Art. 828. Contingente per la tutela dell'ambiente 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale trecentonovantanove unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale ((e la sicurezza energetica)) . Il predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di divisione o di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 1;
d) maggiori: 1;
e) capitani: 3;
f) ufficiali inferiori: 25;
g) ispettori: 244;
h) sovrintendenti: 39;
i) appuntati e carabinieri: ottantaquattro.
2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.
a) generali di divisione o di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 1;
d) maggiori: 1;
e) capitani: 3;
f) ufficiali inferiori: 25;
g) ispettori: 244;
h) sovrintendenti: 39;
i) appuntati e carabinieri: ottantaquattro.
2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.