Articolo 828 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 826Articolo 835
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
7 luglio 2017
>
Versione
15 giugno 2018
>
Versione
1 gennaio 2020
>
Versione
2 marzo 2021
>
Versione
30 giugno 2022
>
Versione
16 luglio 2022
>
Versione
17 agosto 2023
Art. 828. Contingente per la tutela dell'ambiente 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale trecentonovantanove unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale ((e la sicurezza energetica)) . Il predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di divisione o di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 1;
d) maggiori: 1;
e) capitani: 3;
f) ufficiali inferiori: 25;
g) ispettori: 244;
h) sovrintendenti: 39;
i) appuntati e carabinieri: ottantaquattro.
2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente