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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13741/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13741/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], Buenos Aires, Argentina (con gli avv.ti Parte_1
Annamaria Zarrelli e Simona Sanvitale)
- parte ricorrente -
E
, in persona del rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 5 dicembre 2023 e ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendente di (in atti anche ), nato il Persona_1 Persona_2
28/11/1897, nel Comune di Bisceglie, dai cittadini italiani e il Parte_2 Parte_3
quale emigrava in Argentina, ove il 16/12/1926 contraeva matrimonio con , CP_3
unione da cui nasceva in Argentina, in data 02/10/1927, . Persona_3
Questi contraeva matrimonio in Argentina, il 15/11/1957, con CP_4
, unione da cui nasceva in Argentina, in data 01/11/1963, ,
[...] Parte_4
che contraeva matrimonio in Argentina, il 13/09/1985, con;
dalla loro Controparte_5
unione, il 06/07/1994, nasceva a Necochea, Buenos Aires, Argentina, , Parte_1
odierno ricorrente.
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 25 giugno 2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da
1 parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi argentino- ha, indi, trasmesso il Persona_1
proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che il ricorrente ha presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_6
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i in Argentina versano in una Parte_5 condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce della situazione testé evidenziata, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nato il Parte_1
06/07/1994 a Necochea, Buenos Aires, Argentina, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2 - compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 15 gennaio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13741/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], Buenos Aires, Argentina (con gli avv.ti Parte_1
Annamaria Zarrelli e Simona Sanvitale)
- parte ricorrente -
E
, in persona del rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 5 dicembre 2023 e ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendente di (in atti anche ), nato il Persona_1 Persona_2
28/11/1897, nel Comune di Bisceglie, dai cittadini italiani e il Parte_2 Parte_3
quale emigrava in Argentina, ove il 16/12/1926 contraeva matrimonio con , CP_3
unione da cui nasceva in Argentina, in data 02/10/1927, . Persona_3
Questi contraeva matrimonio in Argentina, il 15/11/1957, con CP_4
, unione da cui nasceva in Argentina, in data 01/11/1963, ,
[...] Parte_4
che contraeva matrimonio in Argentina, il 13/09/1985, con;
dalla loro Controparte_5
unione, il 06/07/1994, nasceva a Necochea, Buenos Aires, Argentina, , Parte_1
odierno ricorrente.
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 25 giugno 2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da
1 parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi argentino- ha, indi, trasmesso il Persona_1
proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che il ricorrente ha presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_6
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i in Argentina versano in una Parte_5 condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce della situazione testé evidenziata, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nato il Parte_1
06/07/1994 a Necochea, Buenos Aires, Argentina, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2 - compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 15 gennaio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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