Art. 2.
Il servizio sismico, istituito ai sensi del precedente articolo 1, e' diretto da un dirigente superiore del ruolo tecnico del Ministero dei lavori pubblici ed opera secondo i programmi e le direttive stabiliti da un comitato tecnico-scientifico presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o, per sua delega, da un presidente di sezione di detto Consiglio.
Il comitato di cui al comma precedente e' composto, oltre che dal presidente, da 4 membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da 4 esperti nominati dal Ministro per i lavori pubblici con decreto emesso di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica. A detti esperti si applica il trattamento economico previsto dall' articolo 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417 .
Il comitato tecnico-scientifico di cui ai commi precedenti e' autorizzato a proporre al Ministro per i lavori pubblici, nel quadro dei programmi di studio e ricerca adottati, la stipula di convenzioni con enti ed istituti specializzati.
Il servizio sismico, istituito ai sensi del precedente articolo 1, e' diretto da un dirigente superiore del ruolo tecnico del Ministero dei lavori pubblici ed opera secondo i programmi e le direttive stabiliti da un comitato tecnico-scientifico presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o, per sua delega, da un presidente di sezione di detto Consiglio.
Il comitato di cui al comma precedente e' composto, oltre che dal presidente, da 4 membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da 4 esperti nominati dal Ministro per i lavori pubblici con decreto emesso di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica. A detti esperti si applica il trattamento economico previsto dall' articolo 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417 .
Il comitato tecnico-scientifico di cui ai commi precedenti e' autorizzato a proporre al Ministro per i lavori pubblici, nel quadro dei programmi di studio e ricerca adottati, la stipula di convenzioni con enti ed istituti specializzati.