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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 17516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17516 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composto:
dr.ssa Marta Ienzi Presidente
dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dr.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est nella causa civile iscritta al n.r.g. 35935 /2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Massimo MANCUSI e Monica Parte_1
AG per procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni TROVATO per procura in CP_1
atti
Controparte_2
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Ascanio BENEVENTO per procura in atti
RESISTENTE
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: attribuzione quota di pensione di reversibilità
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 9 comma 3 l. 898/1970, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 14.7.1970 con , deceduto in data 19.8.2022, dal quale aveva CP_4
divorziato in virtù di sentenza n 1562/1997 del Tribunale di Roma e a carico del quale era stato posto un assegno divorzile in favore della stessa, ridotto con provvedimento del
Tribunale di Roma dell'1.12. 2017 all'importo mensile di 750,00 euro – chiedeva all'adito
Tribunale di determinare la quota della pensione di reversibilità del dott. da CP_4
attribuire in favore della sig.ra nella misura del 70% o in quella maggiore o Parte_1
minore ritenuta di giustizia e per l'effetto ordinare all'INPS di corrispondere alla la Pt_1
pensione di reversibilità nella misura del 70% ovvero nella percentuale che sarà quantificata dal Tribunale, con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso del Dott. , CP_4
oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
Deduceva all'uopo la : che non avendo ella contratto nuovo matrimonio, aveva diritto Pt_1
a ripartire con la coniuge superstite del Toro, una quota della pensione di CP_1
reversibilità, da calcolarsi sull'importo netto mensile spettante al , a decorrere dal mese CP_4
successivo alla data del decesso;
che aveva quale unico mezzo di sostentamento, al di fuori dell'assegno divorzile, una pensione pari ad euro 500,00 mensili;
che era usufruttuaria, per accordi divorzili, di un appartamento con relative pertinenze sito in via Tizzani n. 94, ove risiedeva.
Si costituiva chiedendo di: “1) rigettare la domanda avversa, ritenendo che la CP_1
pensione erogata dall'Inps alla sig.ra a titolo di reversibilità non possa subire alcuna CP_1 riduzione della quota di spettanza, per i motivi esposti e documentati;
2) In via del tutto gradata, determinare la eventuale quota da attribuire alla sig.ra nella percentuale minima ritenuta Parte_1 di giustizia, per le motivazioni di cui in premessa.”.
Deduceva all'uopo la resistente: che la convivenza intercorsa tra la stessa ed il defunto marito era stata pressoché uguale a quella del primo matrimonio con la ricorrente, dovendosi tener conto anche della convivenza more uxorio sin dal 1993; che ella era priva di redditi, ad eccezione della pensione di reversibilità, per complessivi 1.800 euro al mese
(di cui 1.000 euro erogati dall' ed 800 euro erogati dall'INPS); che non era CP_5
proprietaria di alcun immobile ed era gravata da spese abitative per 800,00 euro mensili per la casa di abitazione condotta in locazione.
All'udienza del 15.2.2024, il GD, rilevato che la pensione di reversibilità corrisposta alla resistente era erogata da due diversi enti previdenziali, l'INPS e l' , ordinava CP_5
l'integrazione del contradditorio nei confronti dell' nonché la rinnovazione della CP_5 notifica nei confronti dell'INPS.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo di : “…procedere e determinarsi ai sensi di legge”, CP_5 mentre l'INPS rimaneva contumace. Quindi, discussa oralmente la causa, rassegnate le conclusioni, la decisione veniva rimessa al Collegio.
Preliminarmente, dato atto della ritualità della notifica nei confronti dell'INPS, ne va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970 e successive modifiche, in caso di morte dell'ex coniuge, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, “una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal
Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5…”, se non passato a nuove nozze. Il diritto alla quota della pensione di reversibilità in capo all'ex coniuge sorge solo per effetto della sentenza
(costitutiva) di cui all'art. 9 l. 898/70, in difetto della quale l'Ente previdenziale non può provvedere ad alcun pagamento in favore dell'ex coniuge (vedi sulla natura costitutiva della sentenza, tra le altre, Cass. civ. 22259/13).
Orbene, ritiene il Tribunale che ricorrano senz'altro i presupposti per il riconoscimento alla di una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite, atteso che Pt_1 la predetta, non passata a nuove nozze (secondo quanto allegato e non contestato) successivamente al divorzio da , deceduto il 19.8.2022 (come da certificato in atti), CP_4
a tale data risultava titolare di un assegno divorzile dell'importo di 750,00 euro mensili.
Ciò posto, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 8263/20, 10391/12,
16093/12, 26358/11, 25511/10), nella determinazione della quota parte della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato, oltre a quello ineludibile della durata del rapporto stabilito dall'articolo 9 l. 898/70, concorrono anche altri criteri “correttivi”, tra i quali la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, la sussistenza di un rapporto matrimoniale di diritto non più corrispondente alla situazione di fatto stante la separazione dei coniugi, l'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, le condizioni economiche degli ex coniugi e, “comunque, ogni altro criterio idoneo a ricondurre la situazione ad equità conformemente alle circostanze stesse, avendo sempre riguardo, come criteri di "orientamento" e di "chiusura", alla "duplice" funzione solidaristica realizzata in questo caso dalla pensione di reversibilità ed all'esigenza di tutelare, tra le due posizioni confliggenti, quella del soggetto economicamente più debole e più bisognoso (Corte costituzionale, nn. 419 del 1999
e 491 del 2000 citt;
nonché, da ultimo, Cass. nn. 282 del 2001 e 2471 del 2003, citate).” (Cass. civ.
23379/2004).
Nel caso di specie, il matrimonio della con il ha avuto una durata legale di quasi Pt_1 CP_4
27 anni (essendosi sposati il 14.7.1970 ed avendo divorziato con sentenza del 9.5.1997), mentre il matrimonio tra la ed il ha avuto una durata legale di quasi 20 anni CP_1 CP_4
(essendosi sposati il 20.9.2002, come da certificato in atti). Va però rilevato che la CP_1 ha dedotto di aver iniziato la convivenza con il nel 1993, circostanza non contestata da CP_4
controparte e verosimile, tenuto conto che in data 4.3.1997 la ed il depositavano Pt_1 CP_4
ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione, avvenuta almeno tre anni prima.
Orbene, la ha dichiarato e documentato di percepire una pensione di 500,00 euro Pt_1 mensili ed è comproprietaria al 50% dell'immobile e relative pertinenze della casa di abitazione.
La ha invece certificato con dichiarazione sostitutiva in data 12.1.2024, di essere CP_1 proprietaria pro quota di alcuni terreni infruttuosi, siti in Abruzzo, di essere gravata da un canone di locazione pari ad 800 euro mensili e di essere titolare di investimenti finanziari per un valore di circa 102.000 euro complessivi. Ha inoltre dichiarato una giacenza su conto corrente pari a 137.660,37 euro alla data del 30.6.2023 ridottasi però a 12.531,37 a chiusura del trimestre successivo in data 30.9.2023, senza dare contezza al Tribunale di come le predette somme siano state impiegate.
Pertanto, valutata la durata legale dei matrimoni ed applicati, alla stessa i criteri “correttivi” sopra esposti, si ritiene equo riconoscere alla una quota pari al 40% della pensione di Pt_1
reversibilità spettante alla coniuge superstite del defunto e ad la CP_4 CP_1 residua quota del 60%, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del Toro, avvenuto il 19.8.2022 e pertanto dall'1.9.2022. Infatti, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato, stante la natura pensionistica della quota di reversibilità e la necessità, quindi, di far riferimento a siffatta regola di decorrenza stabilita dalle leggi pensionistiche, senza che vi osti la natura costitutiva della decisione del giudice, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota (vedi Cass. civ. 15837/01, 6272/04, 2092/07,
22259/13). Pertanto, gli eventuali arretrati spettanti al divorziato fanno carico esclusivo all'ente previdenziale erogatore, nel caso di specie ai due enti, INPS ed , atteso che CP_5
solo questi hanno titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari (cfr. Cass. civ. 2092/2007).
Alla ricorrente sono altresì dovuti i richiesti interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Stante la natura costitutiva della presente sentenza e sostanziale rimessione degli Enti convenuti alla decisione del Tribunale, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando:
determina nella misura del 60% e nella misura del 40% le quote della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite di rispettivamente dovute ad CP_4 [...]
e a , nelle rispettive qualità di coniuge superstite e di ex coniuge e per CP_6 Parte_1
l'effetto condanna l'Inps e l' alla corresponsione ad e a CP_5 CP_6 Parte_1 della quota a ciascuna spettante come sopra determinata, a far data dal 1.9.2022, oltre agli interessi legali dovuti alla dalle singole scadenze al saldo;
Pt_1
spese compensate.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composto:
dr.ssa Marta Ienzi Presidente
dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dr.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est nella causa civile iscritta al n.r.g. 35935 /2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Massimo MANCUSI e Monica Parte_1
AG per procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni TROVATO per procura in CP_1
atti
Controparte_2
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Ascanio BENEVENTO per procura in atti
RESISTENTE
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: attribuzione quota di pensione di reversibilità
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 9 comma 3 l. 898/1970, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 14.7.1970 con , deceduto in data 19.8.2022, dal quale aveva CP_4
divorziato in virtù di sentenza n 1562/1997 del Tribunale di Roma e a carico del quale era stato posto un assegno divorzile in favore della stessa, ridotto con provvedimento del
Tribunale di Roma dell'1.12. 2017 all'importo mensile di 750,00 euro – chiedeva all'adito
Tribunale di determinare la quota della pensione di reversibilità del dott. da CP_4
attribuire in favore della sig.ra nella misura del 70% o in quella maggiore o Parte_1
minore ritenuta di giustizia e per l'effetto ordinare all'INPS di corrispondere alla la Pt_1
pensione di reversibilità nella misura del 70% ovvero nella percentuale che sarà quantificata dal Tribunale, con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso del Dott. , CP_4
oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
Deduceva all'uopo la : che non avendo ella contratto nuovo matrimonio, aveva diritto Pt_1
a ripartire con la coniuge superstite del Toro, una quota della pensione di CP_1
reversibilità, da calcolarsi sull'importo netto mensile spettante al , a decorrere dal mese CP_4
successivo alla data del decesso;
che aveva quale unico mezzo di sostentamento, al di fuori dell'assegno divorzile, una pensione pari ad euro 500,00 mensili;
che era usufruttuaria, per accordi divorzili, di un appartamento con relative pertinenze sito in via Tizzani n. 94, ove risiedeva.
Si costituiva chiedendo di: “1) rigettare la domanda avversa, ritenendo che la CP_1
pensione erogata dall'Inps alla sig.ra a titolo di reversibilità non possa subire alcuna CP_1 riduzione della quota di spettanza, per i motivi esposti e documentati;
2) In via del tutto gradata, determinare la eventuale quota da attribuire alla sig.ra nella percentuale minima ritenuta Parte_1 di giustizia, per le motivazioni di cui in premessa.”.
Deduceva all'uopo la resistente: che la convivenza intercorsa tra la stessa ed il defunto marito era stata pressoché uguale a quella del primo matrimonio con la ricorrente, dovendosi tener conto anche della convivenza more uxorio sin dal 1993; che ella era priva di redditi, ad eccezione della pensione di reversibilità, per complessivi 1.800 euro al mese
(di cui 1.000 euro erogati dall' ed 800 euro erogati dall'INPS); che non era CP_5
proprietaria di alcun immobile ed era gravata da spese abitative per 800,00 euro mensili per la casa di abitazione condotta in locazione.
All'udienza del 15.2.2024, il GD, rilevato che la pensione di reversibilità corrisposta alla resistente era erogata da due diversi enti previdenziali, l'INPS e l' , ordinava CP_5
l'integrazione del contradditorio nei confronti dell' nonché la rinnovazione della CP_5 notifica nei confronti dell'INPS.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo di : “…procedere e determinarsi ai sensi di legge”, CP_5 mentre l'INPS rimaneva contumace. Quindi, discussa oralmente la causa, rassegnate le conclusioni, la decisione veniva rimessa al Collegio.
Preliminarmente, dato atto della ritualità della notifica nei confronti dell'INPS, ne va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970 e successive modifiche, in caso di morte dell'ex coniuge, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, “una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal
Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5…”, se non passato a nuove nozze. Il diritto alla quota della pensione di reversibilità in capo all'ex coniuge sorge solo per effetto della sentenza
(costitutiva) di cui all'art. 9 l. 898/70, in difetto della quale l'Ente previdenziale non può provvedere ad alcun pagamento in favore dell'ex coniuge (vedi sulla natura costitutiva della sentenza, tra le altre, Cass. civ. 22259/13).
Orbene, ritiene il Tribunale che ricorrano senz'altro i presupposti per il riconoscimento alla di una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite, atteso che Pt_1 la predetta, non passata a nuove nozze (secondo quanto allegato e non contestato) successivamente al divorzio da , deceduto il 19.8.2022 (come da certificato in atti), CP_4
a tale data risultava titolare di un assegno divorzile dell'importo di 750,00 euro mensili.
Ciò posto, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 8263/20, 10391/12,
16093/12, 26358/11, 25511/10), nella determinazione della quota parte della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato, oltre a quello ineludibile della durata del rapporto stabilito dall'articolo 9 l. 898/70, concorrono anche altri criteri “correttivi”, tra i quali la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, la sussistenza di un rapporto matrimoniale di diritto non più corrispondente alla situazione di fatto stante la separazione dei coniugi, l'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, le condizioni economiche degli ex coniugi e, “comunque, ogni altro criterio idoneo a ricondurre la situazione ad equità conformemente alle circostanze stesse, avendo sempre riguardo, come criteri di "orientamento" e di "chiusura", alla "duplice" funzione solidaristica realizzata in questo caso dalla pensione di reversibilità ed all'esigenza di tutelare, tra le due posizioni confliggenti, quella del soggetto economicamente più debole e più bisognoso (Corte costituzionale, nn. 419 del 1999
e 491 del 2000 citt;
nonché, da ultimo, Cass. nn. 282 del 2001 e 2471 del 2003, citate).” (Cass. civ.
23379/2004).
Nel caso di specie, il matrimonio della con il ha avuto una durata legale di quasi Pt_1 CP_4
27 anni (essendosi sposati il 14.7.1970 ed avendo divorziato con sentenza del 9.5.1997), mentre il matrimonio tra la ed il ha avuto una durata legale di quasi 20 anni CP_1 CP_4
(essendosi sposati il 20.9.2002, come da certificato in atti). Va però rilevato che la CP_1 ha dedotto di aver iniziato la convivenza con il nel 1993, circostanza non contestata da CP_4
controparte e verosimile, tenuto conto che in data 4.3.1997 la ed il depositavano Pt_1 CP_4
ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione, avvenuta almeno tre anni prima.
Orbene, la ha dichiarato e documentato di percepire una pensione di 500,00 euro Pt_1 mensili ed è comproprietaria al 50% dell'immobile e relative pertinenze della casa di abitazione.
La ha invece certificato con dichiarazione sostitutiva in data 12.1.2024, di essere CP_1 proprietaria pro quota di alcuni terreni infruttuosi, siti in Abruzzo, di essere gravata da un canone di locazione pari ad 800 euro mensili e di essere titolare di investimenti finanziari per un valore di circa 102.000 euro complessivi. Ha inoltre dichiarato una giacenza su conto corrente pari a 137.660,37 euro alla data del 30.6.2023 ridottasi però a 12.531,37 a chiusura del trimestre successivo in data 30.9.2023, senza dare contezza al Tribunale di come le predette somme siano state impiegate.
Pertanto, valutata la durata legale dei matrimoni ed applicati, alla stessa i criteri “correttivi” sopra esposti, si ritiene equo riconoscere alla una quota pari al 40% della pensione di Pt_1
reversibilità spettante alla coniuge superstite del defunto e ad la CP_4 CP_1 residua quota del 60%, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del Toro, avvenuto il 19.8.2022 e pertanto dall'1.9.2022. Infatti, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato, stante la natura pensionistica della quota di reversibilità e la necessità, quindi, di far riferimento a siffatta regola di decorrenza stabilita dalle leggi pensionistiche, senza che vi osti la natura costitutiva della decisione del giudice, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota (vedi Cass. civ. 15837/01, 6272/04, 2092/07,
22259/13). Pertanto, gli eventuali arretrati spettanti al divorziato fanno carico esclusivo all'ente previdenziale erogatore, nel caso di specie ai due enti, INPS ed , atteso che CP_5
solo questi hanno titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari (cfr. Cass. civ. 2092/2007).
Alla ricorrente sono altresì dovuti i richiesti interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Stante la natura costitutiva della presente sentenza e sostanziale rimessione degli Enti convenuti alla decisione del Tribunale, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando:
determina nella misura del 60% e nella misura del 40% le quote della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite di rispettivamente dovute ad CP_4 [...]
e a , nelle rispettive qualità di coniuge superstite e di ex coniuge e per CP_6 Parte_1
l'effetto condanna l'Inps e l' alla corresponsione ad e a CP_5 CP_6 Parte_1 della quota a ciascuna spettante come sopra determinata, a far data dal 1.9.2022, oltre agli interessi legali dovuti alla dalle singole scadenze al saldo;
Pt_1
spese compensate.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico Dott.ssa Marta Ienzi