Decreto cautelare 15 marzo 2021
Ordinanza cautelare 30 marzo 2021
Sentenza 28 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 15/03/2021, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00256/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2021, proposto da
Generalmarine s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Tagliaferri, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma, via Calabria 56 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ACTV s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
Eurosportos s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
1. del provvedimento con cui ACTV s.p.a. aggiudicava in via definitiva la gara per l'appalto di fornitura di n. 150 Sistemi AIS Classe A e conseguente servizio di Collaudo per prima messa in funzione, Lotto unico – G19532 - CIG 8499883558 alla controinteressata Eurosportos s.r.l. del 10 Febbraio 2021;
2. del provvedimento con cui ACTV s.p.a. comunicava alla ricorrente l'avvenuta aggiudicazione della gara del 10 febbraio 2021;
3. per quanto occorrer possa, dei verbali di gara sia di seduta pubblica che riservata, con particolare riferimento ai verbali relativi all'apertura e alla valutazione della documentazione presentata dalla controinteressata a corredo della propria offerta, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e all'attribuzione dei punteggi, al verbale con il quale veniva redatta la graduatoria finale della gara ed aggiudicata la gara alla Eurosportos s.r.l.;
4. per quanto occorrer possa, dei seguenti documenti di gara: determina n. 20000572 del 02/11/2020, lettera di invito, disciplinare, specifiche tecniche, FAQ del 13/01/2021 e del 22/01/2021 e Capitolato;
5. della nota del 1 Marzo 2021 con cui ACTV s.p.a. rigettava l'istanza di autotutela formulata dalla ricorrente con nota del 12 Febbraio 2021 e della relativa nota di richiesta di chiarimenti inviata da ACTV s.p.a. alla controinteressata;
6. della nota del 4 Marzo 2021 con la quale ACTV s.p.a. informava la ricorrente dell'avvenuta stipula del contratto con la controinteressata;
7. di ogni altro atto comunque annesso, connesso, presupposto e consequenziale, al provvedimento di aggiudicazione definitiva, compresa, in particolare, la sottoscrizione del contratto d'appalto nel frattempo intervenuto;
Nonché per l’accertamento del diritto dell'impresa ricorrente di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del relativo contratto;
Nonché per la dichiarazione di inefficacia - ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, comma 1, lett. c ) e d ) e 122 del D. Lgs. n. 104 del 2010 - del contratto di appalto stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario con conseguente subentro della Ricorrente nel contratto e nella fornitura;
Nonché, in subordine, per il risarcimento dei danni subiti a titolo di mancato utile, e/o per equivalente nonché per perdita curriculare e ad ogni altro titolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nel caso di totale o parziale esecuzione della fornitura da parte dell'impresa controinteressata, a causa dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati e per la mancata stipula del contratto di appalto con la ricorrente, da quantificare in questo o separato giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'articolo 56 cod. proc. amm., con cui la ricorrente chiede la sospensione degli atti della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di sistemi AIS per mezzi navali, ed in particolare del provvedimento di aggiudicazione definitiva alla controinteressata;
Rilevato, in particolare, che l’estrema gravità e urgenza è prospettata in relazione alla circostanza che in data 4 marzo 2021 è stato stipulato il contratto con l’impresa aggiudicataria, e che pertanto “ l’eventuale inizio della fornitura da parte della controinteressata renderebbe difficoltosa la reintegrazione in forma specifica ”;
Rilevato altresì che la Stazione Appaltante – sentita ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 56 cod. proc. amm. - ha rappresentato che non intende dare esecuzione al contratto prima che sulla domanda cautelare si sia pronunciato il Collegio, con il contraddittorio delle parti;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda;
P.Q.M.
Respinge la domanda di misura cautelare monocratica e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 24 marzo 2021.
Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 15 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO