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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 10488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10488 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice NI CC, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n.
18265 dell'anno 2024, vertente tra
, con l'Avv. Gianluca Talanti, ricorrente Parte_1
e
, nella persona del suo liquidatore, legale rapp.te Controparte_1
, con l'Avv. Giuseppe Franchitti, resistente e ricorrente in CP_2
riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
la società al fine di ottenere il riconoscimento di Controparte_1
differenze retributive e di T.F.R. per l'importo complessivo di € 74.073,35 lordi, derivanti dalla ritenuta nullità della clausola a tempo parziale del contratto di lavoro e dalla conseguente conversione del rapporto in regime a tempo pieno fin dall'inizio, ovvero, in subordine, dal mancato pagamento del lavoro supplementare e di altre competenze contrattuali.
Assumeva che era stata assunta dalla società il 7 Controparte_1
giugno 2014 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time orizzontale a 25 ore settimanali, inquadrata al livello 6 del CCNL Pubblici Esercizi pagina 1 di 8 (Turismo/Confcommercio); che a decorrere dal 12 giugno 2015, il rapporto era stato trasformato a tempo indeterminato full-time con inquadramento al livello 5; che detto rapporto era cessato in data 14 gennaio 2022 a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, successivamente dichiarato illegittimo dal Tribunale di
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 1809/2023 del 22 febbraio
2023, con cui era stata condannata la società convenuta al pagamento di € 6.283,32; che per l'intero periodo lavorativo, dal 7 giugno 2014 al 14 gennaio 2022, la ricorrente aveva osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente pattuito, lavorando ininterrottamente dal lunedì alla domenica, dalle ore 7:00 alle ore 17:30; che il costante superamento dell'orario normale, anche nel periodo inizialmente part-time (70 ore settimanali effettive), configurava un comportamento concludente idoneo a determinare la nullità della clausola a tempo parziale e la conseguente conversione del rapporto a tempo pieno sin dal suo inizio;
che aveva svolto mansioni superiori rispetto alla qualifica contrattuale di "addetta alle camere", svolgendo quotidianamente anche i compiti di cameriera per la colazione, servizio ai piani, lavanderia, stireria, receptionist, accoglienza clienti e riscossione pagamenti.
La società si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
integralmente le domande attoree.
In via preliminare, eccepiva la nullità del ricorso per violazione degli artt. 414 c.p.c. nn.
3 e 4, in quanto la domanda di condanna non specificava i fatti, gli orari precisi di presunto straordinario e il livello contrattuale corretto posto a base del conteggio, limitandosi a un mero rinvio a prospetti non idonei a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Nel merito, deduceva che le mansioni svolte dalla ricorrente erano coerenti con la sua qualifica;
che, nello specifico, nel periodo part-time (dal 07/06/2014 all'11/06/2015) la ricorrente era stata unicamente addetta quale cameriera ai piani, rispettando l'orario di 25 ore settimanali secondo turni prestabiliti;
che a partire dal 12/06/2015, assunta a tempo pieno, aveva svolto le mansioni di cameriera al piano, riassetto camere e preparazione e pagina 2 di 8 servizio delle colazioni, con esclusione di ogni altra attività riferita da controparte;
che l'orario effettivo nel periodo full-time ammontava a circa 40 ore settimanali (con limitato straordinario regolarmente retribuito) distribuite dal lunedì alla domenica, con riposo settimanale a rotazione;
che, dunque, l'inquadramento e la retribuzione della lavoratrice erano corretti e commisurati al lavoro effettivamente svolto;
che in data 20 dicembre
2023 la società aveva versato alla ricorrente la somma di € 5.000,00 a tacitazione di differenze retributive a titolo di indennità di mancato preavviso, ferie e permessi non goduti.
In via riconvenzionale, formulava una domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa, chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento di un indennizzo non inferiore a € 25.000,00, asserendo che la aveva goduto dell'uso Pt_1
di una stanza all'interno della struttura ricettiva sita in Via Principe Amedeo n. 85, adibendola a propria dimora abituale dal giugno 2014 al dicembre 2015, senza corrispondere alcun importo alla società, la quale aveva subito una diminuzione patrimoniale, non potendo disporre della stanza per l'attività di locazione a terzi.
Espletata l'attività istruttoria, all'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter, co. 5
c.p.c.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Le domande formulate dalla ricorrente possono trovare accoglimento solo limitatamente al riconoscimento delle differenze retributive maturate a titolo di T.F.R., con conseguente rigetto di ogni altra richiesta di pagamento di differenze retributive, ivi inclusa la domanda subordinata relativa al lavoro straordinario e supplementare.
Nel corso del giudizio non è emerso alcun elemento probatorio atto a dimostrare che la ricorrente, nel periodo compreso tra l'assunzione con orario part-time (7 giugno
2014) e la successiva trasformazione a full-time (11 giugno 2015), abbia lavorato stabilmente con orario pieno.
pagina 3 di 8 Infatti, l'attività istruttoria ha prodotto risultanze lacunose e contraddittorie. In primo luogo, si rileva che quanto riferito dal teste (compagno Testimone_1
convivente della ricorrente) non può assumere alcun rilievo probatorio. Tali dichiarazioni, relative all'orario di lavoro e alla mansione della , devono essere Pt_1
considerate de relato actoris. Invero, il teste ha dichiarato “Conosco la resistente dove non ho lavorato, non ho mai frequentato i locali dell'albergo gestito dalla resistente.
Sono a conoscenza che la ricorrente ha lavorato lì per un periodo e sono a conoscenza delle modalità con cui vi ha lavorato perché essendo suo convivente vedevo quando la ricorrente usciva e rientrava a casa. […] Sono a conoscenza delle mansioni che svolgeva la ricorrente presso la resistente sia perché me lo ha riferito la ricorrente sia perché ho assistito a telefonate tra la ricorrente e i suoi ex colleghi.”
Inoltre, le dichiarazioni rese dagli altri testi escussi non sono risultate sufficienti per provare la predetta circostanza (lavoro full-time nel periodo di inquadramento in part-time).
Le testi e anno reso Testimone_2 Testimone_3
dichiarazioni contrastanti tra loro sull'orario di lavoro e, in ogni caso, l'attendibilità e la puntualità delle loro deposizioni è da considerarsi relativa. La infatti, ha Tes_3
lavorato alle dipendenze della resistente solo per un periodo limitato (maggio 2017 – agosto 2018), non coprendo in alcun modo l'arco temporale oggetto della domanda.
Parimenti, le dichiarazioni della OCHEA sono risultate troppo generiche, prive di ogni riferimento temporale preciso e contraddittorie anche rispetto all'esistenza stessa del servizio colazioni.
In particolare, la teste a dichiarato “Ricordo la ricorrente che Tes_3
lavorava con me, ricordo che lei iniziava alle 7.00 e finiva alle 17.00, a volte anche di più. Svolgeva le mie stesse mansioni. […] Ricordo che io iniziavo con il servire le colazioni e poi facevo le camere”. Tuttavia, tale ricostruzione non ha trovato conferma in quanto riportato dalla teste , la quale, ha invece affermato “Ricordo che la Tes_2
ricorrente era addetta a rassettare le stanze. Io lavoro dalle 9.30 alle 16.30 per sei
pagina 4 di 8 giorni alla settimana con riposo il martedì. Ho sempre rispettato questo orario di lavoro. Ricordo che la ricorrente iniziava come me alle 9.30 e lavorava come me sino alle 16.30, anche lei lavorava sei giorni a settimana ma aveva il giorno di riposo il giovedì”. Inoltre, la deposizione resa dalla è apparsa contraddittoria quanto Tes_2
all'esistenza di un servizio colazione all'interno della struttura. Infatti, mentre in un primo momento la teste ha riportato che “L'albergo della resistente non ha il servizio della colazione. Non c'è una sala per fare le colazioni”; subito dopo la stessa si è smentita, asserendo “Non mi ricordo fino a quanto tempo fa nell'albergo della resistente venivano servite le colazioni e non ricordo l'orario delle colazioni. Ricordo che, quando venivano servite le colazioni, c'era una certa sig.ra che era addetta a questo Per_1
servizio, il cognome ricordo che era . Tes_3
Infine, non hanno fornito prova utile neppure le dichiarazioni rese dal teste
[...]
Detta deposizione è apparsa non sufficientemente circostanziata Testimone_4
riguardo ai fatti essenziali, in quanto il teste, nella sua qualità di commerciante che occasionalmente si recava presso la struttura resistente per interventi di manutenzione
(sostituzione serrature), ha potuto riferire solo elementi generici. Nello specifico, pur rammentando di aver visto la ricorrente svolgere attività di pulizia, ha dichiarato di trattenersi in loco per un tempo limitato “[…] mi trattenevo presso la resistente il tempo di cambiare la serratura circa 30 minuti o massimo un'ora” e in orari non fissi, ammettendo di non conoscere l'orario della ricorrente e di non averla mai vista arrivare o andare via dal luogo di lavoro. Le sue dichiarazioni si limitano, pertanto, a confermare la mera presenza lavorativa della ricorrente presso la struttura, senza tuttavia fornire elementi precisi e decisivi sulla natura, continuità o orario del rapporto di lavoro.
Ad colorandum, osserva la Giudicante che l'elenco delle attività espletate dalla ricorrente, unitamente alla specifica menzione della partecipazione al servizio colazioni,
è stato valutato esclusivamente ai fini della quantificazione dell'eventuale lavoro straordinario e supplementare prestato. Infatti, non è stato possibile l'utilizzo di tali informazioni al fine di riconoscere alla lavoratrice un diverso inquadramento pagina 5 di 8 contrattuale o per il riconoscimento di mansioni superiori. Tale limitazione si impone in ragione del principio dispositivo che regge il processo civile, considerato che non risulta formulata nel ricorso introduttivo una specifica e rituale domanda volta a ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori o una conseguente diversa classificazione professionale.
La carenza di prova oggettiva e circostanziata riguardo alla quantità e continuità delle ore lavorate in eccedenza, non potendo il Tribunale attribuire valore probatorio univoco a dichiarazioni così vaghe e contraddittorie, si riverbera negativamente anche sulla domanda subordinata. Pertanto, nulla può essere riconosciuto alla ricorrente a titolo di lavoro straordinario e supplementare, mancando la prova rigorosa dei presupposti di fatto richiesti dalla legge.
Neppure può essere riconosciuto alla ricorrente un credito relativo a indennità di preavviso, ferie e permessi non goduti, in quanto la società resistente ha prodotto in giudizio la prova del pagamento della somma di € 5.000,00 in data 20 dicembre 2023, imputata a tacitazione di tali titoli. La ricorrente, pur a fronte di tale deduzione e produzione documentale, nulla ha eccepito in merito all'insufficienza o all'erroneità di tale versamento. Pertanto, pur non integrando tale dazione un formale accordo di natura transattiva, la mancata contestazione specifica dello stesso in ordine all'efficacia solutoria della somma versata costituisce un fatto pacifico, tale da indurre a ritenere che, per i precitati titoli, nulla possa più essere richiesto dalla signora alla società Pt_1
resistente.
Per converso, i conteggi allegati al ricorso sono risultati scevri da errori contabili per quanto concerne il calcolo delle differenze retributive maturate a titolo di T.F.R.
Considerato che il datore di lavoro, pur costituendosi in giudizio, nulla ha dedotto, se non contestazioni meramente generiche, sulle somme percepite indicate nei conteggi forniti dalla ricorrente, deve riconoscersi quanto richiesto dalla lavoratrice a detto titolo, per l'ammontare di euro 8.123,17.
pagina 6 di 8 Infine, la domanda riconvenzionale avanzata dalla società per arricchimento senza causa (ex art. 2041 c.c.), fondata sull'uso gratuito di una stanza della struttura da parte della ricorrente, non può essere accolta. La società non ha fornito prova adeguata che l'utilizzo della stanza fosse destinato a fini di dimora stabile e personale della , Pt_1
disgiunta dalle esigenze di servizio. Inoltre, la stessa resistente non ha provato il proprio depauperamento, poiché, ai sensi dell'art. 2041 c.c., avrebbe avuto l'onere di rendicontare dettagliatamente le spese effettivamente sostenute (o il mancato guadagno effettivo) a titolo di locazione o il valore locatizio oggettivo di tale alloggio in quel periodo.
Per questi motivi
, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Stante il solo parziale accoglimento del ricorso e il rigetto della domanda riconvenzionale, le spese di lite debbono essere compensate per i due terzi tra le parti;
la residua quota di spese, liquidata come in dispositivo, deve essere posta a carico della parte resistente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso limitatamente alle differenze retributive maturate dalla ricorrente a titolo di TFR, e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento di euro
8.123,17, oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto lavorativo al soddisfo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa i due terzi delle spese di lite tra le parti;
condanna la resistente a rifondere alla parte ricorrente la quota residua, che liquida in € 1.300,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, lì 20 ottobre 2025
La Giudice
NI CC
pagina 7 di 8 Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo
Dott.ssa Prisca BOGGETTI
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice NI CC, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n.
18265 dell'anno 2024, vertente tra
, con l'Avv. Gianluca Talanti, ricorrente Parte_1
e
, nella persona del suo liquidatore, legale rapp.te Controparte_1
, con l'Avv. Giuseppe Franchitti, resistente e ricorrente in CP_2
riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
la società al fine di ottenere il riconoscimento di Controparte_1
differenze retributive e di T.F.R. per l'importo complessivo di € 74.073,35 lordi, derivanti dalla ritenuta nullità della clausola a tempo parziale del contratto di lavoro e dalla conseguente conversione del rapporto in regime a tempo pieno fin dall'inizio, ovvero, in subordine, dal mancato pagamento del lavoro supplementare e di altre competenze contrattuali.
Assumeva che era stata assunta dalla società il 7 Controparte_1
giugno 2014 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time orizzontale a 25 ore settimanali, inquadrata al livello 6 del CCNL Pubblici Esercizi pagina 1 di 8 (Turismo/Confcommercio); che a decorrere dal 12 giugno 2015, il rapporto era stato trasformato a tempo indeterminato full-time con inquadramento al livello 5; che detto rapporto era cessato in data 14 gennaio 2022 a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, successivamente dichiarato illegittimo dal Tribunale di
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 1809/2023 del 22 febbraio
2023, con cui era stata condannata la società convenuta al pagamento di € 6.283,32; che per l'intero periodo lavorativo, dal 7 giugno 2014 al 14 gennaio 2022, la ricorrente aveva osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente pattuito, lavorando ininterrottamente dal lunedì alla domenica, dalle ore 7:00 alle ore 17:30; che il costante superamento dell'orario normale, anche nel periodo inizialmente part-time (70 ore settimanali effettive), configurava un comportamento concludente idoneo a determinare la nullità della clausola a tempo parziale e la conseguente conversione del rapporto a tempo pieno sin dal suo inizio;
che aveva svolto mansioni superiori rispetto alla qualifica contrattuale di "addetta alle camere", svolgendo quotidianamente anche i compiti di cameriera per la colazione, servizio ai piani, lavanderia, stireria, receptionist, accoglienza clienti e riscossione pagamenti.
La società si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
integralmente le domande attoree.
In via preliminare, eccepiva la nullità del ricorso per violazione degli artt. 414 c.p.c. nn.
3 e 4, in quanto la domanda di condanna non specificava i fatti, gli orari precisi di presunto straordinario e il livello contrattuale corretto posto a base del conteggio, limitandosi a un mero rinvio a prospetti non idonei a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Nel merito, deduceva che le mansioni svolte dalla ricorrente erano coerenti con la sua qualifica;
che, nello specifico, nel periodo part-time (dal 07/06/2014 all'11/06/2015) la ricorrente era stata unicamente addetta quale cameriera ai piani, rispettando l'orario di 25 ore settimanali secondo turni prestabiliti;
che a partire dal 12/06/2015, assunta a tempo pieno, aveva svolto le mansioni di cameriera al piano, riassetto camere e preparazione e pagina 2 di 8 servizio delle colazioni, con esclusione di ogni altra attività riferita da controparte;
che l'orario effettivo nel periodo full-time ammontava a circa 40 ore settimanali (con limitato straordinario regolarmente retribuito) distribuite dal lunedì alla domenica, con riposo settimanale a rotazione;
che, dunque, l'inquadramento e la retribuzione della lavoratrice erano corretti e commisurati al lavoro effettivamente svolto;
che in data 20 dicembre
2023 la società aveva versato alla ricorrente la somma di € 5.000,00 a tacitazione di differenze retributive a titolo di indennità di mancato preavviso, ferie e permessi non goduti.
In via riconvenzionale, formulava una domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa, chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento di un indennizzo non inferiore a € 25.000,00, asserendo che la aveva goduto dell'uso Pt_1
di una stanza all'interno della struttura ricettiva sita in Via Principe Amedeo n. 85, adibendola a propria dimora abituale dal giugno 2014 al dicembre 2015, senza corrispondere alcun importo alla società, la quale aveva subito una diminuzione patrimoniale, non potendo disporre della stanza per l'attività di locazione a terzi.
Espletata l'attività istruttoria, all'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter, co. 5
c.p.c.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Le domande formulate dalla ricorrente possono trovare accoglimento solo limitatamente al riconoscimento delle differenze retributive maturate a titolo di T.F.R., con conseguente rigetto di ogni altra richiesta di pagamento di differenze retributive, ivi inclusa la domanda subordinata relativa al lavoro straordinario e supplementare.
Nel corso del giudizio non è emerso alcun elemento probatorio atto a dimostrare che la ricorrente, nel periodo compreso tra l'assunzione con orario part-time (7 giugno
2014) e la successiva trasformazione a full-time (11 giugno 2015), abbia lavorato stabilmente con orario pieno.
pagina 3 di 8 Infatti, l'attività istruttoria ha prodotto risultanze lacunose e contraddittorie. In primo luogo, si rileva che quanto riferito dal teste (compagno Testimone_1
convivente della ricorrente) non può assumere alcun rilievo probatorio. Tali dichiarazioni, relative all'orario di lavoro e alla mansione della , devono essere Pt_1
considerate de relato actoris. Invero, il teste ha dichiarato “Conosco la resistente dove non ho lavorato, non ho mai frequentato i locali dell'albergo gestito dalla resistente.
Sono a conoscenza che la ricorrente ha lavorato lì per un periodo e sono a conoscenza delle modalità con cui vi ha lavorato perché essendo suo convivente vedevo quando la ricorrente usciva e rientrava a casa. […] Sono a conoscenza delle mansioni che svolgeva la ricorrente presso la resistente sia perché me lo ha riferito la ricorrente sia perché ho assistito a telefonate tra la ricorrente e i suoi ex colleghi.”
Inoltre, le dichiarazioni rese dagli altri testi escussi non sono risultate sufficienti per provare la predetta circostanza (lavoro full-time nel periodo di inquadramento in part-time).
Le testi e anno reso Testimone_2 Testimone_3
dichiarazioni contrastanti tra loro sull'orario di lavoro e, in ogni caso, l'attendibilità e la puntualità delle loro deposizioni è da considerarsi relativa. La infatti, ha Tes_3
lavorato alle dipendenze della resistente solo per un periodo limitato (maggio 2017 – agosto 2018), non coprendo in alcun modo l'arco temporale oggetto della domanda.
Parimenti, le dichiarazioni della OCHEA sono risultate troppo generiche, prive di ogni riferimento temporale preciso e contraddittorie anche rispetto all'esistenza stessa del servizio colazioni.
In particolare, la teste a dichiarato “Ricordo la ricorrente che Tes_3
lavorava con me, ricordo che lei iniziava alle 7.00 e finiva alle 17.00, a volte anche di più. Svolgeva le mie stesse mansioni. […] Ricordo che io iniziavo con il servire le colazioni e poi facevo le camere”. Tuttavia, tale ricostruzione non ha trovato conferma in quanto riportato dalla teste , la quale, ha invece affermato “Ricordo che la Tes_2
ricorrente era addetta a rassettare le stanze. Io lavoro dalle 9.30 alle 16.30 per sei
pagina 4 di 8 giorni alla settimana con riposo il martedì. Ho sempre rispettato questo orario di lavoro. Ricordo che la ricorrente iniziava come me alle 9.30 e lavorava come me sino alle 16.30, anche lei lavorava sei giorni a settimana ma aveva il giorno di riposo il giovedì”. Inoltre, la deposizione resa dalla è apparsa contraddittoria quanto Tes_2
all'esistenza di un servizio colazione all'interno della struttura. Infatti, mentre in un primo momento la teste ha riportato che “L'albergo della resistente non ha il servizio della colazione. Non c'è una sala per fare le colazioni”; subito dopo la stessa si è smentita, asserendo “Non mi ricordo fino a quanto tempo fa nell'albergo della resistente venivano servite le colazioni e non ricordo l'orario delle colazioni. Ricordo che, quando venivano servite le colazioni, c'era una certa sig.ra che era addetta a questo Per_1
servizio, il cognome ricordo che era . Tes_3
Infine, non hanno fornito prova utile neppure le dichiarazioni rese dal teste
[...]
Detta deposizione è apparsa non sufficientemente circostanziata Testimone_4
riguardo ai fatti essenziali, in quanto il teste, nella sua qualità di commerciante che occasionalmente si recava presso la struttura resistente per interventi di manutenzione
(sostituzione serrature), ha potuto riferire solo elementi generici. Nello specifico, pur rammentando di aver visto la ricorrente svolgere attività di pulizia, ha dichiarato di trattenersi in loco per un tempo limitato “[…] mi trattenevo presso la resistente il tempo di cambiare la serratura circa 30 minuti o massimo un'ora” e in orari non fissi, ammettendo di non conoscere l'orario della ricorrente e di non averla mai vista arrivare o andare via dal luogo di lavoro. Le sue dichiarazioni si limitano, pertanto, a confermare la mera presenza lavorativa della ricorrente presso la struttura, senza tuttavia fornire elementi precisi e decisivi sulla natura, continuità o orario del rapporto di lavoro.
Ad colorandum, osserva la Giudicante che l'elenco delle attività espletate dalla ricorrente, unitamente alla specifica menzione della partecipazione al servizio colazioni,
è stato valutato esclusivamente ai fini della quantificazione dell'eventuale lavoro straordinario e supplementare prestato. Infatti, non è stato possibile l'utilizzo di tali informazioni al fine di riconoscere alla lavoratrice un diverso inquadramento pagina 5 di 8 contrattuale o per il riconoscimento di mansioni superiori. Tale limitazione si impone in ragione del principio dispositivo che regge il processo civile, considerato che non risulta formulata nel ricorso introduttivo una specifica e rituale domanda volta a ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori o una conseguente diversa classificazione professionale.
La carenza di prova oggettiva e circostanziata riguardo alla quantità e continuità delle ore lavorate in eccedenza, non potendo il Tribunale attribuire valore probatorio univoco a dichiarazioni così vaghe e contraddittorie, si riverbera negativamente anche sulla domanda subordinata. Pertanto, nulla può essere riconosciuto alla ricorrente a titolo di lavoro straordinario e supplementare, mancando la prova rigorosa dei presupposti di fatto richiesti dalla legge.
Neppure può essere riconosciuto alla ricorrente un credito relativo a indennità di preavviso, ferie e permessi non goduti, in quanto la società resistente ha prodotto in giudizio la prova del pagamento della somma di € 5.000,00 in data 20 dicembre 2023, imputata a tacitazione di tali titoli. La ricorrente, pur a fronte di tale deduzione e produzione documentale, nulla ha eccepito in merito all'insufficienza o all'erroneità di tale versamento. Pertanto, pur non integrando tale dazione un formale accordo di natura transattiva, la mancata contestazione specifica dello stesso in ordine all'efficacia solutoria della somma versata costituisce un fatto pacifico, tale da indurre a ritenere che, per i precitati titoli, nulla possa più essere richiesto dalla signora alla società Pt_1
resistente.
Per converso, i conteggi allegati al ricorso sono risultati scevri da errori contabili per quanto concerne il calcolo delle differenze retributive maturate a titolo di T.F.R.
Considerato che il datore di lavoro, pur costituendosi in giudizio, nulla ha dedotto, se non contestazioni meramente generiche, sulle somme percepite indicate nei conteggi forniti dalla ricorrente, deve riconoscersi quanto richiesto dalla lavoratrice a detto titolo, per l'ammontare di euro 8.123,17.
pagina 6 di 8 Infine, la domanda riconvenzionale avanzata dalla società per arricchimento senza causa (ex art. 2041 c.c.), fondata sull'uso gratuito di una stanza della struttura da parte della ricorrente, non può essere accolta. La società non ha fornito prova adeguata che l'utilizzo della stanza fosse destinato a fini di dimora stabile e personale della , Pt_1
disgiunta dalle esigenze di servizio. Inoltre, la stessa resistente non ha provato il proprio depauperamento, poiché, ai sensi dell'art. 2041 c.c., avrebbe avuto l'onere di rendicontare dettagliatamente le spese effettivamente sostenute (o il mancato guadagno effettivo) a titolo di locazione o il valore locatizio oggettivo di tale alloggio in quel periodo.
Per questi motivi
, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Stante il solo parziale accoglimento del ricorso e il rigetto della domanda riconvenzionale, le spese di lite debbono essere compensate per i due terzi tra le parti;
la residua quota di spese, liquidata come in dispositivo, deve essere posta a carico della parte resistente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso limitatamente alle differenze retributive maturate dalla ricorrente a titolo di TFR, e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento di euro
8.123,17, oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto lavorativo al soddisfo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa i due terzi delle spese di lite tra le parti;
condanna la resistente a rifondere alla parte ricorrente la quota residua, che liquida in € 1.300,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, lì 20 ottobre 2025
La Giudice
NI CC
pagina 7 di 8 Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo
Dott.ssa Prisca BOGGETTI
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