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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2653 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2183/2018 pronunciata in data 4 dicembre 2018 dal Tribunale di OL, vertente
TRA
), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. R.E. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via R. Bracco n. 15/A appellante
E
) − nella qualità di Impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada della in persona dei legali rappresentanti, e Controparte_2 Controparte_3
, elettivamente domiciliata in Caivano alla Via N. Braucci n. 23 Controparte_4
nonché in Caserta al Corso Trieste n. 98, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe
Esposito come da procura in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione regolarmente notificato in data 29 novembre 2013 Parte_1
conveniva in giudizio la − quale Impresa designata
[...] Controparte_1
per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada della (FGVS) − innanzi al Tribunale di OL al fine di sentirla Controparte_2
condannare, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata rimasto ignoto, al risarcimento del danno da lesioni personali subito a seguito dell'incidente verificatosi in data 23 dicembre 2007 in Massa di Somma (NA) alla via G. Paparo e precisamente, con direzione Cercola, in prossimità del cimitero.
Nel richiedere la somma di € 158.506,00 − in aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria − e con vittoria delle spese di lite, l'istante premettendo di essere trasportato sul motoveicolo Honda Hornet 600 (tg. CM77259), di sua proprietà
e guidato dall'amico deduceva a fondamento della domanda di aver Parte_2
violentemente impattato contro un muro posto alla propria destra a causa della condotta di un'auto che, provenendo dalla direzione opposta, aveva costretto il conducente il motoveicolo a effettuare una brusca manovra che aveva comportato, però, la totale perdita di controllo dello stesso e il relativo incidente.
Precisando che l'autovettura si era allontanata subito a seguito dell'evento e che era rimasta ignota, si rivolgeva all'assicurazione Parte_1 Controparte_1
ed evidenziava come a seguito dell'incidente i due erano stati soccorsi dal 118
[...]
e, trasportati presso l'Ospedale Loreto Mare di Napoli, ove era Parte_2
deceduto e , dopo circa 11 giorni di coma farmacologico, era stato Parte_1 sottoposto a intervento chirurgico per il trauma contusivo cranico facciale subito e aveva sviluppato in seguito numerosi problemi fisici.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'improponibilità, Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum e ne chiedeva il rigetto per l'assoluta mancanza della prova, o in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa dell'attore nella verificazione dell'evento.
Si pronunciava, quindi, in data 4 dicembre 2018, il Tribunale di OL con la sentenza n. 2183/2018 con cui rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale, dopo aver dichiarato la proponibilità della domanda, ne affermava l'infondatezza per non essere stata «adeguatamente provata la dinamica
2 dell'incidente nella prospettazione fornita da parte attrice» soprattutto per quanto attiene all'«effettiva verificazione di una invasione della carreggiata percorsa dal , ad opera Pt_1
di un'auto pirata, poi repentinamente dileguatasi» a causa della contraddittorietà delle dichiarazioni attoree, dell'inadeguatezza di quelle rese dai testimoni e del contenuto del rapporto di intervento dei Carabinieri.
Avverso tale sentenza , con atto di citazione notificato in data 30 Parte_1
maggio 2019, proponeva appello invocandone l'integrale riforma per il travisamento dei fatti a causa dell'errata valutazione del materiale istruttorio e per la conseguenziale erronea valutazione dell'an debeatur. L'appellante concludeva chiedendo tanto di «accertare e dichiarare, che l'incidente [fosse] avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente [de]l veicolo non identificato» quanto, per l'effetto,
«condannare, la in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di Controparte_1 impresa designata per la alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_2
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento di tutti i danni − biologico temporaneo/permanente, morale e danno emergente, spese mediche € 380.000,00, subiti dall'istante, ammontanti a totali così come da quantificazione operata dal C.T.U., Dr.
, o in quella diversa maggiore o minore somma che l'adita Corte riterrà di Persona_1 giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento», con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la impugnando e contestando tutto quanto Controparte_1 assunto, dedotto e richiesto dall'appellante in quanto infondato. Nello specifico, riteneva che la causa del sinistro «esula[sse] dalla responsabilità di un fantomatico ignoto conducente» evidenziando la contraddittorietà delle dichiarazioni rese in vari tempi da e dai testimoni, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Parte_1
della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo telematico del primo grado di giudizio, all'udienza del 12 dicembre 2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., posto che per cessazione dal servizio del consigliere relatore Dr.ssa Erminia Baldini, giusto decreto del Ministro della Giustizia del 12.10.2023, comunicato in data 19.10.2023, il relativo ruolo era scoperto e trattandosi di una causa di risalente iscrizione a ruolo, rientrante nell'obiettivo di smaltimento del PNRR, premessa la sostituzione del precedente
3 relatore, Dr.ssa Erminia Baldini, con la nomina in sua vece della Dr.ssa Assunta
d'Amore, sul cui ruolo, invece, non vi erano per quella data cause da riservare in decisione della stessa annualità, sulle rinnovate conclusioni rese dalle Parti, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa riduzione a cinquantacinque giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali.
L'appello appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Con un unico e articolato motivo l'appellante lamenta il mancato riconoscimento dell'obbligazione risarcitoria in capo alla per il travisamento dei Controparte_1
fatti in cui è incorso il giudice di prime cure ovvero per avere lo stesso fondato la propria decisione sulla base delle dichiarazioni rese da in un Parte_1 momento di non lucidità a causa delle gravi conseguenze psichiche subite a causa dell'incidente occorsogli. Afferma, inoltre, la genuinità delle dichiarazioni dei testimoni e le numerose omissioni in cui è incorso il Tribunale, soprattutto per non avere ammesso una consulenza tecnica d'ufficio al fine della ricostruzione della dinamica del sinistro.
È bene premettere che in materia di risarcimento danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione ricade sul danneggiato che agisce in giudizio l'onere di dimostrare tanto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo quanto che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass., 8 marzo 1990, n. 1860;
Cass., 13 luglio 2011, n. 15367; Cass., 19 aprile 2023, n. 10540; Cass., 15 febbraio 2024,
n. 4213) e che i pregiudizi riportati siano la diretta conseguenza di tale condotta. In particolare, nelle ipotesi che coinvolgono il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, la prova deve essere ancor più rigorosa, dal momento che la società convenuta non è
«in grado di opporre alcunché a domande generiche e imprecisate e/o fondate su prove generiche, approssimative o intrinsecamente inattendibili» (cfr. Cass., 10 giugno 2005, n.
12304), considerato che la stessa risulta materialmente estranea ai fatti e priva degli strumenti per contestare un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità prospettate dall'attore. Da ciò si desume che, ai fini dell'accoglimento della domanda
4 risarcitoria presentata al FGVS, è necessario provare «le modalità del sinistro» e soprattutto «l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo» e, solo in subordine, «provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto» (cfr. Cass., 19 Aprile 2023, n. 10540; Cass., 24 marzo 2016,
n. 5892).
Orbene, è proprio per tali ragioni che il giudice di prime cure ha rigettato la domanda;
egli ha, infatti, ritenuto «non adeguatamente provata la dinamica del sinistro» nella ricostruzione dell'attore e soprattutto circa l'«effettiva verificazione di una invasione della carreggiata percorsa dal ad opera di un'auto pirata, poi Pt_1 repentinamente dileguatasi». Dal momento che compito della Corte adita, quale giudice di merito al pari del giudice di prime cure, è quello di «individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova» (cfr. Cass., 22 settembre 2023, n.
27117), è in tale ottica che emergono le numerose criticità del materiale probatorio acquisito.
Nella relativa disamina si è avuto modo di rilevare tanto la «contraddittorietà nella quale è incorso il medesimo attore», con le dichiarazioni del 26 febbraio 2008 in sede di sommarie informazioni dinanzi ai Carabinieri di San Sebastiano al e con la Per_2 presentazione della querela contro ignoti del 19 marzo 2008, quanto la totale inadeguatezza delle dichiarazioni dei testimoni per supportare la domanda attorea sul piano probatorio.
Al contempo, non appare affatto fuorviante la lettura operata dal Tribunale delle prime dichiarazioni rese da in sede di sommarie informazioni: Parte_1 esse risultano molto circostanziate, con una ricostruzione minuziosa e precisa dell'accaduto e, tra l'altro, con l'esplicita precisazione circa le condizioni di salute dello stesso. Non si evidenzia affatto l'ipotetico e potenziale travisamento dei fatti in cui è incorso il Tribunale dal momento che non è possibile desumere che Parte_1
si trovasse in una situazione di non lucidità, se non sulla base di mere
[...]
congetture. Lo stesso appellante, in tale sede, dichiara infatti di star «recuperando bene», evidenziando come solo «qualche volta» non fosse «tanto lucido» (cfr. verbale di
5 sommarie informazioni dei Carabinieri S. Sebastiano al Vesuvio) e quanto affermato trova piena conferma nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui il medesimo ha riportato «deficit cognitivi mnesici e turbe del comportamento in sindrome post traumatica da stress» solo in forma «lieve» e non «moderata» o «grave» (cfr. pagg.
13-14 della consulenza tecnica d'ufficio).
Ciò consente alla Corte di ritenere che, nel momento in cui è stato chiamato a rendere sommarie informazioni innanzi ai Carabinieri, possa essere escluso che Parte_1
fosse colpito da un deficit cognitivo mnesico o da turbe del
[...] comportamento avendo ricordato con estrema precisione la successione degli eventi e provato profonda commozione nel ricordare quei tragici momenti.
A riprova della assenza di qualsivoglia compromissione delle proprie facoltà mentali depone la circostanza che, contemporaneamente a dette dichiarazioni, Parte_1
era indagato per il reato di cui all'art. 589 c.p. che vedeva quale persona
[...] offesa dal reato i prossimi congiunti di (cfr., in atti, avviso ex art. 360 Parte_2
c.p.p. per l'esame autoptico), che avrebbe dovuto destare nel dichiarante, peraltro assistito da un difensore d'ufficio, particolare attenzione per le informazioni chiamato a rendere davanti ai Carabinieri e per le conseguenze penali che sarebbero potute derivare a suo carico laddove si fosse sospettato una anche minima alterazione del ricordo dell'incidente occorso.
Contro la tesi sostenuta dall'appellante volta a privare di rilevanza dette informazioni depone un'ulteriore importante circostanza, ovvero che, poco dopo aver reso dette dichiarazioni e nella stessa data del 26 febbraio 2008, sono stati contestati a ben due verbali di contravvenzione al Codice della Parte_1
Strada con contestuali sanzioni per l'assenza di copertura assicurativa sulla moto e per la circolazione in assenza di casco di protezione obbligatorio, entrambi sottoscritti e mai impugnati (cfr. in atti).
Né il richiamo operato dall'appellante all'assenza di alcun contrasto tra dette dichiarazioni (di cui, però, in tal modo si intendere recuperare la piena efficacia) e quanto riportato nella successiva denuncia-querela appare condivisibile dato che il ricordo di una «una macchina [che] si allargava verso il nostro senso di marcia» così che
«Il che guidava la moto a forte velocità, percorrendo quel tratto di strada con la sola Pt_2
6 ruota anteriore, vedendo tale auto, abbassava la ruota anteriore, ma perdeva il controllo della stessa» mal si concilia con la successiva dichiarazione in cui il medesimo, invece, «si vedeva tagliare la strada da un veicolo non meglio identificato, che proveniente dal senso di marcia opposto, precisamente da Cercola verso Massa di Somma, invadeva ad elevata velocità la corsia opposta, costringendo il motociclo ad una brusca frenata e sterzata, con assoluta perdita di controllo che causava un rovinoso impatto nel muro posto alla destra del motociclo». Invero, secondo la originaria ricostruzione della dinamica del sinistro la causa principale è da attribuirsi alla condotta di guida del conducente che si apprestava a impegnare una curva a velocità sostenuta sulla sola ruota posteriore e che, nel riprendere una condotta corretta alla vista dell'autovettura proveniente dalla corsia di marcia opposta, perdeva il controllo del motociclo andando a impattare contro il muro laterale.
Peraltro, a dimostrazione dell'assenza di qualsivoglia elemento di disturbo determinato dall'autovettura, depone la notevole ampiezza della sede stradale percorsa e il punto in cui il motociclo ha cominciato la frenata ben vicino al muretto laterale per percorrere ben 12,50 mt. prima di impattare più avanti contro lo stesso.
Più precisamente, considerando la morfologia del tratto di strada «semicurvo» la presunta macchina proveniente dal lato Cercola, con larghezza di 13,75 mt., e con direzione Massa di Somma, con larghezza di 8,90 mt., non avrebbe mai potuto
«tagliare la strada» ai motociclisti ma, al massimo, in ipotesi di effettiva presenza della stessa, solo provocare una turbativa alla circolazione dell'altro senso di marcia qualora avesse proceduto in modo spedito e avesse imboccato ampiamente la curva.
Quanto qui ricostruito trova riscontro nelle parole di in sede di Parte_1
sommarie informazioni che, fa sì riferimento alla condotta di una macchina che «si allargava verso il nostro senso di marcia», ma non attribuisce mai alla stessa un'influenza causale determinante e, in subordine, non fa affatto menzione della velocità sostenuta della stessa, sottolineando, invece, sia la pericolosa condotta tenuta dalla moto che procedeva «con la sola ruota posteriore», «a forte velocità»
(presumibilmente raggiunta considerato il tratto di strada precedente quale rettilineo e in pendenza), con a bordo due passeggeri sprovvisti di casco e in totale assenza di copertura assicurativa, e sia la reazione di che «perdeva il controllo Parte_2
7 della stessa [moto]». Al contempo, appare contraddittorio con la dinamica sopra prospettata sia quanto dichiarato dallo stesso in sede di querela Parte_1
«si vedeva tagliare la strada da un veicolo […] che […] invadeva ad elevata velocità la corsia opposta» che al proprio consulente tecnico di parte, dott. al quale Persona_3
riferisce che «in qualità di trasportato veniva investito da un autoveicolo proveniente dal senso opposto di marcia» il cui conducente «viaggiava ad alta velocità».
È da precisare, infatti, che con una condotta fortemente pericolosa come quella tenuta dai due motociclisti, anche la sola visione di un veicolo proveniente dal senso opposto e con un'andatura regolare avrebbe potuto cagionare una turbativa della propria circolazione. Considerato il tratto di strada interessato dall'incidente, quale rettilineo in discesa caratterizzato da una curva c.d. a gomito, anche in presenza di una buona visibilità come quella del caso di specie («giorno con luce normale» secondo quanto riportato nel rapporto dei Carabinieri), l'ostacolo principale, persino in ipotesi di un'ordinaria andatura, è rappresentato proprio dalle caratteristiche morfologiche dello stesso. Ed infatti, proprio in tal caso, l'art. 141 Codice della Strada prevede (e prevedeva ratione temporis) l'obbligo in capo al conducente del veicolo di
«regolare la velocità del veicolo» in modo tale che «sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione» ed appare chiaro che nel caso di specie tale obbligo non sia stato affatto rispettato.
Alcun rilievo può, poi, assumere «la scelta degli Organi Inquirenti (P.M. e Carabinieri) che hanno ritenuto di procedere all'interrogatorio dell'inquisito solo 17 giorni dopo Pt_1
le dimissioni dall'Ospedale, ma, soprattutto 53 giorni dall'uscita dal coma» dal momento che laddove le sue condizioni fisiche non lo avessero consentito, ben avrebbe potuto chiedere di essere sentito in altro momento, e, comunque, non avendo evidenziato affatto in sede di sommarie informazioni alcun impedimento a rendere le dichiarazioni richiestegli.
In ultimo, è bene rilevare come in qualsiasi caso, pur volendo ritenere prive di alcun rilievo probatorio le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazione innanzi ai
Carabinieri in data 26 febbraio 2008, la sola querela contro ignoti, sporta il successivo
19 marzo 2008, non presenti una rilevanza probatoria primaria, ritenendosi infatti che la proposizione della stessa da parte del danneggiato «non vale, in sè stessa, a
8 dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto» (cfr. Cass., 4 novembre 2014, n. 23434), ma, si configura quale mero elemento indiziario da valutare unitamente a tutti gli altri elementi istruttori ai fini dell'accertamento del diritto (cfr. Cass., 12 gennaio
2023, n. 644; Cass., 17 febbraio 2016, n. 3019; Cass., 3 settembre 2009, n. 18532). E in tali termini gli ulteriori elementi istruttori acquisiti non provano affatto il contenuto della querela quanto alla descrizione della dinamica dell'incidente.
Quindi, data la contraddittorietà del materiale probatorio, la Corte non ritiene soddisfatti i requisiti richiesti dal Supremo Collegio ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria presentata al FGVS: non appaiono provate, tantomeno «in maniera chiara e univoca», tanto le modalità del sinistro quanto l'attribuibilità dello stesso alla condotta del conducente del presunto veicolo rimasto sconosciuto (cfr.
Cass., 26 gennaio 2016, n. 132).
Invero, considerate le perplessità rilevate in merito alla dinamica dell'incidente, è bene rilevare in ultimo che la Corte non si sente neanche adeguatamente confortata per affermare l'effettiva presenza del presunto veicolo pirata, anche ai fini di una possibile concorsualità nella produzione del sinistro: ferme restando le numerose risultanze istruttorie dalle quali si desume l'attribuibilità dell'incidente alla condotta pericolosa tenuta dai motociclisti è da evidenziare un'ulteriore perplessità e questa risiede tanto nell'assenza di segni dello scontro della macchina contro il motociclo, quanto nel comportamento tenuto da , padre del conducente, poi Persona_4
deceduto, . Quest'ultimo, difatti, pur avendo il figlio perso la vita a Parte_2 seguito dell'incidente stradale occorsogli, non risulta aver mai sporto querela contro ignoti quanto piuttosto ai soli danni dei sanitari che ebbero in cura il figlio a seguito dell'incidente (cfr. denuncia querela del 31 dicembre 2007).
Al contempo, è da evidenziare come siano totalmente condivisibili le perplessità evidenziate dal Tribunale in ordine all'assenza dei testimoni in loco, così come riportata nel Rapporto dei Carabinieri inviato alla Procura della Repubblica di OL,
e a nulla paiono giovare le fumose dichiarazioni rese dai testimoni e le giustificazioni rese circa la loro assenza sui luoghi di causa accertata dai militari. Nello specifico, il testimone dichiara di aver visto i Carabinieri intervenire sul luogo Testimone_1
del sinistro e svolgere tutti i «rilievi del caso» ma, al contempo, i Carabinieri non
9 hanno mai fatto menzione di tale soggetto all'interno del Rapporto, dotato di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.. Appare inoltre suggestiva e infondata la giustificazione all'omessa presentazione dei testimoni e alle Tes_1 Tes_2
Forze dell'ordine presenti sul luogo: la presunta scopertura assicurativa del mezzo su cui viaggiavano i due testimoni che, al più, li avrebbe esposti a una sanzione amministrativa non appare affatto una giustificazione idonea, soprattutto in considerazione della gravità dell'incidente occorso ai loro amici e della unicità delle dichiarazioni che nell'immediatezza i due avrebbero potuto rilasciare per avervi assistito. Ancora, desta non pochi sospetti il fatto che, secondo la testimonianza di
, i militari non abbiano rivolto alcuna domanda ai testimoni Testimone_1
fondamentali per la ricostruzione dell'incidente, né abbiano provveduto alla loro identificazione, pur provvedendo a ricostruirne la probabile dinamica con caratteristiche immediatamente percepibili di particolare gravità.
La fumosa situazione prospettata si infittisce maggiormente considerate sia la testimonianza di che non fa mai menzione dei Carabinieri sul luogo Testimone_3
del sinistro, sia le sommarie informazioni rilasciate da , che non fa Parte_1 mai riferimento alla presenza di testimoni.
In definitiva e tutto considerato, le dichiarazioni rese appaiono comunque inattendibili dal momento che numerose sono state le ulteriori incongruenze rilevate, nello specifico il testimone : Testimone_1
- ha rilevato la presenza di «pietrisco» sul manto stradale, ma dal rapporto dei
Carabinieri e dalla documentazione fotografica prodotta emerge chiaramente come, contrariamente, l'asfalto in discrete condizioni fosse ruvido e secco, non facendo affatto riferimento alla presenza di tale materiale;
- ha totalmente escluso la non corretta condotta di guida del conducente della moto, che è stata in realtà confermata da in sede di Parte_1
sommarie informazioni «[…] percorrendo quel tratto di strada con la sola ruota posteriore […]», per poi essere riconfermata anche dalla Procura della
Repubblica di OL (cfr. richiesta di archiviazione n. 18428/08);
- ha affermato che l'andatura tenuta dall'Honda Hornet 600 fosse ordinaria e non veloce, ma quanto sostenuto è stato poi contestato dallo stesso Parte_3
[...]
[...] ben due volte in sede di sommarie informazioni, in un primo
[...]
momento con «[…] guidava la mia moto a velocità sostenuta» e poi Pt_2
rimarcata con «Il […] guidava la moto a forte velocità […]», per poi essere Pt_2 definitivamente sconfessato dalla Procura della Repubblica di OL (cfr. richiesta di archiviazione n. 18428/08);
- ha affermato che e fossero in possesso del casco, nonostante Pt_1 Pt_2
la precisazione di non ricordare con precisione se lo indossassero o meno, totalmente sconfessato dal in sede di sommarie informazioni Pt_1
(avendo così ricordato «preciso che sia io che il mio amico non indossavamo Pt_2
il casco protettivo») e ribadito in sede di contestazione della violazione dell'art. 171 c. 2 e 3 del Codice della Strada. Inoltre, dal Rapporto dei Carabinieri è emerso che «i malcapitati non indossavano il casco protettivo», in totale contrasto con quanto affermato dal testimone;
- ha, infine, ricordato di aver chiamato il 118, ma, al contempo, di essersi subito dopo allontanato per recarsi presso il vicino Ospedale Apicella di Pollena
Trocchia «dove personalmente scort[ò] l'ambulanza su luogo dell'incidente» ove, però, era sopraggiunta nel frattempo «la prima ambulanza che preferì soccorrere
», nonostante nella prima sommaria informativa dei Carabinieri di S. Parte_1
Sebastiano al Vesuvio del 23 dicembre 2007 si evidenzi il soccorso di entrambi gli occupanti il motociclo con l'ambulanza del 118 presso l'Ospedale Loreto
Mare di Napoli.
Anche le dichiarazioni del testimone appaiono ugualmente Testimone_3
problematiche: il testimone, seguendo lo stesso modus di , ha affermato sia la Tes_1
presenza di materiale sull'asfalto (pur se non «pietrisco» bensì «terriccio»), sia il possesso del casco da parte di e (pur non ricordando anch'egli se Pt_1 Pt_2
effettivamente lo indossassero o meno), sia l'andatura a velocità regolare con entrambe le ruote sulla strada che il soccorso a mezzo di ambulanze appartenenti a due diversi presidi ospedalieri. Emerge anche in tal caso il netto contrasto delle suddette dichiarazioni con quanto desunto dalle ulteriori risultanze probatorie. In conclusione, le dichiarazioni rese dai testimoni, pur apparendo concordi tra di loro, pongono le basi su un insanabile vizio: vanno a collidere con tutti gli altri mezzi
11 istruttori, prime fra tutti le originarie dichiarazioni di , gli atti dei Parte_1
Carabinieri e della Procura, e pertanto non possono essere ritenute attendibili e idonee a supportare la domanda risarcitoria.
A ciò si voglia aggiungere che l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. della richiesta di intervento del 118, ritenuta dall'attore idonea a supportare la presenza dei testimoni, in realtà necessita di alcune precisazioni. È da rilevare infatti come l'ordine di esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c., confermato da costante giurisprudenza, postuli in primis «l'istanza di una delle parti in causa, evidentemente interessata all'acquisizione del documento […] al processo» che, pur essendo richiesta nel presente grado di appello è mancata nel primo grado, nonché il relativo utilizzo soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (cfr. Cass., 3 novembre 2021,
n. 31251), che ben avrebbe potuto farne richiesta essendo stato personalmente coinvolto nel sinistro per il quale è stata fatta richiesta di intervento.
In ultimo, quanto alla richiesta istruttoria di consulenza tecnica d'ufficio ricostruttiva dell'evento, è bene rilevare che la Corte di Cassazione è solida nel ritenere che «la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice […]» (cfr. Cass., 19 aprile 2023, n. 10540) e che, di conseguenza, «il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda, con essa, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero chieda di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati» (cfr. Cass.,
15 dicembre 2017, n. 30218). Pertanto, alla luce del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di , appare corretto evitare di disporre una Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio meramente esplorativa, considerato inoltre il notevole lasso di tempo intercorso dal sinistro e la scarsezza degli elementi di fatto ricavabili dal luogo del sinistro così come accertati dai Carabinieri accorsivi subito dopo.
Concludendo, il Tribunale ha correttamente inserito le discrasie rilevate in una serie di elementi fattuali che ha giudicato come indizi sfavorevoli all'attore al punto di pervenire al rigetto della domanda avanzata. D'altronde, con un quadro probatorio decisamente contraddittorio e carente come quello prospettato dall'attore, in alcun
12 modo può dirsi raggiunta la prova che l'autoveicolo pirata fosse effettivamente presente sulla strada e che il sinistro fosse realmente stato cagionato dalla condotta del relativo conducente, a favore invece di una differente dinamica di incidente a causa dell'esclusiva condotta notevolmente e intrinsecamente pericolosa tenuta dal conducente dell'Honda Hornet 600.
Muovendo da tali premesse, l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di OL, in quanto sprovvisto di un'adeguata e tranquillizzante prova circa la dinamica dell'incidente, non può che ritenersi infondato e non meritevole di accoglimento.
Ebbene, in ragione di ciò, e avuto riguardo alla totalità delle emergenze istruttorie che depongono nel senso della mancanza di prova del nesso di causalità tra la dinamica invocata dall'appellante e le lesioni dallo stesso lamentate, le testimonianze di ed non possono che stimarsi inattendibili, con Testimone_3 Testimone_1 conseguente invio degli atti alla Procura della Repubblica in sede per i reati astrattamente configurabili di falsa testimonianza.
L'appellante, giacché soccombente anche nel presente grado di giudizio, va condannato a rimborsare le spese liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 2183/2018 pronunciata in data 4 dicembre 2018 dal Tribunale di OL, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della che si liquidano in € 7.200,00, oltre rimborso forfettario, Controparte_1
IVA e CPA come per legge;
13 c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
d) dispone che a cura della Cancelleria una copia dell'atto di citazione in primo grado e in appello, dei verbali di causa del primo grado del giudizio in cui è stata raccolta la prova testimoniale e della presente sentenza siano trasmessi alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di propria competenza.
Così deciso in Napoli in data 6 marzo 2025.
La Presidente est. dott.ssa Assunta d'Amore
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2653 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2183/2018 pronunciata in data 4 dicembre 2018 dal Tribunale di OL, vertente
TRA
), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. R.E. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via R. Bracco n. 15/A appellante
E
) − nella qualità di Impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada della in persona dei legali rappresentanti, e Controparte_2 Controparte_3
, elettivamente domiciliata in Caivano alla Via N. Braucci n. 23 Controparte_4
nonché in Caserta al Corso Trieste n. 98, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe
Esposito come da procura in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione regolarmente notificato in data 29 novembre 2013 Parte_1
conveniva in giudizio la − quale Impresa designata
[...] Controparte_1
per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada della (FGVS) − innanzi al Tribunale di OL al fine di sentirla Controparte_2
condannare, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata rimasto ignoto, al risarcimento del danno da lesioni personali subito a seguito dell'incidente verificatosi in data 23 dicembre 2007 in Massa di Somma (NA) alla via G. Paparo e precisamente, con direzione Cercola, in prossimità del cimitero.
Nel richiedere la somma di € 158.506,00 − in aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria − e con vittoria delle spese di lite, l'istante premettendo di essere trasportato sul motoveicolo Honda Hornet 600 (tg. CM77259), di sua proprietà
e guidato dall'amico deduceva a fondamento della domanda di aver Parte_2
violentemente impattato contro un muro posto alla propria destra a causa della condotta di un'auto che, provenendo dalla direzione opposta, aveva costretto il conducente il motoveicolo a effettuare una brusca manovra che aveva comportato, però, la totale perdita di controllo dello stesso e il relativo incidente.
Precisando che l'autovettura si era allontanata subito a seguito dell'evento e che era rimasta ignota, si rivolgeva all'assicurazione Parte_1 Controparte_1
ed evidenziava come a seguito dell'incidente i due erano stati soccorsi dal 118
[...]
e, trasportati presso l'Ospedale Loreto Mare di Napoli, ove era Parte_2
deceduto e , dopo circa 11 giorni di coma farmacologico, era stato Parte_1 sottoposto a intervento chirurgico per il trauma contusivo cranico facciale subito e aveva sviluppato in seguito numerosi problemi fisici.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'improponibilità, Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum e ne chiedeva il rigetto per l'assoluta mancanza della prova, o in via subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa dell'attore nella verificazione dell'evento.
Si pronunciava, quindi, in data 4 dicembre 2018, il Tribunale di OL con la sentenza n. 2183/2018 con cui rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale, dopo aver dichiarato la proponibilità della domanda, ne affermava l'infondatezza per non essere stata «adeguatamente provata la dinamica
2 dell'incidente nella prospettazione fornita da parte attrice» soprattutto per quanto attiene all'«effettiva verificazione di una invasione della carreggiata percorsa dal , ad opera Pt_1
di un'auto pirata, poi repentinamente dileguatasi» a causa della contraddittorietà delle dichiarazioni attoree, dell'inadeguatezza di quelle rese dai testimoni e del contenuto del rapporto di intervento dei Carabinieri.
Avverso tale sentenza , con atto di citazione notificato in data 30 Parte_1
maggio 2019, proponeva appello invocandone l'integrale riforma per il travisamento dei fatti a causa dell'errata valutazione del materiale istruttorio e per la conseguenziale erronea valutazione dell'an debeatur. L'appellante concludeva chiedendo tanto di «accertare e dichiarare, che l'incidente [fosse] avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente [de]l veicolo non identificato» quanto, per l'effetto,
«condannare, la in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di Controparte_1 impresa designata per la alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_2
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento di tutti i danni − biologico temporaneo/permanente, morale e danno emergente, spese mediche € 380.000,00, subiti dall'istante, ammontanti a totali così come da quantificazione operata dal C.T.U., Dr.
, o in quella diversa maggiore o minore somma che l'adita Corte riterrà di Persona_1 giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento», con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la impugnando e contestando tutto quanto Controparte_1 assunto, dedotto e richiesto dall'appellante in quanto infondato. Nello specifico, riteneva che la causa del sinistro «esula[sse] dalla responsabilità di un fantomatico ignoto conducente» evidenziando la contraddittorietà delle dichiarazioni rese in vari tempi da e dai testimoni, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Parte_1
della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo telematico del primo grado di giudizio, all'udienza del 12 dicembre 2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., posto che per cessazione dal servizio del consigliere relatore Dr.ssa Erminia Baldini, giusto decreto del Ministro della Giustizia del 12.10.2023, comunicato in data 19.10.2023, il relativo ruolo era scoperto e trattandosi di una causa di risalente iscrizione a ruolo, rientrante nell'obiettivo di smaltimento del PNRR, premessa la sostituzione del precedente
3 relatore, Dr.ssa Erminia Baldini, con la nomina in sua vece della Dr.ssa Assunta
d'Amore, sul cui ruolo, invece, non vi erano per quella data cause da riservare in decisione della stessa annualità, sulle rinnovate conclusioni rese dalle Parti, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa riduzione a cinquantacinque giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali.
L'appello appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Con un unico e articolato motivo l'appellante lamenta il mancato riconoscimento dell'obbligazione risarcitoria in capo alla per il travisamento dei Controparte_1
fatti in cui è incorso il giudice di prime cure ovvero per avere lo stesso fondato la propria decisione sulla base delle dichiarazioni rese da in un Parte_1 momento di non lucidità a causa delle gravi conseguenze psichiche subite a causa dell'incidente occorsogli. Afferma, inoltre, la genuinità delle dichiarazioni dei testimoni e le numerose omissioni in cui è incorso il Tribunale, soprattutto per non avere ammesso una consulenza tecnica d'ufficio al fine della ricostruzione della dinamica del sinistro.
È bene premettere che in materia di risarcimento danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione ricade sul danneggiato che agisce in giudizio l'onere di dimostrare tanto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo quanto che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass., 8 marzo 1990, n. 1860;
Cass., 13 luglio 2011, n. 15367; Cass., 19 aprile 2023, n. 10540; Cass., 15 febbraio 2024,
n. 4213) e che i pregiudizi riportati siano la diretta conseguenza di tale condotta. In particolare, nelle ipotesi che coinvolgono il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, la prova deve essere ancor più rigorosa, dal momento che la società convenuta non è
«in grado di opporre alcunché a domande generiche e imprecisate e/o fondate su prove generiche, approssimative o intrinsecamente inattendibili» (cfr. Cass., 10 giugno 2005, n.
12304), considerato che la stessa risulta materialmente estranea ai fatti e priva degli strumenti per contestare un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità prospettate dall'attore. Da ciò si desume che, ai fini dell'accoglimento della domanda
4 risarcitoria presentata al FGVS, è necessario provare «le modalità del sinistro» e soprattutto «l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo» e, solo in subordine, «provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto» (cfr. Cass., 19 Aprile 2023, n. 10540; Cass., 24 marzo 2016,
n. 5892).
Orbene, è proprio per tali ragioni che il giudice di prime cure ha rigettato la domanda;
egli ha, infatti, ritenuto «non adeguatamente provata la dinamica del sinistro» nella ricostruzione dell'attore e soprattutto circa l'«effettiva verificazione di una invasione della carreggiata percorsa dal ad opera di un'auto pirata, poi Pt_1 repentinamente dileguatasi». Dal momento che compito della Corte adita, quale giudice di merito al pari del giudice di prime cure, è quello di «individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova» (cfr. Cass., 22 settembre 2023, n.
27117), è in tale ottica che emergono le numerose criticità del materiale probatorio acquisito.
Nella relativa disamina si è avuto modo di rilevare tanto la «contraddittorietà nella quale è incorso il medesimo attore», con le dichiarazioni del 26 febbraio 2008 in sede di sommarie informazioni dinanzi ai Carabinieri di San Sebastiano al e con la Per_2 presentazione della querela contro ignoti del 19 marzo 2008, quanto la totale inadeguatezza delle dichiarazioni dei testimoni per supportare la domanda attorea sul piano probatorio.
Al contempo, non appare affatto fuorviante la lettura operata dal Tribunale delle prime dichiarazioni rese da in sede di sommarie informazioni: Parte_1 esse risultano molto circostanziate, con una ricostruzione minuziosa e precisa dell'accaduto e, tra l'altro, con l'esplicita precisazione circa le condizioni di salute dello stesso. Non si evidenzia affatto l'ipotetico e potenziale travisamento dei fatti in cui è incorso il Tribunale dal momento che non è possibile desumere che Parte_1
si trovasse in una situazione di non lucidità, se non sulla base di mere
[...]
congetture. Lo stesso appellante, in tale sede, dichiara infatti di star «recuperando bene», evidenziando come solo «qualche volta» non fosse «tanto lucido» (cfr. verbale di
5 sommarie informazioni dei Carabinieri S. Sebastiano al Vesuvio) e quanto affermato trova piena conferma nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui il medesimo ha riportato «deficit cognitivi mnesici e turbe del comportamento in sindrome post traumatica da stress» solo in forma «lieve» e non «moderata» o «grave» (cfr. pagg.
13-14 della consulenza tecnica d'ufficio).
Ciò consente alla Corte di ritenere che, nel momento in cui è stato chiamato a rendere sommarie informazioni innanzi ai Carabinieri, possa essere escluso che Parte_1
fosse colpito da un deficit cognitivo mnesico o da turbe del
[...] comportamento avendo ricordato con estrema precisione la successione degli eventi e provato profonda commozione nel ricordare quei tragici momenti.
A riprova della assenza di qualsivoglia compromissione delle proprie facoltà mentali depone la circostanza che, contemporaneamente a dette dichiarazioni, Parte_1
era indagato per il reato di cui all'art. 589 c.p. che vedeva quale persona
[...] offesa dal reato i prossimi congiunti di (cfr., in atti, avviso ex art. 360 Parte_2
c.p.p. per l'esame autoptico), che avrebbe dovuto destare nel dichiarante, peraltro assistito da un difensore d'ufficio, particolare attenzione per le informazioni chiamato a rendere davanti ai Carabinieri e per le conseguenze penali che sarebbero potute derivare a suo carico laddove si fosse sospettato una anche minima alterazione del ricordo dell'incidente occorso.
Contro la tesi sostenuta dall'appellante volta a privare di rilevanza dette informazioni depone un'ulteriore importante circostanza, ovvero che, poco dopo aver reso dette dichiarazioni e nella stessa data del 26 febbraio 2008, sono stati contestati a ben due verbali di contravvenzione al Codice della Parte_1
Strada con contestuali sanzioni per l'assenza di copertura assicurativa sulla moto e per la circolazione in assenza di casco di protezione obbligatorio, entrambi sottoscritti e mai impugnati (cfr. in atti).
Né il richiamo operato dall'appellante all'assenza di alcun contrasto tra dette dichiarazioni (di cui, però, in tal modo si intendere recuperare la piena efficacia) e quanto riportato nella successiva denuncia-querela appare condivisibile dato che il ricordo di una «una macchina [che] si allargava verso il nostro senso di marcia» così che
«Il che guidava la moto a forte velocità, percorrendo quel tratto di strada con la sola Pt_2
6 ruota anteriore, vedendo tale auto, abbassava la ruota anteriore, ma perdeva il controllo della stessa» mal si concilia con la successiva dichiarazione in cui il medesimo, invece, «si vedeva tagliare la strada da un veicolo non meglio identificato, che proveniente dal senso di marcia opposto, precisamente da Cercola verso Massa di Somma, invadeva ad elevata velocità la corsia opposta, costringendo il motociclo ad una brusca frenata e sterzata, con assoluta perdita di controllo che causava un rovinoso impatto nel muro posto alla destra del motociclo». Invero, secondo la originaria ricostruzione della dinamica del sinistro la causa principale è da attribuirsi alla condotta di guida del conducente che si apprestava a impegnare una curva a velocità sostenuta sulla sola ruota posteriore e che, nel riprendere una condotta corretta alla vista dell'autovettura proveniente dalla corsia di marcia opposta, perdeva il controllo del motociclo andando a impattare contro il muro laterale.
Peraltro, a dimostrazione dell'assenza di qualsivoglia elemento di disturbo determinato dall'autovettura, depone la notevole ampiezza della sede stradale percorsa e il punto in cui il motociclo ha cominciato la frenata ben vicino al muretto laterale per percorrere ben 12,50 mt. prima di impattare più avanti contro lo stesso.
Più precisamente, considerando la morfologia del tratto di strada «semicurvo» la presunta macchina proveniente dal lato Cercola, con larghezza di 13,75 mt., e con direzione Massa di Somma, con larghezza di 8,90 mt., non avrebbe mai potuto
«tagliare la strada» ai motociclisti ma, al massimo, in ipotesi di effettiva presenza della stessa, solo provocare una turbativa alla circolazione dell'altro senso di marcia qualora avesse proceduto in modo spedito e avesse imboccato ampiamente la curva.
Quanto qui ricostruito trova riscontro nelle parole di in sede di Parte_1
sommarie informazioni che, fa sì riferimento alla condotta di una macchina che «si allargava verso il nostro senso di marcia», ma non attribuisce mai alla stessa un'influenza causale determinante e, in subordine, non fa affatto menzione della velocità sostenuta della stessa, sottolineando, invece, sia la pericolosa condotta tenuta dalla moto che procedeva «con la sola ruota posteriore», «a forte velocità»
(presumibilmente raggiunta considerato il tratto di strada precedente quale rettilineo e in pendenza), con a bordo due passeggeri sprovvisti di casco e in totale assenza di copertura assicurativa, e sia la reazione di che «perdeva il controllo Parte_2
7 della stessa [moto]». Al contempo, appare contraddittorio con la dinamica sopra prospettata sia quanto dichiarato dallo stesso in sede di querela Parte_1
«si vedeva tagliare la strada da un veicolo […] che […] invadeva ad elevata velocità la corsia opposta» che al proprio consulente tecnico di parte, dott. al quale Persona_3
riferisce che «in qualità di trasportato veniva investito da un autoveicolo proveniente dal senso opposto di marcia» il cui conducente «viaggiava ad alta velocità».
È da precisare, infatti, che con una condotta fortemente pericolosa come quella tenuta dai due motociclisti, anche la sola visione di un veicolo proveniente dal senso opposto e con un'andatura regolare avrebbe potuto cagionare una turbativa della propria circolazione. Considerato il tratto di strada interessato dall'incidente, quale rettilineo in discesa caratterizzato da una curva c.d. a gomito, anche in presenza di una buona visibilità come quella del caso di specie («giorno con luce normale» secondo quanto riportato nel rapporto dei Carabinieri), l'ostacolo principale, persino in ipotesi di un'ordinaria andatura, è rappresentato proprio dalle caratteristiche morfologiche dello stesso. Ed infatti, proprio in tal caso, l'art. 141 Codice della Strada prevede (e prevedeva ratione temporis) l'obbligo in capo al conducente del veicolo di
«regolare la velocità del veicolo» in modo tale che «sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione» ed appare chiaro che nel caso di specie tale obbligo non sia stato affatto rispettato.
Alcun rilievo può, poi, assumere «la scelta degli Organi Inquirenti (P.M. e Carabinieri) che hanno ritenuto di procedere all'interrogatorio dell'inquisito solo 17 giorni dopo Pt_1
le dimissioni dall'Ospedale, ma, soprattutto 53 giorni dall'uscita dal coma» dal momento che laddove le sue condizioni fisiche non lo avessero consentito, ben avrebbe potuto chiedere di essere sentito in altro momento, e, comunque, non avendo evidenziato affatto in sede di sommarie informazioni alcun impedimento a rendere le dichiarazioni richiestegli.
In ultimo, è bene rilevare come in qualsiasi caso, pur volendo ritenere prive di alcun rilievo probatorio le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazione innanzi ai
Carabinieri in data 26 febbraio 2008, la sola querela contro ignoti, sporta il successivo
19 marzo 2008, non presenti una rilevanza probatoria primaria, ritenendosi infatti che la proposizione della stessa da parte del danneggiato «non vale, in sè stessa, a
8 dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto» (cfr. Cass., 4 novembre 2014, n. 23434), ma, si configura quale mero elemento indiziario da valutare unitamente a tutti gli altri elementi istruttori ai fini dell'accertamento del diritto (cfr. Cass., 12 gennaio
2023, n. 644; Cass., 17 febbraio 2016, n. 3019; Cass., 3 settembre 2009, n. 18532). E in tali termini gli ulteriori elementi istruttori acquisiti non provano affatto il contenuto della querela quanto alla descrizione della dinamica dell'incidente.
Quindi, data la contraddittorietà del materiale probatorio, la Corte non ritiene soddisfatti i requisiti richiesti dal Supremo Collegio ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria presentata al FGVS: non appaiono provate, tantomeno «in maniera chiara e univoca», tanto le modalità del sinistro quanto l'attribuibilità dello stesso alla condotta del conducente del presunto veicolo rimasto sconosciuto (cfr.
Cass., 26 gennaio 2016, n. 132).
Invero, considerate le perplessità rilevate in merito alla dinamica dell'incidente, è bene rilevare in ultimo che la Corte non si sente neanche adeguatamente confortata per affermare l'effettiva presenza del presunto veicolo pirata, anche ai fini di una possibile concorsualità nella produzione del sinistro: ferme restando le numerose risultanze istruttorie dalle quali si desume l'attribuibilità dell'incidente alla condotta pericolosa tenuta dai motociclisti è da evidenziare un'ulteriore perplessità e questa risiede tanto nell'assenza di segni dello scontro della macchina contro il motociclo, quanto nel comportamento tenuto da , padre del conducente, poi Persona_4
deceduto, . Quest'ultimo, difatti, pur avendo il figlio perso la vita a Parte_2 seguito dell'incidente stradale occorsogli, non risulta aver mai sporto querela contro ignoti quanto piuttosto ai soli danni dei sanitari che ebbero in cura il figlio a seguito dell'incidente (cfr. denuncia querela del 31 dicembre 2007).
Al contempo, è da evidenziare come siano totalmente condivisibili le perplessità evidenziate dal Tribunale in ordine all'assenza dei testimoni in loco, così come riportata nel Rapporto dei Carabinieri inviato alla Procura della Repubblica di OL,
e a nulla paiono giovare le fumose dichiarazioni rese dai testimoni e le giustificazioni rese circa la loro assenza sui luoghi di causa accertata dai militari. Nello specifico, il testimone dichiara di aver visto i Carabinieri intervenire sul luogo Testimone_1
del sinistro e svolgere tutti i «rilievi del caso» ma, al contempo, i Carabinieri non
9 hanno mai fatto menzione di tale soggetto all'interno del Rapporto, dotato di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.. Appare inoltre suggestiva e infondata la giustificazione all'omessa presentazione dei testimoni e alle Tes_1 Tes_2
Forze dell'ordine presenti sul luogo: la presunta scopertura assicurativa del mezzo su cui viaggiavano i due testimoni che, al più, li avrebbe esposti a una sanzione amministrativa non appare affatto una giustificazione idonea, soprattutto in considerazione della gravità dell'incidente occorso ai loro amici e della unicità delle dichiarazioni che nell'immediatezza i due avrebbero potuto rilasciare per avervi assistito. Ancora, desta non pochi sospetti il fatto che, secondo la testimonianza di
, i militari non abbiano rivolto alcuna domanda ai testimoni Testimone_1
fondamentali per la ricostruzione dell'incidente, né abbiano provveduto alla loro identificazione, pur provvedendo a ricostruirne la probabile dinamica con caratteristiche immediatamente percepibili di particolare gravità.
La fumosa situazione prospettata si infittisce maggiormente considerate sia la testimonianza di che non fa mai menzione dei Carabinieri sul luogo Testimone_3
del sinistro, sia le sommarie informazioni rilasciate da , che non fa Parte_1 mai riferimento alla presenza di testimoni.
In definitiva e tutto considerato, le dichiarazioni rese appaiono comunque inattendibili dal momento che numerose sono state le ulteriori incongruenze rilevate, nello specifico il testimone : Testimone_1
- ha rilevato la presenza di «pietrisco» sul manto stradale, ma dal rapporto dei
Carabinieri e dalla documentazione fotografica prodotta emerge chiaramente come, contrariamente, l'asfalto in discrete condizioni fosse ruvido e secco, non facendo affatto riferimento alla presenza di tale materiale;
- ha totalmente escluso la non corretta condotta di guida del conducente della moto, che è stata in realtà confermata da in sede di Parte_1
sommarie informazioni «[…] percorrendo quel tratto di strada con la sola ruota posteriore […]», per poi essere riconfermata anche dalla Procura della
Repubblica di OL (cfr. richiesta di archiviazione n. 18428/08);
- ha affermato che l'andatura tenuta dall'Honda Hornet 600 fosse ordinaria e non veloce, ma quanto sostenuto è stato poi contestato dallo stesso Parte_3
[...]
[...] ben due volte in sede di sommarie informazioni, in un primo
[...]
momento con «[…] guidava la mia moto a velocità sostenuta» e poi Pt_2
rimarcata con «Il […] guidava la moto a forte velocità […]», per poi essere Pt_2 definitivamente sconfessato dalla Procura della Repubblica di OL (cfr. richiesta di archiviazione n. 18428/08);
- ha affermato che e fossero in possesso del casco, nonostante Pt_1 Pt_2
la precisazione di non ricordare con precisione se lo indossassero o meno, totalmente sconfessato dal in sede di sommarie informazioni Pt_1
(avendo così ricordato «preciso che sia io che il mio amico non indossavamo Pt_2
il casco protettivo») e ribadito in sede di contestazione della violazione dell'art. 171 c. 2 e 3 del Codice della Strada. Inoltre, dal Rapporto dei Carabinieri è emerso che «i malcapitati non indossavano il casco protettivo», in totale contrasto con quanto affermato dal testimone;
- ha, infine, ricordato di aver chiamato il 118, ma, al contempo, di essersi subito dopo allontanato per recarsi presso il vicino Ospedale Apicella di Pollena
Trocchia «dove personalmente scort[ò] l'ambulanza su luogo dell'incidente» ove, però, era sopraggiunta nel frattempo «la prima ambulanza che preferì soccorrere
», nonostante nella prima sommaria informativa dei Carabinieri di S. Parte_1
Sebastiano al Vesuvio del 23 dicembre 2007 si evidenzi il soccorso di entrambi gli occupanti il motociclo con l'ambulanza del 118 presso l'Ospedale Loreto
Mare di Napoli.
Anche le dichiarazioni del testimone appaiono ugualmente Testimone_3
problematiche: il testimone, seguendo lo stesso modus di , ha affermato sia la Tes_1
presenza di materiale sull'asfalto (pur se non «pietrisco» bensì «terriccio»), sia il possesso del casco da parte di e (pur non ricordando anch'egli se Pt_1 Pt_2
effettivamente lo indossassero o meno), sia l'andatura a velocità regolare con entrambe le ruote sulla strada che il soccorso a mezzo di ambulanze appartenenti a due diversi presidi ospedalieri. Emerge anche in tal caso il netto contrasto delle suddette dichiarazioni con quanto desunto dalle ulteriori risultanze probatorie. In conclusione, le dichiarazioni rese dai testimoni, pur apparendo concordi tra di loro, pongono le basi su un insanabile vizio: vanno a collidere con tutti gli altri mezzi
11 istruttori, prime fra tutti le originarie dichiarazioni di , gli atti dei Parte_1
Carabinieri e della Procura, e pertanto non possono essere ritenute attendibili e idonee a supportare la domanda risarcitoria.
A ciò si voglia aggiungere che l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. della richiesta di intervento del 118, ritenuta dall'attore idonea a supportare la presenza dei testimoni, in realtà necessita di alcune precisazioni. È da rilevare infatti come l'ordine di esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c., confermato da costante giurisprudenza, postuli in primis «l'istanza di una delle parti in causa, evidentemente interessata all'acquisizione del documento […] al processo» che, pur essendo richiesta nel presente grado di appello è mancata nel primo grado, nonché il relativo utilizzo soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (cfr. Cass., 3 novembre 2021,
n. 31251), che ben avrebbe potuto farne richiesta essendo stato personalmente coinvolto nel sinistro per il quale è stata fatta richiesta di intervento.
In ultimo, quanto alla richiesta istruttoria di consulenza tecnica d'ufficio ricostruttiva dell'evento, è bene rilevare che la Corte di Cassazione è solida nel ritenere che «la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice […]» (cfr. Cass., 19 aprile 2023, n. 10540) e che, di conseguenza, «il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda, con essa, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero chieda di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati» (cfr. Cass.,
15 dicembre 2017, n. 30218). Pertanto, alla luce del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di , appare corretto evitare di disporre una Parte_1
consulenza tecnica d'ufficio meramente esplorativa, considerato inoltre il notevole lasso di tempo intercorso dal sinistro e la scarsezza degli elementi di fatto ricavabili dal luogo del sinistro così come accertati dai Carabinieri accorsivi subito dopo.
Concludendo, il Tribunale ha correttamente inserito le discrasie rilevate in una serie di elementi fattuali che ha giudicato come indizi sfavorevoli all'attore al punto di pervenire al rigetto della domanda avanzata. D'altronde, con un quadro probatorio decisamente contraddittorio e carente come quello prospettato dall'attore, in alcun
12 modo può dirsi raggiunta la prova che l'autoveicolo pirata fosse effettivamente presente sulla strada e che il sinistro fosse realmente stato cagionato dalla condotta del relativo conducente, a favore invece di una differente dinamica di incidente a causa dell'esclusiva condotta notevolmente e intrinsecamente pericolosa tenuta dal conducente dell'Honda Hornet 600.
Muovendo da tali premesse, l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di OL, in quanto sprovvisto di un'adeguata e tranquillizzante prova circa la dinamica dell'incidente, non può che ritenersi infondato e non meritevole di accoglimento.
Ebbene, in ragione di ciò, e avuto riguardo alla totalità delle emergenze istruttorie che depongono nel senso della mancanza di prova del nesso di causalità tra la dinamica invocata dall'appellante e le lesioni dallo stesso lamentate, le testimonianze di ed non possono che stimarsi inattendibili, con Testimone_3 Testimone_1 conseguente invio degli atti alla Procura della Repubblica in sede per i reati astrattamente configurabili di falsa testimonianza.
L'appellante, giacché soccombente anche nel presente grado di giudizio, va condannato a rimborsare le spese liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 2183/2018 pronunciata in data 4 dicembre 2018 dal Tribunale di OL, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della che si liquidano in € 7.200,00, oltre rimborso forfettario, Controparte_1
IVA e CPA come per legge;
13 c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
d) dispone che a cura della Cancelleria una copia dell'atto di citazione in primo grado e in appello, dei verbali di causa del primo grado del giudizio in cui è stata raccolta la prova testimoniale e della presente sentenza siano trasmessi alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di propria competenza.
Così deciso in Napoli in data 6 marzo 2025.
La Presidente est. dott.ssa Assunta d'Amore
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