offerta una lacunosa ricostruzione dei fatti in forza della quale l'asserita spettanza delle somme richieste è stata sommariamente ricollegata alla sola circostanza della diversità della disciplina contrattuale applicata ai due distinti rapporti dedotti in ricorso, senza alcuna ulteriore argomentazione – né in fatto, né in diritto – tesa a chiarire l'effettiva motivazione per cui le predette somme sarebbero in concreto esigibili, ovvero il fatto costitutivo della pretesa.
Né tantomeno potrebbe essere assunta in soccorso di tale deficit probatorio la documentazione al ricorso allegata, atteso che il depositato conteggio delle somme, asseritamente dovute, ricalca in punto di fatto quanto già esposto nel corpo dell'atto principale, senza aggiungervi circostanze idonee a provare la legittimità della pretesa del ricorrente.
Risulta assente, pertanto, quell'insieme di circostanze che avrebbe consentito di ritenere provate le particolari modalità di esercizio della prestazione lavorativa, tali da fondare il diritto di credito alle differenze retributive.
Alla luce di quanto esposto il ricorso non merita accoglimento.
In omaggio al principio della soccombenza le spese di lite, da liquidarsi con distrazione come da dispositivo ex art. 4, comma 1, DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, vanno poste a carico di parte ricorrente in favore del resistente Controparte_2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle Controparte_2
spese di lite che si liquidano in € 2.695,00 oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 28/01/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo