TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. AR Di QU Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2035/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR MA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AR MA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
21/05/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 5 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- vista la memoria depositata il 1/10/2025 con la quale sono state parzialmente modificate le condizioni su indicazione del Tribunale;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 18/01/2023, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 6841/2022, omologata con decreto del 25/01/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle modificate concordate condizioni, di seguito trascritte:
“ 1) I coniugi continueranno a vivere separati, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno;
2) La casa famigliare sita in Vignola (MO) via A. Plessi n. 10, di proprietà esclusiva di
, resta assegnata in godimento ed uso esclusivo a quest'ultima, unitamente Parte_1
pagina 2 di 5 agli arredi e suppellettili che arredano e corredano l'abitazione, che rimangono di proprietà esclusiva alla sig.r Pt_1
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi autosufficienti sotto un profilo economico/patrimoniale e di essere ciascuno in grado di provvedere al proprio personale mantenimento e, pertanto, rinunciano l'uno/a nei confronti dell'altro/a a richiedersi reciprocamente somme di denaro a titolo di assegno divorzile;
4) I coniugi ritenendolo elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali che ne conseguono, avendo rinunciato, in questa sede, la signora a richiedere Parte_1
per sé contributi alimentari, convengono che, in luogo di ciò, il sig si Controparte_1
obblighi, in questa sede, a trasferire gratuitamente alla figli entro e non Persona_1
oltre il 30.06.2026 la propria quota pari ad ¼ dell'immobile adibito ad uso ufficio attualmente in comproprietà tra i coniugi, sito in Savignano sul Panaro (MO), Via Mincio
n.396 e, precisamente, porzione di fabbricato adibito ad uso ufficio, meglio distinto nel
Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 19, mappale 92, sub. 29 – Via Mincio n.
396 – p. T – Cat. A10 – Cl. 1 – Vani 5;
5) Si dà atto che la figli beneficiaria dell'atto di cessione gratuita di cui Persona_1
sopra, disposta a suo favore dal padre in accordo con la madre, ha già prestato il proprio assenso alla cessione ed in quanto beneficiaria dell'atto di disposizione ha sottoscritto per accettazione il ricorso. La quota di 1/4 di comproprietà immobiliare oggetto della presente promessa di cessione è pervenuta al sig per atto a ministero del dott. Controparte_1
notaio in Vignola (MO), stipulato in data 25/11/1996, rep. n. Persona_2
59021/13289, al quale viene fatto integrale riferimento;
pagina 3 di 5 6) Il sig. si impegna a cedere gratuitamente alla figlia la suddetta quota CP_1 Per_1
di comproprietà del predetto immobile nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni accessorio e pertinenza, con usi, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive legalmente esistenti e competenti, con tutti i patti contenuti o richiamati nei giusti e legittimi titoli di provenienza;
7) I coniugi convengono, inoltre, che tutte le spese inerenti la stipula del contratto notarile con cui verrà data esecuzione all'accordo di cui al presente ricorso verranno sostenute integralmente dalla figli Per_1
8) Il trasferimento della quota di comproprietà immobiliare che con il presente atto il sig.
si è impegnata ad effettuare a favore della figli è esente CP_1 Persona_1
da bollo, imposta di registro, ipotecaria, catastale ed ogni altra imposta e/o tassa ex art. 19, L. 6 marzo 1987 n.74, rappresentando tale trasferimento elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali che ne sono conseguiti;
9) I coniugi, infine, dichiarano che ogni altra questione di carattere patrimoniale è stata disciplinata e definita tra loro. Pertanto, i coniugi riconoscono di avere irrevocabilmente diviso i beni di cui avevano la proprietà comune, rimanendo essi proprietari esclusivi di ogni altro bene e dichiarando sin d'ora di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione;
10) Le spese legali per la redazione del presente ricorso e successive occorrende si intendono divise nella misura del 50% ciascuno. ”
- ritenuto che il contenuto dell'accordo costituisca un equo contemperamento delle esigenze delle parti;
- ritenuto che nessuna delle condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di pagina 4 di 5 legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Guiglia (MO) il
29/10/1994 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Guiglia (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1994 Atto n. 12 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Presidente relatore
AR Di QU
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. AR Di QU Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2035/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR MA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AR MA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
21/05/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 5 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- vista la memoria depositata il 1/10/2025 con la quale sono state parzialmente modificate le condizioni su indicazione del Tribunale;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 18/01/2023, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 6841/2022, omologata con decreto del 25/01/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle modificate concordate condizioni, di seguito trascritte:
“ 1) I coniugi continueranno a vivere separati, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno;
2) La casa famigliare sita in Vignola (MO) via A. Plessi n. 10, di proprietà esclusiva di
, resta assegnata in godimento ed uso esclusivo a quest'ultima, unitamente Parte_1
pagina 2 di 5 agli arredi e suppellettili che arredano e corredano l'abitazione, che rimangono di proprietà esclusiva alla sig.r Pt_1
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi autosufficienti sotto un profilo economico/patrimoniale e di essere ciascuno in grado di provvedere al proprio personale mantenimento e, pertanto, rinunciano l'uno/a nei confronti dell'altro/a a richiedersi reciprocamente somme di denaro a titolo di assegno divorzile;
4) I coniugi ritenendolo elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali che ne conseguono, avendo rinunciato, in questa sede, la signora a richiedere Parte_1
per sé contributi alimentari, convengono che, in luogo di ciò, il sig si Controparte_1
obblighi, in questa sede, a trasferire gratuitamente alla figli entro e non Persona_1
oltre il 30.06.2026 la propria quota pari ad ¼ dell'immobile adibito ad uso ufficio attualmente in comproprietà tra i coniugi, sito in Savignano sul Panaro (MO), Via Mincio
n.396 e, precisamente, porzione di fabbricato adibito ad uso ufficio, meglio distinto nel
Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 19, mappale 92, sub. 29 – Via Mincio n.
396 – p. T – Cat. A10 – Cl. 1 – Vani 5;
5) Si dà atto che la figli beneficiaria dell'atto di cessione gratuita di cui Persona_1
sopra, disposta a suo favore dal padre in accordo con la madre, ha già prestato il proprio assenso alla cessione ed in quanto beneficiaria dell'atto di disposizione ha sottoscritto per accettazione il ricorso. La quota di 1/4 di comproprietà immobiliare oggetto della presente promessa di cessione è pervenuta al sig per atto a ministero del dott. Controparte_1
notaio in Vignola (MO), stipulato in data 25/11/1996, rep. n. Persona_2
59021/13289, al quale viene fatto integrale riferimento;
pagina 3 di 5 6) Il sig. si impegna a cedere gratuitamente alla figlia la suddetta quota CP_1 Per_1
di comproprietà del predetto immobile nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni accessorio e pertinenza, con usi, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive legalmente esistenti e competenti, con tutti i patti contenuti o richiamati nei giusti e legittimi titoli di provenienza;
7) I coniugi convengono, inoltre, che tutte le spese inerenti la stipula del contratto notarile con cui verrà data esecuzione all'accordo di cui al presente ricorso verranno sostenute integralmente dalla figli Per_1
8) Il trasferimento della quota di comproprietà immobiliare che con il presente atto il sig.
si è impegnata ad effettuare a favore della figli è esente CP_1 Persona_1
da bollo, imposta di registro, ipotecaria, catastale ed ogni altra imposta e/o tassa ex art. 19, L. 6 marzo 1987 n.74, rappresentando tale trasferimento elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali che ne sono conseguiti;
9) I coniugi, infine, dichiarano che ogni altra questione di carattere patrimoniale è stata disciplinata e definita tra loro. Pertanto, i coniugi riconoscono di avere irrevocabilmente diviso i beni di cui avevano la proprietà comune, rimanendo essi proprietari esclusivi di ogni altro bene e dichiarando sin d'ora di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione;
10) Le spese legali per la redazione del presente ricorso e successive occorrende si intendono divise nella misura del 50% ciascuno. ”
- ritenuto che il contenuto dell'accordo costituisca un equo contemperamento delle esigenze delle parti;
- ritenuto che nessuna delle condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di pagina 4 di 5 legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Guiglia (MO) il
29/10/1994 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Guiglia (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1994 Atto n. 12 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Presidente relatore
AR Di QU
pagina 5 di 5